Esclusa natura sanante della sanzione pecuniaria sostitutiva alla demolizione dell'abuso edilizio, conforme al Consiglio di Stato.

La legge n. 105/2024 “Salva Casa” ha aggiunto nel testo unico edilizia un’ulteriore procedura di accertamento di conformità, disciplinata dall’articolo 36-bis D.P.R. 380/01, riguardante soprattutto gli abusi edilizi compiuti in parziale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad un permesso di costruire rilasciato (o alla SCIA alternativa al Permesso). Allo scopo di conferire maggiore celerità nella conclusione della procedura, e del relativo rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis, può beneficiare dell’istituto del silenzio-assenso decorsi 45 giorni dal deposito dell’istanza o delle integrazioni documentali, qualora quest’ultime siano state richieste all’interno del medesimo periodo; si tratta di una scelta notevole, se pensiamo che nell’altra procedura di accertamento di conformità, regolata dall’articolo 36 D.P.R. 380/01, sia invece ancora previsto il regime di silenzio rifiuto trascorsi sessanta giorni. Sulla nuova procedura di Sanatoria edilizia “minore” di cui all’articolo 36-bis resta da capire se il mancato pagamento dell’oblazione dovuta, o del relativo conguaglio, possa incidere o meno sulla formazione del silenzio-assenso decorsi 45 giorni. In altre parole, il versamento integrale dell’oblazione è condizione necessaria per la formazione del silenzio-assenso? La risposta è negativa, e una conferma proviene dalla sentenza del T.A.R. Toscana, Sezione Terza, n. 973/2025. Tra l’altro, proprio in materia di istanza P.d.C. in sanatoria, si rammenta che una volta intervenuta la formazione per silenzio-assenso, al Comune residuano altri poteri per provvedere d’ufficio all’annullamento in autotutela.
Fattispecie: il 27 novembre 2024 è stata presentata istanza di sanatoria ex art. 36-bis, il 03 marzo 2025 il Comune ha emanato il diniego (ben oltre i 45 giorni previsti) sostenendo, con altri motivi, che il titolo edilizio non si fosse formato silenziosamente perchè privo del pagamento dell’oblazione.
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Silenzio assenso si forma anche senza pagamento dell’oblazione
L’anzidetta sentenza invece ha accolto il ricorso del cittadino presentatore dell’istanza di sanatoria, affermando che il mancato pagamento dell’oblazione, prevista dall’articolo 36-bis, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 non costituisce circostanza ostativa al formarsi del silenzio assenso, in quanto il pagamento dell’oblazione condiziona il “rilascio” del titolo, ma non incide sul perfezionamento della fattispecie del silenzio-assenso. In sostanza, la disposizione normativa richiamata si riferisce alla fisiologica conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso, dove, nel suo richiamo al “rilascio” del titolo, fa evidentemente riferimento al posterius costituito dalla formazione e dal rilascio del supporto documentale del permesso di costruire, già adottato. Il mancato pagamento dell’oblazione può incidere sull’efficacia del titolo edilizio in sanatoria, ma esso non può rilevare quale elemento costitutivo della fattispecie del silenzio assenso, e in questo contesto il Comune avrebbe dovuto provvedere nel termine di 45 giorni. Ciò significa che il Comune, decorso tale termine, non perde il diritto di incassare l’importo a titolo dovuto a titolo di oblazione, potendo benissimo attivarsi per la riscossione.
Nel nuovo regime di accertamento di conformità semplificato ex articolo 36-bis, assistito anche dalla possibile formazione del silenzio-assenso, il rapporto tra rilascio e debenza dell’oblazione risulta analogo a quello già noto sul rapporto tra rilascio, efficacia e pagamento oneri concessori del permesso di costruire ordinario: il suo rilascio non è condizionato al pagamento degli oneri di urbanizzazione, e il mancato o tardivo pagamento degli oneri concessori non impedisce il suo rilascio. Infine, è opportuno rammentare che in materia di accertamento di conformità ex art. 36-bis o “Salva Casa”:
- la presentazione è sufficiente per sospendere la decorrenza del termine disposto dall’ordinanza di rimessa in pristino, prima che sia trascorso del tutto, pena la perdita del bene per acquisizione gratuita;
- integrazione documentale e sostituzione elaborati grafici non configura automatico passaggio dalla procedura prevista dall’articolo 36 al 36-bis TUE;
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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