Non sussiste divieto assoluto di sanatoria paesaggistica l'intervento rientrante nell'art. 36-bis TUE, resta obbligo di compatibilità favorevole.

Il T.A.R. Toscana, con sentenza breve n. 1662/2025, ha affrontato una casistica riguardante il deposito di un’istanza di accertamento di conformità, presentata originariamente nell’anno 2021 ai sensi dell’articolo 36 D.P.R. 380/2001, e integrata con nuovi elaborati grafici in seguito, sulla quale è stata respinta la richiesta del richiedente di attestare l’avvenuta formazione del silenzio-assenso. Più dettagliatamente, secondo il Tribunale amministrativo regionale, l’integrazione documentale delle tavole grafiche inerenti alla precedente domanda presentata originariamente ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01, in nessun modo può valere come nuova istanza ex art. 36-bis del medesimo decreto, e tanto meno pretenderne la trattazione in continuità procedimentale, in quanto esso si doveva considerare già concluso con silenzio rigetto. Si rammenta che, in caso procedimento non ancora concluso, potrebbero sussistere le condizioni per giungere ad una sua conversione concordata, o meglio ancora applicare i sani criteri di soccorso istruttorio, ma nella fattispecie evidentemente non vi erano i presupposti necessari.
Per comprendere meglio la fattispecie, e le relative conseguenze, è opportuno premettere che la tesi sostenuta dal soggetto ricorrente riguardava la presunzione della continuità del procedimento di sanatoria edilizia, sostenendo una conversione automatica o passaggio implicito da una procedura di accertamento di conformità più rigida (articolo 36 TUE) ad una più favorevole (articolo 36-bis TUE), stante la sopravvenienza del decreto-legge n. 69/2024 “Salva Casa” (L. 105/2024), una normativa più favorevole per certi aspetti, tra cui la formazione del silenzio-assenso decorsi 45 giorni dall’istanza, e pretendere l’attestazione della sua avvenuta formazione (comma 6 dell’articolo 36-bis).
Fattispecie. Nel giugno 2021 è stata presentata una istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell’articolo 36 DPR 380/01, unitamente a richiesta di Accertamento compatibilità paesaggistica; più recentemente, e a seguito dell’entrata in vigore della L. 105/2024, il soggetto interessato ha depositato elaborati grafici integrativi suo tramite il professionista abilitato. Dopo un periodo di silenzio, nel mese di giugno 2025 il soggetto avente titolo ha richiesto il rilascio dell’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, e dell’intervenuta formazione dei titoli abilitativi, con riguardo all’istanza di permesso di costruire in sanatoria ed all’accertamento di compatibilità paesaggistica presentati a giugno 2021, sulla base del comma 6, articolo 36-bis, DPR 380/01. A tale richiesta il Comune ha risposto prontamente negando l’attestazione del silenzio-assenso, sostenendo che l’istanza risultava presentata ai sensi dell’articolo 36 DPR 380/01, e che la mancata conclusione del procedimento comportava la formazione del silenzio rigetto. Infatti, la formazione del silenzio assenso alla scadenza del termine per provvedere non costituisce infatti una regola generale applicabile a tutte le istanze di Accertamento di conformità (sanatoria edilizia), ma presuppone la ricorrenza degli specifici presupposti previsti dal comma 1 dell’art. 36-bis D.P.R. 380/01, i quali devono essere specificati ed asseverati mediante apposita istanza espressamente presentata per quella procedura amministrativa, e relativa categoria di intervento. L’integrazione delle tavole afferenti la precedente domanda formulata ai sensi dell’art. 36 del T.U.E., come effettuata da parte ricorrente, in alcun modo può valere, quindi, come nuova istanza ex art. 36 bis.
Conclusioni.
In questa casistica è mancata la riqualificazione del procedimento di sanatoria edilizia da concordarsi bilateralmente, pur esistendo la possibilità di convertire il procedimento verso un altro (soccorso istruttorio), anche su iniziativa della Pubblica Amministrazione, al fine di garantire i suoi obbiettivi di economicità e buon andamento stabiliti dalla legge n. 241/1990.
Sul punto è anche opportuno riportare il criterio generale valevole sulle richieste di titoli edilizi: a fronte di un’istanza diretta a conseguire un provvedimento chiaramente individuato dal privato, l’Amministrazione ha il dovere di svolgere un’istruttoria coerente con il provvedimento richiesto e di rendere una motivazione parimenti coerente, evidenziando, se del caso, le ragioni per le quali la stessa ritiene che non sussistano i presupposti normativamente richiesti per il rilascio del provvedimento richiesto. Non può invece, pena la violazione dei principi di trasparenza, di tutela del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa, omettere del tutto l’illustrazione di dette ragioni, riqualificare l’istanza e giungere a respingerla per come riqualificata (sentenza TAR Lazio n. 9066/2025).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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