Alcune tipologie di illeciti edilizi potrebbero essere escluse dal condono per tutelare i diritti civilistici di terzi

Il provvedimento costituisce attività vincolata e non richiede ulteriore motivazione di pubblico interesse
La demolizione di un immobile abusivo e mai legittimato da alcun titolo edilizio è condizione sufficiente per l’emissione del provvedimento amministrativo da parte del Comune.
Poniamo il caso di una costruzione realizzata senza alcun titolo edilizio, e che questa sia oggetto di regolarizzazione tramite Condono ex L. 326/03 , situato in zona con vincolo di inedificabilità istituito prima della domanda.
Ovviamente, al termine dell’istruttoria la P.A. non può far altro che comunicare il diniego del Condono perchè nella fattispecie è inammissibile il suo rilascio.
In seguito alla comunicazione di diniego del condono il Comune, emette correttamente il provvedimento di ordine di demolizione, in quanto l’abuso dichiarato nell’istanza non ha più motivo di rimanere.
Nel caso di specie il proprietario impugna l’ordinanza, sostenendo tra i vari punti la carenza di motivazione circa l’attualità dell’interesse pubblico alla demolizione, in relazione al tempo trascorso dal compimento dell’abuso (anni ’80).

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Tra motivazione adeguata al diniego del Condono e interesse pubblico al ripristino della legalità violata
Prima di proseguire, è importante ricordare che è costante giurisprudenza ritenere irrilevante il notevole tempo trascorso rispetto alla legittimità dell’ordine di demolizione.
Detto questo, occorre inquadrare un paio di aspetti:
- il rapporto tra interesse del privato e quello pubblico;
- ripristino della legalità violata quale interesse pubblico;
Il provvedimento con cui viene ordinata la demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da alcun titolo (anche in sanatoria), assume natura vincolata e rigidamente ancorata ai relativi presupposti, e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, che impongono la rimozione dell’abuso (Cons. di Stato n. 8637/2019, Cons. di Stato in Adunanza plenaria n. 9 del 2017).
Anche decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile dovere di adottare la relativa sanzione; di conseguenza deve essere escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
Infatti in questa fattispecie è del tutto congruo che l’ordine di demolizione sia adeguatamente motivato con il mero richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento; non sono quindi necessari ulteriori oneri motivazionali, applicabili nel diverso ambito dell’autotutela decisoria (Cons. di Stato n. 8637/2019, Cons. di Stato n. 3969/2019).
In altre parole, la violazione della legalità è di per sé sufficiente e non richiede particolare motivazione da indicare nell’ordinanza di demolizione.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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