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Nei 45 giorni il Comune deve adottare i definitivi provvedimenti sanzionatori e repressivi, decorsi i quali perde automaticamente efficacia, senza precludere la loro emanazione successiva.

L’emissione dell’ordinanza di demolizione è prevista dall’articolo 27 comma 3 del Testo Unico Edilizia DPR 380/01, ed è un provvedimento emesso dalla competente P.A. per bloccare i lavori in corso per svolgere ulteriori accertamenti circa la legittimità dell’intervento.

3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.

Il provvedimento di sospensione dei lavori può essere notificato ai soggetti interessanti nel bel mezzo di un cantiere, e composta l’interruzione immediata dei lavori; non è consigliata la loro prosecuzione, perchè tale accertamento potrebbe perfino suscitare l’esigenza del sequestro del cantiere.

Limitiamoci ad esaminare la natura giuridica e formale dell’ordinanza di sospensione lavori.

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Caratteristiche ed effetti dell’ordine di sospensione lavori

Tra la misura di sospensione dei lavori, ha un carattere preventivo e cautelare, e quella sanzionatoria vera e propria di ripristino dello stato dei luoghi, esiste una completa autonomia, di tipo non solo procedimentale, ma anche sostanziale, con riferimento agli accertamenti compiuti dall’amministrazione”(Cons. di Stato n. 5784/2020).

Intanto è opportuno richiamare l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato sentenza n. 6235/2021 secondo cui “il decorso del termine di quarantacinque giorni di cui alla norma riportata comporta un’unica conseguenza, ovvero l’automatica perdita d’efficacia dell’ordinanza di sospensione che sia stata adottata, e ciò perché non è possibile tenere il privato per un tempo indeterminato nell’incertezza circa la sorte dei lavori di suo interesse: così per tutte C.d.S. sez. IV 19 giugno 2014 n. 3115 e sez. VI 22 settembre 2008 n.4570. Il decorso del termine in questione non comporta invece conseguenze di altro tipo, e in particolare la decadenza del potere sanzionatorio degli abusi commessi pretesa dalla parte ricorrente appellante, decadenza che, oltre a non essere prevista espressamente dalla legge, avrebbe una conseguenza del tutto illogica, ovvero trattare la repressione di un abuso in modo difforme in base alla circostanza, del tutto casuale, dell’adozione o mancata adozione dell’ordinanza che sospende i lavori” (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3536).

Da quanto sopra emerge chiaramente che l’ordinanza di sospensione lavori:

  • ha efficacia temporalmente limitata di quarantacinque giorni;
  • una volta esauriti questi effetti inibitori, non risulta più lesiva verso il soggetto interessato (es. proprietario)

Diciamo pure che l’ordine di sospensione lavori costituisce un provvedimento amministrativo autonomo, senza formare condizione per emanare ulteriori provvedimenti sanzionatori, ripristinatori e demolitori.

Ordine di demolizione e rimessa in pristino, prescinde dall’efficacia o esistenza dell’ordine di sospensione lavori.

Il decorso del termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 27 DPR comma 3 n. 380/01, individua soltanto il termine di efficacia dell’ordine di sospensione, ma non costituisce un termine di decadenza per l’adozione dei successivi provvedimenti definitivi, ragion per cui l’Amministrazione può emettere ingiunzione di rimessa in pristino e demolizione anche successivamente alla decorrenza del relativo termine.

Potrebbe infatti configurarsi la situazione in cui decorso il termine di 45 giorni i lavori possano riprendere di diritto, e vedersi notificare un ordine di demolizione e rimessa in pristino anche dopo tre mesi. Per cui è consigliato tenersi sempre in contatto con la competente P.A. che ha emesso l’ordine di sospensione lavori, per capire l’esito e le intenzioni successive, magari con atto formale.

Occorre tenere presente che il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell’opera in difformità o in assenza del titolo abilitativo con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione (Cons. di Stato n. 5926/2021, Ad. Plen. n. 7/2019).

Più dettagliatamente, il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino non è l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, bensì l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l’ordine ripristinatorio – ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario – che il responsabile dell’abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi e quindi legittimati attivi all’impugnazione della sanzione (Cons. Stato n. 469/2022, n. 6823/2021, n. 6983/2018)

In altre parole, anche se l’ordine di sospensione è divenuto inefficace, esso non può costituire un presupposto per l’adozione di successivi atti amministrativi, con conseguente sua inidoneità a conformare l’ulteriore azione amministrativa.

Sequestro del cantiere durante o dopo la sospensione lavori

Breve nota sul sequestro di cantiere: esso tende ad assicurare le finalità della giustizia penale, le quali sono completamente diverse da quelle cui tendono le norme amministrative; cosicchè in tema di sequestro preventivo per il reato di edificazione abusiva, l’intervenuta sospensione dei lavori disposta in via amministrativa non comporta, per ciò solo, la mancanza del requisito del “periculum in mora”, essendo comunque necessario accertare se detta sospensione possa soddisfare le esigenze poste alla base del vincolo cautelare (Cass. Pen. n. 30623/2022).

La giurusprudenza ha anche precisato che sussiste il requisito del “periculum in mora”, necessario per l’emanazione di un provvedimento di sequestro preventivo di un’ area e del relativo cantiere realizzato in violazione di norme edilizie, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., anche nel caso in cui il sindaco abbia sospeso la concessione edilizia e sia stata rigettata dal T.A.R. la richiesta cautelare di sospensiva del provvedimento sindacale. Infatti, il sequestro di cui al predetto articolo tende ad assicurare le finalità della giustizia penale, le quali sono completamente diverse da quelle cui tendono le norme amministrative (Cass. Pen. n. 30623/2022).

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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