In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
L’efficacia del provvedimento inizia a decorrere da quando egli viene a conoscenza effettiva dell’atto
Si scatenano molti contenziosi amministrativi circa la corretta notificazione del provvedimento demolitorio, in particolare per l’ingiunzione alla demolizione o rimessa in pristino di illeciti edilizi.
L’effettiva validità della notifica (o meno) della sanzione demolitoria è rilevante anche per iniziare a contare il momento da cui poi avranno efficacia i conseguenti provvedimenti, quali la l’acquisizione gratuita e l’accertamento dell’inottemperanza alla demolizione, oppure i termini per impugnarlo nei termini opportuni.
Come una reazione a catena, la mancata o irrituale comunicazione/notifica dell’ordinanza al diretto interessato, potrebbero compromettere parzialmente l’efficacia dell’azione repressiva da parte della Pubblica Amministrazione.
L’ordinanza di demolizione infatti va notificata ai proprietari e/o responsabili dell’illecito edilizio, per cui si comprende come la P.A. abbia le dovute difficoltà ad accertare in maniera corretta il proprietario dell’immobile o area.
Facciamo un esempio: non è consigliato limitarsi alla semplice visura catastale perchè sappiamo bene che potrebbe essere carente di voltura, cioè non aggiornata; inoltre è arcinoto che il Catasto non è probatorio, cioè non garantisce la titolarità dell’immobile indicata in visura catastale.
Questa premessa è importante: non bisogna escludere che nella visura catastale possano apparire alcuni proprietari in base ad un recente trasferimento di proprietà (compravendita, successione, ecc), ma che per diverse ragioni siano indicati erroneamente nelle titolarità e quote di comproprietà.
Ecco che si rende necessario incrociare i dati con quelli presenti nel Registri Immobiliari della Conservatoria. Magari in quella sede la difficoltà può venire dalla sovrapposizione di quote di proprietà avvenute nel corso di decenni, per cui potrebbe divenire difficile ricostruire il 100% dell’assetto delle legittime quote di proprietà. Una bella gatta da pelare, in effetti.
Al netto di queste difficoltà, l’ingiunzione di demolizione prevista dal D.P.R. 380/01 per i responsabili di illeciti e/o proprietari, deve essere notificata secondo le vigenti leggi e Codice di Procedura Civile.
La decorrenza di efficacia del provvedimento demolitorio verso i destinatari può essere compromessa in caso di:
- mancata comunicazione;
- irrituale o difettosa comunicazione;
In entrambi le ipotesi, possono aprirsi scenari sui quali i diretti interessati possono agire e avviare impugnative per invalidare l’inizio della decorrenza dei termini.
Notifica assente o viziata non rende illegittimo l’ordine di demolizione, ma lo rende inefficace nei confronti del destinatario.
La mancata o irrituale comunicazione o notifica dell’ingiunzione di demolizione non concreta un vizio di legittimità di quel provvedimento amministrativo, ma – se del caso – la sua inefficacia nei confronti del destinatario, nel senso che non cominciano a decorrere – fino a quando non risulti l’effettiva conoscenza dell’atto – sia il termine entro il quale va effettuata la demolizione, decorso il quale si verifica l’acquisto ipso iure del bene da parte del Comune, sia il termine per impugnare il provvedimento (Cons. di Stato n. 8632/2019, n. 345/2018).
Un esempio di comunicazione irrituale potrebbe essere la notifica effettuata ai sensi dell’art. 143 (“Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”) del Codice di Procedura Civile anziché con quelle di cui all’art. 140 (“Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”).
E l’irritualità della notifica, o comunque i vizi della sua comunicazione, possono aprire la strada all’impugnazione della comunicazione stessa.
Tuttavia, carenza o vizio di notifica non rendono nullo o inefficace il provvedimento di demolizione. Soltanto viene interrotto il termine da cui conteggiare l’effettiva decorrenza di efficacia verso i diretti interessati.
E con esso, decorrono anche gli altri termini connessi ai provvedimenti e sanzioni conseguenti come acquisizione gratuita e inottemperanza.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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