Skip to content

Incombe all’autorità che adotta l’ingiunzione di demolizione l’onere di comprovare adeguatamente la propria pretesa demolitoria

In ordine al carattere abusivo presunto dell’opera spetta anche al privato, oltre che alla P.A., l’onere di esibire prove attestanti circa l’esatta epoca e datazione dell’abuso edilizio.

A maggior ragione il problema si verifica soprattutto negli atti notarili effettuati dopo il 1985 in cui per immobili surrettiziamente datati sia dichiarato dal venditore la loro edificazione “ante ’67” in conformità alla normativa urbanistica del tempo, confidando nella legittimità del titolo in comprensibile buona fede e anche nell’assenza di controlli e di provvedimenti repressivi da parte del Comune, e nelle pregresse verifiche positive della Polizia municipale avvenute per cambi di residenza.

Succede tuttavia che una P.A. possa effettuare verifiche, per qualunque motivo, su ogni immobile circa la legittimità dell’intera opera o sue porzioni, e se riscontrati abusi edilizi oppure porzioni di opere non supportate da idonei titoli abilitativi edilizi, la stessa possa irrogare provvedimento sanzionatorio amministrativo ingiungente la demolizione.

Prima di emettere la sanzione demolitoria (saltando gli aspetti penali, paesaggistica, sismica, ecc) l’ente competente dà avvio ad una regolare procedura di accertamento.

In linea di principio la giurisprudenza pone in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) sottoposto a ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto oggetto di ingiunzione (Cons. di Stato Sez. VI  n. 3177 del 18 luglio 2016).

Ma questa stessa, prevalente opinione giurisprudenziale ammette tuttavia un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato da un lato porti a sostegno della propria tesi elementi non implausibili (es. dichiarazione sostitutiva di edificazione ante 1-09-1967) e, dall’altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto in assenza di titoli edilizi, totale difformità o con variazioni essenziali sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 32 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Cons. di Stato Sez. VI  n. 3877/2021, n. 5988/2018, n. 3177/2016).

Anche il Comune deve fornire elementi attestanti data o epoca di realizzazione oggetto di contestazione amministrativa.

Fermo restando che incombe sull’autorità che adotta l’ingiunzione di demolizione l’onere di comprovare in maniera adeguata la propria pretesa demolitoria, soprattutto se sia trascorso moltissimo tempo dalla edificazione asseritamente abusiva, e questo in un contesto in cui la posizione giurisprudenziale prevalente sulla repressione dell’abuso edilizio quale manifestazione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione soffre deroghe, a favore del privato, in taluni casi particolari (Cons. di Stato Sez. VI  n. 3177 del 18 luglio 2016);  sul punto vedi, di recente, nel senso della necessità di un obbligo motivazionale rafforzato dell’ordine di demolizione, Cons. Stato, VI, n. 1393 del 2016).

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su