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Un altro passo avanti per il R.E.T. e se va bene, entrerà in vigore tra un anno.

Prosegue il lento percorso per partorire il regolamento che dovrebbe unificare e standarizzare le definizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali.

Tra una conferenza Stato-Regioni-Comuni e l’altra, la stesura della bozza da emanarsi compie passi in avanti e comincia ad assumere una certa connotazione, tralasciando i preannunci di sua imminenza.

Ad oggi il Regolamento edilizio tipo prevede la strutturazione di 42 definizioni e articolato in due distinte parti:

  • Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia, valevole in maniera uniforme a livello nazionale;
  • Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, attinente alla parte procedurale e amministrativa;

TIMELINE PREVISTA:

  • entrata in vigore (forse ottobre 2016 ?) da effettuarsi previa approvazione di Accordo Stato, Regioni ed enti locali;
  • dopo l’Accordo, le Regioni avranno 180 giorni per recepire e integrare in conformità delle legislazioni regionali;
  • decorsi questi primi 180 giorni i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi entro ulteriori 180 giorni in conformità a quanto stabilita dal recepimento regionale oppure in caso di mancato recepimento, adeguarli al Regolamento edilizio tipo;

PREVISIONI DIMENSIONALI DI STRUMENTI URBANISTICI

I piani regolatori, e tutti gli strumenti urbanistici comunali sono progettati e dimensionati nei confronti del c.d. Carico urbanistico; questo è strutturato e dimensionato in funzione degli abitanti insediati e city users, e la “ragioneria urbanistica” è spesso basata sulla superficie lorda oppure sul cubaggio planivolumetrico.

E’ ovvio che le possibili modifiche nelle definizioni del regolamento possono avere effetti anche sul dimensionamento del carico già calcolato nello strumento urbanistico; per ovviare a questa problematica – si legge in altri portali – è stato stabilito che il recepimento delle definizioni del Regolamento tipo non comporterà previsioni dimensionali già vigenti negli strumenti urbanistici.

Sono aspetti che andranno a incidere non solo sul dimensionamento dell’intervento edilizio, ma anche sulla previsione degli standard urbanistici e delle dotazioni territoriali.

Restiamo in attesa di leggere il provvedimento finale, sottolineando che in Toscana abbiamo avuto la “bruciante” esperienza del Regolamento Unificante le definizioni 64/R, in certi casi con “effetti collaterali”.

IMPLICAZIONI CON LA RIFORMA EDILIZIA E PAESAGGISTICA

Le innovazioni che verranno introdotte dal Regolamento Edilizio Tipo avranno sostanziali ripercussioni sul piano applicativo, e quindi è bene che questo Regolamento, assieme ai recepimenti regionali, avvenga prima dell’entrata in vigore delle due Riforme sbandierate in materia di Edilizia e Semplificazione paesaggistica, o quanto meno in totale coordinamento sincronizzato: il rischio è quello di avere codici normativi scollegati e con termini incongruenti col Regolamento tipo, col rischio di ingenerare confusione e contenzioso.

IL NODO DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Stavo riflettendo: questo regolamento tipo dovrebbe essere soprattutto recepito anche da queste regioni (compreso Trento e Bolzano), proprio per avere una uniformità applicativa. La materia prettamente edilizia, essendo di esclusiva competenza in queste poche regioni, rischia di rimanere fuori.
Proprio poche settimane fa la regione Sicilia ha provveduto ad attuare il “recepimento dinamico” del T.U. dell’edilizia.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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