Approvata tolleranza edilizia 2% su distanze legali e requisiti igienico-sanitari, diviene regola nazionale
![](https://www.studiotecnicopagliai.it/wp-content/uploads/2015/11/distanze-legali-lucernario-e1647712019550-center-640x246.jpg)
Essi vanno considerati come luci e non come vedute, quindi ai fini delle distanze legali non hanno rilevanza
L’aperture di lucernari in copertura, ancorché considerato valido da certi comuni per i rapporti aeroilluminanti, non comporta limitazioni per eventuali trasformazioni in altezza dell’edificio adiacente.
Ciò emerge da un’interessante sentenza n. 4628 depositata il 5 ottobre 2015 dalla quarta sezione del Consiglio di Stato.
La fattispecie perviene a conclusioni condivise anche dallo scrivente, di cui facciamo riferimento esemplificativo nell’immagine soprastante.
Vi sono due edifici, uno aderente all’altro; nel 1999 sull’edificio civile “2” viene effettuata una ristrutturazione con cui realizzano due alloggi dotati di lucernari in copertura, qualcuno a quanto pare vicino alla parete in aderenza all’edificio “1”.
Nel 2005 l’edificio “1” ottiene il permesso per trasformare e sopraelevare l’immobile; in base a ciò i proprietari dell’edificio “2” iniziano il contenzioso amministrativo sostenendo che la volumetria oggetto di sopraelevazione debba rispettare le distanze legali dal confine e tra pareti finestrate, il cosiddetto “distacco”.
![distanze legali lucernario](http://www.studiotecnicopagliai.it/wp-content/uploads/2015/11/distanze-legali-lucernario-e1446543767357.jpg)
Le conclusioni del CdS sono fermamente chiare:
- non emerge con in evidenza la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, in quanto non può considerarsi parete finestrata il tetto dell’abitazione dell’edificio “2” solo perché caratterizzato da sette finestre a tetto (lucernari).
- la normativa tecnica comunale ammette, in luogo del D.M. 1444/68, la sopraelevazione in aderenza sul confine tra due immobili.
- i lucernari, non consentendo la possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino, di osservarlo frontalmente, obliquamente o lateralmente, non hanno i requisiti per essere considerati come vedute in base all’art. 900 del Codice Civile.
E’ bene rammentare che la presenza di vedute rientra fortemente nell’ambito privatistico, e la loro presenza fa scattare l’obbligo di rispetto tra pareti finestrate; nel qual caso di specie non si tratta la copertura con lucernari non può essere classificata come copertura e i lucernari non possono essere considerati come finestre e/o vedute.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
![carlo pagliai](https://www.studiotecnicopagliai.it/wp-content/uploads/2022/02/Carlo-Pagliai-110x110-1-tonda.jpg)
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Agibilità sanante difformità accertate al rilascio col Salva Casa
- Salva Casa è Legge, Senato approva
- Varianti in parziali difformità ante L. 10/1977, SCIA sanante e vincoli paesaggistici
- Sanatoria paesaggistica con aumento volume col Salva Casa
- Sanatoria edilizia condizionata col Salva Casa
- Recupero sottotetti abitabili con Salva Casa