La costante giurisprudenza ha affermato che le distanze tra fabbricate stabilite da PRG e Regolamenti edilizi hanno duplice valenza amministrativa e civilistica

Essi vanno considerati come luci e non come vedute, quindi ai fini delle distanze legali non hanno rilevanza

Carlo Pagliai
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L’aperture di lucernari in copertura, ancorché considerato valido da certi comuni per i rapporti aeroilluminanti, non comporta limitazioni per eventuali trasformazioni in altezza dell’edificio adiacente.
Ciò emerge da un’interessante sentenza n. 4628 depositata il 5 ottobre 2015 dalla quarta sezione del Consiglio di Stato.
La fattispecie perviene a conclusioni condivise anche dallo scrivente, di cui facciamo riferimento esemplificativo nell’immagine soprastante.
Vi sono due edifici, uno aderente all’altro; nel 1999 sull’edificio civile “2” viene effettuata una ristrutturazione con cui realizzano due alloggi dotati di lucernari in copertura, qualcuno a quanto pare vicino alla parete in aderenza all’edificio “1”.
Nel 2005 l’edificio “1” ottiene il permesso per trasformare e sopraelevare l’immobile; in base a ciò i proprietari dell’edificio “2” iniziano il contenzioso amministrativo sostenendo che la volumetria oggetto di sopraelevazione debba rispettare le distanze legali dal confine e tra pareti finestrate, il cosiddetto “distacco”.
Le conclusioni del CdS sono fermamente chiare:
- non emerge con in evidenza la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, in quanto non può considerarsi parete finestrata il tetto dell’abitazione dell’edificio “2” solo perché caratterizzato da sette finestre di tipo velux.
- la normativa tecnica comunale ammette, in luogo del D.M. 1444/68, la sopraelevazione in aderenza sul confine tra due immobili.
- i lucernari, non consentendo la possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino, di osservarlo frontalmente, obliquamente o lateralmente, non hanno i requisiti per essere considerati come vedute in base all’art. 900 del Codice Civile.
E’ bene rammentare che la presenza di vedute rientra fortemente nell’ambito privatistico, e la loro presenza fa scattare l’obbligo di rispetto tra pareti finestrate; nel qual caso di specie non si tratta la copertura con lucernari non può essere classificata come copertura e i lucernari non possono essere considerati come finestre e/o vedute.
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
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