Essi vanno considerati come luci e non come vedute, quindi ai fini delle distanze legali non hanno rilevanza

L’aperture di lucernari in copertura, ancorché considerato valido da certi comuni per i rapporti aeroilluminanti, non comporta limitazioni per eventuali trasformazioni in altezza dell’edificio adiacente.

Ciò emerge da un’interessante sentenza n. 4628 depositata il 5 ottobre 2015 dalla quarta sezione del Consiglio di Stato.
La fattispecie perviene a conclusioni condivise anche dallo scrivente, di cui facciamo riferimento esemplificativo nell’immagine soprastante.

Vi sono due edifici, uno aderente all’altro; nel 1999 sull’edificio civile “2” viene effettuata una ristrutturazione con cui realizzano due alloggi dotati di lucernari in copertura, qualcuno a quanto pare vicino alla parete in aderenza all’edificio “1”.

Nel 2005 l’edificio “1” ottiene il permesso per trasformare e sopraelevare l’immobile; in base a ciò i proprietari dell’edificio “2” iniziano il contenzioso amministrativo sostenendo che la volumetria oggetto di sopraelevazione debba rispettare le distanze legali dal confine e tra pareti finestrate, il cosiddetto “distacco”.

distanze legali lucernario

Le conclusioni del CdS sono fermamente chiare:

  1. non emerge con in evidenza la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, in quanto non può considerarsi parete finestrata il tetto dell’abitazione dell’edificio “2” solo perché caratterizzato da sette finestre di tipo velux.
  2. la normativa tecnica comunale ammette, in luogo del D.M. 1444/68, la sopraelevazione in aderenza sul confine tra due immobili.
  3. i lucernari, non consentendo la possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino, di osservarlo frontalmente, obliquamente o lateralmente, non hanno i requisiti per essere considerati come vedute in base all’art. 900 del Codice Civile.

E’ bene rammentare che la presenza di vedute rientra fortemente nell’ambito privatistico, e la loro presenza fa scattare l’obbligo di rispetto tra pareti finestrate; nel qual caso di specie non si tratta la copertura con lucernari non può essere classificata come copertura e i lucernari non possono essere considerati come finestre e/o vedute.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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