Controllo provini in laboratori per opere strutturali e costruzioni oggetto di regolarizzazione sismica
Le opere compiute senza i prescritti titoli abilitativi hanno carattere di illecito permanente.
Cosa si intende per illecito e abuso edilizio?
Gli illeciti edilizi comportano automaticamente illecito sotto il profilo amministrativo, ma non sempre comportano sanzioni penali in base allo tipologia di intervento edilizio. Il tutto va inteso al netto delle discipline e norme di settore (paesaggistica, antisismica, eccetera), limitando la portata del discorso agli effetti del regime sanzionatorio “puramente” edilizio urbanistico del Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01.
Occorre tuttavia distinguere il regime sanzionatorio penale e amministrativo.
Per prima cosa si sottolinea che l’abuso edilizio consiste in un illecito edilizio sanzionabile anche penalmente. Quando invece l’illecito edilizio è privo di rilevanza penale, rimane tale soltanto dal profilo amministrativo.
Nel diritto penale rileva la condotta commissiva, e la prescrizione del reato edilizia inizia a decorrere dall’ultimazione dell’abuso.
Spesso si è portati a credere erroneamente che ogni azione o conseguenza illecita sia soggetta a qualsivoglia forma di prescrizione.
Le cose non stanno proprio così.
Invece nel diritto amministrativo l’illecito edilizio ha carattere permanente, cioè perdura nel tempo e consiste nell’omissione di ripristinare lo stato dei luoghi. Di conseguenza, quando l’Autorità competente emana un provvedimento repressivo come l’ordinanza di demolizione o irrogazione di sanzione pecuniaria, non emana un atto “a distanza di tempo” dall’illecito, ma esprime una situazione antigiuridica ancora in atto (Cons. di Stato n. 6605/2019, n. 7025/2003).
Tra permanenza e cessazione dell’illecito edilizio urbanistico.
Se gli illeciti edilizi hanno carattere permanente e la loro commissione si protrae nel tempo, da un punto di vista amministrativo è come se essi fossero compiuti nuovamente ogni giorno.
E per tali motivi il carattere di illecito può venire a cessare con queste possibilità:
- Demolizione e rimessa in pristino, quindi cessazione della sua esistenza;
- Rilascio sanatoria con accertamento doppia conformità;
- Rilascio titolo in sanatoria con Condono edilizio;
Va detto che la regolarizzazione con sanatoria o l’ottenimento di condono edilizio è soggetto ad una lunga serie di condizioni, rinviando ai rispettivi approfondimenti e a quanto spiegato nel mio libro “Ante ‘67”.
In materia di decorrenza della prescrizione dell’illecito amministrativo permanente, si applica lo stesso principio penalistico sui reati permanenti, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui cessa la permanenza (art. 158 comma 1 Cod. Penale).
Illecito amministrativo edilizio, continuato e represso senza limiti temporali?
Pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica-urbanistica-edilizia la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 legge n. 689 del 1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell’esercizio del potere (Cons. Stato n. 6605/2019, n. 1162/1995; n. 614/1994).
E questo è un principio giurisprudenziale affermatosi da molto tempo.
Facendo sempre riferimento all’art. 28 legge n. 689 del 24 novembre 1981, esso statuisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Per espresso dettato legislativo l’articolo 12 della L. 689/1981 prevede che sono applicabili gli stessi principi a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione, e quindi anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria (Cons. Stato n. 6605/2019, Cass. Pen. n. 6967/1997).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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