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La Circolare 4/E dell’Agenzia delle Entrate tira le orecchie all’eccesso di interpelli sul SuperBonus 110

di Fabiana Nesi

COS’E’ E QUANDO E’ UTILE DAVVERO L’INTERPELLO?

Correva il lontano 2000 quando fu emanata   la Legge 212 – nota a tutti come “Lo Statuto dei Diritti del Contribuente” –   il cui obiettivo cardine consisteva nel porsi come guida ai fini dell’interpretazione della normativa tributaria.

È grazie all’art. 11 in essa contenuto se oggi tutti i contribuenti possono inoltrare le loro istanze all’amministrazione finanziaria per richiedere chiarimenti concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie in merito a casi personali e concreti prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale qualora ci siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle norme stesse.

L’Interpello, inteso come procedura attivabile in conformità della Legge 212, può avere più funzioni e si declina in diverse tipologie (ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo), in tutti casi trattasi di domanda da porre antecedente al concretizzarsi della fattispecie per la quale viene rivolta l’istanza.

Per questo l’istituto dell’Interpello può definirsi un valido supporto per ogni contribuente che abbia l’opportunità di effettuare una specifica operazione abbattendone i rischi derivanti da una normativa che non si confà esattamente al suo specifico caso.

La risposta fornita all’istanza di interpello – è importate ricordare –   vincola l’operato (in relazione al medesimo soggetto e in relazione a quella determinata fattispecie) dell’Amministrazione finanziaria in virtù del c.d. “principio della tutela dell’affidamento” (art. 10 c. 2 L. 212/2000)

L’ art. 11 c. 3 dello Statuto del Contribuente, declinando il principio della tutela dell’affidamento, dispone che:

  • la risposta scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente”;
  • (pertanto) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta espressa o tacita, sono nulli”.

Inoltre, ai sensi dell’ultimo periodo del citato c.3 dell’articolo 11 L. 212/2000, il principio della tutela dell’affidamento “si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante”.

Per effetto dei principi stabiliti dalle norme sopra citate:

  • ferma restando l’attività di controllo in ordine alla corrispondenza tra la fattispecie “astrattamente” descritta dal contribuente nell’istanza e quella “concreta” riscontrabile in sede di verifica, i principi contenuti nella risposta inibiscono la possibilità di sollevare rilievi già in sede ispettiva, sia da parte dell’Agenzia delle Entrate sia da parte della Guardia di finanzia;
  • la risposta produce gli effetti del punto precedente solo nei limiti tracciati dalla richiesta della parte e dal tenore della risposta fornita;
  • la risposta produce gli effetti solo per il contribuente istante.

La risposta scritta e motivata deve essere notificata (art. 60, D.P.R. n. 600/1973) all’interpellante entro 90 giorni.

Qualora la risposta dell’Ufficio su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione interpretativa che il contribuente intende adottare non pervenga al contribuente entro 90 giorni il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente (art. 11, c. 3, Legge n. 212/2000). Si fa presente che Il silenzio-assenso copre il contribuente anche con riferimento ai successivi comportamenti posti in essere riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, fatta salva la possibilità di “ripensamento” da parte dell’Ufficio (art. 5, c. 3, D.M. n. 209/2001).

FIN QUI CHIARITO IN COSA CONSISTE L’INTERPELLO, LE TEMPISTICHE E L’UTILITA’ PRATICA DELLA RISPOSTA

appare evidente la valenza che questa specifica tipologia di istanza possa aver assunto in occasione delle disposizioni del 2020 relative ai Super Bonus e Bonus Edilizi ordinari nonché sui relativi crediti d’imposta. 

LE DOMANDE D’INTERPELLO RELATIVE AL D.L. 34/2020

 Il Decreto Legge 34/2020 contenente le ormai famose disposizioni sulle detrazioni al 110% sugli interventi di cui all’art. 119   e la possibilità dettata dall’ art. 121 di optare per la trasformazione da detrazione in credito d’imposta o sconto in fattura per tutti gli interventi per i quali sono stati previsti  i bonus fiscali relativi all’ambito edilizio (con esclusione dei collaterali bonus verde e bonus mobili)  a causa della complessità insita nelle medesime disposizioni, per i richiami ad altre norme nonché , in taluni casi, per l’assenza di regole per molti casi, ha  – fin da subito –  ingenerato un volume enorme di quesiti.

A differenza della maggior parte delle leggi, tuttavia, le incognite in questo caso, non si sono presentate agli occhi di una sola categoria ma hanno travolto l’attività di Geometri, Architetti, Ingegneri, Commercialisti, Imprese di Costruzione, Impiantisti, Istituti di Credito, General Contractor. etc. e questo non ha fatto altro che determinare un aumento esponenziale del materiale da visionare.

Oltretutto ricordando che l’interpello nasce come strumento di tutela del diritto del contribuente, il cittadino stesso, senza alcuna necessità di rivolgersi a terzi professionisti, ha potuto in piena autonomia presentare la propria istanza.

Per correttezza di informazione è giusto anche ricordare che sia il legislatore che l’ Agenzia delle Entrate, agli albori del Decreto,  avevano incentivato e promosso l’uso dell’Interpello per assolvere alle domande informali delle quali erano già tempestati.

L’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE AD UN ANNO DAL DECRETO 34/2020:

La concomitanza della molteplicità di fattori richiamata, ovvero:

  1. L’appetibilità della norma per il contribuente
  2. L’incompletezza delle disposizioni ad essa relativa
  3.  L’interesse per il   D.L. da parte di diversi stakeholder
  4. L’esistenza di uno strumento risolutivo come l’interpello
  5. L’informazione che è passata dagli stessi Organi di Governo e Verificatori, nonché dagli organi di comunicazione relativamente facilità con cui è possibile presentare le Istanze ex art. 11 L. 212/2000

Ha creato un vero e proprio effetto boomerang rispetto al risultato che si sarebbe potuto ottenere.

Se è vero, come in effetti è indubbio e legittimo, che l’interpello può essere presentato dal singolo cittadino, è   altrettanto   vero che lo stesso soggiace a delle regole ben precise, ignorando le quali non si crea esclusivamente un danno diretto a sé stessi, non ottenendo la soluzione che si andava cercando, ma si danneggiano tutti coloro che hanno redatto correttamente l’istanza e che riceveranno la loro risposta nei tempi più lunghi ammessi dalla Legge.

Preme aggiungere che anche impostare una istanza, ancorché formalmente ineccepibile ma nella sostanza superficiale vuoi perché tratta casi già chiariti, o per una impostazione della soluzione proposta incompleta, non fa altro che appesantire il sistema.

Si fa presente che, posto che per le domande per le quali già esistono soluzioni già pubblicate sul Sito ufficiale dell’Agenzia nella sezione dedicata agli interpelli, l’Agenzia potrebbe ben evitare di rispondere lasciandosi formare il silenzio assenso, nel concretodette istanze, in ogni caso, per poter essere valutate, devono comunque essere lette dagli incaricati degli uffici preposti.

Non è un caso che al 14 maggio 2021, a fronte della situazione creatasi, l’Agenzia delle Entrate abbia dedicato l’intero punto 2.2. della circolare 4/E a questo problema. 

IL MONITO DELL’AGENZIA:

Con la Circolare 4/E 2021 dedicata tra l’altro alla consulenza e ai servizi a contribuenti L’Agenzia delle Entrate, richiamando esplicitamente l’art. 119 D.L. 34/2020 AMMETTE che si è “intensificato, notevolmente, il ricorso all’istituto dell’interpello, sia da parte dei contribuenti sia da parte dei professionisti, in qualità di tecnici incaricati dai contribuenti stessi” e arriva a ribadire nel medesimo documento che  sono escluse dall’area dell’interpello e perciò inammissibili le istanze che :

  • TRATTANO DI QUESTIONI TECNICHE NON DI CARATTERE FISCALE

Nella Circolare si legge che  “sono escluse dall’area dell’interpello, le istanze con le quali il contribuente si limita a richiedere esclusivamente un accertamento di tipo tecnico, nel senso precisato dalla circolare n. 9/E del 38 1° aprile 2016, ovvero, non deve trattarsi di istanze «caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti diversi dall’Agenzia delle Entrate e che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo tecnico cfr. ipotesi sub b), paragrafo 1.1)». Ad esempio, in materia di Superbonus, l’Agenzia non interpreta la normativa edilizia, sicché alla stessa non può essere richiesta nessuna valutazione in merito alle situazioni di non conformità urbanistica dell’immobile sul quale si intendono eseguire gli interventi agevolabili.

  • FORMULANO QUESITI A CARATTERE GENERALE

Infatti “… deve essere confermata l’impossibilità di ricondurre all’ambito dell’interpello le istanze presentate dai professionisti che formulano quesiti di carattere generale, senza fare riferimento ad un caso concreto e personale”

  • OMETTONO I DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE

 “i dati identificativi dei contribuenti e la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, se assenti, provocano, tassativamente, l’inammissibilità dell’istanza e, non comportando per l’Ufficio alcun obbligo di provvedere alla regolarizzazione dell’istanza ricevuta, non possono essere sanati dal contribuente successivamente alla presentazione della stessa.

  • NON SPECIFICANO LA DISPOSIZIONE DI CUI SI RICHIEDERE L’INTERPRETAZIONE, L’APPLICAZIONE O LA DISAPPLICAZIONE
  • NON ESPONGONO IN MODO CHIARO E UNIVOCO DELLA SOLUZIONE PROPOSTA
  • OMETTONO IL DOMICILIO E RECAPITO DELL’ISTANTE O DELL’EVENTUALE DOMICILIATARIO
  • NON SONO SOTTOSCRITTE DAL CONTRIBUENTE O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
  • SONO TRASMESSE CON MODALITA’ NON CONFORMI

Le istanze di interpello che pervengono all’Agenzia tramite una modalità diversa da quelle previste sono considerate come non presentate e quindi sono del tutto improduttive degli effetti dell’interpello (circolare n. 9/E 2016).  L’istanza può essere presentata alla Direzione competente, esclusivamente mediante consegna a mano, plico raccomandato con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC). (Alle modalità di presentazione sopra elencate, si aggiunge la posta elettronica libera (PEL), esclusivamente per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato)

L’AGENZIA INFINE, ANCHE PER NON INGENERARE CONFUSIONE TRA SILENZIO ASSENSO E INAMMISSIBILITA’ FA PRESENTE CHE:

Nelle ipotesi in cui le istanze presentate risultino prive dei dati identificativi dei contribuenti cui si riferisce il caso concreto e personale, oppure della circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, l’inammissibilità sarà comunicata, possibilmente, in tempi più brevi rispetto alle ordinarie scadenze, al fine di permettere al contribuente di ripresentare correttamente l’istanza.”

LE CONCLUSIONI:  

Ogni qualvolta si fa un’analisi di fattibilità in relazione sia alle pratiche ex art. 119 D.L. 34/2020, che all’art. 121 della medesima norma ma anche a tutti gli altri casi relativi ai Bonus Fiscali “ordinari” per l’edilizia e si presentano dei dubbi interpretativi, è indiscutibile che possa essere utile presentare tempestivamente un interpello.

Avendo ben presente che la risposta potrà arrivare al 90° giorno è fondamentale pianificare cosa possa essere comunque utile fare nell’attesa dell’esito e cosa invece è opportuno rimandare in base alla risposta che ne ricaveremo.

Tenuto conto che il contenuto del parere dell’Agenzia delle Entrate sarà specifico al caso che abbiamo descritto, alle domande che abbiamo indicato e alle soluzioni che abbiamo prospettato, dedichiamo alla sua stesura tutta l’attenzione e la competenza che merita, senza trascurare dettagli e possibilità che a prima vista possono non essere stati considerati.

Ancora una volta, nel Settore Super Bonus (e non solo), lavorare in Team ottimizzando le differenti conoscenze e specializzazioni professionali può rivelarsi la risposta vincente.

L’interpello può davvero essere un ottimo strumento per dissipare questioni procedurali e fattibilità di progetti, non sprechiamolo facendo l’errore di dequalificarlo al rango di una banale FAQ. 

Dott. Fabiana Nesi – https://www.studionesi.it

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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