Consiglio di Stato ricomprende la normativa tecnica antisismica nella disciplina edilizia per Accertamento di conformità
Forse gli emendamenti al decreto Salva Casa potranno cambiare il futuro orientamento
Neanche il tempo di commentare la precedente decisione n. 119/2024 della Corte Costituzionale avverso una disposizione edilizia della regione Piemonte, che arriva la decisione n. 125/2024 che dichiara incostituzionale la procedura di sanatoria edilizia con singola conformità dell’articolo 135 Legge provincia Trento n. 1/2008.
La questione di incostituzionalità non è stata sollevata dal Governo nei termini di legge, bensì è stata sollevata lo scorso novembre 2023 con accertamento incidentale, in occasione di un procedimento amministrativo presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa Trentino-Alto Adige.
In particolar modo, la disposizione oggetto di censura riguarda l’articolo 135 comma 7 L.P. Trento n. 1/2008, nella parte in cui consente la sanatoria edilizia «quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l’opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente». Tale forma di sanatoria edilizia provinciale, con singola conformità vigente, si poneva come una aggiunta alternativa al normale accertamento di “doppia” conformità (di cui al comma 1), coerente con l’articolo 36 T.U.E.
Tale forma di sanatoria è stata contestata carente e in contrasto stesso col requisito di doppia conformità sancito dall’articolo 36 D.P.R. 380/01, ormai noto anche per la sua recentissima revisione nella sanatoria edilizia semplificata in articolo 36-bis D.P.R. 380/01, tramite il recente Decreto Legge n. 69/2024 “Salva Casa”, tuttora in fase di conversione.
Tuttavia la Corte Costituzionale con decisione n. 125/2024 ha stabilito che una simile disciplina, venendo a derogare al requisito della cosiddetta “doppia conformità”, si pone in evidente contrasto con una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, quale è quella contenuta nell’art. 36 t.u. edilizia, che, al comma 1, consente il rilascio della concessione in sanatoria «se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda».
Tale disposizione mira ad assicurare sull’intero territorio nazionale l’uniformità dei requisiti e delle condizioni in base alle quali possono essere ricondotti a legittimità gli abusi edilizi: ciò, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e, quindi, indipendentemente dalla concreta estensione del fenomeno dell’abusivismo nei singoli contesti territoriali. Non ha assunto alcun rilievo, ai fini della concreta applicazione del requisito della cosiddetta “doppia conformità”, il fatto che, nel territorio provinciale, l’abusivismo edilizio sarebbe di dimensioni «contenute», soprattutto se comparato con altre realtà regionali.
A nulla sono valsi anche gli argomenti di sopravvenuta vigenza dell’articolo 1 D.L. 69/2024, tuttora in fase di conversione pendente: il Decreto Salva Casa non ha inteso superare il totalmente il requisito della cosiddetta “doppia conformità”, ma ne ha circoscritto l’ambito di applicazione agli abusi edilizi di maggiore gravità.
Inoltre è stato confermato anche a questa Provincia a statuto autonomo, titolare di una competenza legislativa primaria in materia di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, numero 5, statuto reg. Trentino-Alto Adige), che l’autonomia deve essere esercitata – ai sensi dell’art. 4 del medesimo statuto – in armonia con «i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica» e nel rispetto «delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (si veda la sentenza n. 231 del 1993).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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