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Per edifici costruiti o trasformati senza permesso di costruire possono vietare l’erogazione delle normali utenze pubbliche

Fin dall’entrata in vigore della L. 47/85 fu introdotta una misura che intendeva perseguire una più efficace lotta all’abusivismo edilizio: il divieto di fornire servizi pubblici da parte delle società e aziende erogatrici di servizi pubblici.

Inizialmente fu introdotta con l’articolo 45 L. 47/85, per essere poi trasfuso con modifiche nel vigente articolo 48 del Testo Unico Edilizia DPR 380/01.

Lo scopo della norma è di contrastare l’utilizzo di certi immobili realizzati e trasformati senza permesso di costruire, pertanto una misura deterrente verso i cosiddetti abusi edilizi primari; questo tipo di illeciti edilizi infatti è perseguito dall’articolo 31 TUE, ed è sanzionabile anche a livello penale.

Nella versione vigente dell’articolo 48 DPR 380/01 si evince un severo divieto che praticamente mira a rendere inagibili o inabitabili alcune categorie di immobili irregolari dal punto di vista urbanistico edilizio.

Vediamo allora il perimetro applicativo di queste norme anti abusivismo edilizio.

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Il divieto delle forniture dei servizi pubblici a immobili con abusi edilizi

L’articolo 48 comma 1 DPR 380/01 prevede una serie di disposizioni obbligatorie e adempimenti posti a carico delle aziende cosiddette “municipalizzate”, che forniscono ad esempio acqua, energia elettrica e gas metano.

Il comma 1 dispone questo divieto tassativo verso una serie di violazioni edilizie “pesanti:

  • Opere prive di permesso di costruire (cioè anche edifici e costruzioni), senza distinzione temporale;
  • Opere eseguite in assenza di permesso iniziate dopo il 30 gennaio 1977 (L. 10/77) e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriori al 17 marzo 1985 (L. 47/85).
  • Alle predette opere e interventi edilizi effettuati in assenza di SCIA alternativa al Permesso (art. 23 c.01 TUE)

Sono due casistiche di interventi illeciti di notevole rilevanza.

La regola generale esclude le forniture e allacci verso edifici abusivi, costruiti senza permesso di costruire, a prescindere dall’epoca di realizzazione e dalla destinazione d’uso.

La seconda categoria invece effettua una distinzione che si avvera con doppia condizione: opere effettuate in assenza di permesso di costruire iniziate dopo l’entrata in vigore della L. 10/77 e sulle quali non siano stipulati contratti di forniture prima dell’entrata in vigore della (prima) norma L. 47/85 istitutiva l’esclusione dai servizi.
Si tratta di una casistica che vorrebbe garantire una sorta di “diritto acquisito” e consolidatosi per costruzioni già dotate di allacci e forniture anteriori alla L. 47/85.

Nei successivi commi dell’articolo 48 DPR 380/01 sono previste disposizioni a cui devono attenersi le aziende erogatrici di servizi pubblici, e relative pesanti sanzioni pecuniarie.

L’autocertificazione attestante gli estremi edilizi

La regola generale è quella prevista al comma 1: il divieto di erogare servizi pubblici e forniture verso certi immobili abusivi già visti al precedente paragrafo: per come è stata scritta la norma non risulta un termine o decadenza all’azione di controllo delle dichiarazione, e neppure per il distacco dei servizi qualora accertati dopo la stipula e attivazione dei servizi (vedasi sentenza in fondo al post).

Il comma 2 però sembra far perdere l’efficacia di “filtro” per immobili irregolari: infatti al soggetto richiedente è consentito autocertificare gli estremi dei titoli edilizi “primari” quali:

  • permesso di costruire rilasciato
  • permesso di costruire in sanatoria rilasciato
  • domanda di sanatoria edilizia ex art. 36 DPR 380/01, comprensiva di intera oblazione;
  • domanda di condono ai sensi dell’art. 35 L. 47/85.

Come tutte le dichiarazioni rese sottoforma di autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000, in caso di falsa attestazione si perde il diritto ad accedere a questi benefici.

Dal secondo comma articolo 48 TUE si evincono anche altre informazioni utili:

  1. L’azienda erogatrice non può fornire il servizio se non sussistono queste informazioni
  2. comunque sia, è nullo il contratto stipulato comunque senza queste informazioni
  3. il funzionario responsabile di non aver raccolto queste informazioni è punibile con sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro (il soggetto funzionario, ma non l’azienda);
  4. tranquilli, il funzionario che riceve le informazioni, ancorché non veritiere, non ha alcun obbligo o responsabilità di verificarle.

Art. 48 (L) – Aziende erogatrici di servizi pubblici
1. è vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonchè ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi dell’articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell’ipotesi dell’articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall’azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l’opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l’opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza della stessa. ((31))
3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l’immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L’inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonchè la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.
(31) AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera v che “all’articolo 48, comma 3-bis, le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»”

Immobili esistenti al 30 gennaio 1977

La norma prevede una ulteriore serie di distinzioni nel dichiarare informazioni ed estremi urbanistico edilizi per accedere alle forniture dei servizi e utenze pubbliche, in particolar modo per la categoria di immobili “risalenti”.

Per gli immobili e opere iniziate anteriormente all’entrata in vigore della L. 10/1977 cioè il 30 gennaio 1977, è possibile sostituire l’indicazione degli estremi della licenza edilizia con autocertificazione attestante tale circostanza, cioè l’inizio delle opere avviato prima di tale data.

Si tratta di una semplificazione formale, che deve anch’essa risultare veritiera ai sensi dell’articolo 47 DPR 445/2000 per mantenere questi benefici; come tutte le autocertificazioni, in caso di falsa attestazione per mendacia si decade dai benefici a cui si accede.

Come spesso vedo applicare in prassi, tale dichiarazione viene inserita nel contratto stesso o allegato allo stesso, dimostrando così l’avvenuto adempimento da parte del funzionario della società erogatrice dei servizi.

Obbligo di comunicare al Comune le richieste di allaccio per immobili coi relativi titoli edilizi

Infine chiude il cerchio l’ulteriore comma 3-ter articolo 48 DPR 380/01, con cui il legislatore intende ottenere una penetrante vigilanza sull’attività edilizia.

E’ previsto l’obbligo di comunicare al Comune le richieste di allaccio ai pubblici servizi, da parte delle aziende erogatrici e relativi funzionari, comprensive dell’indicazione dei titoli abilitativi:

  • concessione edilizia (o permesso di costruire)
  • autorizzazione edilizia
  • ovvero altri titoli abilitativi (quali? se escludiamo la CILA, vi rientrano le SCIA e SCIA alternativa al PdC tra i titoli;
  • istanza di concessione in sanatoria con pagamento completo oblazione (ma anche permesso di costruire in sanatoria, e non vedo perchè escludere la SCIA in sanatoria, volendo ammetterli anche al punto precedente).

L’inosservanza di questo obbligo comunicativo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.

Una bella responsabilità, non c’è dubbio. Certamente il vero punto debole che rimane è il caso delle false attestazioni degli estremi di questi titoli edilizi; si è duplicato un passaggio a tratti inutile perchè non è detto che la P.A. competente riesca ad incrociare queste informazioni e verificarne la correttezza.

In caso di allaccio su immobile abusivo, e distacco utenze

Vediamo i casi in cui per ipotesi gli utenti di immobili abusivi o trasformati abusivamente siano riusciti a ottenere gli allacci e forniture dei servizi, violando questi obblighi previsti.

Il comma 1 dell’art 48 D.P.R. n° 380/2001 dispone che “è vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985”;

La norma in questione non fissa alcun termine per procedere al distacco delle forniture illegittimamente effettuate, ma si limita a disporre il divieto dell’erogazione dei servizi a vantaggio degli immobili abusivi; nessuna irragionevolezza o illegittimità attaglia, pertanto, il provvedimento impugnato quanto ai termini ivi assegnati, considerato che la norma in questione, prevedendo un divieto assoluto di erogazione dei servizi agli immobili abusivi, purché iniziati dopo il 30 gennaio 1977 e per i quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985, legittima l’ordine di immediata sospensione dell’erogazione dei servizi (TAR Lecce n. 928/2017).

La medesima corretta applicazione della norma, con cui hanno ordinato ed effettuato il distacco di utenze e forniture di servizi pubblici, è stata ritenuta legittima nell’anzidetta sentenza TAR Lecce, verso il anche il cambio di destinazione d’uso effettuato in assenza di autorizzazione, soprattutto quando si accompagni alla realizzazione di interventi edilizi, può integrare una nuova costruzione realizzata in assenza del prescritto titolo. In tal caso è stato ritenuto evidente che anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato non si pone in contrasto con l’art. 48 comma 1 del D.P.R. n° 380/2001, che il Comune ha provveduto ad applicare a seguito del diniego della domanda di condono a suo tempo presentata.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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