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Come calcolare la distanza di prima approssimazione e fascia di rispetto elettrodotto

La disciplina che regola le distanze minime tra edifici ed elettrodotti si articola in diverse norme che susseguitesi nel corso del tempo. Si può riassumere che coesistono queste discipline:

  1. L. 339/1986 e conseguenti norme attuative D.M. LL.PP. n. 449/1988 (modificato da DM Lavori Pubblici n. 16 gennaio 1991), una regolamentazione “generale” ai fini della sicurezza valevole per ogni costruzione;
  2. L. 36/2001, una più moderna normativa per tutelare la salute umana verso l’esposizione a campi elettromagnetici, integrata da ulteriori provvedimenti attuativi; tra i vari obbiettivi prevede l’individuazione della Distanza di Prima Applicazione;
  3. D.Lgs. 81/2008 per Sicurezza luoghi di lavoro e attività;
  4. Strumento urbanistico comunale generale o attuativo

Si passa ad analizzarne ciascuna disgiuntamente, allo scopo di evidenziare i metodi e criteri necessari per quantificare le distanze minime da elettrodotto della fattispecie. Occorre precisare che le varie normative si debbano applicare congiuntamente e in maniera sovrapposta.

L. 339/86 e DM LL.PP. n. 449/1988

Questa disciplina individua al punto 2.1.08 le distanze di rispetto dai fabbricati dei conduttori di linee elettrodotto, sottoposta a tensione nominale U (misurata in kV). Si tratta di un metodo analitico e parametrico, che consentiva distanze assai ridotte rispetto a tutto il successivo criterio normativo basato sulle D.P.A.

2.1.08. Distanze di rispetto dai fabbricati. – I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l’aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito. I conduttori delle linee di classe seconda e terza nelle condizioni indicate nell’ipotesi 3) di 2.2.04 non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0,010 U) m, con catenaria verticale e (1,50 + 0,006 U) m, col minimo di 2 m con catenaria supposta inclinata di 30° sulle verticali.
Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, devono avere una altezza non minore di 4 m su terrazzi e tetti piani. Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei.

Facciamo alcuni esempi di distanze minime determinate con L. 339/86:

20 kV = 3,2 m

132 kV = 4,32 m

220 kV = 5,2 m

380 kV = 6,8 m

2. L. 36/2001, Fascia di rispetto e distanza prima approssimazione (DPA)

Facciamo riferimento soltanto agli edifici disciplinati dalla L. 36/2001, e dalle conseguenti norme attuative DPCM 8 luglio 2003 e D.M. Ambiente del 29 maggio 2008 (metodo di calcolo).. Questa disciplina non si concretizza a priori in un divieto ad edificare o trasformare gli edifici, bensì a individuare livelli qualitativi di esposizione umana elettromagnetica e le conseguenti fasce minime di rispetto definite dallo stesso DM:
Fascia di rispetto: spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti al di sopra e al disotto del livello del suolo caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità. (pari a 3 microtesla).

Tale disciplina normativa ha introdotto un metodo e procedura semplificata per individuare una particolare tipologia di fascia di rispetto, chiamata Distanza di Prima Approssimazione (DPA), la cui definizione è: Per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più della DPA si trovi all’esterno delle fasce di rispetto.

Il calcolo della DPA è stato pensato come metodo semplificato per individuare in via speditiva le fasce di rispetto (conformi ai livelli minimi qualitativi L. 36/2001 – DPCM 8 luglio 2003), all’esterno delle quali non si attiva alcun procedimento di verifica o pareri tecnici verso i competenti enti. Per questo motivo non esiste una tabella unificata nazionale comprensiva delle distanze: molto dipende dalla tipologia di traliccio, altezza dei cavi, tipologia cavi, della tensione in esercizio, caratteristiche geografiche locali.

La D.P.A. dovrebbe essere inserita anche nello strumento urbanistico generale del Comune, soprattutto all’interno dei vari elaborati grafici:

  • se l’intervento edificatorio o mutamento di destinazione ricade al di fuori della fascia determinata dalla D.P.A., non vi sono adempimenti ulteriori per ottenere il rilascio del permesso di costruire o SCIA.
  • nel caso in cui l’edificio oggetto di intervento ricada in tutto o in parte all’interno della D.P.A. è necessario che il Comune richieda ulteriori accertamenti al gestore/proprietario dell’elettrodotto, calcolando l’esatta fascia di rispetto tridimensionale relativa al lotto di intervento, allo scopo di verificare compatibilità e rispetto dell’obbiettivo di qualità di 3 microtesla.

Sempre che l’Autorità compente (es. Comune) ne valuti l’opportunità (art. 14 L. 36/2001), esiste la possibilità di ridurre (marginalmente) l’estensione di questa fascia di rispetto, con misurazione dirette e determinando analiticamente secondo modelli tridimensionali (o bidimensionali se risultano rispettate le condizioni espresse al paragrafo 6.1 della norma CEI 106-11), considerando lo sviluppo della catenaria in condizioni di freccia massima, l’altezza dei conduttori sul livello del suolo e l’andamento del terreno. Le dimensioni delle fasce di rispetto devono essere fornite con una approssimazione non superiore a 1 m.

Questo strumento di “riduzione” può essere attivato dal Comune in caso di richiesta di permessi edilizi o titoli abilitativi vari, delegando le necessarie procedure di verifiche all’Arpat o chiedendo al Gestore/Proprietario dell’elettrodotto un ulteriore calcolo analitico di dettaglio.

Secondo l’art. 4 L. 36/2001 all’interno della DPA (o fascia di rispetto determinata analiticamente) non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso:

  • Residenziale
  • Scolastico
  • Sanitario
  • ovvero ad uso comportante permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere (riferimento DPCM 8 luglio 2003 art. 3);

Da questa disposizione emerge che all’interno di questa fascia DPA sia consentita la realizzazione/utilizzazione i manufatti diversi da quelli anzi detti, a condizione che prevedano permanenza umana inferiore a quattro ore giornaliere.

La determinazione della DPA avviene secondo metodo e procedura di calcolo prescritta dal DM 29 maggio 2008, ed è devoluta in prima istanza ai gestori/proprietari degli elettrodotti (art. 6 DPCM 8/7/2003).

Alcuni esempi utili per dare un generico ordine di grandezza, capitati per alcune perizie a livello locale:

132 kW = DPA variabile da 18 a 20 metri.

3. Distanze minime da elettrodotto ai fini della Sicurezza, in base al D.Lgs. 81/2008

Esiste anche un’altra normativa autonoma e finalizzata a proteggere le persone e le loro attività in prossimità degli elettrodotti, che va ad aggiungersi indipendentemente alle altre normative analizzate. Si fa presente che il D.Lgs. 81/2008 opera nell’ambito della sicurezza dei cantieri e luoghi di lavoro, e con l’art. 83 dispone distanze minime da applicarsi per lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche sotto tensione in base alla tabella 1 dell’Allegato IX, che si riporta integralmente:

ALLEGATO IX – Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

– sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
– sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1.000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1.500 V compreso se in corrente continua;
– sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1.000 V se in corrente alternata od oltre 1.500 V se in corrente continua, fino a 30.000 V compreso;
– sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

Tab. 1. allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Tensione nominale Un (KV)Distanza minima
 consentita
 (m)
<=13
1 < UN <= 303,5
30 < UN <= 1325
> 1327

Per maggiore completezza, si riporta anche la NORMA CEI 11-27 relativa agli interventi e attività in prossimità di elettrodotti, derivante dalla Norma CEI EN 50110-1:2014-01, e riporta una tabella delle distanze in aria dalla parte attiva sotto tensione, definite come limite per i lavori non elettrici .

4. Strumento urbanistico comunale generale o attuativo

Un Piano Regolatore Generale del Comune può disporre una propria fascia di rispetto cautelativa per elettrodotti ad alta tensione, sotto un profilo di pianificazione e assetto del territorio, e ovviamente in misura pari o superiore a quelle minime previste ai punti precedenti.

Solitamente vengono disciplinate con norme tecniche attuative ed elaborati grafici, in cui sono individuati appositi ambiti di rispetto.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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