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Le normative regionali non possono derogare o escludere le opere edilizie minori dall’ambito applicativo antisismico

La preventiva esclusione delle autorizzazioni sismiche sul patrimonio esistente non solo è incostituzionale, ma può avere risvolti penali.

L’art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001 prescrive, tra l’altro, che nelle zone sismiche di cui all’art. 83 d.P.R. n. 380 del 2001, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, il quale provvede a trasmettere al competente ufficio tecnico della regione copia della domanda e del progetto che ad esso deve essere allegato (comma 2).

Inoltre, l’art. 94 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001 prescrive poi che nelle località sismiche non si possono avviare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (ex Genio Civile, ndr).
Il quarto comma della medesima disposizione dispone infine che i lavori devono essere diretti da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Le regioni non possono apportare deroghe contrarie a questi principi disposti dal TUE, ciò risulta essere stato confermato più volte dalla Corte Costituzionale, come ad esempio la sentenza n. 272 del 16 dicembre 2016.

Ne deriva che, ad eccezione dei soli interventi di manutenzione ordinaria, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio tecnico regionale al fine di consentire i preventivi controlli.

La realizzazione ex novo di una categoria di “opere minori” non soggette alla disciplina antisismica entra in aperta violazione del disposto del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 83, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa antisismica, senza consentire alle Regioni di adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di opere.

Ne consegue che l’intervento edilizio rientrante nella nozione di costruzione è assoggettato agli obblighi di cui ai citati artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, in considerazione della loro potenziale idoneità a porre in pericolo la pubblica incolumità, a prescindere dal grado di classificazione della zona sismica.

La Cassazione Penale condivide e ribadisce che il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è configurabile in relazione a qualsiasi opera eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi (Cass. Pen. III 12599/2016, n. 19185/2015).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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