La definizione rappresenta un principio uniforme su base nazionale, escluse forme di deroga con effetti di sanatoria

In ogni intervento di trasformazione edilizia il D.L. assume ruolo di “controllore privilegiato” per raggiungere il risultato dell’opera compiuta.

Carlo Pagliai
Autore
La responsabilità sul versante urbanistico della conformità delle opere realizzate alle normative urbanistiche e alle previsioni progettuali grava in capo al titolare/committente, al costruttore (impresa edile) e al Direttore dei Lavori, come disposto dall’art. 29 del DPR 380/01.
Sempre nel comma 1 dello stesso articolo si legge che essi sono tenuti in solido alle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusive, eccettuato che dimostrino di non esserne responsabili.
Per il Direttore lavori esiste la possibilità di essere escluso dalla responsabilità se:
- contesta agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni e le difformità (parziali?) del progetto, escluse le varianti in corso d’opera (comunque conformi), comunicando motivatamente all’ufficio tecnico comunale la violazione;
- contesta agli altri soggetti la difformità totale o con variazioni essenziali (quest’ultime scattanti sempre su immobili sottoposti a vincoli) con contestuale dimissione all’incarico mediante stessa comunicazione per evitare sanzionamento disciplinare;
Salvo diversa disposizione regionale, a livello nazionale nelle dichiarazioni di fine lavori il progettista o tecnico abilitato deve rilasciare e depositare un certificato di collaudo (amministrativo) con cui viene attestata la conformità dell’opera al progetto (art. 23 c.7 DPR 380/01).
In Toscana, ad esempio al posto della “fine lavori” il direttore lavori deve depositare una specifica certificazione di conformità, sottoposta ad asseverazione.
Anche in sede di Agibilità la conformità dell’opera diviene oggetto di espressa dichiarazione su istanza del richiedente (committente) per ottenerne il rilascio (art. 25 c. 1 lett. b).
Sul Direttore Lavori grava la responsabilità di dichiarare la conformità dell’opera al progetto approvato
In Toscana al posto della “fine lavori” il direttore lavori deve depositare una specifica certificazione di conformità asseverata, lo stesso dicasi per l’agibilità; inutile commentare che il legislatore toscano ha ritenuto opportuno porre in capo al D.L. espressamente questi oneri, e onori.
Pillola amara per i professionisti.
Uun caso interessante è quello emergente dalla Cass. Pen. III sentenza n. 9445 del 09/03/2016 in cui ad un Direttore Lavori viene confermata sua la responsabilità in quanto soggetto « tenuto a sincerarsi della conformità dei lavori al progetto e rispondendo personalmente delle eventuali difformità riscontrate, difformità risultate nella fattispecie ictu oculi » in sede di accertamento della Polizia Municipale.
In questo caso si legge che il D.L. aveva avanzato la tesi discolpante che le difformità sarebbero state effettuare a sua insaputa dopo che aveva esaurito l’incarico di Direttore Lavori, tesi smentita dalla documentazione fotografica prodotta in atti giudiziari.
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
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