Consiglio di Stato ricomprende la normativa tecnica antisismica nella disciplina edilizia per Accertamento di conformità
Tale obbligo deriva dalla sua posizione di controllo affidatagli su costruzioni potenzialmente lesive della pubblica incolumità
Nel cantiere edile la figura del Direttore dei lavori accentra una serie di obblighi e responsabilità per il raggiungimento del risultato
Partiamo dalla fattispecie citata dalla sentenza di Cass. Pen. III n. 55303 del 30 dicembre 2016 relativa all’esecuzione di lavori di restauro ad una Chiesa effettuati in difformità dal progetto depositato, senza denunciare l’inizio dei lavori in variante e senza aver ottenuto l’attestazione di avvenuto deposito al c.d. Genio Civile, e per il quale è scattata l’imputazione per agli art 95 d.P.R. 380 del 2001.
Nella sentenza si evince inoltre che la variante in sanatoria (sul profilo urbanistico) era stata depositata, e che le difformità riscontrate in sede di accertamento erano imputabili a soluzioni realizzative diverse, successivamente sanate.
Innanzi tutto occorre precisare che il Testo Unico per l’edilizia contiene lo specifico Capo IV relativo ai Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, di cui il mancato rispetto è sanzionato penalmente dall’art. 95 del DPR 380/01.
Il profilo di responsabilità previsto per il Direttore dei lavori è assai elevato
Su questo argomento la Cassazione si è espressa più volte sui profili di responsabilità, affermando costantemente che queste tipologie di reati edilizi in materia strutturale e antisismica possono essere commessi da chiunque violi o concorra a violarne gli obblighi imposti (Cass. Pen. III n. 49991 del 10/11/2015) e quindi dal:
- proprietario;
- committente;
- titolare della concessione edilizia;
- qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell’immobile o dell’area su cui esso sorge;
- nonché da coloro, come il direttore e l’assuntore dei lavori, che abbiano esplicato attività tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge.
Il Direttore dei lavori per la parte architettonica/urbanistica è responsabile per le omissioni strutturali
In materia di costruzioni in zone sismiche, il direttore dei lavori risponde del reato previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, per l’esecuzione di interventi edilizi effettuati in assenza del previo deposito del progetto presso il Genio Civile, in virtù della posizione di controllo affidatagli sulle costruzioni potenzialmente lesive della pubblica incolumità e del conseguente obbligo di verificare il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa in materia (Cass. Pen. III n. 7775/2013, n. 6675/2011).
Dunque il reato di omesso deposito del progetto strutturale per le costruzioni edificate in zona sismica (artt. 17 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64) può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare l’obbligo imposto e, quindi, anche dal direttore dei lavori che non abbia controllato il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica.
Il direttore dei lavori risponde del reato per la mancata osservanza degli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380 del 2001, essendo anch’egli destinatario del divieto di esecuzione dei lavori in assenza della autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui agli artt. 52 e 83 del citato d.P.R.
Le disposizioni sulla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedono un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l’esecuzione di opere non conformi alle norme tecniche, e pertanto determinano una posizione di controllo su attività potenzialmente lesive in capo al direttore dei lavori (Cass. Sez. III n. 55303/2016, n. 33469/2006).
L’eventuale sanatoria postuma sul profilo urbanistico non regolarizza gli illeciti di natura strutturale, ed estingue i soli reati contravvenzionali della disciplina urbanistica (leggi l’approfondimento).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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