Non ha senso stimare il valore dell'immobile senza accertare lo Stato Legittimo, l'abusività pregiudica la garanzia ipotecaria

Nelle pratiche edilizie di condono e sanatoria è richiesto di specificare il momento esecutivo dell’abuso tramite dichiarazione sostitutiva di parte.
E’ prassi consolidata far dichiarare al proprietario l’epoca di ultimazione delle opere abusive, spesso prodotta in base ai ricordi o presunzioni.
Il fatto è che tale dichiarazione viene formalmente resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, soggetta agli effetti di responsabilità penale per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000) e contestuale decadenza dei benefici derivanti dalla stessa.
Occorre quindi chiarire il valore e ruolo assunto da questa dichiarazione espressa, o posta in capo all’avente titolo, per ottenere concludere una pratica di condono edilizio pendente o per una pratica di sanatoria ordinaria.
La prassi di far dichiarare l’epoca di ultimazione delle opere abusive è praticamente la stessa per le due procedure di regolarizzazione straordinaria e ordinaria.
Fra queste due tipologie di regolarizzazione edilizia si evidenzia una piccola distinzione:
- Condono edilizio (L. 47/85, 724/94, 326/2003): essendo un provvedimento sanante di natura straordinaria, l’unico riferimento temporale necessario come condizione per l’ottenimento è la singola epoca di esecuzione dell’abuso;
- Sanatoria (ex art. 36 DPR 380/01): è una procedura sempre vigente, e richiede la condizione di conformità delle opere abusive sia al momento dell’istanza sia all’epoca dell’abuso, la cui datazione è posta in capo al richiedente;
Che valore ha la dichiarazione dell’epoca dell’abuso?
La forma e contenuto di dichiarazione circa l’epoca dell’abuso resa in sede di istanza di condono/sanatoria, e la sua collocazione temporale, per la giurisprudenza amministrativa assume carattere e natura di atto confessorio. (Cons. di Stato VI n. 01393/2016, n. 3837 del 2013, p. 3. , n. 5553 del 2012, p. 11.2. , n. 2086 del 2010, p. 5.11. e 5.1.2. , e n. 1344 del 2008, p. 3. ; v. anche Cass. pen. , n. 9527 del 2003).
Si consiglia quindi a tecnici e privati di verificare con precisione se l’epoca della abuso dichiarata in atti trovi reale riscontro, posto che l’onere di attestarlo è posto in carico al proprietario/avente titolo, e che all’amministrazione pubblica compete facoltà di verificare la correttezza di tale dichiarazione, senza limiti di scadenza temporale.
Una successiva verifica riscontrante la falsità di questa dichiarazione compromette automaticamente il titolo del condono rilasciato, esponendolo ad un possibile annullamento d’ufficio con decadenza dei benefici sanatori.S
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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