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Edificio Diruto

Le opere edilizie rientranti in DIA, qualora realizzate in zona sottoposta a vincoli e senza i relativi nulla osta, configurano totale difformità

La pratica edilizia di Denuncia Inizio Attività si è potuta utilizzare fino all’ingresso della SCIA del 2010, ma l’addio definitivo alla DIA è avvenuto col D.Lgs. 222/2016, tranne in quelle regioni che avevano già provveduto con le apposite norme sul Governo del territorio (es. Toscana).

Il fatto è che oggi quando si devono svolgere verifiche immobiliari e ricostruire lo Stato Legittimo dell’immobile, si acquisiscono anche le vecchie DIA con accesso agli atti; come comportarsi se peschiamo una DIA senza la dovuta autorizzazione paesaggistica, qualora riguardante un immobile o area vincolata dal D.Lgs. 42/2004?

La giurisprudenza continua a esprimersi anche su casi simili, affermando che in assenza del nulla osta ambientale la stessa DIA non può produrre effetti e le opere eventualmente eseguite sono da considerarsi abusive (Cons. di Stato n. 8607/2022).

L’efficacia della DIA condizionata ai relativi atti di assenso o nulla osta comunque denominati è cosa nota da anni, anche prima dell’entrata in vigore del DPR 380/01.

Partendo dalla validità del Testo Unico Edilizia 2001, comprensivo degli aggiornamenti normativi apportati agli articoli 22 (comma 3 prima, comma 6 poi) e 23 commi 3 e 4, si evince che la DIA per effettuare opere su aree soggette a vincolo si perfezionava solo dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (Cons. di Stato n. 8607/2022).

Nell’articolo 22 TUE dispone ancora oggi che la realizzazione degli interventi rientranti in SCIA (e idem quando c’era la DIA) “che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative”.

Oltre a ciò, bisogna rammentare anche i commi 3 e 4 articolo 23 TUE (versioni allora vigenti per la DIA), i quali indicano l’assenza di effetto nei casi in cui il relativo atto di assenso sia negativo. In tal senso si può considerare priva di effetti anche quando esso sia mancante.

Pertanto non possono applicare le norme che contemplano termini rigorosi da osservare per l’esercizio dei “poteri inibitori” ovvero dei “poteri di autotutela”, perché gli effetti della DIA non si possono considerare mai attivati.

Infatti il potere di autotutela (o meglio, di dichiarazione inefficacia) può essere esercitato su una DIA mai perfezionatasi, perché improduttiva di effetti e riguardanti opere da ritenersi abusive (con tutte le conseguenze anche in ordine ai termini di adozione del provvedimento).

Le opere edilizie assentibili con una Dia, se sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo, devono infatti considerarsi eseguite illeciti edilizi rilevanti e penalmente sanzionabili, nel caso in cui non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica, dovendo pertanto applicarsi la sanzione demolitoria (Cons. Stato n. 8607/2022, n. 5524/2018).

In questo senso occorre rammentare l’art. 32 comma 3 TUE per illeciti edilizi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, che sono qualificati:

  • totale difformità dal permesso (qualora siano variazioni essenziali al progetto approvato), ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.
  • variazioni essenziali al permesso in tutti gli altri interventi (illeciti) sui medesimi immobili;

Se l’opera è stata realizzata e completata con la medesima DIA, l’ottenimento postumo dell’atto di assenso è inutile e tardivo per “recuperare” la posizione di efficacia della DIA, proprio perché l’opera risulterebbe già compiuta in assenza di atto di assenso e con una DIA inefficace in quel momento.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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