La Giunta comunale approva i piani attuativi qualora compatibili con lo strumento urbanistico generale vigente, il Consiglio Comunale quando comporta variante ad esso.
Può costituire esercizio consensuale di un potere pianificario comunale, in cui sono stipulate disposizioni urbanistiche generanti oneri ed obblighi.
La convenzione è un atto con cui può essere effettuato collegamento funzionale col procedimento di rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
La stipula della convenzione può essere effettuata nelle diverse forme previste dalla legge, cioè atto notarile o verbale del segretario comunale. Inoltre la convenzione urbanistica è documento necessario e condizionale per l’adozione dei titoli abilitativi e ne integrano il loro contenuto.
In definitiva, la convenzione urbanistica può diventare un presupposto necessario per interventi edilizi, probabilmente di una certa rilevanza.
E sopratutto, la convenzione può costituire uno strumento essenziale (per non dire obbligatorio) per effettuare un certo tipo di Piano attuativo del Piano Regolatore Generale.
Per esempio, la convenzione potrebbe avere per oggetto un preciso disciplinare di opere di urbanizzazione previste a scomputo degli oneri concessori, relativamente ad un piano attuativo di iniziativa privata approvato.
Trovo interessante un passaggio che riporto dalla sentenza del TAR Abruzzo n. 377/2018:
La convenzione urbanistica, quale strumento di attuazione del piano regolatore generale, avente ad oggetto la definizione dell’assetto urbanistico di una parte del territorio costituisce un accordo sostitutivo di provvedimento, ed è espressione di esercizio consensuale di un potere pianificatorio, che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obblighi od oneri. Esso produce, quindi, un vincolo bilaterale per le parti, che è assoggettato alla disciplina di cui all’art. 11 della legge n. 241/90 e, quindi, ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, per gli aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica.
La convenzione è un contratto con precisi rapporti e oneri
La natura contrattuale della Convenzione urbanistica la rende soggetta alle stesse forme e conseguenze in materia di reciproci adempimenti.
Un altro esempio di convenzione ai fini urbanistici è quella utilizzata per realizzare insediamenti di Piani Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), con la quale le parti convenute stipulano un preciso accordo.
Con essa infatti abbiamo un Comune che può concedere l’area in diritto di superficie ad una cooperativa per edificare le costruzioni, disponendo una serie di condizioni e oneri a carico della stessa cooperativa costruttrice. La stessa convenzione conterrà anche ulteriori condizioni permanenti anche dopo l’ultimazione delle opere e cessione ai soggetti terzi (prezzo massimo di cessione, locazione a prezzi calmierati, ecc).
Tutto sommato lo strumento della convenzione urbanistica può rivelarsi valido per rendere chiaro il percorso di attuazione di un certo comparto edificatorio.
Di converso deve essere scritto con molta attenzione, proprio per la rilevanza degli effetti che ne derivano; incompletezze e zone grigie potrebbero lasciare il campo libero a possibili contenziosi, tenuto conto che ulteriori adempimenti non dichiarati possono costituire un costo e un peso per almeno una delle parti in gioco.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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