Ritorno al silenzio-rifiuto su domanda parere richiesto a enti per edifici vincolati
Essenziale sussistenza requisiti oggettivi, soggettivi e specifiche disposizioni di settore
In questo articolo stringiamo il discorso alle prime due norme di condono edilizio, ovvero le leggi n. 47/85 e n. 724/94, in particolare riprendendo l’ennesima conferma giurisprudenziale in materia di silenzio assenso.
L’istituto del silenzio assenso è generalmente disciplinato dall’articolo 20 della L. 241/90, mentre quello previsto all’interno delle rispettive norme di condono è una versione speciale e particolare, per cui occorre fare distinzione a non confonderli o sostituirli tra loro; nelle norme di condono, infatti, non si parla espressamente di silenzio-assenso, ma di formazione tacita per mancata determinazione da parte dell’Amministrazione entro certi termini, e soprattutto in presenza di vari presupposti.
Il significato provvedimentale di silenzio serbato dal Comune verso l’istanza di condono edilizio è disciplinato rispettivamente nell’articolo 35 L. 47/85, e articolo 39 L. 724/94, mentre per il terzo condono L. 326/03 si rinvia ad altro approfondimento già svolto.

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Presupposti generali per silenzio assenso sul condono edilizio.
Per costante giurisprudenza (vedi Cons. di Stato n. 2443/2025, n. 1910/2006) la maturazione del silenzio assenso presuppone contestualmente:
- la completezza della documentazione da allegare alla domanda
- la dimostrazione dei presupposti per il condono relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’amministrazione comunale.
Per esempio, se l’ultimazione delle opere oggetto di istanza non risultano avvenute nei termini e modalità previste dalle rispettive norme, come appunto sul completamento a rustico o completamento funzionale dell’immobile, non si può essere formato alcun silenzio-assenso. Ecco perchè gli uffici comunali possono disporre ispezioni e accertamenti da parte degli organi di polizia giudiziaria prima di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria. E se dalle verifiche emerge il difetto di tali requisiti, resta integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria (Cons. Stato n. 1492/2025, n. 7590/2023).
Silenzio assenso nel condono esige molte condizioni tassative
La giurisprudenza continua a confermare l’indirizzo secondo cui il silenzio-assenso sulle domande di condono edilizio (ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994) non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell’oblazione, se non sopravviene la risposta degli uffici comunali, occorrendo altresì l’acquisizione della prova, da parte dei predetti uffici, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore, da verificarsi all’interno del relativo procedimento (Cons. di Stato n. 1492/2025, n. 87/2014).
Per questo, la verifica di avvenuta formazione di silenzio assenso sull’istanza di condono, oltre a presupporre una documentazione completa, e l’avvenuto pagamento degli importi dovuti (oblazione, oneri concessori, eccetera), richiede la sussistenza di tutti gli altri presupposti oggettivi (vedi anche Cons. di Stato n. 8303/2022, n. 98/2020), rendendo necessario l’acquisizione delle relative prove e presupposti, da parte del comune, da verificarsi all’interno del relativo procedimento. In definitiva, come ho già avuto occasione di affermare più volte sui miei contenuti, il silenzio-assenso è un raro istituto giuridico virtuale sul quale non è preferibile farvi affidamento, è meglio puntare al rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Quanto alla mancata applicazione, nella vicenda in esame, del meccanismo di semplificazione del silenzio – assenso, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, affinché sulla domanda di condono edilizio possa ritenersi formato il silenzio assenso, non basta che la documentazione sia completa e sia stata pagata l’oblazione, ma è anche necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali per il condono del manufatto abusivo (Cons. Stato, n. 98 del 2020; Cons. Stato, n. 8303 del 2022). In sostanza, come si è detto sopra, occorre l’acquisizione della prova, da parte degli uffici comunali, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore, da verificarsi all’interno del relativo procedimento.
Occorre puntare l’attenzione sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore: il pensiero va subito alle norme vincolistiche e speciali sugli immobili, puntualmente disciplinate dall’articolo 32 L. 47/85. Alcuni esempi? Il parere necessario da parte dell’ente parco, oppure da norme sopravvenute come la Direttiva Alluvioni o Piano di assetto idrogeologico.
La questione si presenta anche nei casi di vincolo sopravvenuto all’esecuzione delle opere o della presentazione dell’istanza, e a maggior ragione rende necessario l’ottenimento del relativo parere favorevole ancorché postumo all’istanza stessa, azzerando ogni ipotesi di possibile formazione tacita della concessione in sanatoria.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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