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Per immobili sottoposti a vincolo paesaggistico si pone il problema dell’autorizzazione paesaggistica postuma col nuovo Codice

Brutta storia per chi si ritrova un immobile costruito oltre venti anni fa in forza di una concessione edilizia rilasciata apparentemente regolare, ma sprovvista dell’allora necessario titolo autorizzativo paesaggistico. Si tratta del titolo abilitativo necessario per costruire un edificio, sostituito in continuità col Permesso di Costruire dal Testo Unico Edilizia DPR 380/01.

La questione che vorrei commentare in questo post riguarda quelle casistiche ormai datate di edifici concessionati e realizzati in zone già vincolate paesaggisticamente a suo tempo, cioè con vincolo paesaggistico già presente al momento dell’istanza di concessione edilizia.

A darci una risposta esaustiva su questa possibilità ci ha pensato la recente sentenza di Corte Costituzionale n. 147/2023 avverso alcune recenti modifiche alla Legge regionale Sicilia n. 16/2016 sul governo del territorio.

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Incostituzionali ipotesi sanatoria paesaggistica regionale diverse dal D.Lgs. 42/2004

Continua a imperversare il dibattito sui titoli concessori edilizi rilasciati privi di qualsivoglia titolo, parere o atto di assenso paesaggistico comunque denominato (anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 42/2004).

Di recente la questione è tornata in Corte Costituzionale a causa dell’articolo 12, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, con cui è stato introdotto un nuovo comma 2-bis all’art. 25 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, in base al quale – attraverso un richiamo al comma 1 del medesimo art. 25, il quale a sua volta richiama l’art. 182, comma 3-bis, cod. beni culturali – è consentita «la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica, sempre che le relative istanze di concessione siano state presentate al comune di competenza prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto istitutivo del vincolo di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

Essa ha sostanzialmente riproposto l’originario comma 3 del medesimo art. 25, che era stato sostituito dall’art. 20, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, impugnato dinanzi a questa Corte con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021.

Questa disposizione regionale è stata dichiarata incostituzionale, in quanto consentiva di ottenere una sanatoria paesaggistica postuma per i immobili sottoposti a vincolo di notevole interesse pubblici (articolo 140 D.Lgs. 42/04), al di fuori di quelle ammesse dal vigente quadro normativo superando i limiti della procedura di Compatibilità paesaggistica postuma ex articolo 167 c.4 D.Lgs. 42/2004.

Più dettagliatamente la normativa regionale consentiva la possibilità di ottenere tale autorizzazione, non rilasciata al tempo dell’accordata concessione edilizia, anche per il caso che l’istanza a tal fine sia presentata dopo il 30 aprile 2004: secondo la norma impugnata, infatti, ciò che rileva non è il momento in cui è stata presentata l’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma – unica condizione legittimante prevista dal legislatore statale – ma quello, diverso, in cui al Comune è stata fatta istanza di concessione edilizia, la quale deve essere stata presentata prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico.

Ma tale norma regionale – prevedendo l’applicabilità del regime di cui all’art. 182, comma 3-bis, cod. beni culturali a fattispecie diverse rispetto a quelle ivi contemplate – avrebbe consentito dunque di ottenere la sanatoria paesaggistica ex post in ipotesi diverse da quelle, ristrettissime e tassative di cui agli artt. 146 e 167 cod. beni culturali» (vedi anche sentenze Corte Costituzionale n. 201/2021, n. 90/2023).

Concessioni edilizie rilasciate in assenza di titolo paesaggistico

L’impianto normativo del Codice D.Lgs. 42/2004 ha una certa rigidezza, forse eccessiva e da rimettere in discussione in vista della possibile riforma del DPR 380/01; l’ulteriore giro di vite apportato col D.Lgs. 157/2006 ha ridotto i margini di regolarizzazione paesaggistica, escludendo la sanatoria paesaggistica postuma per nuove costruzioni e opere comportanti aumento di volume o superficie, effettuati senza autorizzazione paesaggistica.

L’eccezione lasciata aperta per situazioni pregresse è prevista dall’articolo 182 comma 3-bis del D.Lgs. 42/2004, ma vale soltanto per le domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004:

3-bis. In deroga al divieto di cui all’articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall’autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente e’ obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall’articolo 167, comma 5.

Ma tale norma transitoria aveva lo scopo di non creare disparità e mantenere distinti i regimi amministrativi per coloro che avevano già presentato istanze prima di queste riforme in materia.

Conclusione e consigli

Purtroppo ad oggi la normativa non offre una diversa possibilità per regolarizzare gravi illeciti edilizi e abusi edilizi compiuti in passato nei confronti della disciplina paesaggistica, anche in quei casi in cui il vincolo sia stato istituito posteriormente.

L’unica cosa che mi viene da rispondere a chi mi domanda quali rimedi vi siano, è che dovete chiedere al legislatore nazionale un nuovo… condono edilizio.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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