Lo sostengo da anni: sanare un abuso edilizio in condominio è molto più complesso rispetto a un immobile autonomo: oltre alla conformità urbanistica occorre verificare disponibilità delle parti comuni, diritti sul lastrico e rapporti condominiali.

La modifica dell’assetto urbanistico generale deve scaturire dalla volontà politica del territorio
I consigli comunali possono essere sciolti per vari ragioni, e la materia urbanistica è soggetta a vigilanza.
A guardare la Gazzetta Ufficiale con frequenza si rimane stupefatti dalla ricorrenza degli annunci di comuni sciolti per mafie, corruzione o situazioni simili.
Se uno pensa che siano casi remoti e concentrati nel Meridione, si sbaglia.
Detto questo, la casistica dei Comuni sciolti è regolamentata dal D.Lgs. 267/2000, per i quali è prevista la nomina del Commissario straordinario, nominato dall’art. 141 dello stesso provvedimento.
Il Commissario è chiamato a reggere e garantire le funzioni ordinarie del Comune, proprio perchè questo si è dimostrato inadempiente per dovuti motivi. Tra i poteri attributi al Commissario vi sono l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell’ente sciolto, ed essi durano fino alla ricostituzione legittima degli stessi organi elettivi.
Tra i diversi poteri del Commissario vi rientrano quelli di ordinaria amministrazione, ma anche quelli di tipo straordinario (Cons. di Stato n. 7749/2004).
Sulle varianti urbanistiche al Piano Regolatore esistono limiti applicativi.
Il commissario straordinario è nominato per sostituire gli organi di gestione ordinaria comunale, in particolare degli organi elettivi (Consiglio comunale e di conseguenza la Giunta).
Partendo da questo presupposto, il commissario nominato non è legittimato ad adottare varianti al piano regolatore generale del comune, né ad effettuare scelte innovative in ambito di pianificazione territoriale, in quanto la modifica dell’assetto urbanistico generale deve provenire dalla scelta politica del territorio, pertanto sottratta alla gestione straordinaria del comune (TAR Lazio n. 457 del 24 agosto 2018).
In definitiva, il potere decisionale sul futuro sviluppo dell’assetto territoriale di un luogo rimane concentrato nelle mani della popolazione locale, ed è una scelta che non può essere delegata al Commissario straordinario.
Si pone quindi un nuovo problema: se una comunità continuasse a votare per organi elettivi (consiglio comunale, ndr) che puntualmente vengono sciolti per infiltrazioni mafiose, ciò può essere interpretabile come una abdicazione volontaria al proprio futuro.
Ancora una volta si può affermare che le proprie scelte di crescita territoriale non sono delegabili, ma occorre la partecipazione degli abitanti, altrimenti l’intero comune rimane area sprovvista di pianificazione, cioè una gigantesca “zona bianca” a cielo aperto.
Zone bianche: video e articoli
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
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