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Come effettuare interventi di isolamento termico del sottotetto ZNR, il parere dell’Ing. Claudia Volonté

Sta facendo un po’ scalpore il chiarimento di ENEA pubblicato lo scorso 7 marzo 2022, in cui in realtà non si dice nulla di nuovo (per chi bazzica già nel settore) anzi, ribadisce concetti già assodati e cerca in qualche modo di “cerchiobottare” quei concetti con quello (scellerato, a parere della scrivente) introdotto con la legge di bilancio 2021 (n. 178/2020), ovvero:

“Art. 119 c.1 lettera a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio […]

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.

Per fare una corretta analisi dell’argomento, è necessario fare prima un passo indietro.

Da molto prima dell’introduzione del SuperEcobonus (che, vale la pena ricordarlo, è una semplice MAGGIORAZIONE DI ALIQUOTA – con vincoli di accesso – delle detrazioni cd “ecobonus 65%” da D.L. 63/2013), è sempre stato chiaro e cristallino un concetto, partendo dalla definizione di superficie disperdente, di cui all’art. 2 c. 2° del cd “DM Requisiti Minimi 2015”, da cui dipende tra l’altro la qualifica dell’intervento tra riqualificazione, ristrutturazione di 1° o 2° livello, e del parametro H’t:

superficie disperdente S (m²): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione

ENEA aveva (giustamente) già affrontato l’argomento e pubblicato una FAQ (la n. 6B) in merito ad opere di coibentazione del cd “tetto freddo” ovvero un tetto con sottostante una zona non riscaldata, separata a sua volta dagli ambienti riscaldati da una soletta orizzontale

Domanda: – Sto recuperando il sottotetto – attualmente non abitabile e non riscaldato – di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l’isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l’alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso accedere alle detrazioni previste dall’ECOBONUS (ex legge 296/2006) per le spese di rifacimento della copertura?

RispostaPer avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946), occorre che il tecnico asseveri questa circostanza, ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura- sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile, ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati, ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa relativa all’Ecobonus (ex legge 296/2006), infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

Quindi, è chiara e condivisibile la posizione di ENEA: si coibenta SOLO l’involucro (o relative porzioni) di SEPARAZIONE tra ambienti riscaldati e non riscaldati; pertanto le falde di un tetto, separate da un ambiente riscaldato tramite una soletta o solaio orizzontale intermedio, possono essere isolate SOLO SE LE FALDE STESSE creano UNA INTERCAPEDINE di aria (con altezza h ridottissima, la UNI 6946 indicherebbe addirittura un massimo di 30 cm al colmo).

Difatti, anche AdE, nella Circolare 24/E dell’08 agosto 2020 (pagina 18) si era allineata a tale concetto consolidato:

“rientrano tra le spese ammissibili al Superbonus anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno”

Quindi è chiaro che l’estensione dell’agevolazione super-ecobonus ANCHE ad un tetto freddo A PRESCINDERE dalle condizioni di intercapedine e di ambiente riscaldato sottostante ha creato non poche difficoltà ai tecnici:

  1. rischio stravolgimento della definizione consolidata di Superficie Disperdente (e con essa trascinare le condizioni di cui sopra);
  2. scelta della trasmittanza minima da garantire: non essendo una superficie disperdente, l’unica trasmittanza minima imposta alle superfici su ZNR è U<=0.8 W/mqK per le SOLE riqualificazioni di 1° livello. Ad oggi non è ancora chiaro quale limite applicare e quindi, in assenza di chiarimenti dal MITE, nel portale asseverazioni ENEA richiede la trasmittanza dal Decreto Requisiti Minimi 06.08.2020, facendo risultare di fatto abbondantemente sovrastimato l’isolante da inserire in queste strutture.

Il bypass al primo punto è arrivato già prima con alcuni chiarimenti informali del servizio di risposte tecniche di ENEA, poi con la Guida all’utilizzo del Portale SuperEcoBonus, condivisa e ripresa anche da AdE nel suo interpello:

Risposta ad Interpello n. 247 del 14/04/2021 dell’Agenzia delle entrate – pagg. 6 e 7:
“Si rileva infine che per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge n. 178 del 2020). Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall’Istante.”

E successivamente AdE in un’altra risposta ha ribadito il concetto:

Risposta n. 680 del 07/10/2021 dell’Agenzia delle entrate – pag. 3:
“Per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato art. 119 da parte della legge di bilancio 2021 nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera a), n. 2), della legge n. 178/2020). ”

Pertanto a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma, potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto, a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.
Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.

Quindi, sia da ENEA che da AdE è rimasto tutto allineato alla prassi consolidata di calcolo per quanto riguarda la percentuale di superficie disperdente minima per accedere al Superbonus (non a caso il 25%, quella per rientrare come minimo in riqualificazione di 2° livello), con in più, al raggiungimento di questa percentuale, la possibile aggiunta di coibentare le falde del tetto a copertura di una zona non riscaldata.

L’ulteriore passo nella definizione dei “paletti” che circoscrivono l’intervento sulla copertura su ZNR si è avuto con la nota del MiTE del 31/08/2021 che ne ha limitato il perimetro imponendo una “scelta” quando si interviene sulla copertura:

2)le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante

Ora, con il chiarimento Enea del 07 marzo 2022, se si volesse dare una interpretazione letterale, c’è un’ultima frase che potrebbe dare adito a nuove interpretazioni restrittive:

La coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo all’ambiente freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1). Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto.

Sembra quasi voglia mettere dei “paletti” per la coibentazione del tetto in ZNR con Super-Ecobonus 110, SOLO SE:

  1. non puoi fare altrimenti all’estradosso dell’ultimo solaio (non solo quindi una intercapedine, ma anche, ad esempio, una copertura sostenuta da muretti alternati a ogni metro, sarebbe impensabile isolare l’estradosso, si creerebbero troppi ponti termici);
  2. stai facendo un recupero abitativo di sottotetto;

A parere della scrivente, a questo punto mancherebbe un’ultima casistica da inserire:

3. coibentare rispettando la trasmittanza minima U con 0.8 < U < U DM Requisiti Minimi 2015 e mantenendolo in ZNR

Ciò potrebbe evitare il recupero abitativo di sottotetti non dichiarati (cioè compiuti di fatto, senza titoli abilitativi edilizi e senza il pagamento dei relativi oneri, oppure in barba alle norme locali che magari ne proibiscono l’applicabilità della disciplina in taluni ambiti).

Infatti la possibilità di posare coibentazioni ad alte prestazione su falde di copertura permetterà di trasformare ex intercapedini di aria in spazi potenzialmente abitabili, perché climatizzabili con poca spesa. Inoltre questo tipo di interventi comporterà inevitabilmente l’adeguamento e il rispetto delle norme regionali di accesso in sicurezza in copertura: pensiamo all’installazione di linee vita, ancoraggi e soprattutto di ampi lucernari di accesso; quest’ultimi renderanno aerabili e illuminati questi sottotetti, incentivandone il recupero abitativo di questo spazi, per cui è consigliato anche valutare le normative in ambito urbanistico edilizio.

Alcuni hanno sollevato una incongruenza con la versione aggiornata della UNI 6946 con il nuovo annex D, che disciplina intercapedini con sp>30cm, tuttavia secondo me è un non-problema, poiché, come scritto da ENEA, sarà il tecnico a certificare che tale vano è una intercapedine. E, ormai si dovrebbe sapere, dichiarare il falso per ottenere bonus illecitamente è diventato mooooooooooolto pericoloso.

Un ultimo appunto, sempre sulla UNI 6946, si legge, al punto 6.10 – “Thermal resistance of unheated spaces”, che anche i locali non riscaldati costituiscono essi stessi delle resistenze, che vanno considerate aggiuntive e computate nel calcolo della trasmittanza delle superfici disperdenti (un po’ come i coefficienti b,tr della UNI 11300, ma versione affinata ed analitica). Ma questa nota era già presente anche nelle versioni precedenti della UNI.

Ciò significa che i cm di isolante da calcolare per un pavimento su cantina o un solaio vs sottotetto non riscaldato, o parete su vano scale, in realtà NON DOVREBBE ESSERE pari a quello che si metterebbe come se queste superfici siano verso esterno, perché di fatto non lo sono, e la resistenza aggiuntiva dei vani freddi dovrebbe essere tenuta in considerazione, facendo diminuire gli spessori di isolanti da progettare per queste chiusure. Ecco il vero chiarimento che si attende da ENEA e dal MiTE.

Ing. Claudia Volontè

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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