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facciate parigi

In difetto di tale requisito non opera l’effetto estintivo del reato edilizio per gli abusi edilizi rilevanti

L’unica ipotesi di estinzione del reato di abuso edilizio è il rilascio in sanatoria del permesso di costruire, senza altra eccezione. PRIMA dell’entrata in vigore della L. 105/2024 “Salva Casa” gli illeciti edilizi (e tralasciando la CILA tardiva) erano sanabili con procedure del DPR 380/01:

illecito edilizio (Ante L. 105/2024)rilevanza penaleSanatoria
in assenza o totale difformità da permesso di costruire o SCIA/DIA alternativaSI (art. 44 TUE)Art. 36 TUE
in parziale difformità o con variazioni essenziali) dal permesso di costruire/SCIA/DIA alternativaSI (art. 44 TUE)Art. 36 TUE
in assenza o difformità a DIA/SCIA ordinariaNO Art. 37 c.4 TUE

DOPO l’entrata in vigore della L. 105/2024 “Salva Casa” gli illeciti edilizi (e tralasciando la CILA tardiva) sono sanabili con procedure del DPR 380/01:

illecito edilizio (Post L. 105/2024)rilevanza penaleSanatoria
in assenza o totale difformità di permesso di costruire o SCIA/DIA alternativaSI (art. 44 TUE)Art. 36 TUE
con variazioni essenziali o parziale difformità dal permesso di costruire/SCIA/DIA alternativaSI (art. 44 TUE)Art. 36-bis TUE
in assenza o difformità a DIA/SCIA ordinariaNO Art. 36-bis TUE

Gli illeciti edilizi comportanti sanzioni penali sono individuati dall’art. 44 del T.U.E. Dpr 380/01, per i quali rimando a questo approfondimento. L’estinzione del reato edilizio interviene conseguentemente col rilascio in sanatoria del permesso di costruire, in base all’articolo 45 c.3 TUE. Per ottenere il rilascio del P.d.C. in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 è assolutamente necessario il requisito della Doppia conformità urbanistica ed edilizia vigente:

  • sia al momento della presentazione della domanda del PdC in sanatoria;
  • sia al momento dell’abuso;

Secondo quanto disposto nell’articolo 45, l’effetto estintivo si ottiene solo con la sanatoria ottenuta ai sensi dell’articolo 36 (senza però richiamare la nuova procedura di regolarizzazione prevista dall’articolo 36-bis e introdotta alla L. 105/2024), ed essa impone il rispetto inderogabile della cosiddetta “doppia conformità“, in difetto della quale non interviene l’effetto estintivo (Cass. Pen. n. 35684/2026, n. 7405/2015, n. 47402/2014), e ha ulteriormente ribadito che:

«in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l’intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria».

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Per la Cassazione non sussiste l’estinzione del reato edilizio con la Sanatoria giurisprudenziale

La stessa Cassazione penale ha escluso anche la «possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica». Questo è un aspetto importante in quanto, come sostenuto in un precedente articolo, il criterio della doppia conformità è saldamente collegato al criterio di legalità e regime penale dal T.U.E. Si precisa che fanno trattazione a parte le normative settoriali come paesaggistica, sismica, efficienza energetica, impianti e quant’altro.

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carlo pagliai
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