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In troppi credono nell’esclusione dei permessi di costruire per prefabbricati lignei di rapida installazione

Credere che l’installazione di manufatto prefabbricato in legno sia edilizia libera è un grave errore.

La Cassazione ha specificato che la realizzazione di costruzioni prefabbricate in legno appoggiate su basamento in cemento rende necessario l’ottenimento del permesso di costruire, in quanto già il solo basamento cementizio conferma una natura di destinazione duratura (Cass. Pen. 31388/2018).

Il Testo Unico dispone un primo importante spartiacque tra interventi edilizi sostanziali, cioè soggetti a permesso di costruire e penalmente rilevanti, ed è la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Realizzare la cosiddetta “smaltata” in conglomerato cementizio sul suolo ne comporta indubbiamente una trasformazione permanente, a prescindere dalla trasformazione ulteriore e soprastante ad essa. L’unica deroga prevista e inserita nell’ambito dell’edilizia libera sono gli interventi di pavimentazione del suolo rispettosi degli indici di permeabilità dei suoli (art. 6 comma 1 E-ter del TUE).

E su questo aspetto le regioni si sono sbizzarrite con diverse regolamentazioni specifiche, finalizzate a contenere la cementificazione dei suoli, vedi Toscana.

Viene escluso che tale intervento possa rientrare in quelli diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, espressamente previsti dall’art. 3 lettera E.5 del Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01.

Non può essere qualificato come intervento precario in genere, proprio perchè l’installazione di manufatto in legno sopra un basamento in cemento non può rientrare nelle «opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita’ e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale».

Case prefabbricate, tra permesso e iniziativa libera

Purtroppo circola troppo spesso il principio errato che la precarietà dell’opera sia ricercabile solo nella modesta entità e costo di realizzazione: niente affatto, la precarietà risiede nell’oggettiva esigenza temporanea condizionata comunque alla durata massima di novanta giorni e alla comunicazione al Comune.

Coloro che invece abboccano agli annunci della casa in legno appoggiata sul suolo, sia esclusa da ottenere i permessi di costruire, si trovano in seri guai. Senza dimenticare che in molti casi si rende necessario ottenere anche i relativi permessi e autorizzazioni per l’antisismica e tutta la galassia di vincoli esistenti in Italia.

Con Andrea ne abbiamo parlato in questo video. 

Anche nel caso di prefabbricato in legno semplicemente appoggiato al suolo senza effettuare opere di basamento permanente, rende necessario l’ottenimento del permesso di costruire.

Ciò che rende tale intervento soggetto al più alto titolo abilitativo è la duratura permanenza sul suolo.

La stanzialità dell’opera è già di per sé una trasformazione permanente del suolo: la sua perdurante presenza implica una trasformazione rilevante, ancorché impattante o meno il suolo con opere di fondazione, stabilizzazione o pavimentazione di ogni tipo.

L’assoggettamento al titolo concessorio degli interventi di trasformazione rilevante del suolo risale all’emanazione della L. 10/1977, meglio nota come Legge Bucalossi, principio poi ripreso nel Testo Unico D.P.R. 380/01.

Mettiamoli a confronto tra loro, anche alla luce delle innovazioni normative del ‘Decreto SCIA 2’ D.Lgs. 222/2016 e del Glossario per l’edilizia libera:

  • L. 10/1977 articolo 1 (abrogato): «Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.»
  • D.P.R. 380/01 art. 3 comma 1 lettera E: «interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. (omissis)»

Da una loro rapida comparazione emerge subito un comune denominatore, ovvero la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Cioè, la trasformazione compiuta anche disgiuntamente nelle due modalità, cioè edilizia ed urbanistica. Sappiamo bene la differenza tra le due tipologie e modalità, seppur simili tra loro, non sono uguali per scala e impatto sul territorio stesso.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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