Cassazione chiarisce disciplina mutamento destinazione per appartamenti uso ricettivo turistico
Il mutamento di destinazione d’uso non autorizzato e attuato senza opere comporta variazione essenziale sanzionabile se comportante variazione degli standards urbanistici
Ai fini dell’eventuale adozione della sanzione interdittiva del cambio di destinazione non consentito è che l’uso diverso, attuato senza opere preordinate, comporti un maggior peso urbanistico effettivamente incidente sul tessuto urbano.
Va sottolineato che l’art. 32, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede che il mutamento di destinazione d’uso non autorizzato, effettuato senza opere, comporta una c.d. variazione essenziale sanzionabile se comportante una variazione degli standards previsti dal D.M 2 aprile 1968, ossia dei carichi urbanistici relativi a ciascuna delle categorie urbanistiche individuate nella fonte normativa statale in cui si ripartisce la c.d. zoning del territorio (Cons. Stato Sez. V n.1684 del 3 maggio 2016).
In caso contrario, non essendo stata realizzata alcuna opera edilizia né alcuna trasformazione rilevante, il mutamento d’uso costituisce espressione della facoltà di godimento, quale concreta proiezione dello ius utenti, spettante al proprietario.
Il principio è correlato al fatto che un cambio di uso effettuato in un immobile può comportare un maggior peso urbanistico effettivamente incidente sul tessuto urbano, fatto salvo legislazioni regionali/provinciali.
L’aumento del carico urbanistico va inteso come aggravio di servizi per la collettività e di una comunità insediata su di un territorio, quali, ad esempio:
- infrastrutture, viabilità ed traffico ordinario nella zona;
- parcheggi nelle aree antistanti o prossime l’immobile rispetto a quello programmato e realizzato;
- smaltimento dei rifiuti conseguenti alla nuova attività ivi intrapresa;
- aumento necessità di servizi e dotazioni insediative;
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dalla legge;
Tra l’altro trova molta attinenza il fatto che col provvedimento “Sblocca Italia” del 2014 è stato legiferato il principio normativo nazionale delle categorie di Destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Per queste ragioni la normativa del T.U.E. DPR 380/01 inquadra come variazione essenziale il cambio di destinazione d’uso comportante alterazione del territorio legata e incremento del carico urbanistico.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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