Caratteristiche funzionali e costruttive per qualificare il gazebo come arredo da esterni
Finché facilmente amovibile si può considerare un arredo di area pertinenziale
Un piccolo barbecue posizionato in giardino, di quelli carrellati o semplicemente appoggiati al suolo, è un elemento da arredo per spazi esterni e pertinenziali all’immobile, e lo stesso dicasi per quelli costituiti da elementi prefabbricati in muratura o cementizi.
La questione assume toni diversi quando l’elemento “barbecue” diventa murato in pianta stabile con fondazione, e in commercio ne esistono di tanti tipi abbastanza invasivi. Limitando il discorso all’ambito puramente edilizio, e tralasciando quelli vincolistici, la possibilità di installare un barbecue è stata disciplinata dal Glossario di Edilizia libera del 2018. Esso ha inserito l’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento del barbecue in muratura nelle opere per arredo da giardino, facenti parte del più ampio regime di attività Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), qualora siano effettuate su aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Resta sottinteso che si fuoriesce dal perimetro dell’attività edilizia libera quando non sono rispettate tutte queste condizioni.
Il problema può nascere quando qualcuno “costruisce” un barbecue sul posto: è vero che nel Glossario è menzionato “barbecue in muratura”, ma va limitato al concetto di arredo, cioè facilmente amovibile come i nanetti da giardino (e lo stesso ragionamento espresso per le piscine stagionali smontabili). Quando invece il barbecue risulta costruito con infissione al suolo (tipo quelli con fondazione) si corre il rischio di vedersi contestare l’illecito edilizio, e peggio ancora quando vengono costruiti per davvero con fondazione, ancoraggi al suolo di vario tipo e muratura soprastante, a volte dotati perfino di sistemi di coperture o tettoie per cuocere sotto la pioggia. A maggior ragione, quando vengono realizzati con notevoli dimensioni, il requisito di amovibilità se la sono giocato, configurando un manufatto edilizi proprio, o ancora meglio come costruzione. E in quanto costruzione, deve sottostare al rispetto delle distanze legali dai confini e tra costruzioni, per cui il vicino può tranquillamente contestare il mancato rispetto di esse e segnalare al Comune. Per cui è raccomandato non esagerare e informarsi prima sulla tipologia ed entità del barbecue che si intende realizzare.
Barbecue in muratura e titoli abilitativi edilizi
Intanto è utile menzionare la giurisprudenza amministrativa che ritiene realizzabile in edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6 DPR 380/01, «le piccole strutture come altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cuccia del cane, casetta gioco bimbi, barbecue rimovibili, vasi e fioriere mobili, e simili, ovvero tutti manufatti strutturalmente non ancorati al suolo e comunque destinati alla più comoda fruizione di aree pertinenziali di edifici. Peraltro le installazioni esterne fisse, in muratura o prefabbricate (quali fioriere, fontane ornamentali, forni esterni in muratura o prefabbricati, gazebo), ove non riconducibili all’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, ma in passato ricomprese comunque nel medesimo art. 6, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 380 del 2001, devono ritenersi ora assoggettate a previa comunicazione di inizio lavori» (TAR Salerno n. 1964/2021).
Per quale motivo tali opere ricadrebbero in Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)? Lo prevede l’Allegato A del D.Lgs. 222/2026, nelle parti ancora vigenti e non superate dalla normativa edilizia sopravvenuta, alla voce n. 34, che richiamata il punto e.6 dell’articolo 3, comma 1, DPR 380/01:
«Realizzazione di pertinenze minori, Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: (interventi pertinenziali) che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale».
Anche qui non si sta parlando di elementi, come barbecue, costruiti in loco ma di quelle installazioni esterne fisse diverse da quelle del regime di edilizia libera, mentre l’accesso alla categorie degli interventi pertinenziali è rinviata nel prossimo paragrafo.
Regime interventi pertinenziali? Forse no
Tentare di accedere a regimi semplificati edilizi attraverso la categoria di opere pertinenziali è una strada intrapresa da molti, anche con troppa scioltezza. Purtroppo la nozione di interventi pertinenziali contenuta nel testo unico edilizia è molto generalista e per tale motivi lascia troppi spazi interpretativi, su cui ovviamente rinnovo la prudenza.
La qualifica di intervento pertinenziale è molto delicata anche in materia di barbecue murati, perchè invocare il regime e la nozione di pertinenza non è facile e non comporta automaticamente dei benefici. Sul punto il Consiglio di Stato ha già affermato che «come noto, la nozione di pertinenza, sul piano urbanistico-edilizio, è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, mentre è inconferente l’ art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001 (secondo cui rientrano tra gli interventi di nuova costruzione anche “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale”), in quanto tale previsione non pone, essa stessa, la definizione di pertinenza, bensì la presuppone, ragione per cui la nozione di pertinenza, ai fini urbanistici, deve essere tratta aliunde , e deve rispettare le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza» (Cons Stato n. 3031/2024, n. 2169/2024, n. 2660/2023).
Queste considerazioni sono state applicate al barbecue realizzato dall’appellante, ovvero un manufatto in muratura di significative dimensioni, sormontato da una copertura poggiante su pilastri metallici.
Con sentenza n. 11378/2023 del Consiglio di Stato è stata respinta la qualifica di opera pertinenziale per un manufatto edificato senza permesso di costruire su muro di confine con struttura portante in parte in muratura di blocchetti di cemento e in parte in mattoni pieni con sovrastante amianto di copertura di tegole, adibito a barbecue e forno, di dimensione esterne di mt. 4,50 per 1,60 ed altezza alla gronda di mt. 1,98 e al colmo mt. 2,50, di cui si riportano le integrali motivazioni espresse in essa:
4.2. Quanto ai motivi concernenti la disconosciuta natura pertinenziale dell’opera realizzata, deve essere richiamata la recente giurisprudenza della sezione che ha respinto un analogo motivo di appello riguardante la natura giuridica di un barbecue in muratura (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 8001/2023), osservando che, se è vero che un recente orientamento normativo tende ad ampliare l’area dell’irrilevanza ai fini edilizi dell’installazione di manufatti di limitate dimensioni su aree esterne qualificandoli come meri elementi di arredo di tali aree, è altresì evidente che tale qualificazione è possibile soltanto a condizione che i manufatti in questione (anche in ragione della loro limitata estensione) restino qualificabili quali semplici elementi di arredo e non assurgano invece ad elementi di carattere strutturale, idonei a determinare una rilevante e stabile alterazione dell’assetto delle aree in cui sono collocati, configurando interventi di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio” ascrivibili alla diversa nozione delle “nuove costruzioni” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del d.P.R. 380 del 2001, così come accade per il voluminoso barbecue in muratura realizzato dalla parte appellante, avente importanti dimensioni di oltre sei metri cubi, stabilmente infisso al suolo e costituito anche da solidi e durevoli elementi in muratura.

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Conclusioni e consigli
Anche in questo caso è difficile poter consigliare con disinvoltura la realizzazione di barbecue murati sul posto, anche prefabbricati, quando hanno natura di fissità col suolo o appoggiati su pavimentazione, e soprattutto quando hanno notevoli dimensioni. Il problema è che c’è sempre chi esagera e realizza un hangar al posto del barbecue “arredo” mobile: finché si compra quelli carrellati o quelli prefabbricati semplicemente appoggiati in terra non ci sono problemi di titoli abilitativi edilizi (al massimo farete incavolare il vicino per il fumo in casa sua).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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