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La normativa regionale Liguria si pone in contrasto coi principi fondamentali di salubrità del DM 5 luglio 1975

Con sentenza n. 124/2021 la Corte Costituzionale ha valutato alcuni aspetti della legge Regione Liguria n. 30 del 2019, impugnati dal Governo.

Tra le varie censure oggetto di impugnativa è importante esaminare l’art. 3, commi 2 e 3, della L.R. Liguria n. 30/2019 riguardanti la deroga delle altezze minime interne e requisiti igienico sanitari dei locali accessori nelle abitazioni. Stiamo parlando di una norma che consentiva di derogare la nota altezza minima necessaria per l’abitabilità degli appartamenti, cioè di 2,70 metri e 2,40 metri per i locali accessori ad essi.

Questa norma regionale è stata introdotta per consentire il riutilizzo dei locali accessori (anche seminterrati), di pertinenza di fabbricati e immobili non utilizzati; la finalità era nobile, cioè incentivare il recupero di volumetrie esistenti con diverse destinazioni d’uso, e di contenere il consumo del suolo.

Vediamo nel dettaglio quali sono le censure contestate e impugnate per incostituzionalità dell’articolo 3:

  • deroga Altezze minime interne (comma 2): per i locali accessori/pertinenze, da destinare alla permanenza di persone prescrive un’altezza interna non inferiore a 2,40 metri e attribuisce rilievo all’altezza media, nel caso di altezze diverse dei locali da recuperare;
  • deroga Aeroilluminazione (comma 3): per i suddetti al comma 2, il rispetto dei parametri di aeroilluminazione e dell’altezza minima interna è assicurato anche con opere edilizie che possono interessare i prospetti del fabbricato o mediante l’installazione di impianti e attrezzature tecnologiche.

Da questa attenta lettura, risultava la possibilità di poter derogare i requisiti minimi igienico sanitari previsti dal D.M. 5 luglio 1975.

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Il Governo infatti solleva il contrasto con l’art. 1 del D.M. 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione), che definisce l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione. Tale altezza, pari a 2,70 metri, può essere ridotta a 2,40 metri per corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli.

Si ricorda inoltre che lo stesso Decreto dispone l’unica deroga alla regola generale soltanto nei Comuni montani al di sopra dei mille metri sul livello del mare, in cui è consentita una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a 2,55 metri, in considerazione delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia. Questa deroga si applica quando siano sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie e l’edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione.

La questione diventa anche particolare nei casi limite quali altezza minima di 2,68 metri

Il Governo solleva il contrasto col DM 5 luglio 1975

Nei motivi dell’impugnazione il Governo ha evidenziato che i commi 2 e 3 Art. 3 L.R. Liguria 30/2019 sarebbero lesivi dell’art. 32 Costituzione, in quanto contrasterebbero «con i parametri interposti rappresentati dalle citate disposizioni del D.M. 5 luglio 1975», dirette a tutelare la salute e la sicurezza degli ambienti.

Sarebbe violato, inoltre, l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con i «principi fondamentali dettati dallo Stato a tutela della salute e del governo del territorio».

Il Governo ha rilevato che la normativa regionale impugnata riguarda materie di salubrità e vivibilità degli ambienti già disciplinati dal D.M. 5 luglio 1975, le quali sanciscono requisiti inderogabili ai fini del rilascio dell’abitabilità, nell’intento di «tutelare condizioni protette direttamente da norme primarie e costituzionali»; esse sarebbero dettate in diretta attuazione delle prescrizioni degli artt. 218, 344 e 345 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

La Regione Liguria nella propria difesa ha ribadito la propria competenza regolamentare nel disciplinare anche questo tipo di parametri e requisiti.

Requisiti igienico sanitari, il video su YouTube:

La Corte Costituzionale conferma l’inderogabilità delle altezze minime interne (nei locali accessori)

Recentemente la Consulta ha chiarito con sentenza n. 54/2021 (in materia di deroghe sui soli sottotetti) che gli atti statali di normazione secondaria possono vincolare la normativa regionale di dettaglio nelle materie di competenza legislativa concorrente, quando definiscano e specifichino, in un ambito contraddistinto da un rilevante coefficiente tecnico, il precetto posto dalla normativa primaria e formino così una unità inscindibile con le previsioni di tale normativa.

Invece la sentenza di Corte Costituzionale n. 124/2021 relativa alla LR Liguria 30/2019 premette che le prescrizioni del D.M. 5 luglio 1975, come integrate dal D.M. 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”) con specifico riguardo alle altezze interne, presentano una evidente natura tecnica. Esse sono state adottate previo parere del Consiglio superiore di sanità e fanno corpo unico con quanto sancisce l’art. 218 del R.D. n. 1265/1934, che demanda al Ministro competente il potere di emanare «le istruzioni di massima», affinché i «regolamenti locali di igiene e sanità» assicurino, tra l’altro, «che nelle abitazioni: a) non vi sia difetto di aria e di luce».

Le motivazioni della Consulta.

La Consulta produce una adeguata motivazione nel dichiarare la predetta norma regionale in contrasto con quella statale del D.M. 5 luglio 1975, che riporto integralmente:

Le previsioni in tema di altezze interne degli edifici, dettate dal D.M. 5 luglio 1975, si prefiggono di salvaguardare le condizioni di abitabilità e di agibilità degli edifici e rappresentano diretta attuazione delle prescrizioni stabilite dal R.D. n. 1265 del 1934, fonte normativa di rango primario (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 23 dicembre 2020, n. 8289). La norma secondaria attua e specifica l’imperativo contenuto nella norma primaria e ne definisce il contenuto minimo inderogabile, dal quale la verifica dell’abitabilità non può prescindere (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 26 marzo 2021, n. 2575).

L’inderogabilità dei requisiti di altezza minima, ribadita da questa Corte (sentenza n. 256 del 1996) nello scrutinio della disciplina del condono (art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»), risponde a esigenze di tutela della salubrità degli ambienti e della salute delle persone che vi dimorano.

Le prescrizioni riguardanti l’altezza interna degli edifici, al pari dei parametri di aeroilluminazione, perseguono l’essenziale finalità di conformare l’attività edilizia e, in tale ambito, apprestano misure volte anche a garantire il diritto alla salute nel contesto dell’abitazione, spazio di importanza vitale nell’esistenza di ogni persona. Tali prescrizioni si configurano, pertanto, come princìpi fondamentali nella materia «governo del territorio», vincolanti per la legislazione regionale di dettaglio.

Anche se altre Regioni hanno approvato norme simili per derogare le altezze minime delle abitazioni, ciò non giustifica la possibilità di mantenere la suddetta normativa della Liguria.

In passato altre sentenze costituzionali hanno riguardato i requisiti igienico sanitari

La Corte Costituzionale ha anche respinto le osservazioni difensive che richiamavano precedenti sentenze della Consulta, che non hanno portato a una diversa conclusione.

Ad esempio la sentenza C.C. n. 245/2018, richiamata più volte dalla Regione Liguria negli scritti difensivi, non ha analizzato il tema della compatibilità delle previsioni della legge della Regione Abruzzo 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) con la normativa inderogabile posta dal D.M. 5 luglio 1975.

La legge abruzzese n. 40/2017, nata per promuovere uno sviluppo sostenibile e del contenimento del consumo di suolo, è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale in riferimento a diversi profili. In particolare faceva riferimento alla normativa di principio del testo unico dell’edilizia DPR 380/01, che assegna ai Comuni la disciplina dell’attività edilizia (art. 2), attribuisce ai Comuni la potestà pianificatoria urbanistica (artt. 4 e 7) e individua l’attività edilizia realizzabile in assenza degli strumenti urbanistici (art. 9).

Per quanto riguarda invece la sentenza di Corte Costituzionale n. 54 del 2021, menzionata dalla difesa regionale Liguria nel corso della discussione all’udienza pubblica, essa si confronta espressamente con le prescrizioni del D.M. 5 luglio 1975, per affermarne l’inapplicabilità alla speciale normativa in tema recupero e conversione abitativa dei sottotetti. Tuttavia tale pronuncia non collima con la fattispecie oggi sottoposta al vaglio della sentenza 124/2021.

Lo scopo della sentenza C.C. n. 54/2021 si base sulla «peculiare morfologia» dei sottotetti non può essere estesa all’eterogenea categoria degli immobili disciplinati dalla disposizione impugnata. Quest’ultima include locali accessori e pertinenze e, per tale vasta gamma di immobili, che non risultano accomunati da caratteristiche e morfologie peculiari, di per sé incompatibili per la loro conformazione con l’osservanza integrale dei limiti di altezza interna, non può che imporsi la forza cogente delle disposizioni invocate come parametro interposto.

Conclusioni

A quanto pare è confermato il principio per cui le norme regionali non possano derogare i requisiti igienico sanitari del D.M. 5 luglio 1975 nei locali accessori e pertinenziali, quali altezze e rapporti aeroilluminanti, perchè in contrasto con tale norma nazionale ed esulante tra i poteri di legislazione concorrente.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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