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REGIO DECRETO n. 1265/1934

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. pubblicato in GU n.186 del 9-8-1934 – Suppl. Ordinario n. 186.

Versione testo originario alla data di promulgazione

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 947;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di

Stato, Ministro Segretario di Stato per l’Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E’ approvato l’unito testo unico delle leggi sanitarie composto  di

394 articoli e otto tabelle allegate,  visto,  d’ordine  Nostro,  dal

Capo del  Governo,  Primo  Ministro  Segretario  di  Stato,  Ministro

Segretario di Stato per l’Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,

sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del

Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo

osservare.

Dato a Sant’Anna di Valdieri, addi’ 27 luglio 1934 – XII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addi’ 8 agosto 1934 – Anno XII

Atti del Governo, registro 350, foglio 37. – Giagheddu.

TITOLO I

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE SANITARIA

CAPO I

Organizzazione dei servizi e degli uffici

TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE

Art. 1.

La tutela della sanita’ pubblica spetta al Ministro  per  l’interno

e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podesta’.

I servizi di igiene  scolastica,  ferroviaria,  del  lavoro,  delle

colonie e, in genere, i servizi igienici e  sanitari,  qualunque  sia

l’amministrazione  pubblica,  civile  o  militare,   che   vi   debba

direttamente provvedere,  debbono,  per  quanto  riguarda  la  tutela

dell’igiene e della sanita’ pubblica, essere coordinati e  uniformati

alle  disposizioni  delle  leggi  sanitarie  e  alle  istruzioni  del

Ministro per l’interno.

Art. 2.

Gli  organi  centrali  dell’amministrazione  sanitaria  presso   il

Ministero dell’interno sono:  la  Direzione  generale  della  Sanita’

pubblica ed il Consiglio superiore di sanita’.

Il prefetto e’ l’autorita’ sanitaria della provincia. Egli presiede

il Consiglio provinciale di sanita’  e  ha  alla  sua  dipendenza  il

medico provinciale e il veterinario provinciale.

Il podesta’ e’ l’autorita’ sanitaria del  comune  ed  ha  alla  sua

dipendenza l’ufficiale sanitario.

Il medico provinciale  dirige  l’ufficio  sanitario  provinciale  e

sovraintende agli  uffici  sanitari  marittimi,  di  frontiera  e  di

aeroporti, dove  esistono.  L’ufficiale  sanitario  dirige  l’ufficio

sanitario comunale.

Art. 3.

I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle

malattie trasmissibili con personale  e  mezzi  adeguati  ai  bisogni

locali.

I comuni capoluoghi di  provincia  e  quelli,  gia’  capoluoghi  di

circondario, con popolazione superiore ai ventimila  abitanti,  hanno

un adatto ufficio sanitario; gli altri  si  avvalgono  del  personale

sanitario di cui dispongono e al  quale  deve  essere  fatto  obbligo

espresso, nel regolamento comunale, di prestare l’opera  propria  per

gli scopi anzidetti.

Art. 4.

All’assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i  poveri

nell’ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita

dei medicinali ai poveri e alla assistenza  veterinaria  limitata  ai

luoghi nei quali ne e’ riconosciuto  il  bisogno,  quando  non  siano

assicurate altrimenti, provvedono i comuni.

E’ fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie  per  la

generalita’ degli abitanti.

I sanitari condotti hanno, tuttavia, l’obbligo di prestare la  loro

opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita,  in  base

alle  speciali  tariffe  che  sono  all’uopo  proposte  per  ciascuna

provincia dalla associazione sindacale  giuridicamente  riconosciuta,

competente per territorio, e approvate dal prefetto.

Art. 5.

Le provincie provvedono ai  servizi  sanitari  loro  imposti  dalla

legge; hanno facolta’, inoltre, d’integrare servizi sanitari che sono

a carico dei comuni e possono essere obbligate,  nei  casi  preveduti

dagli articoli 92,  93  e  259,  a  sostituirsi  ai  comuni  medesimi

nell’adempimento di tali servizi.

CAPO II

Della direzione generale della sanita’ pubblica

Art. 6.

La Direzione generale  della  Sanita’  pubblica  e’  costituita  di

uffici  medici,   veterinari,   farmaceutici   e   amministrativi   e

dell’Istituto di sanita’ pubblica,  come  centro  di  indagini  e  di

accertamenti inerenti ai servizi della  sanita’  pubblica  e  per  la

specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel Regno.

Art. 7.

L’Istituto di sanita’ pubblica comprende i seguenti reparti:

  1. Laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all’igiene

e alla sanita’ pubblica;  controllo  di  sieri,  vaccini  e  prodotti

affini;

  1. Laboratorio di chimica  applicata  all’igiene  e  alla  sanita’

pubblica; controllo della salubrita’ delle sostanze annientati;

  1. Laboratorio di  fisica  applicata  all’igiene  e  alla  sanita’

pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;

  1. Laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e  profilassi

della malaria;

  1. Laboratorio per gli accertamenti di  biologia  interessanti  la

sanita’ pubblica;

  1. Indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo  e

dell’abitato;

  1. Laboratorio  di  accertamenti  epidemiologici  e   profilattici

riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;

  1. Biblioteca e museo.

Con decreto del Ministro per l’interno, di concerto con quello  per

le finanze, potra’ procedersi alla istituzione di nuovi reparti o  di

raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati.

Il  direttore  generale  della  sanita’   pubblica   e’   direttore

dell’Istituto; puo’ essere sostituito in tale compito  dall’ispettore

generale medico capo.

Art. 8.

Nell’Istituto di sanita’ pubblica hanno luogo ogni  anno  corsi  di

perfezionamento per il  personale  sanitario  alla  dipendenza  dello

Stato, delle Provincie, dei Comuni. I corsi predetti sono affidati al

personale dell’Amministrazione della sanita’ pubblica; possono essere

anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di

altre amministrazioni statali o anche a estranei  all’Amministrazione

dello Stato.

Art. 9.

I programmi dei  corsi,  indicati  nell’articolo  precedente,  sono

stabiliti dal direttore generale della sanita’ pubblica,  sentito  il

parere di una Commissione consultiva presieduta  dal  presidente  del

Consiglio superiore di sanita’ e della quale fanno parte i  capi  dei

reparti  dell’Istituto  e  due  componenti  designati  dal  Consiglio

superiore di sanita’, che durano in carica  tre  anni.  Il  direttore

generale della sanita’ pubblica puo’ intervenire ai lavori  di  detta

Commissione.

Un funzionario facente parte del personale della Direzione generale

della sanita’ pubblica, di grado non inferiore  al  7°,  esercita  le

funzioni di segretario.

Art. 10.

Per l’ammissione  ai  corsi  di  perfezionamento  nell’Istituto  di

sanita’ pubblica il personale, non  appartenente  ai  ruoli  organici

delle Amministrazioni dello Stato, e’  tenuto  al  pagamento  di  una

tassa d’iscrizione. Alla fine  di  ciascun  corso  e’  rilasciato  un

diploma, la cui concessione e’ subordinata al pagamento di una tassa.

La misura delle tasse  predette  e’  determinata  con  decreto  del

Ministro per l’interno di concerto con quello per le finanze.

L’importo delle tasse e’ devoluto all’erario.

Art. 11.

Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per  gli

altri  servizi  affidati,  con  l’autorizzazione  del  Ministro   per

l’interno, all’Istituto di sanita’ pubblica da altre  Amministrazioni

dello Stato, debbono  essere  accreditati,  a  favore  del  Ministero

stesso, i  fondi  occorrenti  per  le  relative  spese.  Delle  somme

accreditate e’ reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti  norme

di contabilita’ generale dello Stato.

L’Istituto di sanita’ pubblica, previa autorizzazione del  Ministro

per l’interno, puo’ eseguire ricerche e  studi  anchea  richiesta  di

Amministrazioni non statali, di  enti  e  di  privati.  Con  decreto,

emanato dal Ministro per l’interno, di concerto  con  quello  per  le

finanze,  e’   determinata   la   misura   delle   somme   che   tali

Amministrazioni, enti o privati debbono versare all’Erario  a  titolo

di rimborso di spesa.

CAPO III

Del consiglio superiore di sanita’

Art. 12.

Il Consiglio superiore di sanita’ e’ composto:

di  sedici  dottori  in  medicina  e  chirurgia   dei   quali   sei

particolarmente competenti nella igiene pubblica;

di un biologo;

di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;

di un dottore in chimica;

di due dottori in veterinaria, particolarmente  versati  in  igiene

veterinaria;

di un farmacologo;

di un consigliere di stato;

di una persona esperta nelle scienze agrarie;

di una persona esperta nelle materie amministrative;

di un ufficiale sanitario capo di ufficio d’igiene;

di  un  rappresentante  del   Partito   Nazionale   Fascista,   uno

dell’Istituto Nazionale fascista per la previdenza sociale, uno della

Croce Rossa Italiana e uno dell’Opera  Nazionale  per  la  protezione

della  maternita’  e  dell’infanzia,  rispettivamente  designati  dal

Segretario del Partito Nazionale Fascista e da  ciascuno  degli  enti

predetti.

Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro  per

l’interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Fanno inoltre parte del Consiglio stesso:

il Direttore generale della Sanita’ pubblica;

il Direttore generale dell’Amministrazione civile;

il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;

il Direttore generale dell’Istruzione superiore;

il Direttore generale degli italiani all’estero;

un Direttore generale del Ministero delle  colonie,  designato  dal

Ministro per le colonie;

un Direttore generale del Ministero delle  corporazioni,  designato

dal Ministro per le corporazioni;

il Tenente generale medico, capo del Corpo sanitario militare;

il  Tenente  Generale  medico  direttore  centrale  della   Sanita’

militare marittima;

il Capo dell’ufficio centrale di sanita’ della Regia Aeronautica;

il Presidente del Comitato medico  del  Consiglio  Nazionale  delle

Ricerche;

il Primo Presidente della Corte d’appello della capitale;

il Direttore generale della Marina mercantile;

il Direttore generale dell’agricoltura;

il Presidente dell’Istituto centrale di statistica;

il Capo dell’ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato;

il Direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;

il Direttore generale della bonifica integrale;

il Colonnello veterinario capo del Corpo e del servizio veterinario

militare;

un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei

farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri,  designati  dalle

rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le

norme, i termini e le coi dizioni stabilite  con  decreto  Reale,  su

proposta dei Ministri per l’interno e per le corporazioni.

Il Ministro per l’interno nomina per ciascuna sessione di ordinaria

del Consiglio superiore di sanita’ il presidente  e  vice  presidente

che rimangono in carica fino all’apertura  della  sessione  ordinaria

successiva. Il presidente e il  vice  presidente  esplicano  le  loro

mansioni anche in  seno  alle  sezioni  del  Consiglio  superiore  di

sanita’.

E’ in facolta’ del  Ministro  per  l’interno  di  intervenire  alle

adunanze del Consiglio  superiore  di  sanita’  riunito  in  adunanza

generale o di sezione, assumendone la presidenza.

Il Ministro  per  l’interno  designa  a  segretario  del  Consiglio

superiore di sanita’ un  funzionario  medico  in  servizi  presso  la

direzione generale della sanita’ pubblica il qual non ha voto.

Art. 13.

Il Consiglio superiore di Sanita’:

1° prende in esame  i  fatti  riguardanti  l’igiene  e  la  sanita’

pubblica del Regno sui quali riferisce  il  Direttor  generale  della

sanita’ pubblica;

2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e  quelle  ricerche

scientifiche che  giudichera’  convenienti  ai  fini  de  servizi  di

sanita’ pubblica;

3° compila l’elenco delle lavorazioni insalubri.

Art. 14.

Il voto del Consiglio superiore di sanita’ e’ obbligatorio:

  1. a) su tutti  i  regolamenti  generali,  predisposti  da  qualunque

amministrazione centrale, che  comunque  interessino  l’igiene  e  la

sanita’ pubblica;

  1. b) sull’elenco dei colori nocivi;
  2. c) sulla determinazione dei sali di  chinino  che  possono  essere

acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze,  sulla  forma  dei

relativi preparati e sui modi di distribuzione d essi; sui  preparati

sussidiari per la cura della malaria, i norma dell’art. 315;

  1. d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo  faticosi  o

insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e  dei

fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare  riguardo

all’igiene  dei  locali  di  lavoro  di  riposo  delle  donne  e  dei

fanciulli;

  1. e) sui grandi lavori di utilita’ pubblica per  cio’  che  riguarda

l’igiene; sulle opere di pubblica utilita’ che  interessino  comunque

la  sanita’  pubblica  e  la  esecuzione  delle  quali  debba  essere

autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che  interessino  piu’

provincie e, in genere, per quanto riguardi tali opere,  in  tutti  i

casi nei quali ne e’ richiesto per legge;

  1. f) sulle  domande  di  attestati  di  privativa  industriale   per

invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi

natura;

  1. g) sulle   modificazioni   da   introdursi   nell’elenco    degli

stupefacenti;

  1. h) in tutti i casi nei quali ne e’ fatto obbligo per  disposizione

di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale.

E’ in facolta’ del Ministro per l’interno di richiedere  il  parere

del Consiglio superiore di sanita’ in tutti quei casi  nei  quali  lo

ritenga opportuno.

Art. 15.

Il Consiglio superiore di sanita’ si divide in quattro sezioni.

Alla composizione del  Consiglio  si  provvede  con  decreto  reale

all’inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la

competenza, per materia, delle singole sezioni e la distribuzione dei

membri nelle medesime.

Art. 16.

Il Consiglio superiore di sanita’  delibera  in  adunanza  generale

sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del  precedente  art.

14, sui grandi lavori e sulle opere di  pubblica  utilita’  preveduti

nella lettera e) dello stesso articolo  e  quando  tale  adunanza  e’

espressamente richiesta per disposizione di legge o  di  regolamento;

negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al Consiglio

dal presente testo unico o da qualsiasi altra  legge  o  regolamento,

sono resi dalla sezione competente.

Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza

di due o piu’ sezioni,  il  parere  e’  emesso  collegialmente  dalle

sezioni interessate riunite in unica assemblea.

Nel caso di pareri o di deliberazioni  domandati  con  urgenza,  le

sezioni possono deliberare con  la  presenza  della  maggioranza  dei

componenti residenti nella capitale.

CAPO IV

Del consiglio provinciale di sanita’

Art. 17.

Il Consiglio provinciale di sanita’ e’ presieduto dal  prefetto  ed

e’ composto di:

  1. a) tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno  particolarmente

competente in pediatria;

  1. b) una persona esperta nelle materie amministrative;
  2. c) una persona esperta nelle scienze agrarie;
  3. d) il segretario federale del Partito nazionale fascista;
  4. e) il medico provinciale;
  5. f) il veterinario provinciale;
  6. g) l’ufficiale medico in attivita’ di servizio di piu’ alto  grado

residente nel capoluogo della provincia;

  1. h) il Presidente del Tribunale civile e penale del capoluogo;
  2. i) l’ufficiale sanitario del capoluogo;
  3. l) un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno

dei farmacisti, uno dei chimici  ed  uno  degli  ingegneri  esercenti

nella provincia, designati dalle  rispettive  associazioni  sindacali

legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le  condizioni

stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l’interno e

per le corporazioni.

I componenti di cui alle lettere a), b)  e  c)  sono  nominati  con

decreto Reale, su proposta del  Ministro  per  l’interno,  durano  in

carica tre anni e possono essere rinominati.

Il prefetto designa  a  segretario  del  Consiglio  un  funzionario

amministrativo di gruppo A il quale non ha voto.

Art. 18.

Il Consiglio provinciale di Sanita’:

1° prende in esame tutti i fatti riguardanti l’igiene e  la  salute

pubblica nei comuni della provincia;

2° propone al prefetto i  provvedimenti  e  le  investigazioni  che

giudica opportuni;

3° designa un  componente  della  commissione  provinciale  per  la

licenza ad esercizi pubblici;

4°  propone  il  regolamento  dei  premi  ai  proprietari  e   agli

industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle  abitazioni  e

nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini;

5°  provvede  alla  compilazione  dell’elenco  per  la  nomina  dei

sanitari che debbono  far  parte  delle  commissioni  compartimentali

arbitrali per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul

lavoro in agricoltura.

Art. 19.

Il voto del Consiglio provinciale di sanita’ e’  obbligatorio,  per

la parte igienico-sanitaria:

  1. a) sui regolamenti locali di igiene e sanita’;
  2. b) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili

e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico;

  1. c) sul regolamento provinciale di polizia veterinaria;
  2. d) sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;
  3. e) sui regolamenti per i servizi  dei  laboratori  provinciali  di

igiene e di profilassi;

  1. f) sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista d’acqua

potabile e sulla esecuzione d’ufficio di opere di tale natura;

  1. g) sulla variazione al limite del lavoro notturno di  donne  e  di

fanciulli e sulle  concessioni  di  ammissione  di  donne  al  lavoro

notturno di materie suscettibili di alterazione;

  1. h) sulla piante organiche delle farmacie;
  2. i) sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari  e

sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;

  1. i) sulla conferma e la dimissione degli ufficiali sanitari in prova

e  sui  provvedimenti  disciplinari  contro  di  essi,  eccedenti  la

sospensione per il termine di un mese;

  1. m) sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario

provinciale;

  1. n) in tutti i casi nei quali ne e’ fatto obbligo per  disposizione

di legge o di regolamento generale.

E’ in facolta’ del prefetto di richiedere il parere  del  Consiglio

provinciale di sanita’ in  tutti  quei  casi  nei  quali  lo  ritenga

opportuno.

Art. 20.

Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati  con  urgenza,  il

Consiglio provinciale di sanita’  puo’  deliberare  con  la  presenza

della  maggioranza  dei  componenti  residenti  nel  capoluogo  della

provincia.

CAPO V

Disposizioni comuni al consiglio superiore di sanita’ e ai

consigli provinciali di sanita’

Art. 21.

Il Consiglio superiore di sanita’,  in  adunanza  generale,  ed  il

Consiglio provinciale di sanita’, si riuniscono in sessione ordinaria

una volta l’anno, nel  mese  di  aprile;  le  sezioni  del  Consiglio

superiore di sanita’ due volte  l’anno,  nei  mesi  di  giugno  e  di

novembre.  Straordinariamente  i  predetti  consessi  possono  essere

riuniti tutte  le  volte  che  ritengano  necessario  di  convocarli,

rispettivamente il Ministro per l’interno ed il prefetto.

Per la validita’ delle adunanze e’  necessaria  la  presenza  della

meta’ almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli

articoli 16 e 20.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso  di

parita’, prevale il voto del presidente.

I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze

consecutive senza giustificato  motivo,  decadono  dalla  carica.  La

decadenza e’ pronunziata dal Ministro per l’interno o  dal  prefetto,

sentiti gli interessati, a seconda che si tratti  di  componenti  del

Consiglio superiore o del Consiglio provinciale di sanita’.

Art. 22.

E’ in facolta’ del Ministro per l’interno o del prefetto,  di  fare

intervenire nelle adunanze rispettivamente del Consiglio superiore  e

del Consiglio provinciale di sanita’, senza voto deliberativo, per lo

studio di speciali  questioni,  persone  di  riconosciuta  competenza

estranee ai predetti consessi.

Art. 23.

Ai componenti del Consiglio superiore di  sanita’  e  dai  Consigli

provinciali di sanita’,  estranei  all’amministrazione  dello  Stato,

puo’  essere  assegnata  una  indennita’  giornaliera  nella   misura

stabilita con decreto del Ministro  per  l’interno  di  concerto  con

quello per le finanze.

Ai  componenti   dei   predetti   Consigli   che   facciano   parte

dell’amministrazione dello  Stato,  quando  non  siano  chiamati  nei

Consigli medesimi in  dipendenza  della  carica  o  dell’ufficio  che

ricoprono, puo’ essere assegnata una  diaria  che  e’  stabilita  con

decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nell’art.  63  del  R.

decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Ai componenti dei Consigli anzidetti che non  risiedono  nel  luogo

dove si tengono le adunanze, sono inoltre  dovute  le  indennita’  di

viaggio e di soggiorno  che,  per  i  funzionari  dello  Stato,  sono

stabilite dalle disposizioni in vigore, e per  gli  altri  componenti

sono determinate con decreto del ministro per l’interno  di  concerto

con quello per le finanze.

CAPO VI

Dell’ufficio sanitario provinciale

Sezione I

Del medico

provinciale

Art. 24.

Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate  dal

presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:

  1. a) informa il prefetto di qualunque  fatto  possa  interessare  la

sanita’ pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari;

  1. b) propone la convocazione del Consiglio provinciale di sanita’ per

gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;

  1. c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi  al

personale  sanitario,  agli  esercenti  sottoposti   alla   vigilanza

dell’autorita’ sanitaria ed agli esercenti non autorizzati;

  1. d) da’ voto sulle  deliberazioni  dei  consorzi  per  il  servizio

medico-chirurgico  e  per  quello  ostetrico,  sulla   nomina   degli

ufficiali  sanitari  comunali,  sulle  contestazioni  tra  medici   e

amministrazioni comunali,  enti  morali  e  privati  per  ragioni  di

servizio;

  1. e) da’ parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la

costruzione e  l’acquisto,  l’adattamento  e  il  restauro  di  campi

sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;

  1. f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi

dell’art. 40, su tutto  cio’  che  riguarda  l’igiene  e  la  sanita’

pubblica;

  1. g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieni  che  dei

comuni, sugli istituti sanitari della provincia  e  sulle  esecuzione

delle leggi e dei regolamenti sanitari;

  1. h) vigila sull’igiene delle scuole e degli istituti di educazione e

istruzione, riferendone al prefetto;

  1. i) vigila  sugli  istituti  ed  i  laboratori  ove   si   compiono

esperimenti sopra animali;

  1. l) redige la relazione annuale sull’andamento dei servizi sanitari

e sullo stato sanitario della provincia;

  1. m) riceve dagli esercenti la professione  di  medico  chirurgo  le

informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la

sanita’ pubblica e sugli aborti, fermo restando l’obbligo del referto

ai sensi dell’art. 365 del Codice penale e dell’art. 4 del Codice  di

procedura penale.

Quando nell’esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato,

per il quale si debba  procedere  di  ufficio,  deve  farne  denunzia

mediante rapporto.

Art. 25.

Nelle provincie, dove manchi temporaneamente il medico provinciale,

l’ufficiale sanitario del capoluogo o  altro  componente  medico  del

Consiglio provinciale di sanita’ puo’ essere incaricato dal Ministero

di esercitarne provvisoriamente le funzioni.

Sezione II

Del veterinario provinciale

Art. 26.

Il  veterinario  provinciale  fa   parte   dell’ufficio   sanitario

provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto:

  1. a) riceve le denunzie delle  malattie  infettive  ai  sensi  delle

disposizioni di polizia veterinaria;

  1. b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi  alle  malattie

infettive degli animali;

  1. c) informa il prefetto sull’andamento del  servizio  e  il  medico

provinciale su tutto quanto  riguarda  la  salute  e  l’igiene  degli

animali nella provincia in rapporto alla sanita’ pubblica;

  1. d) esercita  la  vigilanza  veterinaria  nella  provincia  per  la

applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria

e compie le necessarie ispezioni;

  1. e) da’ voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al  servizio

veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari  e  i  municipi,  i

corpi morali e i privati per ragioni di servizio;

  1. f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a  carico  dei

veterinari comunali;

  1. g) redige  la  relazione  annuale  sull’andamento   del   servizio

veterinario della provincia.

Art. 27.

Il prefetto puo’ incaricare uno o piu’ veterinari di coadiuvare  il

veterinario provinciale  in  altri  comuni  della  provincia,  quando

l’estensione della provincia stessa e la quantita’  del  bestiame  in

essa esistente lo richiedano.

Nelle provincie dove manchi  il  veterinario  provinciale,  le  sue

funzioni  possono  essere  provvisoriamente  affidate  dal  Ministero

dell’interno  al  veterinario  di  una  provincia  vicina,  o  ad  un

componente veterinario del Consiglio provinciale di sanita’.

Sezione III

Dei servizi sanitari per scali marittimi, per le

frontiere di terra e per gli aeroporti

Art. 28.

Nei porti e negli aeroporti del Regno,  sono  stabiliti  uffici  di

sanita’.

Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanita’ marittima e  nelle

stazioni di sanita’ marittima, il servizio e’  affidato  ad  apposito

personale tecnico  appartenente  ai  ruoli  dell’ammistrazione  della

sanita’ pubblica.

Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi.

Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonche’  alla

eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni  straordinari,

provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal

Ministero dell’interno.

Art. 29.

Il capitano o padrone di nave, nell’approdare ad un porto  o  scalo

dello  Stato,  e’  tenuto  a  sottostare  alle  formalita’  sanitarie

prescritte nel regolamento di sanita’ marittima.

Sono  estese  alle  infrazioni  delle  disposizioni  contenute  nel

predetto regolamento la competenza del capitano del porto di  arrivo,

stabilita  nel  Codice  per  la  marina  mercantile  e  la  procedura

stabilita nel Codice stesso.

Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente

articolo, debbono essere versate prima  della  partenza  della  nave.

Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato  definito,  il

capitano della  nave  deve  versare  presso  l’ufficio  di  porto  un

deposito di garanzia nella somma determinata dall’autorita’ marittima

locale entro il limite massimo indicato nell’art. 358.

Art. 30.

Il capitano o padrone di nave, nell’approdare ad un porto  o  scalo

dello Stato,  e’  tenuto  al  pagamento  di  un  diritto  di  pratica

sanitaria nella misura stabilita  nella  tabella  n.  1,  annessa  al

presente testo unico.

Il diritto di pratica sanitaria e applicato con le stesse  norme  e

modalita’ della tassa e sopratasse di ancoraggio, di cui al  capo  IV

della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni.

Art. 31.

Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato

e’ tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite  nell’apposito

regolamento, che e’ emanato dal Ministro per  l’interno  di  concerto

con quello per l’aeronautica.

Art. 32.

Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti  ed

avanzi animali che si importano nel Regno  e  degli  animali  che  si

esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto.

Detti veterinari debbono  proibire  l’ingresso  nello  Stato  degli

animali affetti da malattie  infettive  e  diffusive  o  sospetti  di

esserlo, nonche’  delle  carni  e  dei  prodotti  od  avanzi  animali

riconosciuti non sani.

Debbono  proibire  del  pari  l’uscita  dal  Regno  degli   animali

riconosciuti affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti  di

esserlo.

La visita alla frontiera e’ soggetta alla percezione di un  diritto

fisso a carico degli esportatori e degli  importatori,  nella  misura

stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico.

E’ fatta eccezione per i soli animali importati  per  l’alpeggio  e

per la svernatura, per i quali la visita e’ gratuita.

Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti  alla  visita

all’entrata nel Regno ed al pagamento del relativo diritto.

I prodotti ed avanzi animali in transito con  diretta  destinazione

ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento  del  diritto

fisso.

CAPO VII

Dell’ufficio sanitario comunale e dei servizi di vigilanza

igienica e di assistenza sanitaria nei comuni

Sezione I

Dell’ufficiale sanitario comunale e delle sue attribuzioni

Art. 33.

I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio  al  servizio

di vigilanza igienica e di profilassi.

Il prefetto puo’ promuovere di  ufficio  la  costituzione  di  tali

consorzi.

Ai  consorzi,  preveduti  in  questo  articolo,  si  applicano   le

disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della

legge comunale e provinciale, in  quanto  non  sia  provveduto  nella

Sezione IV del presente capo.

Quando, per lo scarso numero della popolazione, per  le  condizioni

economiche del comune e per le difficolta’ di comuni  razioni  con  i

comuni contermini,  non  sia  possibile  provvedere  al  servizio  di

vigilanza igienica e di  profilassi  nei  sensi  indicati  nel  primo

comma, il prefetto  puo’  affidare  temporaneamente  le  funzioni  di

ufficiale sanitario al medico condotto.

Uno speciale regolamento, emanato dal  prefetto  ed  approvato  dal

Ministro per l’interno, sentito il Consiglio  superiore  di  sanita’,

determina le norme generali per il  servizio  di  vigilanza  igienica

nella provincia e per gli ufficiali sanitari.

Art. 34.

L’ufficiale sanitario, sia comunale che  consorziale,  e’  nominato

dal prefetto in seguito a pubblico concorso.

Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero  complessivo

dei posti vacanti nella provincia.

Il concorso puo’ essere indetto per singoli comuni quando si tratta

di comuni capoluoghi di provincia o sedi di  importanti  industrie  o

anche di comuni dichiarati stazioni di cura soggiorno e turismo.

Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di  ufficiale

sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia

e abilitati all’esercizio  della  professione,  purche’  non  abbiano

oltrepassato trentadue anni di eta, e  indipendentemente  dal  limite

predetto:

  1. a) i medici provinciali  ed  i  medici  provinciali  aggiunti  che

prestino da almeno tre anni servizio  effettivo  nell’amministrazione

della sanita’ pubblica;

  1. b) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla  data  del

bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici

presso uffici sanitari comunali o presso reparti  medico-micrografici

di laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 35.

Il prefetto, sentito il Consiglio  provinciale  di  sanita’  previa

autorizzazione del Ministro per  l’interno,  puo’  far  precedere  al

concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell’articolo

precedente, un concorso per titoli fra ufficiali sanitari in servizio

con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso.

Sono anche ammessi al concorso i  medici  provinciali  e  i  medici

provinciali aggiunti che  prestino,  da  almeno  sei  anni,  servizio

effettivo nell’Amministrazione della Sanita’ pubblica.

Art. 36.

Il Ministero dell’interno nomina le  Commissioni  giudicatrici  dei

concorsi e ha facolta’ di affidare il giudizio di  piu’  concorsi  ad

una stessa Commissione.

La Commissione giudicatrice  forma  la  graduatoria  dei  candidati

risultati idonei,  secondo  l’ordine  della  votazione  conseguita  e

osservate le preferenze stabilite per legge.

E in facolta’ della Commissione predetta di  dichiarare  inefficace

l’esito del concorso stesso per uno o piu’ posti messi a concorso.

Il prefetto approva la  graduatoria  e  provvede  alla  nomina  dei

vincitori, secondo l’ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai

comuni per i quali i candidati hanno  precedentemente  dichiarato  di

concorrere.

In caso di  mancata  accettazione  da  parte  del  prescelto  o  di

cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei  mesi

dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente,

secondo l’ordine della  graduatoria  stessa,  gli  altri  concorrenti

dichiarati idonei.

Le spese del concorso sono a  carico  dei  comuni  interessati.  Il

riparto delle spese e’ fatto con decreto del prefetto; se il giudizio

della Commissione riflette concorsi di piu’ provincie, il riparto per

provincia e’ fatto con provvedimento del Ministro per l’interno.

Art. 37.

La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso  e’

fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale,  il

prefetto,  sentito  il  podesta’  od  il  presidente  del   consorzio

interessato ed il Consiglio provinciale di sanita’,  provvede,  entro

il termine massimo  di  sei  mesi,  alla  nomina  definitiva  o  alla

dimissione.

Il decreto dei prefetto col quale si provvede alla dimissione  deve

essere motivato genericamente.

Il periodo di prova e’ ridotto ad un anno per coloro che, alla data

del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio  di

comuni in qualita’ di ufficiali sanitari con nomina definitiva.

I provvedimenti  del  prefetto,  adottati  ai  sensi  del  presente

articolo, dei precedenti art. 34 e 35 e del  quarto  e  quinto  comma

dell’art. 36, sono definitivi.

Art. 38.

L’ufficiale sanitario, assunto in servizio in via  di  esperimento,

presta dinanzi al prefetto,  sotto  pena  di  decadenza,  la  solenne

promessa di diligenza, di segretezza e di fedelta’ ai propri doveri.

La formula della promessa e’ la seguente:

«Prometto che saro’ fedele al Re ed ai suoi Reali  successori;  che

osservero’ lealmente lo Statuto e le altre  leggi  dello  Stato;  che

adempiro’ a tutti gli obblighi del mio ufficio con  diligenza  e  con

zelo, per il pubblico  bene  e  nell’interesse  dell’amministrazione,

serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando  la  mia

condotta, anche privata, alla dignita’ dell’impiego.

«Dichiaro che non appartengo e  prometto  che  non  apparterro’  ad

associazioni o partiti la cui attivita’ non si concili coi doveri del

mio ufficio.

«Prometto che adempiro’ a tutti i miei doveri, al  solo  scopo  del

bene inseparabile del Re e della Patria».

Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza,

il seguente giuramento:

«Giuro che saro’ fedele al Re  ed  ai  suoi  Reali  successori  che

osservero’ lealmente lo Statuto e le  altre  leggi  dello  Stato  che

adempiro’ a tutti gli obblighi del mio ufficio con  deligenza  e  con

zelo, per il pubblico  bene  e  nell’interesse  dell’amministrazione,

serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando  la  mia

condotta, anche privata, alla dignita’ dell’impiego.

«Giuro  che  non  appartengo  ne’  apparterro’  ad  associazioni  o

partiti, la cui attivita’ non si concilii coi doveri del mio ufficio.

«Giuro che adempiro’ a tutti i miei doveri al solo scopo  del  bene

inseparabile del Re e della Patria».

Art. 39.

Gli ufficiali sanitari dipendono dal podesta’ o dal presidente  del

Consorzio  e,  come  ufficiali  governativi,  dipendono  direttamente

dall’autorita’ sanitaria provinciale,  della  quale  eseguiscono  gli

ordini.

Art. 40.

L’ufficiale sanitario:

  1. a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o  dei

comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;

  1. b) vigila sull’igiene delle scuole e degli istituti di educazione e

istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli  stabilimenti  ove

si compie lavoro in comune,  riferendone  al  podesta’  e  al  medico

provinciale;

  1. c) denunzia al podesta’ e al medico provinciale ogni trasgressione

alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in  ogni  caso,

l’obbligo del referto ai sensi dell’art.  365  del  codice  penale  e

dell’art. 4 del Codice di procedura penale;

  1. d) riferisce sollecitamente al podesta’  e  al  medico  provinciale

tutto  cio’  che,  nell’interesse  della  sanita’   pubblica,   possa

reclamare speciali e straordinari provvedimenti;

  1. e) assiste il podesta’ nell’esecuzione di  tutti  i  provvedimenti

sanitari ordinati sia dall’autorita’ comunale,  sia  dalle  autorita’

superiori;

  1. f) raccoglie tutti gli elementi per  la  relazione  annuale  sullo

stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del  medico

provinciale.

Art. 41.

Gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, nominati in seguito a

concorso,  sono  determinati,  tenuto   conto   dell’importanza   del

servizio,  dalla  Giunta  provinciale  amministrativa,   sentito   il

Consiglio provinciale di sanita’.

Tali stipendi  minimi  non  possono  comunque  essere  superiori  a

quelli,  gia’  attribuiti  per  i  posti  di   ufficiale   sanitario,

risultanti  dopo  l’applicazione  delle  riduzioni  sancite  nel   R.

decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa  e’

ammesso ricorso al Ministro per l’interno.

Art. 42.

Per il rilascio dei certificati, concernenti gli  accertamenti  che

le vigenti disposizioni demandano all’ufficiale sanitario, e’  dovuto

al  comune  un  compenso  a  carico  dei  richiedenti,  quando   tali

certificati sono domandati nell’esclusivo interesse privato.

La misura del compenso e i casi per i quali  esso  e’  dovuto  sono

stabiliti con decreto del Ministro per l’interno. La  riscossione  e’

fatta a mezzo di marche segnatasse.

Art. 43.

Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell’articolo

precedente, sono destinate  al  miglioramento  dei  servizi  igienici

comunali,  detratto  il  cinquanta  per   cento   che   e’   devoluto

all’ufficiale sanitario ed il  venticinque  per  cento  al  personale

tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti.  Se  questo  manchi,

tale ultima somma e’ devoluta all’ufficiale sanitario.

La quota spettante all’ufficiale sanitario ed al personale  tecnico

predetto non puo’ eccedere per ciascuno di essi, durante  l’anno,  la

meta’ dell’ammontare  annuo  dei  rispettivi  stipendi,  esclusa  dal

computo degli stessi qualsiasi indennita’ accessoria.

Art. 44.

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali

sanitari sono:

  1. a) la censura;
  2. b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore  ad  un

quinto e per la durata massima di mesi sei;

  1. c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per  la

durata da uno a sei mesi;

  1. d) la revoca;
  2. e) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari sono applicate dal  prefetto;  la  censura

puo’ essere  anche  applicata  dal  podesta’  o  dal  presidente  del

consorzio.

Art. 45.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento  motivato,

previa contestazione degli addebiti all’interessato, e concessione di

un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione  disciplinare,

superiore alla sospensione dal grado con privazione  dello  stipendio

per un mese, deve essere sentito il Consiglio provinciale di sanita’,

dinanzi  al  quale  l’ufficiale  sanitario  incolpato  puo’   esporre

verbalmente le proprie discolpe.

Art. 46.

In caso di urgenza  o  quando  la  gravita’  dei  fatti  lo  esiga,

l’ufficiale sanitario puo’ essere sospeso dall’ufficio;  deve  essere

immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando  sia

sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto.

La  sospensione  applicata  dal   prefetto.   Essa   ha   carattere

cautelativo  ed  importa  la  temporanea  sospensione  dal  grado  la

privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni

del sospeso puo’ essere pero’  concesso  un  assegno  alimentare,  in

misura non superiore ad un terzo dello stipendio.

Se il procedimento penale  ha  termine  con  ordinanza  o  sentenza

definitiva,  che  escluda  l’esistenza  del  fatto  imputato  i,  pur

ammettendolo, escluda  che  l’incolpato  vi  abbia  preso  parte,  la

sospensione e’ revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti

non percepiti, dedotto quanto  sia  stato  corrisposto  a  titolo  di

assegno alimentare.

Nel caso di procedimento disciplinare,  se  gli  sia  inflitta  una

sanzione minore ovvero il periodo della  sospensione  dal  grado  con

privazione dello stipendio sia inferiore alla  sospensione  sofferta,

debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo  i  casi,  gli

stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo

di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare l’anzianita’ perduta.

All’infuori dei casi elencati nel terzo  comma,  l’ordinanza  o  la

sentenza non osta all’eventuale procedimento disciplinare e,  qualora

questo  porti  alla  sospensione  dal  grado  con  privazione   dello

stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

L’ufficiale sanitario condannato con sentenza passata in  giudicato

a pena restrittiva della liberta’ personale, quando non sia  il  caso

di applicare nei suoi  riguardi  la  revoca  o  la  destituzione,  e’

sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante  il  periodo

di espiazione della pena.

Art. 47.

L’ufficiale sanitario  e’  collocato  a  riposo,  con  decreto  del

prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di eta’.

Puo’, inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con  decreto

motivato del prefetto, sentito il Consiglio provinciale  di  sanita’,

per inabilita’ fisica,  incapacita’  professionale,  soppressione  di

posto o quando cio’ sia necessario nell’interesse  del  servizio.  In

tali casi all’ufficiale sanitario, proposto  per  la  dispensa  o  il

collocamento a riposo, e’ assegnato un termine per presentare le  sue

eventuali deduzioni.

Sui ricorsi contro i provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  comma

precedente il Ministro per  l’interno  decide  sentito  il  Consiglio

superiore di sanita’.

Art. 48.

L’ufficiale sanitario e’ dichiarato di ufficio dimissionario:

  1. a) quando perda la cittadinanza italiana;
  2. b) quando, senza giustificato motivo, non assuma  o  non  riassuma

servizio  entro   il   termine   prefissogli,   ovvero   si   assenti

arbitrariamente dall’ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.

E’,   inoltre,   dichiarato   dimissionario,   senza    pregiudizio

dell’azione penale,  quando  volontariamente  abbandoni  l’ufficio  o

presti  l’opera  propria  in  modo  da  interrompere  o  turbare   la

continuita’  e  la  regolarita’  del  servizio,  ovvero   si   faccia

istigatore di tali atti presso altri impiegati del comune.

Tuttavia il prefetto, considerate le  condizioni  individuai  e  le

personali responsabilita’, nel caso preveduto nel  precedente  comma,

puo’ applicare invece la sospensione dal grado con  privazione  dello

stipendio o la revoca dall’impiego.

In ogni caso, indipendentemente da quanto  e’  disposto  nei  comma

precedenti, l’ufficiale sanitario,  che  si  trovi  nelle  condizioni

predette, e’ sospeso dallo stipendio per la durata  delle  infrazioni

ai suoi doveri  di  ufficio,  previo  accertamento  della  infrazione

stessa da parte del podesta’ o del medico provinciale.

Art. 49.

Le dimissioni volontarie  dell’ufficiale  sanitario  devono  essere

presentate per iscritto al podesta’ o al  presidente  del  consorzio,

che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto.

L’ufficiale sanitario dimissionario non puo’ abbandonare  l’ufficio

e non e’ svincolato dai doveri ad esso inerenti finche’ non  gli  sia

partecipata l’accettazione delle dimissioni.

L’accettazione puo’ essere rifiutata o ritardata per  gravi  motivi

di servizio o quando l’ufficiale  sanitario  si  trovi  sottoposto  a

procedimento disciplinare.

Art. 50.

L’ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o

fuori di ufficio non dia piena garanzia  di  fedele  adempimento  dei

propri doveri o si ponga in condizioni  di  incompatibilita’  con  le

generali direttive politiche  del  Governo,  puo’  essere  dispensato

dall’impiego.

All’interessato  deve  essere   assegnato   un   termine   per   la

presentazione delle sue discolpe.

La  dispensa  e’  pronunziata  dal   prefetto   con   provvedimento

definitivo.

Art. 51.

Il posto dell’ufficiale sanitario, dimesso per fine del periodo  di

esperimento,  licenziato,  dispensato  dal  servizio   o   dichiarato

dimissionario d’ufficio, non puo’ essere  coperto,  fuorche’  in  via

provvisoria,  fino  a  quando  non  sia  intervenuta  una   decisione

definitiva sui ricorsi proposti  contro  il  provvedimento  adottato,

ovvero non siano decorsi  i  termini  per  la  produzione  dei  detti

ricorsi.

Art. 52.

Contro i provvedimenti,  relativi  al  rapporto  di  impiego  degli

ufficiali sanitari, e’ ammesso ricorso per legittimita’ al  Consiglio

di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.

Art. 53.

Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite  per

i sanitari condotti negli articoli 79,  80  e  81,  relativamente  al

pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla Cassa di  previdenza

per le pensioni dei sanitari.

Art. 54.

Al  personale  medico  addetto  agli  uffici   sanitari   comunali,

preveduti nel secondo comma dell’art. 3 del presente testo unico,  si

applicano le disposizioni stabilite nella presente  sezione  per  gli

ufficiali sanitari.

Il  potere  di  nominare,  dimettere  per  fine  del   periodo   di

esperimento, disporre la cessazione  dal  servizio  e  infliggere  le

punizioni disciplinari  compete  al  podesta’,  salva  l’applicazione

dell’art. 50 che spetta al prefetto.

Per tale personale funziona la Commissione di disciplina

stabilita, per i sanitari condotti, nell’art. 74 e, nei suoi

confronti, non e’ applicabile  la  dispensa  o  il  collocamento  a

riposo  nell’interesse  del  servizio  preveduti  nel  secondo  comma

dell’art. 47.

Nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della

Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Sezione II

Dell’assistenza medico-chirurgica e ostetrica

Art. 55.

L’assistenza medico chirurgica nel territorio del comune, dove  non

risiedono medici e levatrici liberi esercenti, e’ fatta da almeno  un

medico chirurgo condotto e da una levatrice condotta,  residenti  nel

comune e da esso stipendiati, con l’obbligo della cura  gratuita  dei

poveri.

Dove risiedono piu’ medici e piu’ levatrici,  il  comune  stipendia

uno  o  piu’  medici  chirurghi,  una  o  piu’   levatrici,   secondo

l’importanza della popolazione, per la assistenza dei poveri.

I comuni hanno l’obbligo di  procedere  alla  compilazione  di  uno

speciale  elenco  degli  aventi  diritto   alla   assistenza   medico

chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell’elenco  predetto

i Comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali

loro occorrenti.

Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto

o   in   parte   all’assistenza   gratuita   dei   poveri   ed   alla

somministrazione gratuita dei  medicinali,  i  comuni  sono  soltanto

obbligati a completarla.

Art. 56.

I medici condotti hanno l’obbligo di cooperare alla esecuzione  dei

provvedimenti di igiene e di  profilassi  che  siano  ordinati  dalla

autorita’ sanitaria comunale e dalle autorita’ superiori; nell’ambito

della  rispettiva   condotta   debbono   disimpegnare   il   servizio

antimalarico  e  quello  di  vaccinazione,  anche  se  i  regolamenti

comunali non ne facciano espresso obbligo.

Art. 57.

Il prefetto ha facolta’ di provvedere  al  servizio  di  assistenza

medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa  essere  altrimenti

assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario,  uno

o  piu’  medici-chirurghi  condotti  o  liberi  esercenti   inscritti

nell’albo dei sanitari della provincia.

Il decreto del prefetto contiene l’indicazione del compenso che  il

comune interessato deve corrispondere al  medico-chirurgo  prescelto;

se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non puo’  essere

inferiore allo  stipendio  assegnato  al  medico  condotto  che  egli

sostituisce.

Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

L’assunzione dell’incarico e’ obbligatoria.

Il contravventore e’ punito con l’arresto fino a  sei  mesi  e  con

l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano,  inoltre,  nei

casi indicati nell’art. 256, le  disposizioni  prevedute  nell’ultimo

comma dell’articolo stesso.

Art. 58.

Nei comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica  per

i  poveri  e’  disimpegnato  a  spese  di  istituzioni  pubbliche  di

assistenza e beneficenza con  personale  nominato  e  stipendiato  da

queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno  diritto

alla stabilita’ dell’ufficio e dello stipendio, nei termini preveduti

negli articoli 67 e 70.

Essi sono nominati  nei  modi  e  con  le  norme  prescritte  negli

articoli 68 e seguenti per i medici  condotti  comunali;  per  quanto

riguarda la conferma in servizio o la dimissione per fine del periodo

di prova si applicano le disposizioni dell’art. 71  e,  nel  caso  di

punizione  disciplinare,  hanno  diritto  di  ricorrere  alla  Giunta

provinciale amministrativa.

Il diritto  alla  stabilita’  dell’ufficio  e  dello  stipendio  e’

mantenuto   anche   nel   caso   che   il    servizio    disimpegnato

dall’istituzione di pubblica beneficenza sia avocato al comune.

Al personale, di cui al presente articolo, possono essere applicate

dal prefetto  sanzioni  disciplinari  nei  casi  e  col  procedimento

stabilito nell’art. 74.

Sezione III

Dell’assistenza e vigilanza veterinaria

Art. 59.

I comuni, nei quali esistono notevoli quantita’ di bestiame e  dove

l’industria zootecnica ha  speciale  importanza,  e  quelli  dove  si

tengono  frequenti  mercati  e  fiere  di  bestiame,  possono  essere

obbligati  con  decreto  del  prefetto  ad  istituire  una   condotta

veterinaria.

I comuni hanno l’obbligo di procedere secondo le norme fissate  dal

regolamento, alla compilazione di uno speciale elenco dei  possessori

di bestiame che hanno diritto alle prestazioni gratuite da parte  dei

veterinari condotti.

Art. 60.

Il prefetto ha facolta’ di provvedere al servizio di  assistenza  e

vigilanza  veterinaria  nei  comuni,  nei  quali  non  possa   essere

altrimenti  assicurato,  con  le  norme  di   cui   all’articolo   57

incaricandone, per il  tempo  strettamente  necessario,  uno  o  piu’

veterinari, liberi esercenti, inscritti nell’albo dei sanitari  della

provincia.

Art. 61.

Per il rilascio dei certificati, concernenti gli  accertamenti  che

le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto e dovuto al

comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali  certificati

sono domandati nell’esclusivo interesse privato.

La misura del compenso e i casi per i quali  esso  e’  dovuto  sono

stabiliti con decreto del Ministro per l’interno. Era riscossione  e’

fatta a mezzo di marche segnatasse.

Art. 62.

Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell’articolo

precedente, sono destinate  al  miglioramento  dei  servizi  igienici

comunali,  detratto  il  cinquanta  per  cento  che  e’  devoluto  al

veterinario condotto ed il venticinque per cento al personale tecnico

che lo ha coadiuvato  negli  accertamenti.  Se  questo  manchi,  tale

ultima somma e’ devoluta al veterinario condotto.

La quota spettante al veterinario condotto ed al personale  tecnico

predetto non puo’ eccedere, durante l’anno, per ciascuno di essi,  la

meta  dell’ammontare  annuo  dei  rispettivi  stipendi,  esclusa  dal

computo qualsiasi indennita’ accessoria.

Sezione IV

Dei consorzi sanitari

Art. 63.

I comuni, che per le loro condizioni economiche  e  per  il  numero

esiguo di abitanti non sono in grado di  provvedersi  di  un  proprio

medico chirurgo o di una levatrice, quando concorrano anche  speciali

condizioni topografiche favorevoli, possono  essere  autorizzati  dal

prefetto, in deroga a quanto e’ prescritto nell’art. 55, ad unirsi in

consorzio con altri comuni contermini per assicurare in tal  modo  il

servizio di assistenza medico chirurgica ed ostetrica.

Per quanto riguarda il  servizio  veterinario,  i  comuni,  che  si

trovano nelle condizioni prevedute nell’art. 59 e non sono  in  grado

di provvedere isolatamente, sono obbligati ad unirsi in consorzio per

assicurare il servizio stesso.

Art. 64.

Nel caso  di  modificazione  nella  costituzione  di  una  condotta

consorziale, il  titolare  che  abbia  acquistato  la  stabilita’  ha

diritto a conservare il posto; nel caso di scioglimento, ha diritto a

scegliere una delle condotte che verranno  costituite  per  i  comuni

gia’ consorziati.

Quando si verifichi l’unione in  consorzio  di  piu’  condotte,  il

posto di sanitario e’ attribuito mediante concorso per titoli  fra  i

sanitari delle condotte  medesime  che  avevano  gia’  conseguito  la

stabilita’. Resta salvo,  per  i  sanitari  che  non  siano  riusciti

vincitori, il diritto alla nomina nel caso di cessazione dal servizio

da  parte  del  prescelto  entro  il  termine  di   un   anno   dalla

pubblicazione della graduatoria del concorso; ovvero, se non abbiano,

entro lo stesso termine, ottenuta la nomina presso altra condotta, il

diritto alla liquidazione di una indennita’ una volta tanto,  pari  a

tante mensilita’ di stipendio  quanti  sono  gli  anni  del  servizio

prestato nella condotta, della quale furono titolari, con  un  minimo

di sei mensilita’.

I  sanitari  che,  per  effetto  delle   disposizioni   del   comma

precedente, vengono a rimanere  privati  del  posto,  hanno  diritto,

durante il periodo di  cinque  anni  dalla  data  di  cessazione  dal

servizio, di adire ai concorsi per condotte  sanitarie  con  dispensa

dai limiti di eta’.

Nei casi preveduti nei primi due comma  del  presente  articolo  il

sanitario conserva,  a  tutti  gli  effetti,  la  sua  anzianita’  di

servizio.

Le disposizioni contenute nei precedenti comma si  applicano  anche

ai consorzi per posti di ufficiale sanitario.

Art. 65.

La costituzione, l’organizzazione  e  la  cessazione  dei  consorzi

sanitari, volontari od obbligatori,  il  funzionamento  di  essi,  la

tutela e la vigilanza governativa sono regolati dalle norme,  sancite

nella legge comunale  e  provinciale,  per  i  consorzi  pubblici  in

genere.

Sezione V

Disposizioni comuni ai sanitari condotti

Art. 66.

Uno speciale regolamento per ciascun comune o  consorzio  approvato

dalla Giunta provinciale amministrativa, previa parere del  Consiglio

provinciale di sanita’, stabilisce il numero delle condotte  mediche,

veterinarie e  ostetriche  e  provvede  allo  stato  giuridico  e  al

trattamento economico del personale sanitario in analogia con  quanto

e’ disposto per i  dipendenti  del  comune  nella  legge  comunale  e

provinciale, sempre che non sia provveduto diversamente dal  presente

testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione.

Il  provvedimento  della  Giunta  provinciale   amministrativa   e’

definitivo.

Art. 67.

La  Giunta  provinciale  amministrativa,  sentito  il  parere   del

Consiglio provinciale di  sanita’,  fissa  gli  stipendi  minimi  dei

sanitari condotti, distribuendo i comuni in  speciali  categorie,  in

relazione all’importanza del  servizio  sanitario,  al  numero  degli

aventi diritto all’assistenza  sanitaria  gratuita,  alle  condizioni

topografiche delle condotte  e  alle  presumibili  fonti  di  reddito

professionale di esse.

Tali stipendi  minimi  non  possono  comunque  essere  superiori  a

quelli, gia’ attribuiti per i posti di sanitario condotto  risultanti

dopo l’applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491  e

14 aprile 1934, n. 561.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa  e’

ammesso ricorso al Ministro per l’interno.

Art. 68.

La nomina dei sanitari condotti, stipendiati dal  comune  o  da  un

consorzio di comuni, e’ fatta dal  podesta’  o  dalla  rappresentanza

consorziale in seguito a pubblico concorso.

Sono ammessi al concorso coloro  che  sono  muniti  del  titolo  di

studio prescritto  e  sono  abilitati  all’esercizio  della  relativa

professione, purche’ non abbiano oltrepassato  i  trentadue  anni  di

eta’.

Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi  al  concorso  i

sanitari condotti che alla  data  del  bando  prestano  servizio  con

nomina divenuta definitiva.

Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero  complessivo

dei posti vacanti nella provincia.

Art. 69.

Il Ministero dell’interno nomina le  commissioni  giudicatrici  dei

concorsi ed ha facolta’ di affidare il giudizio di piu’  concorsi  ad

una stessa Commissione.

La Commissione giudicatrice  forma  la  graduatoria  dei  candidati

risultati idonei, secondo  l’ordine  della  votazione  conseguita  ed

osservate le preferenze stabilite per legge.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati  idonei  e’  approvata  e

pubblicata dal prefetto, il  quale,  in  relazione  all’ordine  della

graduatoria stessa ed alle  sedi  per  le  quali  i  candidati  hanno

precedentemente  dichiarato  di  concorrere,  comunica  i  nomi   dei

vincitori al podesta’ od  alla  rappresentanza  consorziale,  per  la

nomina.

Ai  concorsi  preveduti  nel  presente  articolo  si  applicano  le

disposizioni del  terzo,  quinto  e  sesto  comma  dell’art.  36  del

presente testo unico.

I provvedimenti del prefetto adottati ai sensi del presente  e  del

precedente articolo sono definitivi, salvo  per  quanto  riguarda  il

reparto delle spese del concorso.

Art. 70.

Il sanitario  condotto,  all’atto  della  assunzione  in  servizio,

presta  la  promessa  solenne  di  fedelta’  e,  dopo  conseguita  la

stabilita’, il giuramento, preveduti nell’art. 38.

Egli  acquista  diritto  alla  stabilita’  dell’ufficio   e   dello

stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o consorzio di

comuni.

Il servizio interinale, seguito, senza interruzione,  dalla  nomina

regolare in base a concorso, e’ computato agli effetti del biennio di

prova.

Il periodo di prova e’ ridotto a un anno per coloro che  alla  data

del bando di concorso prestino servizio in un comune o  consorzio  di

comuni in qualita’ di sanitari condotti con nomina definitiva.

Art. 71.

La dimissione del  sanitario  condotto  per  fine  del  periodo  di

esperimento deve essere  disposta  con  deliberazione,  adottata  dal

podesta’ o dal presidente del consorzio, non piu’ di sei mesi  e  non

meno di tre mesi  prima  della  scadenza  del  periodo  suddetto.  La

deliberazione deve essere motivata genericamente.

Contro la deliberazione e’  ammesso  ricorso  per  legittimita’  al

Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.

Art. 72.

Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento  e

poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio di  comuni,

con o senza interruzione, congiunge al nuovo il  precedente  servizio

agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 73.

Nel caso di unificazione  di  due  u  piu’  condotte  dello  stesso

comune, il posto di sanitario nella  nuova  condotta  e’  attribuito,

mediante concorso per titoli, fra i sanitari delle con dotte medesime

che abbiano conseguito la stabilita.

Quando  una  condotta  venga  suddivisa,  il  sanitario  che  abbia

acquistato la stabilita’ ha diritto  di  scegliere  una  delle  nuove

condotte.

Nei casi preveduti nei precedenti comma si applicano,  inoltre,  le

disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 64.

Art. 74.

Ai  sanitari  condotti  possono   essere   inflitte   le   sanzioni

disciplinari stabilite nell’art. 44.

Esse sono inflitte dal podesta’ o dal presidente del consorzio  con

provvedimento   motivato,   previa   contestazione   degli   addebiti

all’interessato e concessione di un termine di  almeno  dieci  giorni

per le discolpe.

Quando si ritenga di applicare una sanzione disciplinare  superiore

alla sospensione dal grado con  privazione  dello  stipendio  per  un

mese, deve essere sentita la Commissione di disciplina per i sanitari

condotti,  composta  del  vice  prefetto,  presidente,   del   medico

provinciale o del veterinario provinciale nel  caso  che  l’incolpato

sia un veterinario, di un componente  del  Consiglio  provinciale  di

sanita’ designato dal prefetto, di  un  rappresentante  nominato  dal

podesta’ o dalla rappresentanza consorziale e  di  un  rappresentante

designato dalla  rispettiva  associazione  sindacale,  giuridicamente

riconosciuta, competente per territorio.

Le disposizioni, prevedute  nella  legge  comunale  e  provinciale,

relative alla sospensione cautelare degli impiegati  dei  comuni,  si

applicano anche ai sanitari condotti.

Art. 75.

Qualora  gli  organi  competenti   dell’amministrazione   comunale,

provinciale o consorziale non applichino le sanzioni  disciplinari  a

carico dei sanitari condotti, il prefetto invita gli organi stessi  a

provvedere entro un  congruo  termine,  decorso  il  quale,  provvede

d’ufficio  con   le   modalita’   prescritte   per   i   procedimenti

disciplinari.

Ove il prefetto ritenga di dover applicare una sanzione piu’  grave

di quella della riduzione dello stipendio, promuove il  parere  della

Commissione di disciplina.

Quando ricorrano gravi motivi, il prefetto ha  sempre  facolta’  di

sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il

sanitario  condotto,  salvo   l’ulteriore   corso   della   procedura

disciplinare.

Contro il provvedimento di sospensione superiore a tre  mesi  o  di

revoca o di destituzione e’ ammesso ricorso, anche per il merito,  al

Consiglio di Stato  in  sede  giurisdizionale  e  contro  ogni  altro

provvedimento  del  prefetto  e’  ammesso   ricorso,   soltanto   per

legittimita’, al Consiglio stesso.

Art. 76.

Il sanitario condotto e’ collocato  a  riposo  quando  ha  compiuto

sessantacinque anni di eta’.

Puo’ inoltre essere dispensato o collocato a riposo per  inabilita’

fisica, incapacita’ professionale o soppressione di  posto.  In  tali

casi  al  sanitario  condotto,  proposto  per  la   dispensa   o   il

collocamento a riposo, e’ assegnato un termine per presentare le  sue

eventuali deduzioni.

Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere

motivato e preceduto dal parere del Consiglio provinciale di sanita’.

Le disposizioni contenute  negli  articoli  48,  49,  50  e  51  si

applicano anche a sanitari  condotti  ed  i  provvedimenti  relativi,

salvo quello preveduto nell’art. 50, sono di competenza del  podesta’

o della rappresentanza consorziale.

Art. 77.

Il Consiglio di Stato, nelle controversie  riguardanti  i  sanitari

condotti, puo’,  quando  lo  ritenga  necessario,  chiedere  che  sia

sentito prima della decisione il parere del  Consiglio  superiore  di

sanita’.

Art. 78.

L’ufficio di sanitario condotto e’ incompatibile con la professione

di commerciante, nonche’ con ogni altra occupazione che,  a  giudizio

dell’amministrazione  comunale  o  consorziale,  non   sia   ritenuta

conciliabile con l’osservanza dei doveri dell’ufficio o col decoro di

esso.

Art. 79.

Gli stipendi dei sanitari  condotti  sono  pagati  a  rate  mensili

posticipate.

Quando il  pagamento  non  segua  alla  scadenza,  gli  interessati

possono rivolgersi al prefetto il quale promuove, quando  ne  sia  il

caso,   i   provvedimenti   d’ufficio   della   Giunta    provinciale

amministrativa.

Verificandosi nel corso dell’anno un  secondo  ritardo,  la  Giunta

provinciale amministrativa, udito  il  comune,  puo’  deliberare  che

anche le  ulteriori  rate  da  scadere  nell’anno  siano  soddisfatte

direttamente dall’esattore.

Art. 80.

L’esattore delle imposte dirette, sia o  non  sia  anche  tesoriere

comunale, ha obbligo di soddisfare, non ostante la mancanza di  fondi

di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai prefetti in

favore dei sanitari condotti, col diritto di percepire a  carico  del

comune l’interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi  di

siffatta  anticipazione  e  dei  relativi   interessi   sulle   prime

riscossioni  di  sovrimposte,  di  tasse  e  di   entrate   comunali,

successive al pagamento delle somme anticipate.

L’obbligo  predetto  e’  subordinato   alla   condizione   che   le

anticipazioni  fatte  e  quelle  che   si   chiedono   non   superino

complessivamente l’importo totale dei proventi comunali riscossi e da

riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli e alle  liste

di carico gia’ consegnati all’esattore.

Nel caso in cui l’esattore  non  rivesta  la  carica  di  tesoriere

comunale, l’obbligo dell’anticipazione degli stipendi deve  ritenersi

subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita

dichiarazione, firmata dal podesta’ e dal tesoriere,  comprovante  la

mancanza di denaro nelle casse di quest’ultimo e contenente  l’invito

all’esattore di eseguire l’anticipazione.

L’esattore,  che  ritardi  l’esecuzione  dell’ordine  di  pagamento

emesso a favore dei sanitari  condotti,  e’  soggetto  alle  sanzioni

prevedute  nelle  leggi,  regolamenti  e   capitoli   normali   sulla

riscossione delle imposte dirette.

L’ammontare delle indennita’ di mora e’ pero’ devoluto a  beneficio

della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Art. 81.

Si applicano ai medici e ai  veterinari  condotti  le  disposizioni

relative alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei

sanitari.

Alle levatrici condotte si applicano le disposizioni stabilite  per

la Cassa di previdenza per le  pensioni  agli  impiegati  degli  Enti

locali.

CAPO VIII

Dei servizi di assistenza e profilassi demandati alla

provincia

Art. 82.

L’amministrazione provinciale provvede all’impianto e all’esercizio

del laboratorio  di  igiene  e  di  profilassi  nel  capoluogo  della

provincia.

Il laboratorio puo’ avere una o piu’ sezioni distaccate nei  comuni

della provincia, quando il prefetto, sentiti il Consiglio provinciale

di sanita’ e la Giunta provinciale amministrativa,  ne  riconosca  la

necessita’, tenuto  conto  delle  particolari  caratteristiche  della

popolazione, dell’importanza industriale  e  commerciale  dei  comuni

stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica.

Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio  provinciale  e

delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico della

provincia e, per due terzi, ripartite fra i comuni in  ragione  della

popolazione.

Art. 83.

Il laboratorio provinciale e’  costituito  di  due  reparti:  l’uno

medico micrografico con annesso servizio di accertamento  diagnostico

per le malattie infettive e sociali; l’altro chimico.

Al laboratorio sono addetti vigili sanitari per le  disinfezioni  e

per la vigilanza igienica in rapporto ai  bisogni  dei  comuni  della

provincia.

Al laboratorio sovraintende il  medico  provinciale,  il  quale  ne

vigila e controlla il regolare funzionamento, determina l’impiego del

personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordina e

indirizza le attivita’ dei due reparti.

Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio provinciale per

l’esercizio della vigilanza igienica e della profilassi,  secondo  le

istruzioni che sono impartite dal medico provinciale.

Art. 84.

Il rettorato  provinciale  delibera  il  regolamento  e  la  pianta

organica del  personale  addetto  ai  reparti  che  costituiscono  il

laboratorio provinciale.

Ciascun reparto deve avere un direttore, uno o piu’ coadiutori, uno

o piu’ assistenti.

Gli assistenti sono nominati dal  preside  in  seguito  a  pubblico

concorso.

Il  direttore  ed  i  coadiutori  sono   nominati   dal   rettorato

provinciale per promozione in seguito a concorso interno:  il  primo,

fra i coadiutori, gli altri fra gli assistenti del  reparto.  Se  non

puo’  farsi  luogo  alla  promozione  o  per  mancanza  di  personale

aspirante o per giudizio sfavorevole della  Commissione  giudicatrice

del concorso interno, anche le nomine per detti posti hanno luogo per

pubblico concorso.

Art. 85.

Ai concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali si

applicano le norme stabilite nell’art. 36.

Possono partecipare ad essi,  secondo  le  rispettive  specialita’,

coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia  o  della

laurea  in  chimica  o  in  chimica  e  farmacia  e  sono   abilitati

all’esercizio della professione, purche’ non abbiano  oltrepassato  i

trentadue anni di eta’.

Indipendentemente dai limiti predetti, possono  essere  ammessi  ai

concorsi:

1° gli  aiuti  e  gli  assistenti  delle  facolta’  di  medicina  e

chirurgia, ovvero di chimica  o  di  chimica  e  farmacia  presso  le

universita’ e gli istituti di istruzione superiore;

2° coloro che alla data del bando  di  concorso  prestino  servizio

presso laboratori di igiene e profilassi, dipendenti dallo Stato o da

altri enti pubblici, a seguito  di  regolare  nomina  conseguita  per

effetto di pubblico concorso.

Art. 86.

Il   personale   tecnico   dei    laboratori    presta,    all’atto

dell’assunzione in servizio, la promessa solenne di fedelta’ e,  dopo

aver conseguito la stabilita’, il giuramento, preveduti dall’art. 38.

Detto personale acquista diritto  alla  stabilita’  dell’ufficio  e

dello stipendio dopo due anni di prova.

Il periodo di prova e’ ridotto ad un anno per coloro che alla  data

del bando di concorso prestino servizio con mansioni  pari  a  quelle

del nuovo impiego e  grado  e  con  nomina  definitiva  presso  altro

laboratorio comunale, provinciale o di Stato.

Art. 87.

Le funzioni  di  direttore,  di  coadiutore  e  di  assistente  dei

laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e  di

sanitario condotto.

Al detto personale e’, inoltre, vietato:

  1. a) di applicarsi, direttamente od indirettamente, per  proprio  od

altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a  vigilanza

igienica;

  1. b) di attendere, direttamente o  indirettamente,  per  proprio  od

altrui conto, al funzionamento ed  alla  gestione  di  laboratori  di

analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio  al

quale e’ addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di  interesse

privato;

  1. c) di comunicare i risultati o  le  conclusioni  delle  analisi  e

perizie a persone estranee.

Art. 88.

Per le indagini di  interesse  privato,  eseguite  nel  laboratorio

provinciale, e’ dovuto  alla  provincia  un  compenso  a  carico  dei

richiedenti.

La misura del compenso  e  i  casi  per  i  quali  e’  dovuto  sono

stabiliti con decreto del Ministro per l’interno.

La riscossione e’ fatta a mezzo di marche segnatasse.

Art. 89.

Le  somme  riscosse  dalla  provincia,  per  i  compensi   indicati

nell’articolo precedente, sono destinate a vantaggio  della  gestione

del laboratorio. detratto il cinquanta per cento che  e’  devoluto  a

favore del personale addetto al laboratorio.

La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio  non  puo’

eccedere,  durante  l’anno,  la  meta’  dell’ammontare  annuo   dello

stipendio, esclusa dal computo dello stipendio  qualsiasi  indennita’

accessoria.

Art. 90.

Si applicano al personale tecnico  dei  laboratori  provinciali  le

disposizioni degli articoli 74, 75 e 76.

Salvo il provvedimento del prefetto, ai  termini  dell’articolo  50

del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti  spettano  ai

competenti organi dell’Amministrazione provinciale.

La Commissione di disciplina per detto personale  e’  composta  del

vice prefetto, presidente, di due membri del Consiglio provinciale di

sanita’ designati dal prefetto,  di  un  altro  membro  nominato  dal

preside della  provincia  e  di  un  rappresentante  designato  dalla

associazione sindacale giuridicamente  riconosciuta,  competente  per

territorio.

Si applicano  pure  al  personale  dei  laboratori  provinciali  le

disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli articoli 79  e

81, relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione  alla

Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari,  per  il  personale

addetto al reparto medico micro-grafico, e alla Cassa  di  previdenza

per le pensioni agli impiegati degli enti locali,  per  il  personale

addetto al reparto di chimica.

Art. 91.

I vigili sanitari provinciali sono assunti in  seguito  a  pubblico

concorso, indetto dal preside della provincia.

La nomina e’ fatta dal preside stesso ed e’ approvata  con  decreto

del prefetto.

Essi:

  1. a) vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli  aggregati

urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrita’ delle bevande  e

delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi;

  1. b) compiono, alla dipendenza dell’ufficiale sanitario, le ispezioni

che vengono disposte  dal  medico  provinciale  o  dal  direttore  di

reparto del laboratorio provinciale e  riferiscono  agli  stessi  sui

risultati  degli  accertamenti,  sulle  contestazioni  fatte  e   sui

provvedimenti attuati;

  1. c) vigilano sull’esecuzione delle misure disposte per la profilassi

delle malattie infettive;

  1. d) esercitano tutte le altre attribuzioni  di  vigilanza  igienica

sanitaria che sono prescritte dalle leggi.

Per l’esercizio di tali funzioni di vigilanza  sono  attribuiti  ai

vigili sanitari le facolta’ spettanti per legge ai vigili comnunali.

Essi non possono entrare in funzione  se  non  dopo  aver  prestato

giuramento dinanzi al pretore.

Art. 92.

Le  provincie  hanno  facolta’  di  integrare  i  servizi  sanitari

comunali d’igiene e profilassi,  istituendo  o  sussidiando  condotte

sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze  per

la prevenzione e la cura delle malattie sociali.

Se particolari condizioni sanitarie della provincia lo esigano,  in

caso di  malattie  infettive  e  diffusive  endemiche,  il  prefetto,

sentiti il Consiglio provinciale di sanita’ e la  Giunta  provinciale

amministrativa, puo’, con  suo  decreto,  stabilire  l’obbligo  della

provincia di provvedere ai servizi  integrativi  indicati  nel  comma

precedente, se e in quanto i comuni o altre istituzioni pubbliche non

provvedano.

Nei casi preveduti  nel  precedente  comma,  le  spese  occorrenti,

quando non venga diversamente disposto con leggi speciali, vanno  per

un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni

interessati  in  ragione  della  popolazione  di  ciascuno  di  essi.

Tuttavia il prefetto puo’ esonerare dal contributo i comuni che,  per

le loro condizioni finanziarie, non sono in  grado  di  sostenere  le

relative spese. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati e’

posta a carico della provincia.

Il decreto indica la qualita’, dei servizi sanitari integrativi,  i

comuni a vantaggio dei quali  debbono  essere  adottati  e  i  comuni

eventualmente esonerati dal contributo.

Sui ricorsi  prodotti  contro  il  provvedimento  del  prefetto  il

Ministro per l’interno  decide  sentiti  il  Consiglio  superiore  di

sanita’ e il Consiglio di Stato.

Art. 93.

Le  provincie  hanno  facolta’   di   provvedere   all’impianto   e

all’esercizio di istituti per isolamento e per disinfezione.

Se i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per  altre

circostanze, non possano, da soli o uniti  in  consorzio,  provvedere

adeguatamente  agli  istituti  predetti   secondo   le   disposizioni

dell’art. 259,  il  prefetto,  intesi  il  Consiglio  provinciale  di

sanita’  e  la  Giunta  provinciale  amministrativa,  puo’,  con  suo

decreto,  stabilire  l’obbligo  della  provincia   di   integrare   o

sostituire l’opera dei comuni stessi determinandone l’estensione, sia

in rapporto al numero di essi, sia  in  rapporto  alla  qualita’  dei

servizi e degli istituti di assistenza e profilassi.

Sui ricorsi  prodotti  contro  il  provvedimento  del  prefetto  il

Ministro per l’interno  decide  sentiti  il  Consiglio  superiore  di

sanita’ ed il Consiglio di Stato.

Quando non sia diversamente provveduto con leggi speciali, le spese

occorrenti nei casi preveduti nel secondo comma del presente articolo

sono, per un terzo, a carico della provincia;  gli  altri  due  terzi

vanno  ripartiti,  in  ragione  della  popolazione,  fra   i   comuni

interessati.

Art. 94.

L’Amministrazione provinciale concorre, nei limiti delle somme  che

essa puo’ stanziare nel proprio bilancio, alle  spese  di  spedalita’

sostenute dal consorzio provinciale antitubercolare per  il  ricovero

degli ammalati  di  tubercolosi  che  si  trovino  in  condizioni  di

poverta’, salvo che si tratti di ricovero di urgenza o di ricovero di

assicurati contro la tubercolosi, a  termini  dell’articolo  281  del

presente testo unico.

Provvede inoltre al trattamento gratuito  negli  istituti  e  negli

ambulatori  autirabici,  per  le  persone  ammesse  alla   assistenza

gratuita, a norma dell’art. 55.

Art. 95.

Ai servizi indicati negli  articoli  92,  93  e  94,  le  provincie

possono provvedere in consorzio con altre  contermini,  osservate  le

norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 96.

Al  personale  sanitario  addetto  ai  servizi  di  assistenza,  di

vigilanza igienica  e  di  profilassi,  istituiti  stabilmente  dalla

provincia a termini delle disposizioni contenute negli articoli 92  e

93, si applicano le norme stabilite  nell’art.  54  relativamente  al

personale medico degli uffici sanitari comunali.

Art. 97.

Salva la competenza amministrativa del preside o del presidente del

consorzio,  all’organizzazione  e  al   funzionamento   dei   servizi

igienico-sanitari  della  provincia,  indicati  nel  presente   capo,

sovraintende il medico provinciale.

Art. 98.

Il medico provinciale, in  relazione  alle  disposizioni  contenute

negli articoli precedenti, propone al preside il programma di  azione

per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi  sanitari  integrativi

della provincia.

Il programma e’  deliberato  dal  preside  della  provincia  ed  e’

approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici,  il  Consiglio

provinciale di sanita’.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI SANITARIE E

DI

ATTIVITA’ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA

CAPO I

Dell’esercizio

delle professioni sanitarie

Art. 99.

E’ soggetto a vigilanza l’esercizio  della  medicina  e  chirurgia,

della veterinaria,  della  farmacia  e  delle  professioni  sanitarie

ausiliarie  di  levatrice,   assistente   sanitaria   visitatrice   e

infermiera diplomata.

E’ anche soggetto a vigilanza  l’esercizio  delle  arti  ausiliarie

delle  professioni  sanitarie.   S’intendono   designate   con   tale

espressione le arti dell’odontotecnico,  dell’ottico,  del  meccanico

ortopedico ed ernista  e  dell’infermiere  abilitato  o  autorizzato,

compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti

idroterapici e i massaggiatori.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l’interno,  sentiti

il Ministro dell’educazione  nazionale  ed  il  Consiglio  di  Stato,

possono essere sottoposte  a  vigilanza  sanitaria  altre  arti,  che

comunque  abbiano  rapporto   con   l’esercizio   delle   professioni

sanitarie,  secondo  le  norme  che  sono  determinate  nel   decreto

medesimo.

La vigilanza si estende:

  1. a) all’accertamento del titolo di abilitazione;
  2. b) all’esercizio  delle  professioni  sanitarie   e   delle   arti

ausiliarie anzidette.

Art. 100.

Nessuno  puo’  esercitare  la   professione   di   medico-chirurgo,

veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice,

o infermiera professionale, se non sia  maggiore  di  eta’  ed  abbia

conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio  professionale,  a

norma delle vigenti disposizioni.

Chiunque intende esercitare in un comune una di  tali  professioni,

alla quale e’ abilitato a norma di  legge,  deve  far  registrare  il

diploma nell’ufficio comunale.

Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi  stranieri,

espressamente chiamati per casi particolari.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  duecento  a

duemila.

Art. 101.

Il  prefetto,  contemporaneamente   alla   denuncia   all’autorita’

giudiziaria per l’esercizio abusivo  di  una  professione  sanitaria,

puo’ disporre la chiusura del locale in cui la professione  sanitaria

sia stata  abusivamente  esercitata  e  il  sequestro  del  materiale

destinato all’esercizio di essa.

Art. 102.

Il conseguimento di piu’ lauree o diplomi da’ diritto all’esercizio

cumulativo  delle  corrispondenti  professioni  o   arti   sanitarie,

eccettuato l’esercizio della farmacia che non  puo’  essere  cumulato

con quello di altre professioni o arti sanitarie.

I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti  sulla

partecipazione  agli  utili  della  farmacia,  quando   non   ricorra

l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172,

sono puniti con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 103.

Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto  e’

prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

  1. a) a denunziare al podesta’ le cause di morte  entro  ventiquattro

ore dall’accertamento del decesso;

  1. b) a denunziare in modo circostanziato al medico provinciale, entro

due giorni dall’accertamento, ogni caso di aborto, per il quale  essi

abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti  comunque  a

conoscenza nell’esercizio della loro professione.

La denunzia, il  cui  contenuto  deve  rimanere  segreto,  e  fatta

secondo le norme indicate dal regolamento e non  esime  il  sanitario

dall’obbligo del referto ai sensi dell’art. 365 del Codice  penale  e

dell’art. 4 del Codice di procedura penale:

  1. c) a denunciare al podesta’ e all’ufficiale  sanitario,  entro  due

giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita  di

ogni infante deforme;

  1. d) a  denunciare  alle  autorita’  predette,  entro   due   giorni

dall’accertamento, i casi di lesione da essi osservati,  da  cui  sia

derivata o possa derivare una inabilita’ al lavoro,  anche  parziale,

di carattere permanente;

  1. e) ad informare il medico provinciale e l’ufficiale sanitario  dei

fatti che possono interessare la sanita’ pubblica. Il  contravventore

e’ punito con l’ammenda da lire cento a mille.

L’autorita’ giudiziaria comunica  al  prefetto,  per  estratto,  la

sentenza passata in giudicato.

CAPO II

Del servizio farmaceutico

Sezione I

Dell’autorizzazione

ad aprire ed esercitare una farmacia

Art. 104.

L’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e’ data,  con

decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita’  e

con l’osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Il numero delle autorizzazioni e’ stabilito in modo che non vi  sia

piu’ di una farmacia per ogni cinquemila abitanti.

Quando particolari esigenze  dell’assistenza  farmaceutica  locale,

anche in rapporto alle condizioni topografiche e  di  viabilita’,  lo

richiedano, puo’  stabilirsi,  in  aggiunta  o  in  sostituzione  del

criterio della popolazione, un limite di distanza, per il quale  ogni

nuova  farmacia  sia  lontana  almeno  cinquecento  metri  da  quelle

esistenti.

Il  numero  delle  autorizzazioni  per  le   farmacie   rurali   e’

determinato in base ai criteri indicati nel precedente comma, escluso

quello della popolazione.

Sono farmacie rurali quelle istituite in comuni  o  centri  abitati

con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Chiunque apra od eserciti  una  farmacia  senza  la  autorizzazione

anzidetta, e’ punito con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da

lire cinquecento a duemilacinquecento.

Il  prefetto,  contemporaneamente   alla   denunzia   all’autorita’

giudiziaria  per  il  procedimento  penale,   dispone   la   chiusura

dell’esercizio.

Art. 105.

L’autorizzazione  ad  aprire  ed  esercitare  una  farmacia,  fatta

eccezione per quelle indicate nell’art. 114, non puo’ essere concessa

che al  vincitore  di  pubblico  concorso  per  titoli,  bandito  dal

prefetto e giudicato da apposita  Commissione,  presieduta  dal  vice

prefetto e composta del medico provinciale, di un esperto in  materia

giuridica, di un farmacista e di un chimico-farmacista  nominati  dal

prefetto  al  principio  di  ogni  anno,  su  terne  proposte   dalle

rispettive  associazioni   sindacali   giuridicamente   riconosciute,

competenti per territorio.

Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Art. 106.

L’ammissione al concorso, indicato  nel  precedente  articolo,  non

puo’ essere consentita se non a chi:

sia cittadino italiano, maggiore di eta’ e nel possesso dei diritti

civili;

sia inscritto nell’albo professionale dei farmacisti;

dimostri di possedere mezzi sufficienti per il regolare e  completo

esercizio della  farmacia;  e  cio’  anche  mediante  fideiussione  o

versamento di corrispondenti somme da parte di terzi.

Art. 107.

Nella graduatoria del concorso hanno titolo di preferenze  assoluta

il figlio o, in difetto di figli, il coniuge del farmacista,  la  cui

farmacia  sia  stata  messa  a  concorso,  purche’  siano   abilitati

all’esercizio della professione.

Art. 108.

L’apertura  e  l’esercizio  di  una  farmacia  sono  vincolati   al

pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella  tabella

  1. 3 annessa al presente testo unico.

Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve

essere corrisposta prima dell’apertura  della  farmacia.  Il  mancato

pagamento delle altre rate importa la decadenza dall’autorizzazione.

Sono esenti dal pagamento della tassa  le  farmacie  esercitate  da

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

In caso di morte del farmacista le rate non scadute non  sono  piu’

dovute.

La tassa predetta e’ ridotta alla misura di  un  quarto  di  quella

dovuta dal titolare della farmacia principale, quando  si  tratti  di

farmacia succursale, istituita ai sensi dell’arti colo 116.

Art. 109.

Nel decreto di autorizzazione, indicato nell’art. 104, e’ stabilita

la localita’  nella  quale  la  farmacia  deve  avere  la  sua  sede,

tenendosi conto delle necessita’ dell’assistenza farmaceutica  locale

e  delle   altre   disposizioni   contenute   nell’articolo   stesso.

L’autorizzazione e’ valevole solo per la detta sede.

Ogni trasferimento  della  farmacia,  entro  i  limiti  della  sede

stessa, e’ subordinato all’approvazione del prefetto.

E’  tuttavia  data  facolta’  al  prefetto,  sentito  il  Consiglio

provinciale di sanita’, di autorizzare il trasferimento, nello stesso

comune,  di  una  farmacia  da  una  sede  a  un’altra,   quando   in

quest’ultima sede le farmacie esistenti siano inferiori di  numero  a

quelle assegnate nella  pianta  organica  e  non  possa  farsi  luogo

all’autorizzazione per l’apertura di nuove farmacie  nel  comune,  in

dipendenza di quanto e’ disposto negli articoli 104 e 375.

In mancanza di domanda e nella  ipotesi  preveduta  nel  precedente

comma, il prefetto,  sentiti  il  podesta’  del  comune,il  Consiglio

provinciale di sanita’ e la Giunta provinciale  amministrativa,  puo’

autorizzare l’impianto e l’esercizio di una farmacia in  soprannumero

alla pianta organica, anche in deroga alle disposizioni contenute nei

su richiamati articoli del presente testo unico.

I provvedimenti del prefetto, adottati a  sensi  degli  ultimi  due

comma del presente articolo, sono definitivi.

Art. 110.

L’autorizzazione all’esercizio di una  farmacia,  che  non  sia  di

nuova istituzione, importa i’obbligo nel concessionario  di  rilevare

dal precedente  titolare  o  dagli  eredi  di  esso  gli  arredi,  le

provviste  e  le  dotazioni  attinenti  all’esercizio   farmaceutico,

contenuti  nella  farmacia  e  nei   locali   annessi,   nonche’   di

corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi  un’indennita’  di

avviamento in misura corrispondente a tre annate  del  reddito  medio

imponibile della farmacia, accertato agli  effetti  dell’applicazione

dell’imposta di ricchezza mobile nell’ultimo quinquennio.

La commissione indicata nell’art. 105 accerta  la  somma  che  deve

essere corrisposta  a  titolo  di  indennita’  di  avviamento  e,  in

mancanza di accordo tra le parti interessate, determina,  in  base  a

perizia, con decisione inappellabile,  l’importo  del  rilievo  degli

arredi, provviste e dotazioni.

Art. 111.

L’apertura e l’esercizio di una farmacia non possono aver luogo  se

non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto,

al fine di accertare che i  locali,  gli  arredi,  le  provviste,  la

qualita’ e quantita’ dei medicinali sono regolari e tali  da  offrire

piena garanzia di buon esercizio.

Art. 112.

L’autorizzazione  ad  aprire  ed   esercitare   una   farmacia   e’

strettamente personale e non  puo’  essere  ceduta  o  trasferita  ad

altri.

E’ vietato il cumulo di due  o  piu’  autorizzazioni  in  una  sola

persona.

Chi  sia  gia’  autorizzato  all’esercizio  di  una  farmacia  puo’

concorrere all’esercizio di un’altra;  ma  decade  di  diritto  dalla

prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con

dichiarazione  notificata  al  prefetto  entro  dieci  giorni   dalla

partecipazione del risultato del concorso.

Nel caso  di  rinuncia  l’autorizzazione  e’  data  ai  concorrenti

successivi in ordine di graduatoria e  in  mancanza,  e’  bandito  un

nuovo concorso.

Art. 113.

La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di una  farmacia  si

verifica, oltre che nei casi preveduti negli articoli 108 e 111:

  1. a) per  la  dichiarazione  di  fallimento  dell’autorizzato,   non

seguita,  entro  quindici  mesi,  da  sentenza  di  omologazione   di

concordato, divenuta esecutiva  secondo  l’art.  841  del  Codice  di

commercio;

  1. b) per mancato adempimento, da parte dell’autorizzato, all’obbligo

di cui nell’art. 110;

  1. c) per volontaria rinunzia dell’autorizzato;
  2. d) per chiusura dell’esercizio durata oltre quindici  giorni,  che

non sia stata previamente notificata al prefetto,  o  alla  quale  il

prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;

  1. e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarita’

nell’esercizio  della  farmacia  o  per  altri  fatti  imputabili  al

titolare  autorizzato,  dai  quali  sia  derivato  grave  danno  alla

incolumita’ individuale o alla salute pubblica;

  1. f) per cancellazione definitiva dall’albo dei farmacisti;
  2. g) per perdita della cittadinanza italiana;
  3. h) per morte dell’autorizzato.

La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h),  e’

pronunziata,  con  decreto,  dal  prefetto,  sentito   il   Consiglio

provinciale di sanita’.

Art. 114.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel  caso  in

cui ne sia consentito l’esercizio dai fini dell’istituzione,  possono

essere autorizzate dal prefetto, sentiti il Consiglio provinciale  di

sanita’ e la Giunta provinciale amministrativa,  a  gestire  farmacie

interne, esclusa qualsiasi  facolta’  di  vendita  di  medicinali  al

pubblico.

La decadenza dalla relativa autorizzazione e’ pronunciata nel  modo

e nelle forme stabilite nell’articolo precedente:

  1. a) per la fine dell’ente o della istituzione;
  2. b) per volontaria rinunzia;
  3. c) per abituale negligenza e  irregolarita’  nell’esercizio  della

farmacia o  per  reiterata  violazione  del  divieto  di  vendita  al

pubblico, avvenuta dopo  formale  diffida  fatta  dal  prefetto  alla

legale rappresentanza dell’ente.

Art. 115.

Per  i  comuni  o  centri  abitati  con  popolazione  inferiore  ai

cinquemila abitanti, nei quali  non  esista  farmacia  e  sia  andato

deserto il concorso aperto per la  istituzione  e  l’esercizio  della

medesima, e’ stabilita una speciale indennita’ di residenza a  favore

del farmacista nominato in seguito a con corso.

L’indennita’ di  residenza,  in  misura  non  superiore  alle  lire

quattromila  annue,  e’  determinata   dalla   Commissione   indicata

nell’art. 105, sentito il podesta’ del comune interessato,  al  quale

fa carico l’onere relativo, salvo rimborso  di  una  quota,  sino  al

massimo di due terzi, da parte del Ministero dell’interno.

L’importo complessivo dei rimborsi non puo’  eccedere,  in  ciascun

anno, l’introito derivante  da  uno  speciale  contributo  che  sara’

corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate  nel

quinto comma dell’art. 104.

Le  disposizioni  relative  alla  misura  e   alle   modalita’   di

applicazione e riscossione del contributo ed  ai  rimborsi  di  quote

delle indennita’ ai  comuni,  anche  con  pagamenti  in  conto,  sono

emanate con Regio decreto su proposta del Ministro per  l’interno  di

concerto con quello per le finanze.

Art. 116.

Per  provvedere  ai  bisogni  dell’assistenza  farmaceutica   nelle

stazioni di cura, il prefetto, sentito il  Consiglio  provinciale  di

sanita’, puo’  autorizzare  l’apertura,  nelle  stazioni  stesse,  di

farmacie succursali, limitatamente a un periodo del l’anno che  viene

determinato nel decreto  di  autorizzazione,  sentita  l’azienda  per

l’amministrazione   delle    stazioni,    ovvero    l’amministrazione

municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal

costituire l’azienda separata.

Alle farmacie predette si applicano, in quanto possibile o non  sia

diversamente stabilito, le disposizioni del presente capo.

Art. 117.

L’autorizzazione preveduta nel precedente articolo, e conferita  in

seguito a concorso espletato con le norme  stabilite  negli  articoli

105 e seguenti del presente testo unico.

Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle  farmacie

regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo  di

cura.

Qualora, pero’, nel comune esista un’unica farmacia, e’ in facolta’

del  prefetto  di  concedere  l’autorizzazione,  senza  concorso,  al

titolare di detta farmacia, oppure  di  bandire  un  concorso  tra  i

titolari delle farmacie della provincia.

Nei concorsi preveduti nel presente articolo,  a  parita’  di  ogni

altra  condizione,  costituisce  titolo  di  preferenza  la  maggiore

vicinanza della farmacia, della quale  il  concorrente  e’  titolare,

alla stazione o luogo di cura.

Art. 118.

Il titolare autorizzato all’esercizio della succursale puo’  essere

dichiarato   decaduto   dall’autorizzazione   per    la    constatata

inadempienza agli obblighi stabiliti nell’art. 120.

La decadenza pronunciata  in  confronto  dell’esercizio  principale

produce,  di  pieno  diritto,  la  decadenza   dall’esercizio   della

succursale.

Sezione II

Dell’esercizio della farmacia

Art. 119.

Il titolare  autorizzato  di  ciascuna  farmacia  e’  personalmente

responsabile del regolare  esercizio  della  farmacia  stessa,  e  ha

l’obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo  le  norme  e  gli

orari che, per ciascuna provincia, sono stabiliti  dal  prefetto  con

provvedimento    definitivo,    avuto    riguardo    alle    esigenze

dell’assistenza farmaceutica, nelle varie localita’  e  tenuto  conto

del riposo settimanale.

Egli puo’ farsi sostituire  temporaneamente  nell’esercizio  da  un

farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al prefetto.

Il titolare di  una  farmacia,  che  intenda  sospenderne  o  farne

cessare l’esercizio, e’ tenuto  a  darne  notificazione  al  prefetto

almeno un mese prima.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda  da  lire  cinquecento  a

duemila.

Art. 120.

Il  farmacista,  autorizzato  all’esercizio  della  succursale   ai

termini dell’art. 116, deve preporre alla effettiva sua direzione  un

farmacista diplomato o laureato, il quale  e’  tenuto  alla  presenza

ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui  questa  e’

aperta, a norma del decreto di autorizzazione.

La designazione del farmacista direttore deve essere notificata  al

prefetto  dal  titolare  autorizzato,  almeno   otto   giorni   prima

dell’apertura della succursale.

L’obbligo della notifica sussiste ugualmente  per  ogni  successiva

sostituzione del farmacista direttore.

Art. 121.

Le  farmacie  delle   istituzioni   pubbliche   di   assistenza   e

beneficenza, prevedute nell’art. 114,  debbono  avere  per  direttore

responsabile un farmacista inscritto nell’albo professionale.

Il  direttore  ha  l’obbligo  di  risiedere  in  permanenza   nella

farmacia.

Le deliberazioni e  gli  atti  di  nomina  e  di  sostituzione  dei

farmacisti direttori sono soggetti all’approvazione del prefetto.  Il

provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo  servizio  interno  degli

istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile,

un farmacista diplomato.

Art. 122.

La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di  medicamento

non e’ permessa che ai farmacisti  e  deve  essere  effettuata  nella

farmacia sotto la responsabilita’ del titolare della medesima.

Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per  gli

effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e  le

specialita’  medicinali,  messi  in  commercio   gia’   preparati   e

condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.

Tali medicamenti composti e specialita’ medicinali debbono  portare

sull’etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta

dei componenti con la indicazione delle dosi; la  denominazione  deve

essere  quella  usuale  della  pratica  medica,  escluse  le  formule

chimiche.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda  da  lire  cinquecento  a

cinquemila.

Art. 123.

Il titolare della farmacia deve curare:

  1. a) che  la  farmacia  sia  provvista  delle  sostanze   medicinali

prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale:

  1. b) che in essa si conservino e siano ostensibili  al  pubblico  un

esemplare di detta farmacopea  e  uno  della  tariffa  ufficiale  dei

medicinali;

  1. c) che sia conservata copia di tutte  le  ricette  e,  qualora  si

tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico  chirurgo

o veterinario, siano conservate le ricette originali, prendendo  nota

del nome delle persone alle quali furono consegnate e  dandone  copia

all’acquirente che la domandi.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cento a duemila.

Il titolare deve inoltre curare che  i  medicinali,  dei  quali  la

farmacia e’ provvista, non siano ne’ guasti ne’ imperfetti.  In  caso

di trasgressione a  tale  obbligo  si  applicano  le  pene  stabilite

dall’art. 443 del Codice penale.

Nei  casi   preveduti   nel   presente   articolo,   il   prefetto,

indipendentemente  dal  procedimento   penale,   puo’   ordinare   la

sospensione dall’esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese

e,   in   caso   di   recidiva,   puo’   pronunciare   la   decadenza

dell’autorizzazione ai termini dell’art. 113, lettera e).

Art. 124.

Il Ministero dell’interno ogni cinque anni  rivede  e  pubblica  la

farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:

  1. a) l’elenco dei prodotti che il farmacista non puo’ vendere se non

in seguito a presentazione di  ricetta  medica,  anche  quando  detti

prodotti  fanno  parte  di  medicamenti  composti  o  di  specialita’

medicinali;

  1. b) l’elenco dei prodotti la vendita dei quali e’ libera tutti senza

restrizione;

  1. c) l’elenco dei prodotti che i non farmacisti sono  autorizzati  a

vendere al pubblico, sotto l’osservanza delle speciali  condizioni  e

restrizioni che sono determinate nel regolamento,  con  l’indicazione

delle quantita’ minime di vendita.

Art. 125.

Ogni due anni, a cura del Ministero dell’interno, e’ pubblicata  la

tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico.

I prezzi indicati nella tariffa non possono essere superati.

Su tali prezzi e’ stabilito  lo  sconto  minimo  che  i  farmacisti

debbono, in ogni caso, concedere  alle  Amministrazioni  pubbliche  e

private tenute per legge, regolamenti, statuti o tavole di fondazione

alla somministrazione  gratuita  dei  medicinali  ai  poveri,  e  che

abbiano, comunque, carattere di opere di assistenza e beneficenza.

Il prezzo, cui possono essere venduti al  pubblico  le  specialita’

medicinali, i prodotti opoterapici e biologici, i fermenti solubili e

organizzati e, in genere, tutti i prodotti affini, nonche’  i  sieri,

vaccini, virus, tossine,  arseno-benzoli  semplici  e  derivati  deve

essere segnato sull’etichetta.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda  da  lire  cinquecento  a

duemila e, in caso di recidiva, anche con l’arresto fino a un mese.

Indipendentemente dall’azione penale, il prefetto puo’ ordinare  la

chiusura fino a un mese della farmacia;  in  caso  di  recidiva  puo’

dichiarare la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio ai  termini

dell’art. 113.

Art. 126.

Il prefetto, quando la somministrazione di medicinali puo’ riuscire

pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento

penale, ha facolta’ di vietare la vendita al pubblico del prodotto  e

ordinarne il sequestro.

Art. 127.

Nel corso di ciascun  biennio  tutte  le  farmacie  debbono  essere

ispezionate dal medico provinciale che puo’ anche compiere  ispezioni

straordinarie.

Nelle dette ispezioni il medico provinciale e’ assistito di  regola

da un farmacologo o da un dottore in  chimica  e  farmacia  o  da  un

dottore in farmacia designato dal prefetto.

Se il risultato dell’ispezione  non  sia  stato  soddisfacente,  il

titolare autorizzato e’ diffidato  a  mettersi  in  regola  entro  un

termine perentorio, decorso il quale  infruttuosamente,  il  prefetto

pronunzia la decadenza dall’autorizzazione.

Art. 128.

I titolari delle farmacie sono tenuti al  pagamento  di  una  tassa

annuale di ispezione nella  misura  risultante  nella  tabella  n.  3

annessa al presente testo unico.

La tassa predetta e’ ridotta alla misura di  un  quarto  di  quella

dovuta dal titolare della farmacia principale, quando  si  tratta  di

farmacia succursale, istituita ai sensi dell’articolo 116.

La riscossione della  tassa  ha  luogo  con  le  forme  e  i  mezzi

stabiliti nelle  vigenti  norme  per  la  riscossione  delle  imposte

dirette, in base agli elenchi compilati annualmente entro il mese  di

novembre, dagli uffici distrettuali  delle  imposte  dirette  e  resi

esecutori dal prefetto.

Art. 129.

In  caso  di  sospensione  o  di  interruzione  di   un   esercizio

farmaceutico, dipendenti  da  qualsiasi  causa,  e  dalle  quali  sia

derivato  o  possa  derivare  nocumento  all’assistenza  farmaceutica

locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per  assicurare

tale assistenza.

Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore,  durante

i quindici mesi preveduti nell’art. 113, lettera a), per la eventuale

decadenza,  sia  stato  autorizzato  all’esercizio  provvisorio,   ed

all’esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la  nomina

di un sostituto, che ha la responsabilita’ del servizio, e’  soggetta

all’approvazione del prefetto.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

CAPO III

Delle professioni sanitarie ausiliarie

Sezione I

Delle

infermiere diplomate

Art. 130.

Le Universita’ con facolta’ di medicina e chirurgia, i  comuni,  le

istituzioni pubbliche di beneficenza e  altri  enti  morali,  possono

essere  autorizzati  con  decreto  del  Ministro  per  l’interno,  di

concerto  col  Ministro  per  l’educazione  nazionale  e  sentito  il

Consiglio  superiore  di  sanita’,  a   istituire   scuole   convitto

professionali per infermiere.

Gli enti  indicati  nel  comma  precedente,  quando  dispongano  di

servizi adeguati  alle  necessita’  del  tirocinio  tecnico,  possono

essere autorizzati, nelle forme  predette,  a  istituire  scuole  per

assistenti sanitarie visitatrici.

Tali  scuole  sono  sottoposte   alla   vigilanza   dei   Ministeri

dell’interno e dell’educazione nazionale.

Art. 131.

Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati,

con le modalita’  indicate  nell’articolo  precedente,  ad  istituire

scuole convitto professionali per infermiere.

Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto  del

Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore di sanita’  ed

il Consiglio di Stato.

Art. 132.

Il Ministro  per  l’interno,  sentito  il  Consiglio  superiore  di

sanita’, di concerto con quello per l’educazione nazionale, approva i

progetti tecnico-sanitari per l’impianto ed  il  funzionamento  delle

scuole e  determina  i  programmi  di  insegnamento  e  di  esame  da

adottarsi nelle medesime.

Art. 133.

Le scuole convitto professionali per infermiere debbono  funzionare

presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia

che abbiano sufficiente disponibilita’ di servizi in  proporzione  al

numero delle allieve e provvedere con  le  proprie  infermiere  (capo

sala, infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una

parte, almeno, delle corsie dell’ospedale.

Qualora, in una determinata localita’, non sia possibile  istituire

scuole  convitto  professionali  per   infermiere   presso   ospedali

pubblici,  il  Ministero  dell’interno,  di   concerto   con   quello

dell’educazione nazionale, puo’ autorizzare la istituzione  di  dette

scuole anche presso istituti privati, purche’ rispondano ai requisiti

indicati nel comma precedente.

Art. 134.

Nelle scuole convitto professionali per  infermiere  l’insegnamento

teorico pratico deve essere impartito  da  medici  competenti,  dalla

direttrice e dalle capo sala.

La direzione  delle  scuole-convitto  deve  essere  andata  ad  una

infermiera che abbia conseguito in una  scuola-convitto  italiana  il

diploma e  il  certificato  di  abilitazione  a  funzioni  direttive,

preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con  lode,  per

almeno un biennio, funzioni direttive dell’assistenza  infermiera  in

un reparto ospitaliero del Regno.

Art. 135.

Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico

pratico, con relativo tirocinio.

Quelle che alla fine del biennio abbiano  superato  apposito  esame

conseguono un diploma di stato per l’esercizio della  professione  di

infermiera.

Presso le scuole convitto puo’ essere istituito un  terzo  anno  di

insegnamento per l’abilitazione a funzioni direttive.

Le allieve, che, dopo aver  conseguito  il  diploma  di  stato  per

l’esercizio della professione di  infermiera,  abbiano  superato  con

esito favorevole anche gli esami  del  terzo  corso,  conseguono  uno

speciale certificato di abilitazione.

Art. 136.

Nelle scuole specializzate  per  assistenti  sanitarie  visitatrici

sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste  del  diploma

per l’esercizio della professione di infermiera.

Esse compiono un corso annuale che comprende:

  1. a) nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti;
  2. b) un tirocinio  pratico,  sotto  la  direzione  di  un’assistente

sanitaria o  di  persona  di  riconosciuta  competenza  e  comprovata

pratica.

Le allieve, che alla  fine  del  corso  abbiano  superato  apposito

esame,  conseguono  un  diploma  di  stato  per   l’esercizio   della

professione di assistente sanitaria visitatrice.

Art. 137.

Il  diploma  per  l’esercizio  della  professione  di   infermiera,

conseguito ai sensi dell’articolo 135, e’ necessario per ottenere  la

nomina a capo sala; costituisce  inoltre  titolo  di  preferenza  per

l’assegnazione a posti di servizio  di  assistenza  infermiera  negli

ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e  di

altri enti morali.

Il certificato  di  abilitazione  a  funzioni  direttive,  indicato

nell’articolo suddetto,  costituisce  titolo  di  preferenza  per  la

direzione di scuole  convitto  per  infermiere  e  per  la  direzione

dell’assistenza  infermiera  negli  ospedali   indicati   nel   comma

precedente.

Il  possesso  del  diploma  di  assistente  sanitaria   visitatrice

costituisce titolo di preferenza per l’assunzione a posti di servizio

nelle istituzioni di assistenza sanitaria sociale e  nelle  opere  di

igiene  e  profilassi  urbana  e  rurale,  sotto   la   direzione   e

responsabilita’ del personale medico.

Art. 138.

Per la costruzione delle scuole prevedute negli articoli 130 e  131

possono essere  concesse  le  agevolazioni  stabilite  nelle  vigenti

disposizioni per la costruzione di opere igieniche.

Il  Ministero  dell’interno  puo’  concedere  contributi   per   il

funzionamento di dette scuole.

Sezione II

Delle levatrici

Art. 139.

La levatrice deve richiedere l’intervento del medico  chirurgo  non

appena nell’andamento della gestazione o del parto o del puerperio di

persona alla quale, presti  la  sua  assistenza  riscontri  qualsiasi

fatto irregolare.

A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i  fenomeni  che  si

svolgono nella gestante o partoriente o puerpera.

In caso di inosservanza di tale obbligo  e’  punita  con  l’ammenda

fino a lire cinquecento e nei casi anche con  l’arresto  fino  a  tre

mesi, salva  l’applicazione  delle  disposizioni  del  Codice  penale

quando il fatto costituisca reato.

La levatrice ha inoltre  l’obbligo  di  denunziare  al  podesta’  e

all’ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto  al  quale  abbia

prestato assistenza, la nascita d’ogni infante de forme.

La trasgressione a tale obbligo e’ punita  con  l’ammenda  da  lire

cento a mille.

CAPO IV

Delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

Art. 140.

Chiunque intenda esercitare un’arte  ausiliaria  delle  professioni

sanitarie deve aver raggiunto la maggiore eta’ ed  essere  munito  di

licenza,  rilasciata,  dalle  scuole  appositamente   istituite   per

impartire l’insegnamento delle arti medesime.

I limiti e le  modalita’  di  esercizio  delle  singole  arti  sono

determinati nel regolamento, emanato su  proposta  del  Ministro  per

l’interno, di concerto con quello per l’educazione nazionale.

La istituzione delle scuole indicate nel primo comma e’ autorizzata

con decreto Reale promosso dal Ministro per  l’interno,  di  concerto

con quello per l’educazione nazionale.

Art. 141.

Chiunque, non  trovandosi  in  possesso  della  licenza  prescritta

nell’articolo precedente o dell’attestato di abilitazione  rilasciato

a norma delle disposizioni  transitorie  del  presente  testo  unico,

esercita  un’arte  ausiliaria  e’  punito  con  la  multa   da   lire

cinquecento a mille.

Il prefetto, indipendentemente  dal  procedimento  giudiziario  per

l’esercizio  abusivo  di   un’arte   ausiliaria   delle   professioni

sanitarie, puo’ ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale

l’arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale

destinato all’esercizio di essa. Il  provvedimento  del  prefetto  e’

definitivo.

Art. 142.

Le licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dell’art.  140  sono

soggette alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita

nella tabella n. 4, annessa al presente testo unico.

CAPO V

Dell’esercizio di attivita’ soggette a vigilanza sanitaria

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 143.

Sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanita’  pubblica,  i

fabbricanti  e  commercianti  di   prodotti   chimici   e   preparati

farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di  acque  e  fanghi

minerali.

Sono soggetti altresi’ a vigilanza,  ai  fini  della  tutela  della

sanita’ pubblica, la preparazione, il deposito  e  l’impiego  di  gas

tossici.

Le  autorita’  sanitarie  possono,  nell’interesse  della   sanita’

pubblica, fare eseguire visite nei locali  di  produzione  e  smercio

delle sostanze indicate nei comma precedenti.

Sezione II

Delle officine agi prodotti chimici e di preparati

galenici

Art. 144.

L’apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in  medicina

e di preparati galenici e’ sottoposta ad autorizzazione del  Ministro

per l’interno, il quale la concede sentito il Consiglio superiore  di

sanita’, tenuta presente la opportunita’  dell’apertura  in  rapporto

alle esigenze del servizio e previo accertamento che l’officina,  per

attrezzatura tecnica e per idoneita’ dei locali, da’ affidamento  per

l’ottima qualita’ delle produzioni e delle preparazioni.

L’autorizzazione e’ in ogni caso negata o revocata  quando  risulti

che l’officina non e’ diretta in modo continuativo da persona munita,

di laurea in chimica o in chimica e  farmacia  o  in  farmacia  o  di

diploma in farmacia e iscritta nell’albo professionale.

E’ vietato il cumulo nella stessa persona della  direzione  tecnica

di piu’ officine. E pure vietato il cumulo  della  direzione  di  una

farmacia con la direzione di una officina, tranne che questa  sia  di

proprieta’ del farmacista e in diretta comunicazione con la farmacia.

Chiunque eserciti un’officina senza  autorizzazione,  ovvero  senza

che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti  requisiti

e’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale,  ordina  la

chiusura  dell’officina  quando  questa  sia   stata   aperta   senza

autorizzazione o  sia  diretta  da  persona  non  munita  del  titolo

prescritto. Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Art. 145.

Nel corso di ciascun biennio le officine  indicate  nel  precedente

articolo debbono essere ispezionate dal medico provinciale, che  puo’

anche compiere ispezioni straordinarie.

Nelle dette  ispezioni  il  medico  provinciale  e’  assistito,  di

regola, da un farmacologo o da un dottore in chimica o da un  dottore

in chimica e farmacia, designato dal prefetto.

Se  il  risultato   dell’ispezione   non   e’   soddisfacente,   il

proprietario o conduttore dell’officina e’ diffidato dal  prefetto  a

mettersi in regola entro un  termine  perentorio,  decorso  il  quale

infruttuosamente, il prefetto ordina la chiusura.

I proprietari o conduttori delle officine predette sono  tenuti  al

pagamento di  una  tassa  annua  di  ispezione  nella  stessa  misura

stabilita nell’art. 128 del presente testo unico  per  i  proprietari

autorizzati di farmacie.

Sezione III

Del commercio di sostanze velenose

Art. 146.

Chiunque,  non  essendo  farmacista  o  commerciante  di   prodotti

chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere,  vende

o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, e’ punito con  la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire  cinquecento

a cinquemila.

I farmacisti,  i  droghieri,  i  fabbricanti  di  prodotti  chimici

autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che  per  l’esercizio

della loro arte o professione ne  fanno  uso,  se  non  tengono  tali

sostanze custodite in armadi chiusi a  chiave  e  in  recipienti  con

l’indicazione del contenuto e  con  il  contrassegno  delle  sostanze

velenose, sono puniti con l’arresto fino a un anno  o  con  l’ammenda

non inferiore a lire duemila.

Art. 147.

I farmacisti, i droghieri, i  fabbricanti  di  prodotti  chimici  e

chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o  di  prodotti

chimici per uso industriale e agricolo non possono  vendere  sostanze

velenose che  a  persone  conosciute  o  che,  non  essendo  da  loro

conosciute, siano munite di un attestato dell’autorita’, di  pubblica

sicurezza indicante il nome e cognome, l’arte o  la  professione  del

richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze  stesse  per

l’esercizio dell’arte o della professione.

In ogni caso debbono notare in un registro speciale da  presentarsi

all’autorita’ sanitaria a ogni richiesta, la quantita’  e  la  quanta

delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col  nome  e

cognome e domicilio, arte o professione dell’acquirente.

Il contravventore  e  punito  con  l’ammenda  da  lire  duecento  a

duemila.  A  detta  pena  puo’   essere   aggiunta   la   sospensione

dall’esercizio della professione o dell’arte fino a tre mesi.

Sezione IV

Del commercio di sostanze stupefacenti e dei

provvedimenti per

reprimerne gli abusi

Art. 148.

L’elenco delle  sostanze  tossiche  aventi  azione  stupefacente  e

approvato  con  decreto  del  Ministro  per  l’interno,  sentito   il

Consiglio superiore di sanita’, tenuto conto di quanto sia  stabilito

nelle convenzioni internazionali.

Art. 149.

La coltivazione del papavero (papaver somniferum L.) e la  raccolta

delle capsule di papavero possono aver luogo soltanto  in  seguito  a

speciale  autorizzazione  del  Ministro  per  l’interno,   che,   nel

concederla,  determina,   caso   per   caso,   sentito   quello   per

l’agricoltura e per le foreste, le  condizioni  e  le  garanzie  alle

quali essa e’ subordinata.

Chiunque, senza l’autorizzazione predetta, coltivi  il  papavero  o

raccolga capsule di papavero o non osservi le condizioni e  garanzie,

alle quali l’autorizzazione e’ subordinata, e’ punito  con  l’arresto

fino ad un anno o con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

In caso di recidiva la pena e’ sempre dell’arresto.

Art. 150.

La produzione dell’oppio grezzo e di altre sostanze o preparati  ad

azione stupefacente non puo’  aver  luogo  senza  autorizzazione  del

Ministro per l’interno.

Chiunque produce  l’oppio  grezzo  o  altre  sostanze  o  preparati

stupefacenti senza l’autorizzazione predetta e’ punito con  l’arresto

da sei mesi a due anni o con l’ammenda da lire duemila a diecimila.

In caso di recidiva la pena e’ sempre dell’arresto.

Art. 151.

Chiunque intende importare, esportare, ricevere  per  il  transito,

commerciare a qualsiasi titolo o comunque  detenere  oppio  grezzo  o

altre sostanze o  preparati  ad  azione  stupefacente,  deve  munirsi

dell’autorizzazione del prefetto della provincia nella quale risiede.

In caso di violazione si applicano le pene stabilite nell’art. 446,

comma primo, del Codice penale.

Sono  escluse  dall’obbligo  dell’autorizzazione  le  farmacie  per

quanto riguarda la  vendita  o  la  somministrazione  delle  sostanze

anzidette a dose o forma di medicamento.

Art. 152.

Chiunque, essendo autorizzato a vendere  sostanze  o  preparati  ad

azione stupefacente, a dose  o  forma  di  medicamento,  le  vende  e

somministra senza prescrizione, o in  quantita’  superiore  a  quella

prescritta o a persona che non sia munita di  carta  di  identita’  o

altro documento equivalente,  ovvero  vende  o  somministra  morfina,

diacetilmorlina, cocaina e loro sali, altrimenti che in pomata  o  in

soluzione o comunque in modo  diverso  dalle  speciali  preparazioni,

determinate con  decreto  del  Ministro  per  l’interno,  sentito  il

Consiglio superiore di sanita’, e’ punito con l’arresto da sei mesi a

due anni e con l’ammenda, da lire mille a diecimila,  sempre  che  il

fatto non costituisca reato piu’ grave.

Art. 153.

Le pene stabilite nell’art. 446  del  Codice  penale  si  applicano

anche a carico del medico  o  del  veterinario  che,  allo  scopo  di

favorire l’abuso delle sostanze stupefacenti,  rilascia  prescrizioni

contenenti sostanze o preparati ad azione stupefacente senza  che  vi

sia una necessita’ curativa o in  proporzioni  superiori  ai  bisogni

della cura.

Art. 154.

I medici  chirurghi  ed  i  veterinari,  che  prescrivono  comunque

sostanze  o  preparati  ad  azione  stupefacente,  debbono   indicare

chiaramente nelle ricette, che  dovranno  essere  scritte  con  mezzo

indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell’ammalato al quale

le rilasciano ovvero del proprietario dell’animale ammalato; segnarvi

in tutte lettere la dose della sostanza  prescritta  e  l’indicazione

del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo

e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  duecento  a

duemila.

I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in  genere  e

case per gestanti ed i titolari dei gabinetti privati per l’esercizio

delle  professioni  sanitarie  possono  rilasciare  prescrizioni  per

acquistare  sostanze  o  preparati  ad  azione   stupefacente   nella

quantita’  occorrente  per  i   normali   bisogni   degli   ospedali,

ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni

prescritte nel primo comma. Essi debbono tenere un registro di carico

e scarico delle sostanze  e  preparati  acquistati,  nel  quale  deve

essere giustificato l’impiego delle sostanze medesime.

Art. 155.

Chiunque, essendo autorizzato a  vendere  sostanze  stupefacenti  a

dose o forma di medicamento, le vende su presentazione di ricetta che

non sia redatta secondo le norme dell’articolo precedente o a persona

che non sia munita di carta di identita’ o di documento  equivalente,

ovvero omette di annotare sulla ricetta la  data  di  spedizione,  di

registrare  la  prescrizione  nel  registro  copia   ricette   e   di

conservarla in originale e’ punito con l’arresto fino ad  un  anno  o

con la ammenda da lire duemila a lire cinquemila. In caso di recidiva

la pena e’ sempre dell’arresto oltre alla sospensione  dall’esercizio

della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Art. 156.

Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione

cronica, prodotta da sostanze o  preparati  ad  azioni  stupefacente,

deve farne denunzia, entro  due  giorni,  all’autorita’  di  pubblica

sicurezza.

Il contravventore e’ punito con  l’ammenda  da  lire  due  cento  a

duemila.

Nel caso di recidiva alla pena dell’ammenda e sostituite  l’arresto

fino  a  un  anno  oltre  alla   sospensione   dall’esercizio   della

professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Art. 157.

Chi, a causa di grave alterazione psichica per  abituale  abuso  di

sostanze o preparazioni stupefacenti, si rende comunque pericoloso  a

se’  e  agli  altri  o  riesce  di  pubblico  scandalo,  puo’  essere

coattivamente ricoverato in una casa di salute per essere  sottoposto

alla cura disintossicante.

L’ammissione nella casa di salute deve essere chiesta dai  parenti,

tutori  o  protutori  dell’infermo  o  dall’autorita’   di   pubblica

sicurezza ed e’ autorizzata dal pretore, previo accertamento medico.

In  caso  di  urgenza  il  ricovero  e’  disposto  provvisoriamente

dall’autorita’  di  pubblica   sicurezza,   salvo   i   provvedimenti

definitivi dell’autorita’ giudiziaria.

A tali ricoveri si applicano, in quanto possibile, le  disposizioni

contenute nella legge sui manicomi e sugli alienati.

Art. 158.

Il  prefetto,  indipendentemente   dalla   denunzia   all’autorita’

giudiziaria per il procedimento penale,  nel  caso  di  trasgressione

alle disposizioni  contenute  nella  presente  sezione  od  a  quelle

sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730  de,  Codice  penale,

puo’ ordinare la chiusura temporanea o  permanente  del  locale,  ove

sono state consumate le trasgressioni stesse, e la sospensione  o  la

revoca della autorizzazione concessa.

Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Art. 159.

Con decreto del Ministro per l’interno possono essere aggregate  al

Consiglio superiore di  sanita’,  per  la  trattazione  degli  affari

indicati nella presente sezione, persone  particolarmente  competenti

nella materia.

Art. 160.

Ferma  l’iniziativa  del  pubblico  ministero  per  i   fatti   che

costituiscono reato, la  vigilanza  e  il  controllo  sull’osservanza

delle norme contenute nella presente sezione e di quelle emanate  col

regolamento, spettano al Ministro per l’interno, che  li  esercita  a

mezzo  dei  prefetti,  coadiuvati  dagli  organi  dipendenti,   dagli

ufficiali e agenti della forza pubblica e,  per  quanto  riguarda  la

vigilanza  e  il  controllo  sulle  navi  e  sulle  aeronavi,   dalle

Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.

Sezione V

Della produzione e del commercio di specialita’

medicinali

Art. 161.

Nessuna officina  di  prodotti  chimici  usati  in  medicina  o  di

preparati galenici puo’ produrre, a scopo di vendita, una specialita’

medicinale, senza l’autorizzazione del Ministro per l’interno.

Il  proprietario  o  conduttore   delle   officine   predette   che

contravvenga alle disposizioni del precedente  comma  e’  punito  con

l’ammenda da lire duecento a duemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento  penale,  puo’,  in

caso  di   recidiva,   ordinare   la   chiusura   dell’officina.   Il

provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Art. 162.

Nessuna specialita’ medicinale puo’ essere messa in commercio senza

registrazione da parte del Ministero dell’interno.

La registrazione puo’ essere concessa anche per determinate serie e

categorie di specialita’.

Prima di concedere la registrazione, il Ministero  ha  facolta’  di

sottoporre la specialita’ a un esame diretto ad accertare:

  1. a) se  abbia   una   composizione   qualitativa   e   quantitativa

corrispondente a quella denunziata;

  1. b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di

purezza;

  1. c) se le eventuali  indicazioni  terapeutiche  corrispondano  alla

reale composizione del prodotto.

Lo Stato non assume,  per  il  fatto  della  registrazione,  alcuna

responsabilita’.

Art. 163.

Non possono  in  nessun  caso  essere  registrate  specialita’  che

vantino:

  1. a) proprieta’ ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale e

al buon costume;

  1. b) virtu’ terapeutiche speciali per  quelle  infermita’  che  sono

determinate dal regolamento.

Art. 164.

L’autorizzazione a produrre specialita’ medicinali e la concessione

della registrazione, secondo i precedenti articoli, sono  soggette  a

revoca.

Art. 165.

Le specialita’ medicinali registrate, che venissero successivamente

variate  nella  loro  composizione,  debbono   ottenere   una   nuova

registrazione da parte del Ministero dell’interno.

Art. 166.

Le  specialita’  medicinali  provenienti  dall’estero,   pronte   e

confezionate per l’uso, non possono essere poste in  commercio  senza

la preventiva registrazione del Ministero dell’interno,  a  meno  che

non sia diversamente stabilito nelle convenzioni internazionali.

A  tali  specialita’  sono  estese,  per  quanto  applicabili,   le

disposizioni della presente sezione.

Art. 167.

E’ data facolta’ al Ministro per l’interno,  sentito  il  Consiglio

superiore  di  sanita’,  di  stabilire  a  quali  delle   specialita’

medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita  al

pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c)  dell’art.  123,

relativa all’obbligo da  parte  del  farmacista  della  conservazione

della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.

Art. 168.

I produttori e commercianti di specialita’ medicinali  che  mettono

in commercio specialita’ non registrate o  specialita’,  delle  quali

sia  stata  revocata  la  registrazione  o  della  quale  sia   stata

modificata la composizione, sono puniti con l’arresto fino a tre mesi

e con l’ammenda da lire mille a cinquemila.

A tali pene e’ aggiunta la chiusura fino a tre mesi, o  fino  a  un

anno in caso di recidiva, dell’officina in cui sia stata pro dotta la

specialita’.

Il  Ministro  per  l’interno,  indipendentemente  dal  procedimento

penale, provvede al sequestro della specialita’ ovunque  si  trovi  e

puo’ ordinare l’immediata  chiusura  dell’officina  nella  quale  sia

stata prodotta la specialita’ non registrata o della quale sia  stata

revocata la registrazione.

Art. 169.

Il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per  vendere

specialita’ medicinali non registrate o specialita’, delle quali  sia

stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la

composizione, e’ punito con l’ammenda da lire mille a tremila, e  con

la sospensione dall’esercizio professionale fino a un mese.  In  caso

di recidiva, la pena e’ dell’arresto da uno a tre mesi, della ammenda

da  lire  duemila  a  seimila  e  della  sospensione   dall’esercizio

professionale per un periodo da uno a tre mesi.

Il  prefetto,  indipendentemente  dal  procedimento  penale,   puo’

ordinare la chiusura della farmacia  per  un  periodo  di  tempo  dai

quindici ai trenta giorni.

In caso di recidiva, puo’ pronunziare la  decadenza  dall’esercizio

della farmacia a termini dell’art. 113.

Art. 170.

Il medico o il veterinario che  ricevano,  per  se’  o  per  altri,

denaro o altra utilita’ ovvero ne accettino la promessa,  allo  scopo

di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo,  la

diffusione di specialita’ medicinali o di ogni altro prodotto  a  uso

farmaceutico, sono  puniti  con  l’arresto  fino  a  un  anno  o  con

l’ammenda da lire duemila a cinquemila.

La pena e’ sempre dell’arresto nel caso di recidiva.

Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le

relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna all’arresto importa la sospensione dall’esercizio della

professione per un periodo di  tempo  pari  alla  durata  della  pena

inflitta.

Art. 171.

Il farmacista che riceva  per  se’  o  per  altri  denaro  o  altra

utilita’ ovvero ne accetti la promessa, allo scopo  di  agevolare  in

qualsiasi modo la diffusione di specialita’ medicinali o dei prodotti

indicati nell’articolo  precedente,  a  danno  di  altri  prodotti  o

specialita’ dei quali abbia pure accettata la vendita, e’ punito  con

l’arresto  fino  a  un  anno  o  con  l’ammenda  da  lire  duemila  a

cinquemila.

La pena e’ sempre dell’arresto nel caso di recidiva.

Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si  applicano  anche

le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna all’arresto importa la sospensione dall’esercizio della

professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta.

Indipendentemente dall’esercizio  dell’azione  penale  il  prefetto

puo’, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo

da uno a tre mesi, e in caso di  recidiva  pronunciare  la  decadenza

dall’esercizio della farmacia.

Art. 172.

Le pene stabilite negli articoli 170 e 171, primo e secondo  comma,

si applicano anche a carico di chiunque da’ o promette al sanitario o

al farmacista denaro o altra utilita’.

Se il fatto sia commesso dai produttori o  dai  commercianti  delle

specialita’ e dei prodotti indicati nei detti articoli,  il  Ministro

per l’interno, indipendentemente dall’esercizio  dell’azione  penale,

puo’ ordinare, con decreto, la chiusura dell’officina di produzione e

del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno  a

tre mesi e, in  caso  di  recidiva,  ne  puo’  disporre  la  chiusura

definitiva.

Il  Ministro  puo’,  inoltre  revocare   la   registrazione   delle

specialita’ medicinali o l’autorizzazione a preparare o importare per

la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

Art. 173.

E’ vietato  il  commercio,  sotto  qualsiasi  forma,  dei  campioni

medicinali.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire  cinque  cento  a

duemila.

Art. 174.

Le condizioni necessarie per ottenere l’autorizzazione  a  produrre

specialita’ medicinali e le modalita’ con  le  quali  possono  essere

registrate e messe in commercio, anche per  quanto  si  riferisce  al

prezzo di vendita, le specialita’  medicinali  nazionali  ed  estere,

sono determinate nel regolamento.

Nel regolamento sono determinati anche i prodotti  che,  a  termini

dell’art. 122, debbono essere considerati come specialita’ medicinali

e le limitazioni che possono essere imposte alla  pubblicita’,  sotto

qualsiasi forma, relativa al commercio di esse.

Art. 175.

Il parere del Consiglio superiore di sanita’  deve  essere  sentito

tutte le volte che si intende negare o revocare la  registrazione  di

una specialita’ medicinale.

Art. 176.

A cura dei Ministero dell’interno e’ pubblicato, ogni semestre, con

le modalita’ indicate nel  regolamento,  un  elenco  ufficiale  delle

specialita’ medicinali nazionali ed estere registrate, di quelle  per

le quali e’ stata autorizzata la variazione e di quelle per le  quali

e’ intervenuta la revoca della registrazione.

Art. 177.

E’ fatto obbligo ai  farmacisti  di  tenere  in  farmacia  in  modo

ostensibile  al  pubblico  l’elenco   ufficiale   delle   specialita’

medicinali   registrate   dal   Ministero,   indicato   nell’articolo

precedente.

Il contravventore e’ punito  con  l’ammenda  da  lire  cinquanta  a

duecento.

Art. 178.

I produttori di specialita’ medicinali  sono  tenuti  al  pagamento

delle tasse di concessione, indicate nella tabella n.  5  annessa  al

presente testo unico.

Le forme e i mezzi per la riscossione di tali tasse sono  stabiliti

nel regolamento.

Art. 179.

Con decreto del Ministro per l’interno possono essere aggregate  al

Consiglio superiore di  sanita’,  per  la  trattazione  degli  affari

indicati nella presente sezione, persone  particolarmente  competenti

nella materia.

Sezione VI

Della fabbricazione e vendita e dell’impiego dei sieri,

vaccini e prodotti assimilati e della preparazione degli autovaccini

Art. 180.

Nessuno puo’ fabbricare senza  l’autorizzazione  del  Ministro  per

l’interno, a scopo di vendita, vaccini,  virus  sieri,  tossine  ogni

altro prodotto simile determinato con decreto del Ministro stesso.

La fabbricazione e la vendita dei suddetti  prodotti  sono  inoltre

soggette a vigilanza da parte dello Stato, al fine di assicurarne  la

purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante  alla  autorita’

sanitaria, comunale.

Il Ministro  per  l’interno,  sentito  il  Consiglio  superiore  di

sanita’, determina con proprio decreto quali fra i prodotti suddetti,

prima di essere messi  in  commercio,  debbono  essere  sottoposti  a

controllo  nell’istituto  di  sanita’   pubblica,   per   verificarne

l’innocuita’, la purezza ed eventualmente l’efficacia.

La spesa del controllo e’ a carico del produttore.

Art. 181.

Lo  smercio  nel  Regno   dei   prodotti   indicati   nell’articolo

precedente,  preparati  all’estero,  puo’  essere   autorizzato   dal

Ministro per l’interno, su parere favorevole del Consiglio  superiore

di sanita’, quando i  prodotti  esteri  siano  stati  fabbricati  nei

rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle  stabilite  per  i

prodotti nazionali.

E’ salvo in ogni caso  il  diritto  di  sottoporre  a  controllo  i

prodotti esteri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche se  il

controllo medesimo sia fatto all’estero.

Art. 182.

I prodotti opoterapici, quelli chiamati chemioterapici, con  azione

specifica, contro  determinate  infezioni,  i  fermenti  solubili  od

organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici adoperati per uso

terapeutico sono soggetti alle norme della presente sezione.

Il parere del Consiglio superiore di sanita’  deve  essere  sentito

tutte  le  volte  che  si  intende  negare  o  revocare  permessi  di

fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nel comma precedente  e

nel comma primo dell’art. 180.

Art. 183.

Quando  l’uso  di  sieri,  vaccini,  virus,  tossine   e   prodotti

assimilati sia  reso  obbligatorio,  per  intervento  profilattico  e

curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli  stessi

puo’ essere fatta direttamente dagli istituti produttori ,gli  uffici

sanitari provinciali, i quali  ne  curano  l’impiego  sotto  la  loro

vigilanza.

Art. 184.

L’impiego a scopo profilattico o  terapeutico  di  sieri,  vaccini,

virus,  tossine  e   prodotti   assimilati,   nonche’   di   prodotti

opoterapici, fermenti solubili od organizzati, prodotti biologici  ed

altri che possono essere determinati con  decreto  del  Ministro  per

l’interno, sentito il Consiglio superiore di sanita’,  anche  se  non

preparati a scopo di vendita, e  non  soggetti  ad  autorizzazione  a

norma  delle  disposizioni  contenute  nella  presente  sezione,   e’

consentito solo in istituti pubblici di carattere ospedaliero,  siano

o  non  universitari,  e  in  pubblici  ambulatori,  autorizzati  dal

prefetto, sotto  la  responsabilita’  del  dirigente  l’istituto,  il

reparto o l’ambulatorio nel quale avviene l’impiego stesso.

Dell’applicazione il dirigente deve conservare esatta registrazione

e dare notizia scritta al capo dell’amministrazione o dell’ente,  dal

quale l’istituto, il reparto o l’ambulatorio dipendono.

Nel caso di applicazione dei prodotti  sopraindicati  nei  pubblici

ambulatori autorizzati, deve esserne data  notizia  scritta,  con  la

indicazione delle persone  trattate,  anche  all’ufficiale  sanitario

comunale e da questo al medico provinciale.

Art. 185.

Il prefetto, sentito il  medico  provinciale,  puo’,  in  qualunque

momento,  vietare  l’impiego  dei  prodotti  indicati   nell’articolo

precedente.

Il prefetto da’ comunicazione del divieto al Ministero dell’interno

e, a mezzo del podesta’, al capo dell’amministrazione interessata.

Art. 186.

La  preparazione   degli   autovaccini   deve   essere   effettuata

esclusivamente presso istituti,  ospedali,  laboratori  di  vigilanza

igienica,  che  abbiano  ottenuta  l’autorizzazione   del   Ministero

dell’interno  a  seguito  di  domanda   del   dirigente   l’istituto,

l’ospedale o il  laboratorio  e  previa  ispezione  tecnica  a  spese

dell’interessato.

Art. 187.

Il  Ministero  dell’Interno  pubblica  annualmente   l’elenco   dei

prodotti dei quali e’ autorizzata la vendita a norma  degli  articoli

180, 181 e 182.

Di ogni  nuova  autorizzazione  e’  dato  annunzio  nella  Gazzetta

Ufficiale del Regno.

Art. 188.

Il contravventore  alle  disposizioni  della  presente  sezione  e’

punito con l’ammenda da lire mille a tremila e, in caso di  recidiva,

con l’arresto da uno a tre mesi e con l’ammenda  da  lire  duemila  a

seimila.

Se la trasgressione e’ commessa da persona autorizzata a vendere al

pubblico prodotti medicinali,  alle  suddette  pene  e’  aggiunta  la

sospensione dall’esercizio della professione da tre mesi ad un anno.

Il prefetto, indipendentemente dall’azione penale, puo’ ordinare il

sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata

l’autorizzazione,  ovunque   essi   si   trovino,   e   la   chiusura

dell’officina o del  locale  nei  quali  tali  prodotti  siano  stati

fabbricati o smerciati.

Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Sezione VII

Del commercio di presidi medici e chirurgici

Art. 189.

I presidi medici e chirurgici non possono essere posti in commercio

senza autorizzazione  del  Ministro  per  l’interno.  Il  regolamento

determina i presidi ai quali debba essere applicata tale disposizione

e le modalita’ che debbono essere osservate nel commercio di essi.

Il contravventore e’ punito con l’arresto fino a  tre  mesi  e  con

l’ammenda da lire mille a cinquemila.

Il  prefetto,  indipendentemente  dal  procedimento  penale,   puo’

ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva,  da  tre

mesi a un anno delle fabbriche, depositi o  rivendite:  puo’  inoltre

procedere al sequestro dei presidi medici e  chirurgici  abusivamente

fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.

Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Sezione VIII

Della fabbricazione e vendita di oggetti di gomma

destinati ai lattanti: poppatoi, capezzoli artificiali e simili

Art. 190.

E’ vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere:

  1. a) poppatoi a tubo, nonche’ parti staccate  di  essi  destinate  a

comporli;

  1. b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma  elastica

piena.

Il contravventore a tale divieto e’ punito con  l’ammenda  da  lire

cento a mille.

Art. 191.

La gomma  elastica  vulcanizzata,  con  la  quale  sono  formati  i

capezzoli per bottiglie-poppatoio  senza  tubo,  le  tetterelle,  gli

anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi  e

simili, fabbricati nel Regno o importati, non deve contenere  piombo,

zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva.

Gli oggetti  di  gomma  predetti  debbono  portare  la  indicazione

indelebile della rispettiva fabbrica.

Il contravventore a tali prescrizioni e’ punito  con  l’ammenda  da

lire cento a mille.

SEZIONE IX

Dell’assistenza sanitaria negli ospedali, negli

ambulatori negli istituti di cura in genere e nelle case per

gestanti

Art. 192.

Spetta all’utorita’ sanitaria centrale  e  all’autorita’  sanitaria

provinciale  di  vigilare  sull’organizzazione  e  sul  funzionamento

sanitario degli ospedali dipendenti  da  provincie,  comuni  e  altri

enti.

L’ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario

negli  ospedali   predetti   sono   disciplinati   dalle   rispettive

amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto Reale,

su  proposta  dei  Ministro  per  l’interno,  sentiti  il   Consiglio

superiore di sanita’ e il Consiglio di Stato.

Art. 193.

Nessuno puo’ aprire o mantenere in  esercizio  ambulatori,  case  o

istituti  di  cura  medico-chirurgica  o  di  assistenza   ostetrica,

gabinetti  di  analisi  per  il  pubblico  a  scopo  di  accertamento

diagnostico,  case  o   pensioni   per   gestanti,   senza   speciale

autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il

parere dei Consiglio provinciale di sanita’.

L’autorizzazione predetta e’ concessa dopo che sia stata assicurata

l’osservanza delle prescrizioni stabilite  nella  legge  di  pubblica

sicurezza per l’apertura dei locali ove si da’ alloggio per mercede.

Il contravventore alla presente disposizione ed alle  prescrizioni,

che il prefetto ritenga di imporre nell’atto  di  autorizzazione,  e’

punito con l’arresto  fino  a  due  mesi  o  con  l’ammenda  da  lire

cinquemila a diecimila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale,  ordina  la

chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica

o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni  per  gestanti

aperte o esercitate  senza  l’autorizzazione  indicata  nel  presente

articolo. Il prefetto puo’, altresi’, ordinare la chiusura di  quelli

fra i detti istituti nei quali fossero  constatate  violazioni  delle

prescrizioni  contenute  nell’atto   di   autorizzazione   od   altre

irregolarita’. In tale caso la durata della chiusura non puo’  essere

superiore a tre mesi il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Sezione X

Degli stabilimenti balneari, termali, idroterapici, di

cure fisiche ed affini. Delle acque minerali naturali e artificiali

Art. 194.

Non  possono  essere  aperti  o  posti  in  esercizio  stabilimenti

balneari, termali, di cure  idropiniche,  idroterapiche,  fisiche  di

ogni  specie,  gabinetti  medici  e  ambulatori  in  genere  dove  si

applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e  la  radiumterapia

senza autorizzazione del prefetto, il  quale  la  concede  dopo  aver

sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita’.

Chiunque pone in esercizio stabilimenti o  gabinetti  o  ambulatori

indicati nel  primo  comma  senza  l’autorizzazione  de]  prefetto  o

contravviene alle prescrizioni  imposte  dal  prefetto  nell’atto  di

autorizzazione, e’ punito con l’ammenda da lire duecento a duemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale,  ordina  la

chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti,  aperti

o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del  prefetto  e’

definitivo.

Art. 195.

Chiunque possiede  apparecchi  radiologici,  usati  anche  a  scopo

diverso da quello terapeutico, deve farne denunzia al prefetto.

Chiunque detiene sostanze  radioattive  comunque  confezionate  per

cederle, a qualsiasi titolo,  anche  in  temporaneo  uso,  a  enti  o

privati, deve ottenere la  preventiva  autorizzazione  del  prefetto.

Tale autorizzazione non e’ concessa  se  non  sia  stato  ottemperato

all’obbligo della taratura delle sostanze suddette,  stabilito  nella

legge sulla ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive.

Il  contravventore  alle  disposizioni  predette  e’   punito   con

l’ammenda da lire duecento a mille.

Art. 196.

L’autorizzazione  prefettizia  preveduta  nell’art.  194  e  quella

preveduta nel secondo comma dell’articolo precedente sono subordinate

al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n.  6,

annessa al presente testo unico.

I titolari autorizzati all’esercizio dei gabinetti medici preveduti

nell’art. 194 sono altresi’ tenuti al pagamento della tassa annua  di

ispezione stabilita nella tabella stessa.

La tassa annua di ispezione  e’  anche  dovuta  dai  possessori  di

apparecchi  radiologici  indicati  nel  primo   comma   dell’articolo

precedente.

Sono  esonerati  dal  pagamento  delle  tasse  predette,  per   gli

apparecchi  da  loro  utilizzati,  gli  enti  che  abbiano  scopi  di

beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.

Art. 197.

E’ vietato  l’impiego  dei  raggi  Röntgen  e  del  radio  a  scopo

terapeutico ai sanitari,  che  non  siano  provvisti  di  diploma  di

specializzazione  in  materia  o   dell’autorizzazione   ministeriale

preveduta nelle disposizioni transitorie  del  presente  testo  unico

ovvero non abbiano ottenuto  il  riconoscimento  della  qualifica  di

specialista.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire  cinque  cento  a

cinquemila.

La disposizione del primo comma non si applica  per  l’impiego  dei

raggi  Röntgen  e  del  radio  a  scopo  terapeutico  nelle  Cliniche

universitarie e negli Istituti per  la  cura  del  cancro  dipendenti

dallo Stato o che siano stati giuridicamente riconosciuti.

Art. 198.

I fabbricanti e i rivenditori  di  apparecchi  radiologici  debbono

tener nota degli  apparecchi  venduti  e  notificare  il  nome  e  il

domicilio  dell’acquirente   al   prefetto   della   provincia   dove

l’acquirente risiede.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda fino a lire trecento.

Art. 199.

Non possono essere aperti o  posti  in  esercizio  stabilimenti  di

produzione o di smercio di acque minerali,  naturali  o  artificiali,

senza autorizzazione del Ministro per l’interno.

L’autorizzazione e’ pure richiesta per l’importazione nel Regno  di

acque minerali estere, naturali o artificiali.

Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma e’  punito

con l’ammenda da lire duecento a cinquemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale,  ordina  la

chiusura degli  stabilimenti  suddetti,  aperti  o  esercitati  senza

autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Art. 200.

La concessione per la ricerca  e  l’utilizzazione  di  sorgenti  di

acque minerali e la dichiarazione di pubblica  utilita’  non  esimono

dall’obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.

Sezione XI

Della pubblicita’ in materia sanitaria

Art. 201.

E’ necessaria la licenza del prefetto per la pubblicita’,  a  mezzo

della stampa o in qualsiasi altro  modo,  concernente  mezzi  per  la

prevenzione e la cura delle malattie, specialita’ medicinali, presidi

medici  e  chirurgici,  ambulatori  o  case  o   istituti   di   cura

medico-chirurgica o di assistenza  ostetrica,  case  o  pensioni  per

gestanti, stabilimenti termali,  idropinici,  idroterapici,  di  cure

fisiche e affini, acque minerali, naturali o artificiali.

Prima di concedere la licenza suddetta, il  prefetto  puo’  sentire

l’associazione  sindacale  dei  medici  giuridicamente  riconosciuta,

competente per territorio.

Il contravventore alle disposizioni contenute nel  primo  comma  e’

punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire mille  a

cinquemila.

TITOLO III

DELL’IGIENE DEL SUOLO E DELL’ABITATO

CAPO I

Delle

condizioni igieniche concernenti il deflusso delle acque

Art. 202.

Ferme le disposizioni riguardanti le  acque  pubbliche  e  il  loro

deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre  leggi,  sono

anche proibite quelle opere le quali  modifichino  il  livello  delle

acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali,  in

quei luoghi nei quali tali modificazioni  siano  riconosciute  nocive

dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali d’igiene.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  duecento  a

duemila e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere.

CAPO II

Delle condizioni igieniche per la coltivazione delle piante

tessili e del riso

Art. 203.

La macerazione del lino, della canapa  e  in  genere  delle  piante

tessili  non  puo’,  nell’interesse  della  salute  pubblica,  essere

eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall’abitato e  con

le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e  sanita’  o

in speciali regolamenti approvati dal prefetto, sentito il  Consiglio

provinciale dell’economia corporativa e il Consiglio  provinciale  di

sanita’.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda fino a lire duecento.

Art. 204.

La coltivazione del riso e’ soggetta per ciascuna  provincia  a  un

regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale, intesi  i

podesta’ dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione,

il Consiglio provinciale  di  sanita’  ed  il  Consiglio  provinciale

dell’economia corporativa, ed approvato con decreto Reale su proposta

del Ministro per l’interno, sentito quello per le corporazioni.

Art. 205.

Il regolamento deve determinare:

  1. a) le distanze  minime  di  ciascuna  risaia  dagli  aggregati  di

abitazioni e dalle case sparse;

  1. b) le norme relative al  deflusso  e  scarico  delle  acque  nelle

risaie;

  1. c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura  e

posizione paludosi, nei quali non sia  possibile  altra  coltivazione

che quella a riso;

  1. d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di

attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione,

oltre quelle contenute nel presente testo unico;

  1. e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di

mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura  del  riso,  tenendo

conto delle condizioni e degli usi locali;

  1. f) le norme  per  l’assistenza  medica  e  farmaceutica  preveduta

nell’art. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni  dei

lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;

  1. g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e

quella degli abitanti nelle zone contermini.

Art. 206.

Chiunque intenda attivare  nuove  risaie  deve  entro  il  mese  di

novembre presentare al podesta’ apposita  dichiarazione  nella  quale

siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso.

La dichiarazione pubblicata nell’albo pretorio  deve,  entro  dieci

giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dai podesta’ e,  con

le relative osservazioni, trasmessa al prefetto.

Agli effetti di questa disposizione la  risaia  e’  considerata  di

nuova attivazione nella parte che estende la  coltivazione  del  riso

oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto

conto della rotazione agraria.

Art. 207.

Ogni controversia relativa all’attivazione di nuove risaie  o  alla

estensione preveduta nel precedente articolo  e’  di  competenza  del

prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il

termine di giorni quindici dalla prescritta  pubblicazione  nell’albo

pretorio.

Decorso detto termine il prefetto  provvede,  entro  un  mese,  con

decreto  motivato  inteso  il  Consiglio  provinciale   dell’economia

corporativa.

Art. 208.

Il  prefetto,  intesi  i  podesta’  dei  comuni  interessati  e  il

Consiglio provinciale  dell’economia  corporativa,  puo’  vietare  la

coltivazione di risaie quando queste  risultino  nocive  alla  salute

pubblica.

Art. 209.

Quando le risaie siano attivate od estese in luoghi non  consentiti

o  contro  il  divieto  dell’autorita’,  il  prefetto   ingiunge   al

contravventore di distruggerle entro un termine  prefisso,  trascorso

il quale ordina con suo decreto la distruzione delle risaie  a  spese

del contravventore stesso.

Le spese per la distruzione sono ricuperate coi  privilegi  fiscali

nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge  comunale  e

provinciale.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  duecento  a

cinquemila.

Art. 210.

Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle  risaie

ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo.

E’ invece ammessa la revisione dell’estimo catastale, agli  effetti

della imposta fondiaria, quando il divieto della  coltivazione  o  la

distruzione si riferiscano a risaie  attivate  in  conformita’  delle

leggi  e  regolamenti  e  consti  che  il  reddito  imponibile  venne

determinato in base alla coltura a riso.

Art. 211.

La somministrazione gratuita del chinino  a  scopo  profilattico  e

curativo  della  malaria  a   tutti   gli   addetti   stabilmente   o

temporaneamente alla coltivazione della  risaia,  e’  obbligatoria  a

carico del proprietario della  medesima,  anche  se  questa  non  sia

compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche.

La relativa spesa e’ ripetuta dalla provincia nei  modi  e  con  le

forme stabilite nell’art. 316.

Il contravventore all’obbligo predetto e’ punito con  l’ammenda  da

lire duecento a cinquemila.

Art. 212.

I comuni, nei quali  si  verifica  la  temporanea  immigrazione  di

lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta  del  riso,  sono

obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica

e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi.

La spesa relativa e’ anticipata dal comune ed e’  ripartita  fra  i

proprietari  delle  terre  coltivate  a  riso   mediante   contributo

applicato in base all’aliquota risultante dal rapporto fra  la  spesa

stessa e il reddito totale imponibile delle terre predette.

Il contributo e’ inscritto nei ruoli  fondiari  in  aggiunta  della

sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed riscosso con  la

procedura privilegiata stabilita per  la  riscossione  delle  imposte

dirette, a mezzo degli esattori comunali.

Lo sgravio dell’imposta non da’ luogo al rimborso del contributo.

Quando  il  servizio  anzidetto  manchi  o  sia  insufficiente,  il

prefetto provvede di ufficio e la relativa  spesa  e’  a  carico  del

comune, salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma.

Art. 213.

Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e

aventi residenza fissa nelle localita’  destinate  alla  coltivazione

stessa, e i  dormitori  o  le  abitazioni  dei  lavoratori  avventizi

temporaneamente immigrati per la mondatura o la  raccolta  del  riso,

debbono  possedere   le   condizioni   di   cubatura,   ventilazione,

abitabilita’  e  arredamento,  prescritte  nel  regolamento  indicato

nell’art. 205, ed essere muniti alle aperture di  reticelle  atte  ad

impedire la penetrazione delle zanzare.

I  dormitorii  dei  lavoratori  avventizi  debbono  inoltre  essere

costruiti in modo da rendere possibile la  separazione  degli  uomini

dalle donne.

In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie

di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura  o

la raccolta del  riso,  deve  essere  destinato  un  apposito  locale

protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il

provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione

malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  duecento  a

cinquemila.

Art. 214.

Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario  dei

fondi coltivati a risaia ha l’obbligo di fornire  acqua  potabile  di

buona qualita’  e  in  quantita’  sufficiente,  tanto  ai  lavoratori

stabilmente impiegati  per  la  coltivazione,  quanto  ai  lavoratori

avventizi temporaneamente immigrati.

Se la somministrazione degli alimenti fa  parte  del  compenso  del

lavoro,  il  datore  di  lavoro  e’  obbligato  a  fornire   sostanze

alimentari di buona qualita’.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  duecento  a

cinquemila.

Art. 215.

Ferma la competenza generica degli ufficiali e  agenti  di  polizia

giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati  dell’assistenza

sanitaria esercitano, nei  limiti  delle  rispettive  competenze,  la

vigilanza necessaria ad assicurare l’applicazione delle  disposizioni

contenute nel presente capo. A tale scopo hanno libero accesso  nelle

risaie, nelle abitazioni e dormitorii, nei luoghi di isolamento e nei

ricoveri dei lavoratori.

CAPO III

Delle lavorazioni insalubri

Art. 216.

Le manifatture o  fabbriche  che  producono  vapori,  gas  o  altre

esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo  pericolose

alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso  in  due

classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere  isolate  nelle

campagne e tenute lontane dalle abitazioni;  la  seconda  quelle  che

esigono speciali cautele per la incolumita’ del vicinato.

Questo  elenco,  compilato  dal  Consiglio  superiore  di  sanita’,

approvato dal Ministro per l’interno,  sentito  il  Ministro  per  le

corporazioni, e  serve  di  norma  per  l’esecuzione  delle  presenti

disposizioni.

Le stesse  norme  stabilite  per  la  formazione  dell’elenco  sono

seguite  per  iscrivervi  ogni  altra  fabbrica  o  manifattura   che

posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la  quale  sia  inscritta  nella  prima

classe, puo’ essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale

che l’esercita provi  che,  per  l’introduzione  di  nuovi  metodi  o

speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del

vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa  nel

sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima  darne  avviso  per

iscritto  al  podesta’,  il  quale,  quando  lo  ritenga   necessario

nell’interesse della salute pubblica, puo’ vietarne  l’attivazione  o

subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  duecento  a

duemila.

Art. 217.

Quando vapori, gas o altre  esalazioni,  scoli  di  acque,  rifiuti

solidi o liquidi provenienti da manifatture  o  fabbri  che,  possono

riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica,  il  podesta’

prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il  danno  o

il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il podesta’ puo’  provvedere  di  ufficio

nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge  comunale  e

provinciale.

CAPO IV

Dell’igiene degli abitati urbani e rurali e delle

abitazioni

Art. 218.

I regolamenti locali di igiene e sanita’ stabiliscono le norme  per

la salubrita’ dell’aggregato urbano  e  rurale  e  delle  abitazioni,

secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l’interno.

I  detti  regolamenti  debbono  contenere  le  norme   dirette   ad

assicurare che nelle abitazioni:

  1. a) non vi sia difetto di aria e di luce;
  2. b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie

e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo:

  1. c) le latrine, gli acquai  e  gli  scaricatoi  siano  costruiti  e

collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;

  1. d) l’acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture

sia garantita da inquinamento.

I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per  la

razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche  e  per  il

loro smaltimento.

Art. 219.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita’  e  quello

dell’economia corporativa, determina le modalita’  secondo  le  quali

debbono  essere  applicate  le  istruzioni  indicate  nel  precedente

articolo nei riguardi della salubrita’ de gli abitati  rurali,  avute

presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche  e  agricole

dei singoli comuni della provincia.

In ogni caso, debbono essere determinate le  condizioni  minime  di

abitabilita’ delle case rurali  e  dei  dormitori  per  i  lavoratori

avventizi, quelle per l’approvigionamento idrico, per  le  latrine  e

per la raccolta e lo smaltimento dei materiali di rifiuto.

Art. 220.

I progetti per le costruzioni  di  nuove  case,  urbane  o  rurali,

quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni,

che comunque possono influire sulle condizioni  di  salubrita’  delle

case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del podesta’,  che

provvede  previo  parere  dell’ufficiale  sanitario  e   sentita   la

Commissione edilizia.

Art. 221.

Gli edifici o parti di essi indicati nell’articolo  precedente  non

possono essere abitati senza autorizzazione del podesta’, il quale la

concede quando, previa ispezione dell’ufficiale  sanitario  o  di  un

ingegnere a cio’ delegato,  risulti  che  la  costruzione  sia  stata

eseguita in conformita’ del progetto  approvato,  che  i  muri  siano

convenientemente prosciugati e che  non  sussistano  altre  cause  di

insalubrita’.

Il proprietario, che contravvenga alle  disposizioni  del  presente

articolo, e’ punito con l’ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 222.

Il podesta’, sentito  l’ufficiale  sanitario  o  su  richiesta  del

medico provinciale, puo’ dichiarare inabitabile una casa o  parte  di

essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.

Art. 223.

Il proprietario di casa rurale, adibita per  abitazione  di  coloro

che sono addetti alla coltivazione di fondi  di  sua  proprieta’,  e’

obbligato a mantenere lo stabile nelle  condizioni  di  abitabilita’,

sancite nei regolamenti locali di igiene e  sanita’  o,  quando  tali

condizioni  manchino,  ad  apportarvi  le  opportune  riparazioni   o

completamenti.

In caso che  il  proprietario  non  provveda,  il  podesta’,  fatti

eseguire dall’ufficiale sanitario gli accertamenti, ne  riferisce  al

prefetto, il quale richiede all’ufficio del Genio civile  la  perizia

dei lavori occorrenti e la trasmette al podesta’. Questi comunica  la

perizia al proprietario, fissandogli un termine per l’esecuzione  dei

lavori ritenuti strettamente necessari.

Se  il  proprietario  omette  o  ritarda  l’esecuzione  dei  lavori

predetti,  il  podesta’  provvede  di  ufficio  alle  riparazioni   e

completamenti nei modi e termini  stabiliti  nel  testo  unico  della

legge comunale e provinciale.

Art. 224.

I proprietari di fondi coltivati  mediante  l’opera  temporanea  di

operai avventizi, non aventi abitazione  stabile  nel  comune  o  nei

comuni dove i fondi sono posti, hanno  l’obbligo  di  provvedere  gli

operai di ricoveri rispondenti alle necessita’ igieniche e sanitarie,

tenuto conto delle condizioni e della natura della localita’.

Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con  le  modalita’

stabilite nell’articolo precedente.

Art. 225.

Quando i contratti per l’esecuzione di lavori a carico dello Stato,

delle provincie, dei  comuni  o  di  altri  enti  pubblici  includono

l’obbligo di  assicurare  l’abitazione  al  personale  impiegato  nei

lavori stessi, l’assuntore del lavoro  e’  tenuto  a  provvedere  che

nell’abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti,

vengano  osservate  le  norme  di  igiene,  dettate  dalla  autorita’

sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione,

fornitura di acqua potabile, smaltimento dei  rifiuti  e  ogni  altra

sistemazione  necessaria  a  tutelare   la   salute   delle   persone

alloggiate.

Il prefetto,  quando  lo  ritenga  necessario  per  il  numero  del

personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi o perche’

vi  e’  pericolo  di  malattie  diffusive,  determina,  con  apposito

disciplinare, sentiti il  Consiglio  provinciale  di  sanita’  ed  il

Consiglio provinciale dell’economia corporativa, le norme  necessarie

per l’igiene e per la tutela della salute degli operai.

L’assuntore e’ tenuto  all’osservanza  delle  norme  contenute  nel

disciplinare  e  deve  eseguire,  entro  il  termine  stabilito   nel

provvedimento del prefetto, i lavori necessari per l’attuazione delle

norme stesse.

Quando l’assuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette

o ritarda l’attuazione delle provvidenze prescritte, il  prefetto  ne

ordina l’esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico

della legge comunale e provinciale. Le  spese  per  l’esecuzione  dei

lavori sono  a  carico  dell’assuntore  e  vengono  anticipate  dalla

amministrazione  appaltante,   che   se   ne   avvale   sui   crediti

dell’assuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata.

Contro i provvedimenti  del  prefetto  e’  ammesso  il  ricorso  al

ministro per l’interno.

Art. 226.

Non puo’ essere  in  alcun  caso  permessa  l’apertura  di  edifici

destinati ad abitazione o  di  opifici  industriali  o  di  ospedali,

sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque  immonde  o

comunque  insalubri,  o  canali  di  scarico  di  acque   industriali

inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di  acqua  i  quali

debbono in qualsiasi modo servire all’uso alimentare o domestico,  se

non dopo aver accertato che le dette acque siano prima  sottoposte  a

una completa ed  efficace  depurazione  e  che  siano  state  inoltre

applicate le speciali cautele prescritte nel  regolamento  locale  di

igiene e sanita’.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire mille a duemila.

Art. 227.

E’  vietato  immettere  nei  corsi  di  acqua,   che   attraversano

l’abitato, fogne  o  canali  che  raccolgono  i  liquidi  di  rifiuto

indicati nell’articolo precedente, senza che tale liquidi siano stati

previamente sottoposti  a  processi  depurativi  riconosciuti  idonei

dall’autorita’ sanitaria.

Il  prefetto,  sentito  il  Consiglio   provinciale   di   sanita’,

stabilisce, volta per volta,  tenuto  conto  della  portata  e  della

velocita’ del corso d’acqua, del suo potere di autodepurazione e  del

grado di impurita’ delle acque convogliate, nonche’  degli  interessi

della pesca e della piscicultura, la distanza a valle della citta’  o

dell’aggregato, alla quale le dette fogne o  canali  luridi  potranno

essere immessi nel corso d’acqua senza danno per la salute  pubblica,

e  le  eventuali  opere  di  depurazione   necessarie   prima   della

immissione.

Nel caso di inadempimento, il prefetto puo’  disporre  l’esecuzione

d’ufficio dei lavori necessari, nei  modi  e  termini  stabiliti  nel

testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 228.

I progetti per la costruzione di acquedotti,  fognature,  ospedali,

sanatori, cimiteri,  mattatoi  e  opere  igieniche  di  ogni  genere,

preparati da comuni, provincie e istituzioni pubbliche di  assistenza

e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o

col concorso dello Stato, sono sottoposti  al  parere  del  Consiglio

provinciale di sanita’ e del Consiglio superiore  di  sanita’  quando

importano una spesa superiore alle lire cinquecentomila.

L’approvazione dei progetti medesimi  e  l’approvazione  dei  mutui

relativi hanno luogo, in ogni caso,  secondo  le  disposizioni  della

legge  comunale  e  provinciale  e  della  legge  sulle   istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza.

Sono  ugualmente  sottoposti  a  preventivo  esame  del   Consiglio

superiore di sanita’  i  progetti  per  la  costruzione  delle  opere

sopraindicate da parte  di  altri  enti  pubblici,  anche  se  queste

debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato.

Art. 229.

I progetti di  opere  per  la  provvista  di  acqua  potabile  alle

popolazioni rurali e quelli per la  costruzione  di  case  e  borgate

rurali, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale, sono

sottoposti al parere del Consiglio  provinciale  di  sanita’;  e  del

Consiglio superiore di sanita’ se si tratta di acquedotti rurali o di

altre opere che interessano piu’ provincie.

Art. 230.

Sono sottoposti al parere del  Consiglio  superiore  di  sanita’  i

piani  regolatori   generali   dei   comuni,   i   piani   regolatori

particolareggiati dei comuni tenuti per legge alla  compilazione  del

piano  regolatore  generale  ed  i  regolamenti  edilizi  dei  comuni

predetti.

Sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale  di  sanita’  i

piani regolatori particolareggiati ed  i  regolamenti  edilizi  degli

altri comuni.

CAPO V

Degli alberghi

Art. 231.

Per l’apertura degli alberghi,  oltre  l’autorizzazione  prescritta

nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre,  ai  fini

igienico-sanitari,  anche  l’autorizzazione  del  podesta’,  che   la

concede su parere favorevole dell’ufficiale sanitario.

Contro  il  provvedimento  del  podesta’,  e’  ammesso  ricorso  al

prefetto che decide sentito il medico provinciale. La  decisione  del

prefetto e’ definitiva.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire duecento a mille.

Art. 232.

La vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi, oltre che

al  podesta’,  spetta  anche  all’Ente  nazionale  per  le  industrie

turistiche.

Il podesta’, anche su proposta dell’Ente nazionale delle  industrie

turistiche, sentito  l’ufficiale  sanitario,  quando  un  albergo  e’

giudicato insalubre per la sua ubicazione, oppure per  le  condizioni

dei locali o delle dipendenze e  relativi  impianti  ed  arredamenti,

puo’ prescrivere all’esercente i lavori necessari  per  rimuovere  le

cause di insalubrita’. Se l’esercente non voglia o non possa eseguire

tali lavori, puo’ ordinare la chiusura dell’albergo.

Contro l’ordinanza, che prescrive la chiusura oppure  i  lavori  di

risanamento ritenuti indispensabili, e’ ammesso ricorso  al  prefetto

che decide sentito il medico provinciale.

Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Quando un albergo si  trovi  posto  in  zona  malarica  e  non  sia

opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne  la  chiusura

debbono  essere  adottate,  secondo  le  prescrizioni  dell’ufficiale

sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica.

CAPO VI

Delle stalle e concimaie

Art. 233.

Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a piu’ di  due  capi

adulti, debbono essere dotate  di  una  concimaia,  atta  ad  evitare

disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cento a mille.

Art. 234.

Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio  annuo  dei  capi

ricoverati nella  stalla  e  tutte  le  altre  caratteristiche  delle

concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura  dei  terreni,

della durata di dimora del bestiame nella  stalla  e  di  ogni  altra

contingenza locale, con decreto del prefetto,  sentito  il  Consiglio

provinciale dell’economia corporativa.

Art. 235.

Sono esonerati dall’obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame

brado o semibrado.

Art. 236.

Chiunque tiene in esercizio una stalla e’ tenuto a  servirsi  della

concimaia esistente presso la stalla per il deposito di  letame  e  a

conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.

Nel caso di esonero, preveduto nell’articolo precedente, e’ vietato

tenere il concime a cumuli nei cortili e  nelle  adiacenze  immediate

delle abitazioni.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda fino a lire cinquanta per

ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.

Art. 237.

I comuni hanno l’obbligo di curare la costruzione e la manutenzione

di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del

letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani.

Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi,  nonche’

le norme per l’uso dei medesimi e per la  utilizzazione  del  concime

conservato, sono stabilite  nell’apposito  regolamento  adottato  dal

comune in conformita’ delle  norme  date  dal  Consiglio  provinciale

dell’economia corporativa.

Art. 238.

Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani e’  fatto

obbligo al proprietario di bestiame, che non  disponga  di  concimaia

propria, costruita a norma dell’art. 233, di  depositare  i  concimi,

prodotti entro  i  limiti  degli  agglomerati  stessi,  nei  depositi

comunali costituiti ai sensi dell’articolo precedente.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cento a mille.

Art. 239.

Le stalle delle quali sono forniti gli alberghi debbono  rispondere

ai requisiti stabiliti nell’apposito regolamento.

Art. 240.

La violazione delle norme indicate negli articoli 233, 235  e  238,

salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,

puo’ essere accertata dal personale tecnico delle cattedre  ambulanti

di agricoltura, dal veterinario provinciale o  comunale,  dai  vigili

sanitari e dagli agenti comunali.

Art. 241.

Gli istituti che esercitano il credito  a  favore  dell’agricoltura

sono autorizzati a concedere prestiti con l’ammortamento  rateale  in

dieci anni, per l’attuazione delle norme stabilite nel presente capo.

TITOLO IV

DELLA TUTELA IGIENICA DELL’ALIMENTAZIONE, DELL’ACQUA

POTABILE E DEGLI OGGETTI DI USO PERSONALE

Sezione I

Della vigilanza

igienica sulla genuinita’ e salubrita’ degli alimenti e delle

bevande

Art. 242.

Sono soggetti a vigilanza; per la tutela della sanita’ pubblica,  i

fabbricanti e i commercianti di sostanze alimentari e di  bevande  di

ogni specie.

A tale scopo le autorita’ sanitarie possono fare eseguire ispezioni

e visite ai locali di  produzione  e  di  smercio  delle  sostanze  e

bevande anzidette.

Art. 243.

Il  prefetto,  indipendentemente  dal  procedimento  penale,   puo’

disporre la chiusura dell’esercizio da  un  mese  a  un  anno  contro

chiunque  detiene  per  il  commercio,  pone  in  commercio;   ovvero

distribuisce per il consumo sostanze destinate  per  l’alimentazione,

che siano riconosciute non genuine o corrotte o adulterate o comunque

pericolose per la salute pubblica.

Nei casi di recidiva o di particolare gravita’,  il  prefetto  puo’

ordinare la chiusura definitiva dell’esercizio.

Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Sezione II

Del consumo del granturco per l’alimentazione dell’uomo

Art. 244.

Chiunque detiene  per  il  commercio,  pone  in  commercio,  ovvero

distribuisce  per  il  consumo,  sotto  qualsiasi  forma,   granturco

immaturo non bene essiccato, ammuffito  o  in  qualsiasi  altro  modo

guasto, sia in grani che in farina, ovvero  prodotti  ottenuti  dalla

farina suddetta o che, sebbene preparati  con  farina  normale  sana,

siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati e’  punito  con  la

multa da lire trecento a duemila.

Art. 245.

E’ vietata  l’introduzione  nel  Regno,  per  uso  alimentare,  del

granturco e  dei  suoi  derivati,  guasti  od  imperfetti,  anche  se

l’avaria siasi verificata durante  il  viaggio  di  trasporto  o  nei

magazzini di deposito.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  trecento  a

duemila.

Art. 246.

Sono soggette  ad  autorizzazione  del  prefetto  o  del  podesta’,

secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la  macinazione  e

l’utilizzazione, per altro uso che non sia l’alimento dell’uomo,  del

granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti.

La mancanza della predetta autorizzazione da’  luogo  al  sequestro

immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  trecento  a

duemila.

Sezione III

Dell’igiene dei recipienti destinati, alla preparazione

o alla conservazione di alimenti o bevande

Art. 247.

Chiunque con la cattiva stagnatura, o in altro modo,  rende  nocivi

alla salute utensili o recipienti destinati alla preparazione o  alla

conservazione di alimenti o bevande, ovvero detiene per il  commercio

o pone in commercio tali oggetti e’  punito  con  l’ammenda  da  lire

trecento a duemila.

Il  prefetto,  indipendentemente  dal  procedimento  penale,   puo’

ordinare la chiusura dell’esercizio da un mese ad un anno.

Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Sezione IV

Dell’acqua potabile

Art. 248.

Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura  e

di buona qualita’.

Quando l’acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni  della

popolazione o sia insalubre, il comune puo’ essere, con  decreto  del

prefetto, obbligato a provvedersene.

Art. 249.

Chiunque contamini l’acqua delle fonti, dei pozzi, delle  cisterne,

dei canali, degli acquedotti,  dei  serbatoi  di  acqua  potabile  e’

punito  con  l’ammenda  da  lire   trecento   a   cinquemila.   Salvo

l’applicazione delle pene stabilite  nel  codice  penale,  quando  il

fatto renda l’acqua pericolosa per la salute pubblica.

Sezione V

Dei colori nocivi alla salute

Art. 250.

Il  Ministro  per  l’interno,  sentito  il  parere  del   Consiglio

superiore di sanita’, approva l’elenco dei  colori  nocivi,  che  non

possono essere impiegati nella preparazione delle sostanze alimentari

e delle bevande e di quelli che  non  possono  essere  usati  per  la

colorazione delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte destinate  a

involgere sostanze alimentari o altri  oggetti  di  uso  personale  o

domestico.

Chiunque impiega in qualsiasi modo i colori compresi  nel  suddetto

elenco  per  la  colorazione  delle   sostanze   od   oggetti   sopra

specificati, ovvero vende tali sostanze  od  oggetti  e’  punito  con

l’ammenda da lire duecento a duemila.

In  caso  di  recidiva  il  prefetto  puo’  ordinare  la   chiusura

dell’opificio o del negozio per un periodo non superiore a tre mesi.

Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Sezione VI

Dell’uso di alcool diversi dall’etilico

Art. 251.

E’ vietato importare, fabbricare, detenere per vendere  o  comunque

mettere in commercio sostanze alimentari,  liquori  o  altre  bevande

alcooliche,   prodotti    farmaceutici,    specialita’    medicinali,

disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate,

prodotti per la cura o per la colorazione della pelle,  dei  capelli,

delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale,  che

contengono etere amilico, alcool  metilico  o  altri  alcool  diversi

dall’etilico.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire mille a tremila.

Art. 252.

Sono escluse dal divieto di cui nell’articolo precedente:

  1. a) le piccolissime quantita’ di alcool metilico e di altri  alcool

diversi  dall’etilico,  naturalmente  contenute  in  alcune   bevande

alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse

come le  acquaviti  e  prodotti  similari.  La  quantita’  di  alcool

metilico o di altri  alcool  diversi  dall’etilico  che  puo’  essere

tollerata  in  questi  prodotti,  e’  stabilita  dal   Ministro   per

l’interno, di concerto con quello per le finanze;

  1. b) le soluzioni di formaldeide e le  preparazioni  che  contengono

formaldeide,  limitatamente  alla  quantita’   di   alcool   metilico

proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.

TITOLO V

PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI

CAPO

I

Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive

dell’uomo

Art. 253.

Il Ministro per l’interno determina con suo provvedimento,  sentito

il Consiglio superiore di sanita’, quali siano le malattie  infettive

e diffusive che danno luogo  alla  adozione  delle  misure  sanitarie

comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna

di esse.

Art. 254.

Il sanitario che nell’esercizio della sua professione sia venuto  a

conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di

esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne

denunzia  al  podesta’,  e   all’ufficiale   sanitario   comunale   e

coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni  emanate

per impedire la diffusione delle  malattie  stesse  e  nelle  cautele

igieniche necessarie.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  trecento  a

cinquemila,  alla  quale  si  aggiunge,  nei  casi  gravi,  la   pena

dell’arresto fino a sei mesi. Il prefetto  adotta  o  promuove  dagli

organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso.

Art. 255.

Le denunzie  di  malattie  infettive  e  diffusive  o  sospette  di

esserlo,  pericolose  per  la   salute   pubblica,   debbono   essere

immediatamente comunicate dal podesta’  al  prefetto,  dall’ufficiale

sanitario  al  medico  provinciale,   dal   prefetto   al   Ministero

dell’interno. Quando la gravita’ del  caso  lo  esiga,  il  prefetto,

sentito il medico provinciale, puo’  costituire  commissioni  locali,

delegare persone tecniche per esaminare i caratteri  della  malattia,

inviare medici, spedire medicinali e disporre gli altri provvedimenti

necessari per assicurare la cura dei malati ed evitare la  diffusione

della  malattia,  informandone   sollecitamente   il   Ministro   per

l’interno.

Art. 256.

I medici condotti e gli altri  medici  esercenti  nei  comuni,  nei

quali  si  sia  manifestata  una  malattia  infettiva  di   carattere

epidemico, hanno l’obbligo di mettersi a disposizione  dell’autorita’

sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi.

Lo stesso obbligo hanno  i  medici  appositamente  chiamati  in  un

comune per  il  servizio  durante  una  epidemia.  Il  contravventore

all’obbligo anzidetto e’ punito con l’arresto fino a sei mesi  e  con

l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Ai detti sanitari e alle loro famiglie,  che  siano  iscritti  alla

Cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto nel testo unico

1° maggio 1930, n.  680;  a  quelli  non  iscritti  si  applicano  le

disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del testo unico delle

leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio  1895,  n.  70,  e

successive modificazioni.

Art. 257.

Qualsiasi medico chirurgo legalmente abilitato all’esercizio  della

professione  e’  tenuto  a  prestare  l’opera  sua  per  prevenire  o

combattere la diffusione di malattie infettive nel comune,  al  quale

sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal  Ministro  per

l’interno, a seconda che il comune appartenga o  non  alla  provincia

nella quale il sanitario risiede.

Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo  e  alle

loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell’ultimo comma

dell’articolo precedente.

Il  contravventore  alle  disposizioni  date  dal  prefetto  o  dal

Ministro per l’interno e’ punito con l’arresto fino a sei mesi e  con

l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 258.

Qualsiasi  cittadino,  dimorante  in  un  comune  in  cui  si   sia

manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, e’ tenuto,

nell’interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa,  alle

prestazioni conformi alla sua condizione, arte o  professione,  delle

quali venga richiesto dal podesta’.

Il provvedimento del podesta’ e’  preso  su  parere  dell’ufficiale

sanitario e contiene le condizioni di assunzione.

Il  contravventore  e’  punito  coll’arresto  fino  a  tre  mesi  e

coll’ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 259.

I  comuni  provvedono  ai  servizi  di  profilassi,  assistenza   e

disinfezione per le malattie contagiose.

Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni

secondo le norme contenute nel testo unico  della  legge  comunale  e

provinciale.

Il prefetto puo’ dichiarare obbligatori tali consorzi  o  stabilire

l’obbligo della provincia con le norme  indicate  nel  secondo  comma

dell’art. 93.

Art. 260.

Chiunque  non  osserva  un  ordine  legalmente  dato  per  impedire

l’invasione o la diffusione di una malattia  infettiva  dell’uomo  e’

punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire duecento

a quattromila.

Se il fatto e commesso da persona che esercita  una  professione  o

un’arte sanitaria la pena e’ aumentata.

Art. 261.

Il Ministro  per  l’interno,  quando  si  sviluppi  nel  Regno  una

malattia infettiva a carattere  epidemico,  puo’  emettere  ordinanze

speciali   per   la   visita   e   disinfezione   delle   case,   per

l’organizzazione di  servizi  e  soccorsi  medici  e  per  le  misure

cautelari da adottare contro la diffusione della malattia stessa.

Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del  Regno  e

possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Art. 262.

Non possono  essere  addette  alla  preparazione,  manipolazione  e

vendita  di   alimenti   e   bevande,   persone   che   non   abbiano

precedentemente subito la visita dell’ufficiale sanitario,  il  quale

accerta che  le  persone  medesime  non  siano  affette  da  malattia

infettiva diffusiva o da postumi di essa che le mettano in condizione

di contagiare altri.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  duecento  a

duemila.

Chiunque assume o  trattiene  in  servizio,  per  la  preparazione,

manipolazione e vendita di alimenti  e  bevande,  persona,  anche  se

appartenente alla propria famiglia, che dalla  visita  sanitaria  sia

risultata nelle condizioni indicate nel primo comma, e’ punito con la

reclusione da un mese ad un anno. La stessa pena si applica a  carico

di chi, malgrado  a  visita  sanitaria  abbia  constatato  sulla  sua

persona  la  sussistenza  delle  condizioni  predette,  continui   ad

attendere direttamente alla preparazione, manipolazione e vendita  di

alimenti e bevande.

Il podesta’, quando ritenga che possano sussistere  i  pericoli  di

contagio indicati nel  primo  comma,  ha  facolta’  di  disporre  gli

opportuni accertamenti sanitari e adottare i provvedimenti  necessari

alla tutela della salute pubblica.

CAPO II

Delle misure d’igiene contro le mosche

Art. 263.

Il Ministro per l’interno e’ autorizzato  a  emanare,  con  proprie

ordinanze, norme obbligatorie per impedire la  moltiplicazione  e  la

disseminazione  delle  mosche.  Speciali   misure   dovranno   essere

ordinate:

  1. a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici  e  privati,  e  in

altre collettivita’;

  1. b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari,  nelle

fiere e mercati, negli esercizi  pubblici,  negli  spacci  di  generi

alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie.

Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del  Regno  e

possono avere vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

CAPO III

Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive

degli animali

Art. 264.

I veterinari, i proprietari o detentori,  a  qualunque  titolo,  di

animali domestici, nonche’ gli albergatori e conduttori di stalle  di

sosta, debbono denunziare immediatamente al podesta’ del luogo,  dove

si verifichi, qualunque caso  di  malattia  infettiva  diffusiva  del

bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte  improvvisa

di animale non riferibile a malattia comune gia’ accertata.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cento a mille.

L’autorita’ sanitaria, mediante apposite  ordinanze,  puo’  rendere

obbligatorie,  nei  casi  di  malattie  infettive  del  bestiame,  le

disposizioni contenute nel  presente  titolo  dirette  a  impedire  e

limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell’uomo.

Il contravventore a tali disposizioni e’ punito  con  l’ammenda  da

lire duecento a duemila.

Art. 265.

Nei casi di peste bovina,  di  pleuro-pneumonite  contagiosa  e  di

morva,  il  prefetto,  previa  visita  e   parere   del   veterinario

provinciale, puo’, con suo  decreto,  ordinare  l’abbattimento  e  la

distruzione degli  animali  riconosciuti  infetti,  quando  cio’  sia

necessario a impedire la diffussione della malattia.

In tali casi ai proprietari e’  concessa  un’indennita’  fino  alla

meta’ del valore dell’animale e in ogni caso  non  superiore  a  lire

seicento per ogni capo di bestiame.

L’importo  della  indennita’  e’  a  carico  dello  Stato  e  della

provincia in parti uguali.

Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

CAPO IV

Delle misure speciali di profilassi e assistenza per alcune

malattie dell’uomo

Sezione I

Della vaccinazione antivaiuolosa e

della conservazione del vaccino

Art. 266.

La  vaccinazione  antivaiuolosa  e’  obbligatoria  entro  il  primo

semestre  dalla  nascita  e  deve  essere   ripetuta   nel   semestre

successivo, quando abbia avuto esito negativo. Sono esclusi  da  tale

obbligo i bambini che da certificato medico risultino  in  condizioni

di salute da non poter  subire  la  vaccinazione,  la  quale  dovra’,

pero’, essere eseguita nel semestre successivi, od appena cessino  le

ragioni della contro indicazione.

E’ inoltre obbligatoria la rivaccinazione all’ottavo anno di eta’ e

ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall’autorita’  sanitaria  per

pericolo di diffusione del vaiuolo.

Art. 267.

Il vaccino antivaiuoloso e conservato in  luogo  idoneo  a  cura  e

sotto  la  responsabilita’  del  medico  provinciale  ed  e’  inviato

gratuitamente ai podesta’ e ai medici  liberi  esercenti,  quando  ne

facciano richiesta alla prefettura.

Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la  provvista

del vaccino nella misura stabilita dal medico  provinciale  e  quelle

per la conservazione e per la spedizione del vaccino.

Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e

per la regolare tenuta dei relativi registri.

E’  in  facolta’  della  provincia  di  integrare  il  servizio  di

vaccinazione e rivaccinazione.

Tale integrazione puo’ essere dichiarata obbligatoria  con  decreto

del prefetto nei casi e nei modi indicati nel 2° comma dell’art. 92.

Sezione II

Disposizioni per combattere la tubercolosi

Art. 268.

Spetta  al  Ministero  dell’interno  la  direttiva  tecnica  e   il

coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la

tubercolosi.

E’  sottoposto  a  vigilanza  del  Ministero  dell’interno  e   del

prefetto, anche al fine di impedire  abusi  della  pubblica  fiducia,

qualsiasi ente pubblico o privato che raccolga  denaro  dal  pubblico

per la profilassi e l’assistenza contro la tubercolosi o svolga opera

di propaganda a riguardo della medesima malattia.

Il Ministero dell’interno vigila  sull’esecuzione  delle  direttive

date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la  tubercolosi  a

mezzo dei suoi organi centrali e periferici.

Art. 269.

Ad assicurare i servizi di profilassi e  di  assistenza  contro  la

tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza:

1° i consorzi provinciali antitubercolari, le provincie, i comuni e

le istituzioni che hanno per fine la  prevenzione  e  la  cura  della

tubercolosi;

2° l’Istituto Nazionale Fascista della  previdenza  sociale  e  gli

altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e  con  le  modalita’

stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti.

Art. 270.

Il  consorzio  provinciale  antitubercolare,  istituito   in   ogni

capoluogo di provincia, ha lo scopo:

  1. a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie

per la difesa contro  la  tubercolosi,  anche  in  unione  con  altri

consorzi provinciali antitubercolari;

  1. b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere

esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone

al  prefetto  le  eventuali  irregolarita’  o  manchevolezze  per   i

provvedimenti di competenza;

  1. e) di vegliare alla  protezione  e  alla  assistenza  sanitaria  e

sociale dei tubercolotici, proponendo  al  prefetto  i  provvedimenti

necessari affinche’ siano rivolte a  loro  favore  le  risorse  delle

istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura  della

tubercolosi;

  1. d) di integrare con i  propri  mezzi  l’azione  delle  istituzioni

antitubercolari  e,  se  del  caso,  di  sostituirsi  alle   medesime

nell’esecuzione dei provvedimenti urgenti;

  1. e) di  promuovere  e  disciplinare,  nell’ambito  provinciale,  in

conformita’ delle direttive del Ministero dell’interno, la propaganda

per la profilassi e l’assistenza dei tubercolotici.

Art. 271.

Il consorzio provinciale antitubercolare e’ ente morale ed e’ retto

da apposito statuto, approvato dal prefetto.

Quando l’istituzione di opere antitubercolari e’ promossa, ai sensi

della lettera a) dell’articolo precedente, da due o piu’ consorzi, la

convenzione, che regola l’impianto ed il funzionamento di dette opere

e gli oneri dei  singoli  consorzi,  e’  approvata  con  decreto  del

Ministro per l’interno, sentiti i Consigli provinciali di  sanita’  e

le Giunte provinciali amministrative delle provincie interessate.

Art. 272.

La provincia e  i  comuni  che  la  compongono,  nonche’  gli  enti

pubblici che, in tutto o in parte, svolgono  nella  provincia  azione

antitubercolare,  fanno   parte   obbligatoriamente   del   consorzio

provinciale antitubercolare.

Possono farne parte, su loro domanda,  anche  le  congregazioni  di

carita’,  le  istituzioni  pubbliche  e  le  associazioni   sindacali

legalmente  riconosciute,  nonche’  le  associazioni   private,   gli

istituti  di  previdenza  e  di  assicurazione  e  le  organizzazioni

finanziarie e  commerciali  che  svolgono  la  loro  attivita’  nella

provincia.

Lo  statuto  del  consorzio  determina  la  misura  del  contributo

consorziale.

Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni  relative

ai consorzi,  contenute  nel  testo  unico  della  legge  comunale  e

provinciale, in quanto non sia preveduto nel presente testo unico.

Art. 273.

Il consorzio provinciale  antitubercolare  e’  amministrato  da  un

Comitato composto del preside della provincia, che lo  presiede,  del

medico provinciale e di cinque altri membri, nominati  dal  prefetto,

dei quali uno scelto fra i componenti del  Consiglio  provinciale  di

sanita’, uno  in  rappresentanza  dell’organizzazione  sindacale  dei

medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio  e  tre

in rappresentanza degli enti consorziati.

I componenti elettivi durano in carica tre anni  e  possono  essere

rinominati.

Il direttore del Consorzio interviene alle sedute del comitato  con

voto consultivo.

Art. 274.

Il Ministro per l’interno, per gravi ragioni di carattere tecnico o

amministrativo o di ordine pubblico,  puo’  sciogliere  il  Comitato,

affidando la provvisoria amministrazione dell’ente a un  commissario,

il quale esercita tutte le attribuzioni del Comitato stesso.

Art. 275.

Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non piu’  tardi

del 15 ottobre di ogni anno, il  proprio  bilancio  ad  prefetto  per

l’approvazione.

Copia  del  bilancio,  appena  approvato,  viene  dalla  prefettura

comunicato al Ministero dell’interno.

Art. 276.

L’amministrazione provinciale ha l’obbligo di fornire gratuitamente

i locali per la sede e  per  gli  uffici  del  consorzio  provinciale

antitubercolare e il personale  necessario  pel  funzionamento  degli

uffici stessi.

Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio e’  disimpegnato,

normalmente,  dal  cassiere  e  dal  tesoriere   dell’amministrazione

provinciale   alle   stesse   condizioni    stabilite    per    detta

amministrazione.

Qualora l’importanza dei servizi lo richiedano, il consorzio  puo’,

con deliberazione approvata dalla Giunta provinciale  amministrativa,

sentito il rettorato provinciale, provvedere in tutto o in parte  con

personale proprio al funzionamento  dell’ufficio  e  al  servizio  di

cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda  la  spesa,

gli  obblighi  indicati  nel  primo  e  secondo  comma  del  presente

articolo.

In    tal    caso    uno    speciale    regolamento,     deliberato

dall’amministrazione  del  consorzio   e   approvato   dalla   Giunta

provinciale  amministrativa,  provvede  allo  stato  giuridico  e  al

trattamento economico del personale.

Art. 277.

Il personale addetto ai servizi tecnici del  consorzio  provinciale

antitubercolare e’ costituito:

  1. a) del direttore del consorzio, cui puo’ essere affidata anche  la

direzione del dispensario provinciale;

  1. b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni

dispensariali;

  1. c) delle assistenti sanitarie visitatrici.

Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale,

ove esiste,  e’  inibito  l’esercizio  della  professione  di  medico

chirurgo.

Art. 278.

Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio  e’  nominato

in seguito a  pubblico  concorso,  indetto  dall’amministrazione  del

consorzio.

Sono ammessi al concorso coloro  che  sono  muniti  del  titolo  di

studio prescritto e sono abilitati all’esercizio  della  professione,

purche’ non abbiano oltrepassato i quaranta anni di eta’.

La nomina e’ fatta nella persona del vincitore del concorso per  la

durata di un quinquennio e  puo’  essere  confermata  per  successivi

quinquenni.

Si applicano a detto personale le disposizioni stabilite nel  testo

unico della legge comunale e  provinciale  per  gli  impiegati  della

provincia, anche per quanto riguarda la loro iscrizione agli istituti

di previdenza  amministrati  dalla  direzione  generale  della  cassa

depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Art. 279.

La prefettura  prima  di  procedere  all’esame  dei  bilanci  delle

istituzioni assistenziali, soggette alla sua  vigilanza  e  tutela  a

termini di legge e che fanno parte  obbligatoriamente  del  consorzio

provinciale antitubercolare, li comunica al consorzio stesso, per  le

sue eventuali osservazioni.

Art. 280.

Il ricovero d’urgenza degli ammalati di tubercolosi e’ disposto dal

podesta’  o  dal  prefetto  secondo  le  norme  della   legge   sulle

istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza.  Ogni   altro

ricovero  e’  ordinato  dal  presidente  del  consorzio   provinciale

antitubercolare o dall’Istituto Nazionale Fascista per la  previdenza

sociale, secondo la rispettiva competenza.

Le  istituzioni  ospitaliere  legalmente  riconosciute,  le   quali

abbiano  speciali  e  separati   locali   atti   ad   assicurare   ai

tubercolotici  un  isolamento  ritenuto  conveniente   dall’autorita’

sanitaria, hanno l’obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi

non abbiano domicilio  di  soccorso  nel  territorio  al  quale,  per

effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.

Art. 281.

La competenza passiva delle spese di spedalita’ per il ricovero  di

ammalati di tubercolosi e’ regolata:

  1. a) per i ricoveri di urgenza, dalle disposizioni sulle  situazioni

pubbliche di assistenza e di beneficenza;

  1. b) per il ricovero degli assicurati contro la  tubercolosi;  dalla

legge per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolori.

In tutti gli altri casi le spese di spedalita’ sono  sostenute  dal

consorzio che abbia ordinato il ricovero,  salvo  concorsa  da  parte

della provincia, nei limiti dei fondi che essa puo’ stanziare a  tale

scopo nel bilancio.

Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni

della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, agli effetti della rivalsa  nei

riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di poverta’.

E’,  pero’,  in  facolta’  dei  consorzi  di  affidare  tale  compito

all’Amministrazione della provincia, la quale e’ tenuta ad assolverlo

senza onere di spesa a carico degli stessi.

Art. 282.

In appositi capitoli del bilancio del Ministero  dell’interno,  per

ciascun esercizio finanziario, sono stanziate somme da erogare in:

  1. a) contributi per il funzionamento dei dispensari  antitubercolari

istituiti dai consorzi;

  1. b) contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche

di beneficenza, ai consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in

speciali luoghi di cura di  infermi  tubercolotici,  per  evitare  la

diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio;

  1. c) sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la

tubercolosi o  di  assistenza  agli  infermi  non  considerati  nelle

lettere precedenti;

  1. d) sussidi per corsi di preparazione scientifica  e  di  tirocinio

pratico per il personale tecnico specializzato, medico e ausiliario.

Le somme, disponibili alla fine dell’esercizio  finanziario,  sugli

stanziamenti preveduti nel presente articolo, sono portate in aumento

della disponibilita’ degli esercizi successivi.

Art. 283.

I contratti,  aventi  per  oggetto  la  donazione,  l’acquisto,  la

costruzione, l’adattamento e l’arredamento di  pubblici  istituti  di

cura per tubercolotici,  sono  esenti  dalle  tasse  di  bollo  e  di

registro.

Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti

dei consorzi provinciali antitubercolari.

Sezione III

Disposizioni per combattere il tracoma

Art. 284.

I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro

riscontrato nelle scuole, negli istituti di  educazione  e  di  cura,

civili  e  militari,  negli  opifici  industriali  e  in  ogni  altra

collettivita’.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  trecento  a

cinquemila.

Art. 285.

Per  ciascun  esercizio  finanziario  sono  stanziate  in  appositi

capitoli del bilancio del Ministero dell’interno:

  1. a) le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione  e

arredamento di ambulatori antitracomatosi e  di  speciali  luoghi  di

cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma;

  1. b) le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti

per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda

e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche  intorno

alla diagnosi, cura e profilassi della malattia.

Le somme, disponibili alla fine  dell’esercizio  finanziario,  sono

portate in aumento delle disponibilita’ degli esercizi successivi.

Sugli stanziamenti e sulle disponibilita’ a fine di esercizio  sono

inoltre  concessi  sussidi  ai  comuni  che   abbiano   istituito   o

istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi.

Sezione IV

Disposizioni per combattere la lebbra

Art. 286.

Le persone affette da  manifestazioni  contagiose  di  lebbra  sono

accolte   e   curate   negli   appositi   reparti   delle    cliniche

dermosifilopatiche o degli ospedali comuni.

Le spese di spedalita’ per gli ammalati  poveri,  limitatamente  al

periodo in cui la malattia e’ contagiosa, sono a carico dello Stato e

gravano sul bilancio del Ministero dell’ interno.

E’ fatta eccezione per gli istituti ospedalieri, aventi tra i  loro

fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto

concerne la competenza passiva delle spese,  le  norme  speciali  dei

rispettivi statuti e regolamenti.

Art. 287.

Il Ministro per l’interno,  per  l’istituzione,  nelle  cliniche  e

negli  ospedali,  dei  reparti  indicati  nell’articolo   precedente,

stipula con gli enti interessati apposite  convenzioni,  nelle  quali

sono stabiliti  i  requisiti  di  essi,  le  modalita’  per  il  loro

funzionamento, le condizioni per l’ammissione alla cura e la retta di

spedalita’.

Questa non puo’ superare la media fra la retta di medicina e quella

di chirurgia del rispettivo ospedale.

Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria,  si  deve,  in

quanto e’ possibile, assicurare nelle convenzioni  che  la  direzione

dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore  della

clinica.

Art. 288.

I  medici  condotti  e  gli  altri  medici  esercenti  non  possono

rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione

ai poveri che siano affetti da lebbra.

La vidimazione e’ fatta senza spese.

Art. 289.

Il Ministro per l’interno ha  facolta’  di  concedere  sussidi  per

l’esecuzione dei provvedimenti relativi alla profilassi e cura  della

lebbra e per la costruzione, sistemazione,  arredamento  dei  reparti

indicati  nell’art.  286,  nonche’  degli  speciali  luoghi  di  cura

destinati al ricovero degli infermi di lebbra.

Possono pure essere concessi sussidi ai  comuni  per  indennizzarli

delle spese di isolamento e di cura a domicilio  degli  infermi,  dei

quali non sia possibile il ricovero negli istituti di cura.

Art. 290.

Per ciascun esercizio finanziario e’ stanziato in speciali capitolo

del bilancio del Ministero dell’interno il  fondo  necessario  per  i

provvedimenti di profilassi contro la lebbra.

Sezione V

Disposizioni per la profilassi delle malattie veneree

Art. 291.

Agli effetti del presente testo unico  si  intendono  per  malattie

veneree: la blenorragia, l’ulcera venerea e  l’infezione  sifilitica,

considerate nel periodo di loro contagiosita’.

Art. 292.

I medici sono  tenuti  a  denunziare  qualsiasi  caso  di  malattia

venerea accertato:

negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici  industriali  e

in tutte le collettivita’ civili e militari;

nei locali di meretricio e in persona delle  meretrici  soggette  a

vigilanza.

Debbono inoltre denunziare qualsiasi caso di sifilide trasmessa per

baliatico e di oftalmoblenorrea.

Chi trascuri di eseguire le denunzie e’  punito  con  l’ammenda  da

lire trecento a cinquemila.

Art. 293.

Il medico, che visiti o abbia in cura un malato affetto da malattia

venerea,  e’  tenuto  a  renderlo  edotto  della   natura   e   della

contagiosita’ della malattia,  come  pure  della  necessita’  che  si

sottoponga a cura radicale e  delle  responsabilita’  alle  quali  va

incontro nel caso che trasmetta il contagio.

Art. 294.

L’autorita’ sanitaria, quando  abbia  fondato  motivo  di  ritenere

affetta  da  malattia  venerea  con  manifestazioni  contagiose,  una

persona,  la  quale  puo’  diffonderla  ad  altri  per  mezzo   della

professione o del mestiere che esercita, ha fa colta di ordinare  che

la persona medesima, nel termine  di  tre  giorni,  si  sottoponga  a

visita gratuita presso un istituto o un medico designato dall’Ufficio

sanitario  provinciale.  L’ufficio  sanitario  predetto  potra’,  per

altro, attenersi alle risultanze  di  un  certificato  rilasciato  da

medico di fiducia.

Se entro il termine sopraindicato la persona non si  presenti  alla

visita o non produca il certificato o se il  risultato  della  visita

accerti o il  certificato  del  medico  di  fiducia  non  escluda  la

presenza  di  malattia   venerea   con   manifestazioni   contagiose,

l’autorita’  sanitaria   dispone   l’allontanamento   della   persona

dall’opificio o dall’esercizio pubblico nei quali lavora e adotta  le

precauzioni necessarie a evitare la diffusione della malattia.

Tali misure cessano di avere effetto appena una visita medica o  un

certificato medico, come sopra, escludano  la  presenza  di  malattia

venerea con manifestazioni contagiose.

Art. 295.

Alla profilassi delle malattie veneree si provvede:

  1. a) con dispensari pubblici gratuiti;
  2. b) con la cura gratuita delle persone  affette  da  manifestazioni

contagiose in atto  in  appositi  reparti  di  cura,  nelle  cliniche

dermosifilopatiche e negli ospedali comuni;

  1. c) con l’assistenza medico-chirurgica gratuita a domicilio e con la

distribuzione gratuita di medicinali per gli iscritti nell’elenco dei

poveri.

Art. 296.

Gli ospedali, quando hanno servizio di consultazioni  esterne,  non

possono escludere da esse gli infermi affetti  da  malattie  veneree,

anche se il loro statuto non ne consenta il ricovero.

Art. 297.

I comuni  capoluoghi  di  provincia  e  quelli  aventi  popolazione

superiore ai trentamila abitanti debbono  avere  appositi  dispensari

per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree.

Quando le condizioni locali lo consentano possono due o piu’ comuni

riunirsi in consorzio per l’esercizio di un unico dispensario.

I dispensari debbono essere preferibilmente costituiti come sezioni

speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari.

Il Ministero dell’interno contribuisce alla  spesa  occorrente  per

ciascun  dispensario  con  un  sussidio  annuo,  che   e’   prelevato

dall’apposito fondo, stanziato nel proprio bilancio e  che  non  puo’

superare la meta’ della spesa.

La  misura  del  sussidio,  le  modalita’  del  funzionamento   dei

dispensari e il numero di essi sono stabiliti per convenzione fra  il

comune e il Ministero dell’interno. Se manca il consenso  del  comune

sulla misura del sussidio, questo viene determinato  di  ufficio  con

decreto del Ministro per l’interno.

Art. 298.

I comuni, aventi  popolazione  inferiore  ai  trentamila  abitanti,

possono istituire dispensari per  la  cura  gratuita  delle  malattie

veneree col concorso governativo.

La misura del concorso viene stabilita con speciali accordi fra  il

Ministero dell’interno e il comune.

Nei detti comuni la istituzione dei dispensari e’ resa obbligatoria

quando, per speciali circostanze locali  o  per  notevole  diffusione

delle malattie suddette, se ne ravvisi la necessita’.

La dichiarazione  dell’obbligatorieta’  e’  fatta  per  delega  del

Ministero dell’interno con decreto del prefetto,  sentito  il  medico

provinciale. La misura del concorso governativo viene  stabilita  nei

modi e nelle forme indicate nell’articolo precedente.

Art. 299.

Oltre ai dipensari indicati nei precedenti articoli,  nelle  citta’

dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie  puo’  essere

affidato  a  tali  istituti,  sia  dai  comuni  sia   dal   Ministero

dell’interno   direttamente,   l’esercizio    di    dispensari    col

corrispettivo  di  un  concorso  annuo,   determinato   in   apposita

convenzione.

Art. 300.

Nei principali porti del Regno il Ministero  dell’interno  provvede

all’istituzione e al funzionamento di dispensari governativi  per  la

cura gratuita e la profilassi delle malattie  veneree  del  personale

della marina mercantile, appartenente a qualsiasi nazionalita’.

Art. 301.

Nei comuni, nei quali mancano dispensari pubblici per la profilassi

e la cura delle  malattie  veneree,  il  prefetto  puo’  ordinare  la

istituzione presso stabilimenti industriali che impiegano, come media

annuale, piu’ di duemila operai, ovvero nelle localita’ ove  esistono

diversi stabilimenti che in  complesso  impiegano,  pure  come  media

annuale, piu’ di duemila operai.

In via temporanea, l’istituzione di  tali  dispensari  puo’  essere

disposta dal prefetto anche nelle localita’ ove esistono uno  o  piu’

stabilimenti, nei quali  siano  impiegati  operai  in  minor  numero,

quando, per la frequenza di malattie  veneree,  se  ne  riconosca  la

necessita’.

Le spese di impianto e funzionamento  per  questi  dispensari  sono

sostenute dai proprietari degli stabilimenti.

Art. 302.

I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati

in seguito a pubblico concorso. La nomina e fatta per un  quinquennio

e puo’ essere confermata per successivi periodi quinquennali,  previo

parere del medico provinciale.

Le norme per il concorso e per il capitolato  di  servizio  vengono

determinate dal ministro per l’interno.

Art. 303.

La cura ospedaliera per le manifestazioni  contagiose  di  malattie

veneree e’ di regola limitata alle donne; per gli uomini si  provvede

preferibilmente con la cura ambulatoria e sole,  eccezionalmente  con

quella ospedaliera.

Le spese di cura, limitatamente al periodo in cui  la  malattia  e’

contagiosa, sono a carico dello  Stato  e  le  rette  di  specialita’

gravano sul  bilancio  del  Ministero  dell’interno,  tranne  che  il

ricovero avvenga in istituti ospedalieri che  abbiano  tra  i  propri

fini la cura gratuita di dette malattie o l’obbligo di erogare  tutte

o parte delle loro  rendite  per  la  curo  gratuita  di  determinate

categorie di persone, senza esclusione degli infermi  delle  malattie

veneree, nei quali casi si osservano le norme dei rispettivi  statuti

e regolamenti.

In mancanza di cliniche  o  reparti  ospedalieri  specializzati  il

ricovero avviene nelle infermerie comuni.

Gli istituti  ospedalieri  non  possono  sottrarsi  all’obbligo  di

ricoverare e curare detti infermi anche quando non abbiano sezioni  o

reparti speciali, tranne che si tratti di istituti fondati al fine di

curare solamente determinate malattie.

Art. 304.

Il  Ministero  dell’interno,  per  la   istituzione   dei   reparti

ospedalieri  indicati  nell’articolo  precedente,  stipula   apposite

convenzioni, nelle quali  sono  stabiliti  i  requisiti  dei  reparti

stessi, le modalita’ per il loro funzionamento, la direzioni tecnica,

le condizioni di ammissione alla cura e la retta di spedalita’.

Questa non puo’ superare la media fra la retta di medicina e quella

di chirurgia del rispettivo ospedale.

Dove esiste clinica dermosifilopatica  universitaria  si  deve,  in

quanto e’ possibile, assicurare nelle convenzioni  che  il  direttore

della clinica abbia la direzione dei reparti di cura per le  malattie

veneree.

La direzione dei reparti puo’ essere affidata temporanea niente  al

direttore del locale  dispensario  per  le  malattie  veneree  quando

l’ospedale non posa provvedervi con altro medico specializzato.

Art. 305.

I medici condotti e gli altri medici  esercenti  sono  obbligati  a

rilasciare gratuitamente certificati  di  spedalizzazione  ai  poveri

affetti da malattie veneree.

La vidimazione e’ fatta senza spese.

Art. 306.

Per la vigilanza  sui  dispensari  e  sui  reparti  di  cura  delle

malattie veneree come sulle misure d’ordine sanitario riguardanti  la

profilassi di dette malattie, il Ministro per l’interno  ha  facolta’

di nominare ispettori dermosifilografi per una o piu’ provincie  alla

dipendenza dell’autorita’ sanitaria provinciale.

La nomina viene fatta a seguito di concorso  pubblico  bandito  dal

Ministro per l’interno e con le  norme  stabilite  dallo  stesso.  La

nomina e’ conferita per un quinquennio, puo’ essere revocata in  ogni

tempo per ragioni di servizio e puo’ essere rinnovata per  quinquenni

successivi, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego  a

qualunque titolo.

Art. 307.

Il Ministero  dell’interno  stabilisce  con  regolamento  le  norme

speciali per la disciplina sanitaria del meretricio e delle  case  di

meretricio.

La vigilanza viene esercitata dall’autorita’ sanitaria a  mezzo  di

medici  visitatori  sotto  il  controllo  del  medico  provinciale  e

dell’ispettore dermosifilografo.

La nomina del medico visitatore viene fatta dal prefetto secondo le

istruzioni date dal Ministero dell’interno; essa ha la durata  di  un

biennio, puo’ essere rinnovata per bienni  successivi,  revocata  per

motivi di servizio ed e’ escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di

impiego a qualsiasi titolo.

Il compenso per il servizio prestato dal  medico  visitatore  e’  a

carico di un fondo speciale costituito presso la prefettura.

Art. 308.

Il fondo speciale, indicato nell’articolo  precedente,  e’  formato

mediante contributi versati dagli esercenti i locali di meretricio  e

da sussidii o versamenti eventuali da parte di enti o privati.

Le eccedenze di  esso,  dopo  detratti  i  compensi  per  i  medici

visitatori, possono essere destinate dal prefetto, sentito il  medico

provinciale, a servizi di profilassi e  assistenza  per  le  malattie

veneree.

Le modalita’ per la costituzione  di  detto  fondo  e  per  la  sua

erogazione sono stabilite dal Ministero dell’interno.

Sezione VI

Disposizioni per la tutela igienica del baliatico

Art. 309.

L’esercizio del baliatico  e’  subordinato  ad  autorizzazione  del

podesta’, che viene rilasciata dopo visita  medica,  la  quale  abbia

accertato che la balia  non  e’  affetta  da  sifilide,  blenorragia,

tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva.

L’autorita’ sanitaria locale esercita, inoltre, la vigilanza  sulle

balie autorizzate ai fini della profilassi  delle  malattie  indicate

nel primo comma.

Il podesta’ revoca l’autorizzazione concessa, quando  e’  accertato

che la balia autorizzata e’ affetta da una delle malattie suddette.

Il contravventore alle disposizioni del primo comma e’  punito  con

l’ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 310.

Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per  baliatico,

l’autorita’ sanitaria provvede alla cura ospedaliera  gratuita  della

nutrice infetta.

La cura puo’ anche, con l’assenso dell’autorita’  anzidetta  essere

eseguita a domicilio, quando la nutrice ne abbia i mezzi e il  medico

ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilita’.

Debbono inoltre essere adottate tutte le  altre  misure  occorrenti

per l’allattamento del bambino e per  impedire  la  diffusione  della

malattia.

Quando  non  si  possa,  senza  pericolo,  provvedere   altrimenti,

l’autorita’ sanitaria puo’ ordinare  il  ricovero  di  urgenza  della

nutrice o del bambino  anche  in  un  ospedale  il  cui  statuto  non

consente il ricovero stesso.

Art. 311.

Nei limiti della disponibilita’ del fondo  stanziato  nel  bilancio

del  Ministero  dell’interno  per  la   profilassi   delle   malattie

infettive, possono essere  concessi,  a  titolo  di  incoraggiamento,

speciali sussidi o premi agli istituti di puericoltura ai  dispensari

per lattanti e alle istituzioni  aventi  scopi  analoghi,  quando  ne

risultino  meritevoli  per  favorevoli  risultati  conseguiti   nelle

condizioni sanitarie dei bambini a essi  affidati,  segnatamente  nei

riguardi della profilassi della sifilide.

Art. 312.

Nel  regolamento  che  stabilisce  le  norme  di  attuazione  delle

disposizioni contenute nella presente sezione sono anche  determinate

le  modalita’  e  le  cautele  alle  quali  deve  essere  subordinata

l’autorizzazione alle balie sifilitiche di  esercitare  il  baliatico

esclusivamente per bambini riconosciuti affetti da sifilide.

Sezione VII

Disposizioni per diminuire le cause della malaria

Art. 313.

Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e  le  eventuali

loro variazioni sono determinate con Regio decreto, su  proposta  del

Ministro per l’interno.

Una zona di territorio e’ dichiarata malarica, quando si accerti la

manifestazione simultanea o a brevi  intervalli  di  casi  di  febbre

malarica contratta nel luogo.

Art. 314.

In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, e’

istituito, con decreto del prefetto, un Comitato provinciale  per  la

lotta antimalaria.

Il Comitato ha per fine  di  combattere  l’infezione  malarica  sia

coordinando e favorendo le iniziative locali,  sia  collaborando  con

gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive  del

Ministero dell’interno.

Il Comitato e’ presieduto dal  preside  della  provincia  o  da  un

rettore da lui  delegato.  Ne  fanno  parte  di  diritto:  il  medico

provinciale, l’ingegnere capo del Genio civile, il di  rettore  della

Cattedra ambulante  di  agricoltura  e  il  segretorio  federale  del

Partito Nazionale Fascista.

Il  prefetto  puo’   chiamarvi,   in   qualita’   di   esperti,   i

rappresentanti delle associazioni  e  degli  enti  piu’  direttamente

interessati alla lotta antimalarica.

Il Comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla provincia

e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del  personale

dell’amministrazione provinciale.

Art. 315.

Nelle provincie, che hanno  territori  dichiarati  zone  malariche,

l’amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai e ai

coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro,

se e in quanto non siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza, il chinino  dello  Stato  ed  i  medicinali

sussidiari, designati dal Consiglio superiore di sanita’,  per  tutta

la durata del  trattamento  preventivo  e  curativo  della  infezione

malarica, secondo le proposte del medico provinciale.

L’obbligo  della  somministrazione  gratuita  del  chinino  e   dei

medicinali sussidiari si estende a tutti  i  componenti  la  famiglia

degli  operai   e   dei   coloni,   aventi   diritto   all’assistenza

antimalarica.

Alla  distribuzione   del   chinino,   fornito   dalla   provincia,

provvedono, nell’ambito del rispettivo territorio, i comuni per mezzo

degli ambulatori e dei sanitari,  nonche’  del  personale  ausiliario

alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari.

Le disposizioni, contenute nei precedenti  comma,  si  applicano  a

favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di  stipendio

preveduti dalla legge sull’assicurazione contro  l’invalidita’  e  la

vecchiaia.

Art. 316.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno  la  provincia  deve  dar

prova al prefetto di aver provveduto all’acquisto del chinino  e  dei

medicinali sussidiari, dichiarati necessari. In caso di inadempienza,

il prefetto provvede all’ordinazione  per  conto  e  a  carico  della

provincia medesima.

La spesa, anticipata da ciascuna provincia e accertata dal prefetto

nei modi prescritti  nel  regolamento,  detratta  la  parte  indicata

nell’ultimo comma del presente articolo, viene ripartita,  alla  fine

di ogni anno, tra i proprietari di  terreni  e  di  fabbricati  della

provincia mediante l’applicazione di un  contributo,  determinata  in

base all’aliquota risultante dal rapporto tra la spesa  stessa  e  il

reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati.

Il contributo e’ inscritto nei ruoli  fondiari  in  aggiunta  della

sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed  e’  riscosso

con la procedura privilegiata  stabilita  per  la  riscossione  delle

imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali.

Lo sgravio dell’imposta non da’ luogo al rimborso del contributo.

Nelle zone malariche, ove esistano cave miniere, opifici,  o  altre

imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a

lavori agricoli, limitatamente al periodo di  effettiva  occupazione,

la somma anticipata dalla provincia per il  chinino  e  i  medicinali

sussidiari somministrati agli operai e alle rispettive famiglie non e

compresa nella somma da ripartirsi, indicata nel  comma  secondo  del

presente  articolo,  ma  deve  essere  rimborsata  integralmente  dal

titolare di ciascuna impresa.

Art. 317.

Agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o  avventizio,

a lavori in comprensori di  bonifica  integrale  e  di  miglioramento

fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle

rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino

dello Stato, di cui nell’art. 315, e’ gratuitamente prestata, a spese

dell’appaltatore o del concessionario dei lavori, l’assistenza medica

a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante  ricovero  in

ospedale  o  in  appositi  istituti  di  cura,  nonche’  la  gratuita

somministrazione dei medicinali sussidiari  occorrenti  per  la  cura

della malaria, secondo le  prescrizioni  del  medico  incaricato  del

servizio  sanitario  e  in  conformita’  delle  norme  impartite  dal

Ministero dell’interno.

Le disposizioni, contenute nel precedente comma, si applicano anche

a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei  limiti  preveduti

dalla legge sull’assicurazione invalidita’ e vecchiaia.

Il  contravventore  e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  mille   a

diecimila.

Quando  la  bonifica  sia  dichiarata  ultimata,  ai  sensi   delle

disposizioni di legge sulla bonifica integrale  e  vi  persistano  le

condizioni  di  malaricita’  locale,  la  provincia  ha  facolta’  di

integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria  o

puo’ esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini  dell’art.

92.

Per l’esecuzione di questi servizi il Ministero  dell’interno  puo’

concedere sussidi nei limiti  dello  speciale  stanziamento  nel  suo

bilancio.

Art. 318.

In tutti i progetti di opere pubbliche dello  Stato  o  degli  enti

locali, che debbono essere eseguite  in  zone  dichiarate  malariche,

deve essere inclusa la  previsione  della  spesa  necessaria  per  le

prestazioni  stabilite  nell’articolo  precedente.  L’autorita’   che

approva  il  progetto  e’  tenuta  a  sentire  l’autorita’  sanitaria

competente sulla sufficienza della detta previsione.

Art. 319.

Il Ministero dell’interno, di intesa con quello dell’agricoltura  e

delle foreste e con quello delle finanze, puo’  disporre,  quando  ne

riconosca la necessita’, che nelle zone di territorio nelle quali  si

eseguono lavori di bonifica integrale e di  miglioramento  fondiario,

indicati nel precedente articolo, i servizi per la distribuzione  del

chinino, per  la  somministrazione  dei  medicinali  sussidiari,  per

l’assistenza medica e quelli di profilassi, siano disimpegnati  dalla

provincia o da altri enti specialmente attrezzati allo scopo.

In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono piu’ tenuti

a  provvedere  ai  servizi  anzidetti,  restando  pero’  obbligati  a

corrispondere alla provincia, ovvero all’ente come sopra  incaricato,

i contributi per i servizi stessi, stabiliti nell’art. 322.

Art. 320.

Gli assuntori di opere, indicati nell’art. 317, debbono  tenere  al

corrente l’elenco del  personale  dipendente  con  l’indicazione  del

comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello

di allontanamento.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda da lire cento a mille.

Art. 321.

Gli operai e i coloni, indicati nell’art. 317, che lascino i luoghi

di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono  essere

forniti, a cura dei sanitari incaricati  del  servizio,  di  apposito

documento comprovante il loro stato di salute.

Qualora abbiano contratta  infezione  malarica,  deve  essere  loro

prestata  gratuitamente   l’assistenza   medica   e   continuata   la

somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per

la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui  hanno  abbandonato  i

luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non

sia compreso fra i territori dichiarati malarici.

In caso di riconosciuta necessita’, il Ministero dell’interno  puo’

concedere un sussidio al comune per i suddetti  servizi,  nei  limiti

dello speciale stanziamento di bilancio.

Art. 322.

Nel  caso  preveduto  nell’art.  319,  alla  provincia  o  all’ente

designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza

sanitaria possono essere,  in  relazione  alla  entita’  dei  servizi

stessi, assegnati contributi:

1°  da  parte  del  Ministero  dell’interno,  da  prelevarsi  dallo

speciale stanziamento di bilancio;

2°  da  parte  del  Commissariato  per  le  migrazioni  e  per   la

colonizzazione interna, ai sensi dell’art. 9  della  legge  9  aprile

1931, n. 358;

3° da parte degli assuntori delle opere  di  bonifica,  sulla  base

dell’importo,   che   risultera’   dai   progetti    approvati    dal

Sottosegretariato per la bonifica integrale;

4° da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base

dell’importo che risultera’ dai progetti  approvati  dalle  autorita’

competenti;

5° da parte della provincia, a norma dell’art. 92;

6° da parte di altri enti e di privati.

Art. 323.

La provincia e gli altri enti, designati a norma dell’articolo  319

per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono  anche

attendere  all’esecuzione  delle  speciali  disposizioni,  che   sono

impartite dal Ministero dell’interno per la lotta contro la  malaria,

nei limiti della disponibilita’ dei fondi costituiti con i contributi

indicati nel precedente articolo.

Nei casi di urgenza e su richiesta del Ministero dell’interno,  gli

enti anzidetti provvedono all’anticipazione delle  somme  necessarie,

salvo a rivalersene con le prime successive disponibilita’.

Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste e quello  dei  lavori

pubblici  hanno  facolta’  di  concedere  anticipazioni  sulle  somme

prevedute  per  i  servizi  antimalarici  nei  progetti  di  bonifica

integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza.

Il Ministro per l’interno approva preventivamente  l’organizzazione

che gli enti stessi debbono dare nelle singole localita’  ai  servizi

antimalarici e ne controlla la regolare applicazione.

I Ministri per l’interno e per le finanze hanno pure la facolta’ di

disporre ispezioni  presso  gli  enti  anzidetti,  per  accertare  la

regolare destinazione  dei  contributi  agli  scopi  preveduti  nella

presente legge.

Art. 324.

Nelle zone  malariche,  i  locali  situati  in  aperta  campagna  e

destinati ad abitazione o ricovero  delle  guardie  di  finanza,  del

personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle

ferrovie, ai lavori di bonifica  e  ai  pubblici  lavori  in  genere,

debbono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o  dei

concessionari o appaltatori di lavori, contro la  penetrazione  degli

insetti aerei, in  conformita’  delle  istruzioni  del  Ministro  per

l’interno.

Il riconoscimento delle circostanze, che determinano  l’obbligo  di

impiantare mezzi di  difesa  contro  la  penetrazione  degli  insetti

aerei, e’ fatto con provvedimento del  prefetto,  sentito  il  medico

provinciale e il Comitato provinciale per la lotta antimalarica.

Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

E’ in facolta’ del  prefetto,  sentito  il  Comitato  predetto,  di

estendere l’obbligo della protezione ai privati, per le abitazioni  e

per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.

Il concessionario o appaltatore di lavori,  che  contravviene  alle

disposizioni contenute nel presente articolo, e’ punito con l’ammenda

da lire mille a diecimila.

Art. 325.

I regolamenti locali d’igiene e  sanita’  dei  comuni  aventi  zone

malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica e per la

profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai  urbani

e a quelli intorno ai centri abitati.

Il podesta’, quando accerti l’esecuzione  di  lavori  e  opere  che

procurino  ostacoli  al  naturale  scolo  delle  acque,  puo’   farli

sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque

disporre i lavori necessari per  assicurare  in  modo  permanente  il

deflusso delle acque.

In caso di ritardo o  di  inadempimento  il  podesta’  provvede  di

ufficio, a spese dell’inadempiente.

Quando  trattasi  di  esecuzione  di  opere  pubbliche  statali  il

podesta’ ne informa il prefetto il  quale  promuove  i  provvedimenti

dell’amministrazione competente.

Art. 326.

Il podesta’, quando lo ritenga necessario per la difesa del  centro

abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne,  puo’

rendere  obbligatoria,  sulla  proposta   dell’ufficiale   sanitario,

l’esecuzione di lavori per eliminare  e  impedire  la  formazione  di

piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi

antianofelici, sempre quando trattasi di  terreni  non  ricadenti  in

comprensori  di  bonifica  o  per  i  quali  provvede  il   Ministero

dell’agricoltura e  delle  foreste,  secondo  le  disposizioni  sulla

bonifica integrale.

L’applicazione di tali interventi e’ a carico dei  proprietari  dei

terreni e viene fatta sotto la diretta  vigilanza  e  in  conformita’

delle disposizioni dell’ufficiale sanitario.

Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da  parte

dei proprietari, il  podesta’  dispone  l’applicazione  d’ufficio  di

detti interventi.

Art. 327.

Ferme  restando  le  disposizioni  delle   leggi   sulla   bonifica

integrale, e’ richiesta la licenza del  prefetto  per  l’apertura  di

cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di  casali  e

d’altre opere e per il prelevamento di materiali  di  qualunque  uso.

Nella licenza sono indicate le norme,  alle  quali  gli  imprenditori

debbono ottemperare, per evitare ristagni d’acqua o  avvallamenti  di

terreno non dotati di facile scolo.

Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto  obbligo  od  alle

prescrizioni contenute nella licenza rilasciata  dal  prefetto,  sono

puniti con l’ammenda da lire cento a duemila, salvo  al  podesta’  di

provvedere di ufficio nei modi indicati nell’art. 325.

Art. 328.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno e’

stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della  malaria,

commisurato  al  settanta  per  cento  degli   avanzi   di   gestione

dell’Azienda  del  chinino,   accertati   nel   l’ultimo   rendiconto

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Le somme non impiegate alla fine  dell’esercizio  finanziario  sono

conservate  ai  residui  e  possono  essere  erogate  negli  esercizi

finanziari successivi.

Art. 329.

L’infezione malarica non e’ compresa fra i casi di  infortunio  per

causa violenta in occasione  di  lavoro,  che  sono  preveduti  dalle

vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e  sulla

assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   in

agricoltura.

Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati  nei  modi  che

verranno stabiliti nel regolamento,  l’istituto  assicuratore  presso

cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti  leggi

per gli infortuni sul lavoro nell’industria  e  nell’agricoltura,  e’

tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta  nella

tabella n. 7 annessa al presente testo unico.

La sovvenzione e’ assegnata ai  discendenti,  ascendenti,  coniuge,

fratelli  o  sorelle  dell’operaio  deceduto  che  si  trovino  nelle

condizioni  stabilite  dalla  legge  sugli  infortuni  degli  operai,

approvata con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed e’ ripartita  fra

gli aventi diritto in conformita’, delle disposizioni  contenute  nel

  1. decreto medesimo.

Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di  operai  o

di impiegati, che si trovino  nelle  condizioni  stabilite  nell’art.

317, e sia mancata, sul  posto,  per  colpa  dell’appaltatore  o  del

concessionario dei lavori, l’assistenza  sanitaria,  preveduta  nello

stesso articolo, questi sara’  tenuto  a  corrispondere  agli  aventi

diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari  a  cinque

annualita’ del salario preveduto nei contratti collettivi di  lavoro,

dedotto, per gli operai assicurati, l’ammontare  della  somma  pagata

dall’istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma,  quando  la

somma stessa sia inferiore alle cinque annualita’ predette.

Sezione VIII

Disposizioni per la prevenzione e la cura della

pellagra

Art. 330.

Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere  denunziato  nei

modi stabiliti negli articoli 254 e 255.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  trecento  a

cinquemila.

Art. 331.

I  comuni,  nei  quali  sia  accertata  endemia  pellagrosa,   sono

assoggettati,  con  ordinanza  motivata  del  prefetto,  alle   norme

stabilite negli articoli 332, 333 e 334.

Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Art. 332.

Nei comuni, dichiarati colpiti dalla  pellagra,  sono  assoggettate

alla vigilanza e alle  prescrizioni  delle  autorita’  governative  e

locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare

del granturco e suoi derivati.

I regolamenti speciali per l’esecuzione del presente articolo e dei

seguenti sono  approvati  dalla  Giunta  provinciale  amministrativa,

inteso  il  Consiglio  provinciale  dell’economia  corporativa  e  il

Consiglio provinciale di sanita’.

Art. 333.

Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facolta’

di ordinare al comune la costruzione  o  l’acquisto  di  uno  o  piu’

essiccatoi per granturco,  di  capacita’  corrispondente  ai  bisogni

locali.

L’esercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento.

Il prefetto ha parimenti facolta’ di invitare il comune a destinare

un  locale,  riconosciuto  dall’ufficiale   sanitario   igienicamente

adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o  della

farina di proprieta’ privata degli abitanti, che manchino  di  locali

sani e per la quantita’ corrispondente al bisogno  dell’alimentazione

familiare.

All’impianto dell’essiccatoio e alla costruzione o adattamento  dei

locali di deposito sono applicabili le norme e i benefizi,  stabiliti

per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.

Art. 334.

Quando siano affette da pellagra persone iscritte  nell’elenco  dei

poveri il medico condotto,  tenuto  conto  della  razioni  alimentare

abituale dell’ammalato, prescrive gli alimenti  integrativi  di  tale

razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune  a

scopo di cura.

Il podesta’ forma e  tiene  al  corrente  l’elenco  dei  pellagrosi

poveri, ai  quali  le  famiglie  non  sono  in  grado  di  provvedere

l’alimentazione curativa.

I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o

l’inefficienza dell’alimentazione stessa, debbono  essere  ricoverati

in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati.

La spesa per l’alimentazione curativa e l’eventuale ricovero  degli

ammalati poveri e’ anticipata dal comune e suddivisa in parti  uguali

a carico del comune e della provincia.

Art. 335.

E’ stanziata annualmente, in apposito  capitolo  del  bilancio  del

Ministero  dell’interno,  una  somma  per  sussidi  ai   comuni   per

l’impianto e il  funzionamento  degli  istituti  curativi  contro  la

pellagra.

Sezione IX

Disposizioni per combattere il cancro e i tumori maligni

Art. 336.

Per  ciascun  esercizio  finanziario,  in  speciali  capitoli   del

bilancio del Ministero dell’interno, e’ stanziata:

  1. a) una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle provincie, alle

istituzioni pubbliche di assistenza  e  beneficenza,  ai  consorzi  o

altri enti per favorire l’impianto e il funzionamento  di  centri  di

accertamento diagnostico e di  terapia  per  il  cancro  e  i  tumori

maligni in genere, nonche’ per l’acquisto di radio  da  destinare  in

dotazione al laboratorio  di  fisica  –  ufficio  del  radio,  presso

l’Istituto di sanita’ pubblica;

  1. b) una somma da erogare per la attuazione di corsi di preparazione

scientifica e di tirocinii pratici per l’addestramento  di  personale

medico specializzato.

TITOLO VI

DELIA POLIZIA MORTUARIA

Art. 337.

Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di  inumazione,

secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Il  cimitero  e’  posto  sotto   la   sorveglianza   dell’autorita’

sanitaria, che  la  esercita  a  mezzo  dell’ufficiale  sanitario.  I

piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.

Art. 338.

I  cimiteri  debbono  essere  collocati  alla  distanza  di  almeno

duecento metri dai centri abitati. E’ vietato  di  costruire  intorno

agli stessi nuovi edifici e ampliare  quelli  preesistenti  entro  il

raggio di duecento metri.

Il contravventore e’ punito con l’ammenda fino a lire mille e  deve

inoltre, a sue  spese,  demolire  l’edificio  o  la  parte  di  nuova

costruzione,  salvi  i  provvedimenti   di   ufficio   in   caso   di

inadempienza.

Il prefetto,  quando  abbia  accertato  che  a  causa  di  speciali

condizioni  locali  non  e’  possibile  provvedere  altrimenti,  puo’

permettere la costruzione e l’ampliamento  dei  cimiteri  a  distanza

minore di duecento metri dai centri abitati.

Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e  il  podesta’,

per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non

si oppongano ragioni igieniche, puo’ autorizzare, di volta in  volta,

l’ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di  rispetto  dei

cimiteri.

I provvedimenti del prefetto sono pubblicati nell’albo pretorio per

otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli  interessati

nel termine di trenta giorni.

Il Ministro per l’interno decide sui ricorsi, sentito il  Consiglio

di Stato.

Art. 339.

Il trasporto di cadaveri da comune a comune del  Regno  autorizzato

dal Prefetto. L’introduzione di cadaveri dall’estero  e’  autorizzata

dal Ministro per l’interno, oppure,  per  delegazione  di  esso,  dal

prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite  nel  regolamento

di polizia mortuaria.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  duecento  a

cinquecento.

Il prefetto, che autorizza il trasporto di un cadavere in un comune

appartenente ad  un’altra  provincia  del  Regno,  deve  dare  avviso

dell’autorizzazione  concessa  al  prefetto   della   provincia   cui

appartiene il comune nel quale il cadavere deve essere trasportato.

Art. 340.

E’ vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.

E’ fatta eccezione per la tumulazione di  cadaveri  nelle  cappelle

private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai

centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

Il contravventore e’  punito  con  l’ammenda  da  lire  duecento  a

cinquecento e sono a  suo  carico  le  spese  per  il  trasporto  del

cadavere al cimitero.

Art. 341.

Il Ministro per l’interno ha facolta’ di autorizzare, di  volta  in

volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in localita’

differenti dal cimitero, quando  concorrano  giustificati  motivi  di

speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie  stabilite

nel regolamento di polizia mortuaria.

Art. 342.

L’autorizzazione  relativa  al  trasporto,   alla   tumulazione   e

all’esumazione di cadaveri,  concessa  a  richiesta  di  privati,  e’

vincolata al pagamento della  tassa  stabilita  nella  tabella  n.  8

annessa al presente testo unico.

L’autorizzazione ministeriale per la  tumulazione  di  cadaveri  in

localita’ differenti dal cimitero e’ pure vincolata al  pagamento  di

una tassa nella misura stabilita nella tabella predetta.

Il pagamento  di  una  di  dette  tasse  non  esime  dal  pagamento

dell’altra.

L’autorizzazione  ministeriale,  indicata  nel  secondo  comma  del

presente articolo, e’ esente da tassa quando si tratti  di  salma  di

personaggio al quale siano state decretate onoranze nazionali.

Art. 343.

La cremazione dei cadaveri e’ fatta  in  crematoi  autorizzati  dal

prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni  debbono  concedere

gratuitamente l’area necessaria nei cimiteri per la  costruzione  dei

crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui  della  completa  cremazione

possono  essere  collocate  nei  cimiteri  o  in  cappelle  o  templi

appartenenti a  enti  morali  o  in  colombari  privati  che  abbiano

destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

TITOLO VII

DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITA’ E DI POLIZIA

VETERINARIA

Art. 344.

I  regolamenti  locali  di   igiene   e   sanita’   contengono   le

disposizioni, richieste dalla topografia del  comune  e  dalle  altre

condizioni locali, per l’assistenza medica, la  vigilanza  sanitaria,

l’igiene del suolo e degli abitati, la purezza del l’acqua  potabile,

la salubrita’ e la genuinita’ degli  alimenti  e  delle  bevande,  le

misure contro la diffusione  delle  malattie  infettive,  la  polizia

mortuaria e in generale l’esecuzione del  le  disposizioni  contenute

nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di

insalubrita’.

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d’igiene,

quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in

altre leggi, sono puniti con l’ammenda fino a lire mille.

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni con tenute  nel

testo  unico  della  legge  comunale  e  provinciale  concernenti  la

conciliazione amministrativa.

Art. 345.

I regolamenti locali di igiene e sanita’ e gli altri regolamenti su

materie sanitarie domandati ai comuni sono deliberati  dal  podesta’,

approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere  del

Consiglio provinciale di sanita’.

Il prefetto puo’ assegnare al comune un termine per la compilazione

del proprio regolamento locale di igiene  e  sanita’  o  degli  altri

regolamenti preveduti nel  primo  comma,  quando  siano  obbligatori.

Trascorso inutilmente questo termine, il regolamento viene  compilato

di ufficio.

Il  prefetto  trasmette  copia  dei  regolamenti  al  Ministro  per

l’interno, che puo’ annullarli in tutto  o  in  parte,  quando  siano

contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito  il  parere  del

Consiglio superiore di sanita’ e del Consiglio di Stato.

Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali

predetti debbono essere pubblicati  all’albo  pretorio  per  quindici

giorni consecutivi.

Art. 346.

Ogni provincia deve  avere  il  regolamento  di  polizia  sanitaria

veterinaria.  Ad  esso  e’  allegato  il  decreto  del  Ministro  per

l’interno, indicato nell’art. 61, concernente i  compensi  dovuti  ai

comuni per le  visite  e  gli  accertamenti  eseguiti  nell’interesse

privato.

Il regolamento  e’  approvato  dal  prefetto,  sulla  proposta  del

rettorato provinciale, inteso il Consiglio provinciale di  sanita’  e

la Giunta provinciale amministrativa. Il provvedimento  del  prefetto

e’ definitivo.

Si applicano a  tale  regolamento  le  disposizioni  contenute  nel

quarto comma dell’articolo precedente e nell’ultimo  comma  dell’art.

344.

I  contravventori  alle  prescrizioni  del  regolamento  locale  di

polizia  sanitaria  veterinaria,  quando  non  si   applichino   pene

stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti  con

l’ammenda fino a lire cinquecento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL GOVERNATORATO DI ROMA

Art. 347.

Nel  territorio  del  governatorato  di  Roma  sono   devolute   al

governatore  le  attribuzioni  in  materia  sanitaria  attribuite  al

prefetto e al podesta’, ai termini del presente testo unico e di ogni

altra legge e regolamento, fatta eccezione per quelle  concernenti  i

servizi di sanita’  marittima  e  quelle  sugli  arrivi  per  le  vie

dell’aria, i trasporti di salme da comune a comune, la vigilanza  sul

meretricio, il commercio  degli  stupefacenti,  i  rapporti  con  gli

organi sindacali competenti degli esercenti le professioni e le  arti

sanitarie e i provvedimenti relativi alla transumanza del bestiame.

Art. 348.

Le funzioni del Consiglio provinciale di sanita’  sono  esercitate,

per quanto riguarda il territorio del governatorato di Roma,  da  una

commissione composta degli stessi membri del Consiglio provinciale di

sanita’.

Il governatore fa parte  della  commissione,  in  sostituzione  del

prefetto e la presiede.

Art. 349.

Le attribuzioni dell’ufficio sanitario provinciale, nel  territorio

del governatorato di  Roma,  sono  devolute  all’ufficio  d’igiene  e

sanita’ del governatorato.

Con decreto del Ministro per  l’interno,  sentito  il  governatore,

sono stabilite le norme del concorso per la nomina a medico direttore

dell’ufficio d’igiene e sanita’ del governatorato.

Art. 350.

Lo  statuto  del  Consorzio  provinciale  antitubercolare  per   la

provincia  di  Roma  e’  approvato  dal  prefetto,  di  concerto  col

governatore.

Art. 351.

Le  attribuzioni  conferite  al  prefetto  dalle  disposizioni  del

presente testo unico per l’apertura ed esercizio delle farmacie,  nel

territorio del governatorato di Roma, sono devolute al governatore.

Per il governatorato  la  commissione  indicata  nell’art.  105  e’

nominata dal governatore ed e’ presieduta dal  vice  governatore.  Di

essa  fa  parte  il  medico  direttore  dell’ufficio   d’igiene   del

governatorato.

I provvedimenti del governatore, adottati ai sensi  dei  precedenti

comma, sono definitivi.

Art. 352.

Il governatore di Roma provvede alla fornitura  del  chinino  nelle

zone malariche comprese nel territorio del governatorato,  ripartisce

le spese anticipate per  la  fornitura  stessa  e  cura  i  necessari

accertamenti e rimborsi a termini  delle  disposizioni  del  presente

testo unico.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 353.

Quando, a causa di malattie epidemiche o  per  la  sistemazione  di

importanti servizi sanitari, ricorre la necessita assoluta e  urgente

di occupare proprieta’ particolari per creare  ospedali,  cimiteri  o

provvedere ad altri servizi sanitari, compresa la protezione  per  le

opere di presa e di conduttura delle acque potabili,  si  procede  ai

termini delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II  della

legge 25 giugno 1865, n. 2359,  sulle  espropriazioni  per  causa  di

pubblica utilita’ e dell’art. 7 della legge 20 marzo 1865,  n.  2248,

allegato E.

Art. 354.

Sono a carico dello Stato le  indennita’  per  ispezioni  sanitarie

disposte dall’autorita’ governativa nell’interesse pubblico  e  tutte

le altre spese che l’autorita’ governativa  credera’  di  ordinare  a

tutela della sanita’ pubblica o per  soccorrere  provincie  e  comuni

colpiti da epidemie o da epizoozie.

Art. 355.

Sono obbligatorie per i comuni e per le provincie le spese poste  a

loro carico dalle disposizioni contenute nel  presente  testo  unico,

nel testo unico della legge comunale e  provinciale  e  in  qualsiasi

altra disposizione legislativa.

Art. 356.

In caso di contestazione  sulla  competenza  passiva  delle  spese,

ritenute rispettivamente obbligatorie  per  la  provincia  o  per  il

comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il  parere  della

Giunta, provinciale amministrativa.

Art. 357.

Salvo che la legge non disponga altrimenti contro  i  provvedimenti

emanati in materia sanitaria dal Podesta’ e’ ammesso ricorso  in  via

gerarchica al Prefetto, che decide definitivamente, udito  il  parere

del medico provinciale, e  contro  i  provvedimenti  delle  autorita’

governative inferiori e’ ammesso ricorso alle autorita’ superiori.

Per quanto concerne i ricorsi  gerarchici  e  gli  annullamenti  di

ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite

nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 358.

Un regolamento, approvato con decreto Reale, sentito  il  Consiglio

di Stato, determinera’ le norme  generali  per  la  applicazione  del

presente testo unico.

I contravventori alle disposizioni del  regolamento  generale  e  a

quelle dei regolamenti speciali,  da  approvarsi  con  decreto  Reale

sentito  il  Consiglio  di  Stato  ed  eventualmente  occorrenti  per

l’esecuzione delle varie parti delle  precedenti  disposizioni,  sono

puniti,  quando  non   siano   applicabili   pene   prevedute   nelle

disposizioni medesime, con l’ammenda fino a lire duemila.

Art. 359.

E’ abrogata ogni disposizione contraria al presente testo  unico  o

con esso incompatibile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I

Disposizioni relative al

servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria dei comuni e

delle provincie

Art. 360.

Ai concorsi per posti di ufficiale sanitario,  preveduti  nell’art.

34, indetti entro  il  31  dicembre  1937,  possono  essere  ammessi,

indipendentemente dai limiti di eta’, coloro che alla data del  bando

di concorso abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno

stesso comune o consorzio, nella qualita’ di ufficiale  sanitario,  a

seguito di nomina prefettizia anche provvisoria, purche’ siano  stati

assunti precedentemente alla data di entrata in vigore  del  presente

testo unico.

Art. 361.

Ai concorsi per posti di sanitario  condotto,  preveduti  nell’art.

68, indetti entro  il  31  dicembre  1937,  possono  essere  ammessi,

indipendentemente dai limiti di eta’, i sanitari  che  dimostrino  di

avere  gia’  prestato  servizio  di  condotta,  con  nomina  divenuta

definitiva, precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente testo unico.

Art. 362.

I laboratori, che alla data di entrata in vigore del presente testo

unico  sono  gestiti  dai  comuni,  passeranno  alle  amministrazioni

provinciali, con il loro impianto ed il personale addetto,  entro  il

termine di  due  anni  dalla  data  predetta,  secondo  le  modalita’

stabilite nel R. decreto 16 gennaio 1927, n. 155.

Al personale dei detti laboratori si applicano le norme sancite nel

presente testo unico per il personale dei laboratori provinciali.

Art. 363.

Ai concorsi, preveduti nell’art. 85, indetti entro il  31  dicembre

1937, per posti  presso  i  laboratori  provinciali,  possono  essere

ammessi, indipendentemente dai limiti di eta’, coloro che  alla  data

del bando  di  concorso  prestino  ininterotto  servizio,  anche  per

effetto  di  incarico  provvisorio,  da  almeno  tre   anni,   presso

laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o  da  altri

enti pubblici, purche’ assunti precedentemente alla data  di  entrata

in vigore dei presente testo unico.

Art. 364.

L’applicazione  delle  disposizioni  relative  al  collocamento   a

riposo, al compimento dei sessantacinque anni di eta’, del  personale

sanitario preveduto negli articoli 47, 54,  76,  90,  96  e  362  del

presente testo unico, avra’ inizio  col  1°  luglio  1936,  salvo  il

disposto del comma seguente.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo  unico

i prefetti e le amministrazioni interessate,  secondo  la  rispettiva

competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei  sanitari  che

oltre ai sessantacinque anni di eta’ abbiano anche compiuto  quaranta

anni di servizio e di quelli che abbiano compiuto  settanta  anni  di

eta’ e trentacinque di servizio.

CAPO II

Disposizioni relative all’esercizio delle professioni ed

arti sanitarie e di attivita’ soggette a vigilanza sanitaria

Sezione

I

Disposizioni relative all’esercizio delle professioni sanitarie

Art. 365.

Sono  autorizzati  all’esercizio  delle   professioni   di   medico

chirurgo, veterinario, farmacista e  levatrice,  quantunque  sforniti

del titolo di abilitazione prescritto a norma  degli  ordinamenti  in

vigore:

  1. a) i cittadini italiani delle nuove Provincie del Regno che abbiano

conseguito i diplomi per l’esercizio delle  professioni  suddette  in

istituti autorizzati del cessato Impero austro-ungarico, o che  siano

in possesso di diplomi di altri Stati, confermati (nostrificati)  con

provvedimento della competente autorita’ del  detto  cessato  Impero,

nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396,

che determina i casi di  equipollenza  dei  diplomi  per  l’esercizio

delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della  cessata

monarchia austro-ungarica, e dal R. decreto-legge 16 agosto 1926,  n.

1914,  che  estende  alla  provincia  del  Carnaro  la   legislazione

sanitaria vigente nel Regno;

  1. b) coloro  che,  muniti  di  diplomi  esteri  per  l’esercizio  di

professioni sanitarie, abbiano ottenuto con decreto del Ministro  per

l’interno  l’autorizzazione  ad  esercitare   nel   Regno   la   loro

professione ai sensi del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795,  che

disciplina l’esercizio nel Regno delle professioni sanitarie da parte

di laureati o diplomati all’estero rimpatriati per la guerra.

Art. 366.

Sono autorizzati all’esercizio  della  professione  nel  Regno,  ma

soltanto  presso  gli   stranieri,   i   medici-chirurghi   diplomati

all’estero, che al tempo della promulgazione della  legge  10  luglio

1910, n. 455, relativa all’istituzione degli Ordini dei sanitari,  si

trovavano da oltre tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per

redditi di ricchezza mobile, derivanti dall’esercizio professionale.

Art. 367.

Sono autorizzati all’esercizio della odontoiatria e  della  protesi

dentaria, quantunque non abilitati all’esercizio della professione di

medico chirurgo:

  1. a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in

virtu’ di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n.

1755, concernente l’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria;

  1. b) i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che  siano

in  possesso  di  concessioni  per  l’esercizio  della  odontotecnica

rilasciate dalla  competente  autorita’  del  cessato  Impero  austro

ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927,  n.  1187,

concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici  concessionati

delle nuove provincie del Regno e dal R. decreto 14 giugno  1928,  n.

1630,  che  estende  alla  provincia  del  Carnaro  la   legislazione

sanitaria vigente nel Regno.

Alle persone che si trovano  nelle  condizioni  sopra  indicate  si

applicano  le  disposizioni  del  presente  testo   unico,   relative

all’esercizio delle professioni sanitarie.

Sezione II

Disposizioni relative al servizio farmaceutico

Art. 368.

Ai titolari di farmacie legittime,  ai  sensi  dell’art.  25  della

legge 22 maggio 1913, n. 468, esistenti alla  data  di  pubblicazione

del R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, e riconosciuto il diritto

di continuare, vita durante, l’esercizio di una farmacia.

Il titolare di due o piu’ farmacie deve, entro il  termine  del  30

settembre 1934, notificare al prefetto della provincia, se  tutte  le

farmacie  hanno  sede  nella  stessa  provincia,  o,  altrimenti,  al

Ministero dell’interno, per quale di esse intenda  optare.  Trascorso

inutilmente detto termine, il prefetto od il Ministro per  l’interno,

secondo la rispettiva competenza,  determinano,  anche  in  relazione

alle esigenze dell’assistenza farmaceutica, per quale delle  farmacie

medesime e’ riconosciuto il  diritto  di  continuare,  vita  durante,

l’esercizio.

Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel

precedente comma, non e’ riconosciuto il diritto  alla  continuazione

del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:

  1. a) che la vendita abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1936;
  2. b) che la  vendita  sia  fatta  a  farmacista  iscritto  nell’albo

professionale.

Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera a)

non siano state vendute, sono messe a  concorso  ai  sensi  dell’art.

105.

L’autorizzazione data dal prefetto ai nuovi titolari delle farmacie

e’ strettamente personale e non puo’ essere ceduta  o  trasferita  ad

altri.

Art. 369.

Le farmacie, per le quali sia  stato  riconosciuto  il  diritto  di

continuare  l’esercizio  a  norma  del  primo  comma  del  precedente

articolo, possono essere trasferite, per una volta  tanto,  per  atto

tra vivi o per  successione,  a  condizione  che  il  trapasso  della

farmacia  sia  fatto  a  favore  di  farmacista  iscritto   nell’albo

professionale.

Nel caso di successione, il trapasso della farmacia  puo’  avvenire

anche a favore del figlio o di uno dei figli del  titolare  premorto,

sebbene non farmacista, purche’ sia avviato agli studi farmaceutici o

almeno inscritto all’ultimo anno di scuola media di secondo grado.

Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere

comunicato  al  prefetto,  il  quale,  accertata  l’osservanza  delle

prescrizioni   sopradette,   riconosce    l’avvenuto    trasferimento

dell’esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.

L’autorizzazione,  data  dal  prefetto  al  nuovo  titolare   della

farmacia, e’ strettamente  personale  e  non  puo’  essere  ceduta  o

trasferita ad altri.

Quando si tratti di successione a favore di figli, che  si  trovino

nelle condizioni di cui al secondo comma del  presente  articolo,  il

prefetto concede la  gestione  provvisoria  della  farmacia  fino  al

completamento degli studi farmaceutici.

Durante la gestione provvisoria della farmacia  si  applirano  alla

medesima le disposizioni di cui all’articolo 379.

Art. 370.

Alle farmacie legittime, ai  sensi  dell’art.  26  della  legge  22

maggio 1913, n. 468,  si  applicano  le  disposizioni  contenute  del

secondo comma dell’art. 368.

Le farmacie stesse possono essere trasferite, esclusiva  mente  per

successione  e  secondo  le  disposizioni   prevedute   nell’articolo

precedente, a favore del figlio o di uno  dei  figli,  anche  se  non

farmacista e, in mancanza di figli, a  favore  del  coniuge  che  sia

farmacista.

Art. 371.

Ai comuni, alle istituzioni di assistenza  e  benificenza  ed  agli

altri enti pubblici, nonche’ alle societa’ cooperative di  previdenza

e di consumo che, alla data del  31  marzo  1934  siano  titolari  di

farmacie, e’ riconosciuto il diritto di continuarne l’esercizio.

Art. 372.

Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell’articolo

precedente si applicano le norme stabilite nel presente  testo  unico

per i sanitari condotti e, per  quanto  riguarda  il  trattamento  di

quiescenza, le norme stabilite per la  cassa  di  previdenza  per  le

pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali.

I concorsi per la  nomina  dei  farmacisti  addetti  alle  farmacie

comunali sono indetti dal  prefetto  e  giudicati  dalla  Commissione

indicata nell’art. 105 del presente testo unico.

Art. 373.

Alle societa’ ed agli enti non preveduti  nell’art.  371,  i  quali

siano titolari di farmacie legittime  ai  sensi  dell’art.  25  della

legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni  dell’art.

368, salvo per quanto riflette il diritto di  continuare  l’esercizio

della farmacia, che resta limitato a un trentennio a decorrere dal 31

marzo 1934.

Art. 374.

Ai proprietari delle farmacie di antico diritto,  considerate  come

privilegiate giusta le  disposizioni  dell’art.  28  della  legge  22

maggio 1913, n. 468, e’ riconosciuto,  in  deroga  alle  disposizioni

contenute negli articoli 112 e 113 del presente testo unico, per  se’

e i loro  eredi  e  aventi  causa,  il  diritto  all’esercizio  delle

farmacie rispettive per la durata di anni trenta dalla  pubblicazione

della predetta legge; scorso il  quale  termine,  il  privilegio  dei

detti proprietari s’intende definitivamente estinto. Rimane salvo  ai

proprietari,  che  siano  farmacisti,  il   diritto   di   continuare

nell’esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove

farmacie, nei comuni nei quali si trovano  quelle  privilegiate  come

sopra, e’ sempre disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali,

entro i limiti di popolazione indicati nell’art. 104, salvo  il  caso

preveduto nell’art. 109.

Art. 375.

Nei territori annessi in  base  agli  articoli  3  della  legge  26

settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920,  n.  1778,

si applicano, in sostituzione dei precedenti articoli 368, 369, 370 e

374, le seguenti disposizioni:

1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti  ed

in esercizio nei territori annessi, secondo  la  legge  austriaca  18

dicembre 1906, n. 5 B. L. I., e’ riconosciuto per se’ e i loro  eredi

e aventi causa, il diritto all’esercizio  delle  farmacie  rispettive

nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla  pubblicazione

del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1238; scorso il  quale  termine,

il  privilegio  dei  detti  proprietari  si  intende  definitivamente

estinto.

Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti,  il  diritto  di

continuare nell’esercizio della farmacia fino al termina  della  loro

vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale aperture di nuove

farmacie nei comuni, nei quali si trovano le farmacie in  parola,  e’

disposta anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di

popolazione indicati nell’art. 104 del presente testo unico, salvo il

caso preveduto nell’art. 109.

2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti

e in esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca  del

18 dicembre 1906, n. 5 B. L. I., e’ riconosciuto, per  se’  e  per  i

loro eredi e aventi causa  e  per  la  durata  di  venti  anni  dalla

pubblicazione del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1238,  il  diritto

all’esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale.

Rimane pero’ fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti,  il

diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.

3° A misura che le farmacie  indicate  nei  due  precedenti  numeri

vengano a chiudersi, anche per alcuna  delle  cause  prevedute  negli

articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie  stesse  non

possono essere riaperte che entro  i  limiti  della  pianta  organica

stabilita dal prefetto e  sotto  la  osservanza  di  tutte  le  altre

condizioni e norme contenute nel presente testo unico.

Art. 376.

Nella citta’ di Fiume e nel relativo territorio, annesso  al  Regno

in  virtu’  del  R.  decreto-legge  22  febbraio  1924,  n.  211,  si

applicano, in sostituzione dei precedenti articoli 368,  369,  370  e

374 le seguenti disposizioni:

1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti  ed

in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il paragrafo 131 della

legge ungherese XIV dell’anno 1879, e’ riconosciuto, per se’ e i loro

eredi  e  aventi  causa,  il  diritto  all’esercizio  delle  farmacie

rispettive nella sede attuale, per la durata  di  anni  trenta  dalla

data di pubblicazione del Regio decreto  16  agosto  1926,  n.  1914;

scorso il quale termine,  il  privilegio  dei  detti  proprietari  si

intende definitivamente estinto.

Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti,  il  diritto  di

continuare nell’esercizio delle farmacie fino al termine  della  loro

vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove

farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie  in  parola,

e’ disposta, anche quando si  tratti  di  farmacie  rurali,  entro  i

limiti di popolazione indicati nell’artiaolo 104 del  presente  testo

unico, salvo il caso preveduto nell’art. 109.

2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti

e in esercizio nel circondario di  Fiume,  secondo  1  paragrafo  131

della legge ungherese XIV dell’anno 1879, e’ riconosciuto, per se’  e

per i loro eredi e aventi causa, per la durata di  venti  anni  dalla

data di pubblicazione del citato decreto,  il  diritto  all’esercizio

della farmacia rispetiva, nella sede attuale.

Rimane pero’ fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti,  il

diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.

3° A misura che le farmacie, indicate nei  due  precedenti  numeri,

vengano a chiudersi, anche per alcuna  delle  cause  prevedute  negli

articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie  stesse  non

possono essere riaperte che entro  i  limiti  della  pianta  organica

stabilita dal prefetto e  sotto  la  osservanza  di  tutte  le  altre

condizioni e norme contenute rei presente testo unico.

Art. 377.

Alle farmacie indicate negli articoli 375 e 376,  nn.  1  e  2,  si

applicano le disposizioni degli articoli 57, 58 e 60 del  regolamento

13 luglio 1914, n. 829.

Art. 378.

Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono  avere,  per

direttore responsabile, in conformita’ al disposto dell’art. 121,  un

farmacista iscritto nell’albo professionale.

Art. 379.

Alle farmacie privilegiate prevedute nell’art. 374,  che  siano  in

esercizio  alla  scadenza  del  trentennio  stabilito   dall’articolo

stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della Venezia Giulia e

Tridentina e del territorio di Fiume, che  siano  in  esercizio  alla

scadenza dei termini stabiliti negli articoli 375 e 376, si applicano

le disposizioni contenute negli articoli 368, 369, 371 e 373.

Art. 380.

Entro il 31 merzo 1935 il prefetto, sentiti i podesta’  dei  comuni

interessati, la Giunta  provinciale  amministrativa  e  il  Consiglio

provinciale di  sanita’,  stabilira’,  con  suo  decreto,  la  pianta

organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell’art.  104.

Il provvedimento del prefetto e’ definitivo.

Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno

gradatamente assorbite nella pianta stessa con l’accrescimento  della

popolazione o  per  effetto  di  chiusura  di  farmacie  che  vengano

dichiarate decadute.

Art. 381.

Il Ministro delle finanze e’ autorizzato a introdurre  nello  stato

di previsione dell’entrata e in  quello  della  spesa  del  Ministero

dell’interno  le  variazioni  occorrenti   per   l’attuazione   delle

disposizioni contenute nell’art. 115.

Sezione III

Disposizioni relative all’esercizio delle professioni

sanitarie ausiliarie

Art. 382.

In via transitoria e fino al 5 novembre 1935,  la  direzione  delle

scuole convitto professionali per  infermiere  puo’  essere  affidata

anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole convitto

professionali per infermiere,  esistenti  al  5  novembre  1925,  che

abbiano tenuto con lode, per almeno un  biennio,  funzioni  direttive

dell’assistenza infermiera  in  un  reparto  ospedaliero  del  Regno,

nonche’ ad infermiere diplomate in scuole convitto straniere.

Sezione IV

Disposizioni relative all’esercizio delle arti ausiliarie

delle professioni sanitarie

Art. 383.

Sono  autorizzati  all’esercizio  delle   arti   ausiliarie   delle

professioni sanitarie coloro  che  hanno  conseguito  l’attestato  di

abilitazione a termini dell’art. 6 della legge  23  giugno  1927,  n.

1264,  concernente  la  disciplina  delle   arti   ausiliarie   delle

professioni sanitarie.

Art. 384.

Gl’infermieri che alla pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n.

1264, citata  nell’articolo  precedente,  erano  in  servizio  presso

amministrazioni ospitaliere e che a norma  dell’art.  7  della  legge

medesima furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio,  sebbene

sprovvisti della speciale licenza o  dell’attestato  di  abilitazione

prescritto per l’esercizio della relativa attivita’,  debbono,  entro

il  31  luglio  1936,  munirsi  dell’uno  o  dell’altro  dei   titoli

anzidetti.

Art. 385.

Fino a quando non siano state istituite  le  scuole  autorizzate  a

rilasciare  le  licenze  di  abilitazione  all’esercizio  delle  arti

ausiliarie delle professioni sanitarie, e’ in facolta’  del  Ministro

per l’interno, sentito quello per l’Educazione nazionale,  di  indire

nuove sessioni di esami di idoneita’ per gli infermieri indicati  nel

precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami

vengono  indetti,  abbiano  un  tirocinio  di  almeno  quattro   anni

nell’arte che intendono di esercitare.

Sezione V

Disposizioni relative all’esercizio di attivita’ soggette

a vigilanza sanitaria

Art. 386.

Possono essere autorizzati all’impiego  dei  raggi  Röntgen  e  del

radio a  scopo  terapeutico  i  sanitari  che,  alla  data  preveduta

nell’articolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente,  per

un periodo non  inferiore  ad  anni  cinque,  la  radioterapia  e  la

radiumterapia.

L’autorizzazione  e’  concessa  con  decreto   del   Ministro   per

l’interno.

Art. 387.

Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198  e  386

del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti  di

radiologia e di radiumterapia ed all’uso delle sostanze  radioattive,

entreranno in  vigore  entro  il  termine  che  sara’  stabilito  nel

regolamento.

CAPO III

Disposizioni relative all’igiene del suolo e dell’abitato

Art. 388.

Le stalle rurali esistenti alla data di pubblicazione  del  decreto

prefettizio indicato dall’art. 234, dovranno,  entro  il  termine  di

cinque anni dalla pubblicazione stessa, essere dotate, qualora non lo

siano, della concimaia prescritta.

Il proprietario che non abbia ottemperato alle  dette  prescrizioni

e’ punito  con  l’ammenda  da  lire  trecento  a  cinquecento.  Egli,

inoltre,  decade  da  ogni  agevolazione  di  credito,   o   fiscale,

eventualmente ottenuta dallo Stato per le stalle o per il bestiame in

relazione all’unita’ colturale in cui la stalla si trovi e non potra’

di nuovo ottenere le agevolazioni anzidette o altre, fin  quando  non

si sia messo in regola con le disposizioni dell’articolo citato.

Art. 389.

E’  fatta,  salva  l’applicazione  della   disposizione   contenuta

nell’art. 2 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385,  relativa

alla  competenza  dei  comitati  tecnici  amministrativi  funzionanti

presso i provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e  le

Isole e presso l’Alto commissariato di Napoli.

CAPO IV

Disposizioni relative ai provvedimenti contro le malattie

infettive e sociali

Sezione I

Disposizioni per combattere la

tubercolosi

Art. 390.

Al  fine  di  provvedere  alle  opere  per  la  costruzione  e   lo

adattamento  di  speciali  luoghi  di  cura  a  tipo  sanatoriale  od

ospedaliero  sanatoriale  per  gli  ammalati  di   tubercolosi,   con

particolare riguardo a coloro per i quali la malattia fu contratta o,

aggravata in  servizio  militare  di  guerra,  la  Cassa  depositi  e

prestiti e’ autorizzata a concedere,  fino  al  30  giugno  1937,  ai

comuni  e  alle  provincie,  anche  riuniti   in   consorzio,   mutui

estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i trentacinque anni

e, in caso  di  assoluta  necessita’  giustificata  dalle  condizioni

economiche dell’ente mutuatario, in cinquanta anni, con  le  garanzie

stabilite negli articoli 75 e  seguenti  del  testo  unico  di  leggi

approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro II, parte I).

I mutui,  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e’  autorizzata  a

concedere ai sensi del presente articolo, sono  collocati  sui  fondi

degli istituti di previdenza.

I mutui possono anche essere concessi a istituti  di  assistenza  e

beneficenza  o  ad  altri  enti  morali;  in  tal  caso,  quando   la

concessione del mutuo non sia garantita dall’amministrazione comunale

o provinciale, sara’ accettata in garanzia rendita  su  titoli  dello

Stato vincolati per tutta la durata del mutuo,  non  superiore  a  un

trentennio.

Art. 391.

La somma complessiva per i mutui concessi o da concedere, ai  sensi

dell’articolo precedente, non puo’ superare i 45 milioni.

Ogni singolo mutuo non puo’ eccedere la somma di 800.000 lire.

Lo Stato assume a suo carico gli interessi,  che  corrisponde  alla

Cassa depositi e prestiti in tante quote uguali quanti sono gli  anni

di ammortamento.

Tale contributo non puo’ superare in alcun caso quello che lo Stato

avrebbe assunto se i  mutui  fossero  stati  concessi  al  saggio  di

interesse vigente  quando  le  disposizioni  relative  al  contributo

entrarono in vigore i fondi occorrenti sono  stanziati  nel  bilancio

del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme disponibili alla  fine  dell’esercizio,  sono  portate  in

aumento della disponibilita’ degli esercizi successivi.

Il concorso dello Stato puo’ essere concesso anche quando  i  mutui

siano contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,

ma la concessione non puo’ importare al bilancio dello Stato un onere

superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con

la Cassa depositi e prestiti.

Ai mutui  e  ai  lavori  preveduti  dall’articolo  precedente  sono

estese, in quanto  siano  applicabili,  le  disposizioni  legislative

vigenti per le opere igieniche che debbano essere eseguite con  mutui

di favore e col concorso dello Stato.

Art. 392.

I benefici, indicati negli articoli 390  e  391,  sono  estensibili

anche alle opere di  costruzione  e  di  adattamento  di  locali  per

colonie permanenti di bambini disposti alla tubercolosi.

La spesa per il concorso dello Stato ai relativi  mutui  di  favore

grava  sullo  stesso  fondo  stanziato  per  l’esecuzione  di   detti

articoli.

Sezione II

Disposizioni per diminuire le cause della malaria

Art. 393.

Con Regio decreto, su  proposta  del  Ministro  per  l’interno,  di

concerto coi Ministri per le finanze, per i  lavori  pubblici  e  per

l’agricoltura e foreste, potra’ procedersi alla soppressione  o  alla

eventuale  trasformazione  dell’Istituto  autonomo   per   la   lotta

antimalarica nelle Venezie.

Lo stesso Regio decreto determinera’ la destinazione del patrimonio

dell’Ente nel caso di soppressione.

CAPO V

Disposizioni relative alla polizia mortuaria

Art. 394.

I comuni che, alla data di entrata in  vigore  del  presente  testo

unico, non sono  provvisti  del  cimitero  a  sistema  di  inumazione

secondo, l’art. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine  di

tre anni dalla data predetta.

A tale scopo il prefetto assegna  un  termine  entro  il  quale  il

comune deve presentare, per l’approvazione, il progetto relativo.

In caso di inadempimento, il prefetto provvede di ufficio, salvi  i

provvedimenti della Giunta  provinciale  amministrativa,  ai  termini

delle disposizioni contenute nel testo unico della legge  comunale  e

provinciale.

Visto, d’ordine di Sua Maesta’ il Re:

Il Capo del Governo

Primo Ministro Segretario di Stato

Ministro per l’Interno:

MUSSOLINI.

TABELLA N. 1.

Dei diritti di pratica sanitaria, preveduti dall’art. 30.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 2.

Tabella dei diritti per la visita del  bestiame  e  dei  prodotti  ed

avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell’art. 32.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 3.

Tassa di concessione per l’autorizzazione all’apertura  ed  esercizio

di una farmacia e tassa d’ispezione delle farmacie (art. 108,  128  e

145)

=====================================================================

|    F A R M A C I E    | Tassa di concessione  |Tassa di ispezione |

+=======================+=======================+===================+

|I. – Nei comuni con    |                       |                   |

|popolazione non        |                       |                   |

|superiore a 5000       |                       |                   |

|abitanti               |         144 –         |       25 –        |

+———————–+———————–+——————-+

|II. – Nei comuni con   |                       |                   |

|popolazione superiore a|                       |                   |

|5000 e non a 10.000    |                       |                   |

|abitanti               |         720 –         |       25 –        |

+———————–+———————–+——————-+

|III. – Nei comuni con  |                       |                   |

|popolazione superiore a|                       |                   |

|10.000 e non a 15.000  |                       |                   |

|abitanti               |        1.440 –        |       40 –        |

+———————–+———————–+——————-+

|IV. – Nei comuni con   |                       |                   |

|popolazione superiore a|                       |                   |

|15.000 e non a 40.000  |                       |                   |

|abitanti               |        2.160 –        |       40 –        |

+———————–+———————–+——————-+

|V. – Nei comuni con    |                       |                   |

|popolazione superiore a|                       |                   |

|40.000 e non a 100.000 |                       |                   |

|abitanti               |        6.000 –        |       80 –        |

+———————–+———————–+——————-+

|VI. – Nei comuni con   |                       |                   |

|popolazione superiore a|                       |                   |

|100.000 abitanti       |       12.000 –        |       200 –       |

+———————–+———————–+——————-+

N.B. – La popolazione va calcolata in base ai risultati dell’ultimo

censimento.

TABELLA N. 4.

Tassa di concessione per le licenze di  abilitazione  all’esercizio

di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie (art. 142).

  1. a) per le arti dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista, L.

50;

  1. b) per  gli  odontotecnici  e  per  gli  infermieri,  compresi   i

massaggiatori e i capi bagnini degli  stabilimenti  idroterapici,  L.

30.

TABELLA N. 5.

Tassa di concessione per l’autorizzazione a produrre e a mettere in

commercio specialita’ medicinali (art. 178).

1° Tassa annua per ogni officina di specialita’ medicinali:

  1. a) per officine che non impieghino complessivamente piu’ di cinque

persone (escluso il personale di amministrazione), L. 200;

  1. b) per officine che non impieghino  complessivamente  piu’  di  10

persone (escluso il personale di amministrazione), L. 500;

  1. c) per officine che non impieghino  complessivamente  piu’  di  20

persone (escluso il personale di amministrazione), L. 2000;

  1. d) per officine che impieghino complessivamente piu’ di 20 persone

(escluso il personale di amministrazione), L. 5000.

2°  Tassa  di  autorizzazione  alla   produzione   di   specialita’

medicinali:

  1. a) per officine che non  impieghino  complessivamente  piu’  di  5

persone (escluso il personale di amministrazione), L. 200;

  1. b) per officine che non impieghino  complessivamente  piu’  di  10

persone (escluso il personale di amministrazione), L. 500;

  1. c) per officine che non impieghino  complessivamente  piu’  di  20

persone (escluso il personale di amministrazione), L. 2000;

  1. d) per officine che impieghino complessivamente piu’ di 20 persone

(escluso il personale di amministrazione), L. 5000.

3° Tassa per  registrazione  sanitaria  di  specialita’  medicinali

estere e nazionali,  per  ogni  specialita’,  serie  o  categoria  di

specialita’ L. 1000.

4° Tassa di nuova registrazione sanitaria per specialita’ estere  o

nazionali, variate nella loro  composizione,  per  ogni  specialita’,

serie o categoria di specialita’, L. 100.

5° Tassa annua per ogni specialita’ estera  o  nazionale,  serie  o

categoria di specialita’ registrate, L. 250.

6° Tassa  per  registrazione  sanitaria  di  specialita’  estere  o

nazionali, gia’ esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1929,  per

ogni specialita’, serie o categoria di specialita’, L. 500.

TABELLA N. 6.

Tassa di concessione governativa per  l’autorizzazione  prefettizia

di cui all’art. 196 (1° comma) . . L. 200

Tassa annua di ispezione (art. 196).

  1. a) per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta,
  2. 200;
  3. b) per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta, L. 100.

I possessori di due o piu’ apparecchi di ciascuna  delle  categorie

  1. a) e b) sono tenuti al pagamento dell’intera tassa annua di ispezione

per il primo e della meta’ della tassa per ciascuno degli altri.

TABELLA N. 7.

Sovvenzione  spettante  ai  discendenti,  ascendenti,  fratelli   o

sorelle, coniuge superstite di operai deceduti per febbre  perniciosa

(art. 329).

=====================================================

|                         |           Sesso         |

|    Eta’ dell’operato    |————————-|

|        deceduto         |   uomini    |   donne   |

+=========================+=============+===========+

|dai 12 ai 15 anni        |             |           |

|compiuti                 |        3.000|      2.250|

+————————-+————-+———–+

|dai 15 ai 23 anni        |             |           |

|compiuti                 |        6.000|      3.000|

+————————-+————-+———–+

|dai 23 ai 55 anni        |             |           |

|compiuti                 |        7.500|      3.750|

+————————-+————-+———–+

|dai 55 ai 65 anni        |             |           |

|compiuti                 |        4.500|      2.250|

+————————-+————-+———–+

TABELLA N. 8.

Tassa di autorizzazione per il trasporto, tumulazione ed esumazione

di cadaveri, concessa a richiesta di privati (art. 342):

  1. a) se rilasciata dal Ministro per l’interno  o  dal  prefetto  per

delegazione del Ministro, L. 540;

  1. b) se rilasciata dal prefetto nella propria competenza, L. 180.

Tassa di autorizzazione per la tumulazione di cadaveri in localita’

differenti dal cimitero (art. 342) L. 360

Visto, d’ordine di Sua Maesta’ il Re:

Il Capo del Governo

Primo Ministro Segretario di Stato

Ministro per l’Interno:

MUSSOLINI.


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