Le opere oggetto di condono vanno valutate all’attualità indipendentemente dalla situazione vincolistica esistente all’epoca di realizzazione
Per accedere ai benefici del condono edilizio il manufatto abusivo deve aver raggiunto la funzionalità propria
Fra i requisiti necessari per ottenere il Condono edilizio vi è l’ultimazione delle opere, concetto da estendersi all’autonomia funzionale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale per accedere ai benefici del condono edilizio straordinario di cui alla legge n. 47/85 è necessario che il manufatto abusivo abbia raggiunto la funzionalità propria della destinazione d’uso per la quale è stato chiesto il condono (Consiglio di Stato IV n. 4178/2016, sez. IV 1/8/2014 n. 4089; Sez. VI 15/9/2015 n. 4287).
In sostanza l’avvenuto compimento delle opere abusive deve essere globalmente concluso entro le relative soglie temporali imposte dai tre provvedimenti straordinari di Condono Edilizio di cui alla L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03.
In particolare è indispensabile che vi sia il completamento delle sole opere già funzionalmente definite alla data del termine prescritto dal relativo provvedimento di condono, coincidenti, queste ultime, con la presenza di uno stato di avanzamento della realizzazione del manufatto tale da permetterne ( fatte salve le rifiniture) la fruizione (Consiglio di Stato IV n. 4178/2016).
In altri termini, l’immobile condonabile deve consistere in un organismo edilizio con una sua configurata stabilità e adeguata consistenza planovolumetrica per il quale sia intervenuto alla predetta data l’ultimazione al rustico.
Come condonare un immobile? Lo spiego in questo video:
Si rende necessaria l’autonoma configurazione di stabilità statica e strutturale, capace di consentire l’entrata in esercizio.
D’altra parte esiste il principio “ius receptum” per cui spetta al richiedente il condono edilizio straordinario fornire rigorosa prova dell’effettivo completamento funzionale delle opere abusive ( Cons Stato Sez. V n. 2541 del 2014).
Il concetto di completamento dell’opera abusiva al rustico è stato introdotto con l’art. 31 della L. 47/85, la quale ammette a conseguire la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari degli immobili che risultino essere state ultimate con certi requisiti ed entro certi termini.
Per ultimazione di edifici residenziali, opere abusive e similari, lo stesso articolo intende quelli per cui il rustico sia stato eseguito e completata la copertura, questo per individuare una precisa connotazione della sagoma e involucro.
Inoltre, sempre per individuare le caratteristiche di ultimazione delle opere, se riferite a quelle interne di edifici già esistenti e per quelli non destinati alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.
Questo, quanto meno in linea teorica e normativa.
In termini di prassi gli enti pubblici invece richiedono opportuna documentazione fotografica, spesso connessa con altre documentazioni aventi capacità probatoria di natura temporale e cronologica.
Per altri approfondimenti ti rinvio all’argomento generale del Condono edilizio (questo link).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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