Niente prescrizione amministrativa per illeciti edilizi datati e raffigurati in precedenti pratiche edilizie

Decorsi i trenta giorni iniziali la DIA assumeva piena validità
Col Decreto ‘Scia 2’ la vecchia DIA è andata definitivamente in pensione, parliamo quindi di quelle depositate.
Quanto segue è interamente volto al passato e alle pratiche di denuncia inizio attività depositate fino a poco tempo fa presso gli sportelli comunali.
Questa tipologia di pratica è da annoverarsi tra i titoli abilitativi individuati dalle norme per effettuare l’inizio di lavori, che spaziavano da quelli della c.d. “edilizia minore” fino a comprendere in taluni casi anche nuovi costruzioni in certe aree appositamente normate.
La natura della DIA è duale, e può apparire ancora oggi ambigua: si tratta di una comunicazione privata di parte nei confronti della P.A. e che, decorsi i primi trenta giorni, assumeva efficacia per avviare i lavori indicati in essa al pari di un titolo espressamente rilasciato.

Seguimi dal canale Telegram
Decorsi i trenta giorni la Denuncia inizio attività si dice che diventa “consolidata”.
Possono talvolta verificarsi casi in cui la DIA sia carente di alcuni presupposti, per i quali l’ente pubblico poteva (doveva) intervenire nel termine perentorio di trenta giorni procedendo ad inviare debita comunicazione di inibizione lavori o richiesta integrazioni, se del caso.
Il primo periodo di trenta giorni era previsto dalla legge per le verifiche e i controlli sulla legittimità delle opere edilizie, nonchè di riscontro dei presupposti di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, nonchè della regolamentazione locale.
Decorsi gli ulteriori trenta giorni, la DIA “consolidata” che presenti carenze di presupposti, il Comune poteva esercitare i c.d. poteri di autotutela decisoria, espressamente richiamati dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.
L’Amministrazione comunale, in altri termini, poteva procedere ad avviare l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, della d.i.a. ritenuta illegittima, ma solo alle condizioni (e seguendo il procedimento) cui la legge subordina il potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi,
L’ente pubblico quando esercita il potere di autotutela deve comparare l’affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo nei confronti delle ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo.
La giurisprudenza amministrativa sul punto ha più volte specifica che la Denuncia inizio attività, una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria (Cons. di Stato VI n. 305/2017, n. 4780/2014).
Approfondimento: il regime di Autotutela
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Mutuo bancario, perito deve verificare la regolarità urbanistica ed edilizia perchè incide sul valore
- Tolleranze inapplicabili al condono edilizio, valide solo su titoli abilitativi ante opera
- Condono edilizio in area naturale protetta, parchi e riserve
- Demo-Ricostruzione con traslazione sedime, CGA Sicilia ammette in ristrutturazione edilizia (senza aumento di volume)
- Fine lavori CILA, obbligo comunicazione e ruolo Direttore lavori
- Sanatoria parziale vietata, ammessa sanatoria condizionata per abusi minori