Skip to content

Alcune parti dell’edificio non venivano considerate volumetria edificabile, per questo non si trovano nelle licenze edilizie.

Quando si svolgono verifiche immobiliari su edifici realizzati in decenni fa, si cercano le discordanze tra lo stato attuale e i relativi titoli abilitativi rilasciato a suo tempo. E si inizia con la ricostruzione documentale tramite l’accesso agli atti amministrativi.

Spesso emergono porzioni volumetriche di modesta entità realizzate contestualmente alla costruzione, le quali non risultano nelle relative pratiche; si tratta di una probabile mancata variante in corso d’esecuzione per opere oggi definiremmo di modesta entità o perfino irrilevanti, e che all’epoca la normativa non disciplinava.

Infatti il quadro normativo e la disciplina urbanistico edilizia è cambiata in maniera esponenziale, e tuttavia ci pone l’obbligo di verificare anche gli illeciti pregressi o risalenti. L’aspetto peggiore è che l’attuale regime sanzionatorio e repressivo delle irregolarità edilizie ci impone di considerare gli illeciti risalenti alla stregua di quelli attuali, tenuto conto del regime di doppia conformità previsto dall’art. 36 del D.P.R. 380/01.

Pertanto non c’è da stupirsi se negli elaborati grafici delle licenze edilizie ante L. 10/1977 (ma anche dopo) non compaiono rappresentati certe porzioni di edifici ritenute “minori”. Ad esempio pensiamo ai volumi tecnici, ai vani extracorsa ascensore, torrini-scala e similari.

Il Geom. Fabrizio Viola di Napoli mi ha condiviso l’analisi di un caso specifico sui cosiddetti “torrini scala”, che merita analisi utile agli altri colleghi Tecnici. Stiamo parlando di quei corpi di fabbrica che emergono dalla sagoma dell’edificio e situati sopra il vano scala.

La definizione di  torrino-scala oggi non è contenuta nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale, pertanto al netto di norme regionali o comunali, si estrapola dalla giurisprudenza amministrativa precisava che:

“Il  torrino-scala è una sopraelevazione, non un volume tecnico”, specificando inoltre che “che il vano tecnico è privo di qualunque autonomia funzionale perché contiene solo impianti. Al contrario, il torrino si eleva sopra la linea di gronda preesistente, implicando la sopraelevazione del fabbricato e un aumento della volumetria, con conseguente modifica delle facciate e alterazione dei prospetti”( Consiglio di Stato sentenza n. 1512/2014).

Secondo la giurisprudenza “il torrino-scala che mette in comunicazione due livelli differenti di un fabbricato non rientra nella casistica di volume tecnico e come tale necessita di un permesso di costruire.” (Cassazione Penale n. 6257/2020).

Oggettivamente le definizione di volume tecnico oggi presente nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale chiarisce che:

“Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).”

Dunque, ricapitolando, oggi il Volume Tecnico per sua definizione è un volume strumentalenecessariodel quale non si può fare a meno, che assolve ad una specifica funzione di contenimento di macchinari e apparati tecnici. Il Regolamento Edilizio Tipo aggiunge una cosa importante: quella relativa ai volumi tecnici è una definizione che assume rilevanza urbanistica.

Si ribadisce che in passato le definizioni di volume tecnico e di torrino-scala non erano chiaramente definiti dalla normativa. E in questi casi si è agito secondo prassi consolidate o indicazioni che venivano diffuse anche con circolari interpretative ministeriali.

E oggi noi “contemporanei” se vogliamo trovare spiegazioni adeguate a comprendere l’esistenza di queste volumetrie minori, abbiamo il compito di confrontarci con queste prassi ormai quasi dimenticate.

In passato i  torrini-scala furono esclusi dal calcolo volumetrie ammissibili.

Appunto, nei tempi andati i volumi tecnici non venivano computati nel calcolo della volumetria complessiva consentita, qualora fossero in rapporto di funzionalità necessaria rispetto all’utilizzo della costruzione e con caratteristiche di vani non utilizzabili come abitabili. A quanto pare si era diffusa una prassi che riteneva corretto equiparare i vani “torrino-scale” ai volumi tecnici, così come i vani extracorsa ascensori, e similari.

Questa prassi interpretativa sembra divenuta scritta per la prima volta con la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 03/01/1973, che rispondeva ad alcune richieste di chiarimenti in merito formulate da molti Comuni. In quella sede fu interpellato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che rispose con proprio parere, e pertanto la Circolare dispose che i volumi tecnici dovevano:

1) avere stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici;

2) essere determinati dalla impossibilità tecnica di poterne provvedere l’inglobamento entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della normativa.

Lo stesso Consiglio Superiore LL.PP. in quella seda propose la seguente definizione:

«Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’eccesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche».

A titolo esemplificativo, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici fece presente che sono da considerare “volumi tecnici” quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vasi d’espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda.

La stessa circolare, riportando il parere del Consiglio Superiore LL.PP., fornì anche indicazioni su cosa non fosse da considerare come volume tecnico: bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.

La validità di questa interpretazione fu accompagnata anche condizioni da rispettare:

  • In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non doveva costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico.
  • la definizione può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune.

Inoltre all’epoca di diffusione della Circolare Min. LL.PP. n. 2474/1973 si stava avviando il passaggio di diverse funzioni statali verso le costituende Regioni, e perciò a margine di essa si legge la preghiera di rendere nota la Circolare agli organi regionali per le determinazioni che essi riterranno di adottare.

Le verifiche urbanistiche ai giorni nostri.

Di fronte a certe costruzioni dell’epoca, ogni professionista si potrebbe domandare se un lieve ampliamento di un torrino-scale vada considerato un aumento volumetrico, oppure se vada qualificato come volume-tecnico realizzato all’epoca, e pertanto da considerarsi legittimato.

Difficile dare una risposta in questo senso, ed è consigliato muoversi con prudenza. L’attuale disciplina urbanistico edilizia vigente non prevede trattamenti differenziati per illeciti risalenti, e pertanto è difficile fare affidamento ad una interpretazione ministeriale dell’epoca di cui si è persa memoria.

Di converso, può diventare difficile regolarizzare certi volumi di torrino-scala, soprattutto se ci troviamo ad operare in zone o immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. Infatti si pone il problema della Compatibilità Paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004, che non ammette alcun tipo di aumento volumetrico.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su