Crolla la credenza che gli atti catastali possano essere totalmente disgiunti dai titoli abilitativi edilizi, quali permesso di costruire, SCIA

In sede di pratica edilizia spetta al proprietario dell’immobile dimostrare le consistenze e stato dei luoghi a determinate epoche
Più volte i giudici di Palazzo Spada hanno statuito che nelle richieste di ottenimento dei titoli edilizi è necessario dimostrare l’epoca di ultimazione delle opere oppure la preesistenza dei manufatti.
Quanto sopra emerge da diverse pronunce, riepilogate e citate nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1777/2015 depositata lo scorso 28 luglio 2015.
In essa emerge chiaro come sia incombenza dell’interessato (proprietario) fornire prova dell’epoca di intervento edilizio o del manufatto, e non sull’amministrazione, la quale in presenza di una legittimazione ha il potere/dovere di sanzionarla col provvedimento di demolizione [1].
Inoltre pone a carico del proprietario, o avente titolo, l’onere della prova in quanto rientrante tra le sue circostanze di piena disponibilità del bene, come previsto dall’art. 63 comma 1 e dell’art. 64 comma 1 del c.p.a. [2].
La motivazione di tale onere è fondata sul fatto che solo l’interessato può produrre elementi probatori, quali documenti e atti in grado di dimostrare quanto richiesta nell’istanza, in grado quindi di radicarne la certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto o intervento [3].
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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Note e Riferimenti:
[1] (Cons. St., sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 02 luglio 2010, n. 16569);
[2] (Consiglio di Stato sez. IV 10/01/2014 n. 46; Consiglio di Stato sez. III 13/09/2013 n. 4546);
[3] (Consiglio di Stato Sez. VI 20 dicembre 2013 n. 6159; Consiglio di Stato sez. V 20 agosto 2013 n. 4182; Consiglio di Stato sez. V 15 luglio 2013 n. 3834; Consiglio di Stato Sez. VI 01 febbraio 2013 n. 631).
