Lo stato attuale rappresentato in una pratica edilizia non equivale alla legittimazione o sanatoria automatica del pregresso

In sede di pratica edilizia spetta al proprietario dell’immobile dimostrare le consistenze e stato dei luoghi a determinate epoche
Più volte i giudici di Palazzo Spada hanno statuito che nelle richieste di ottenimento dei titoli edilizi è necessario dimostrare l’epoca di ultimazione delle opere oppure la preesistenza dei manufatti.
Quanto sopra emerge da diverse pronunce, riepilogate e citate nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1777/2015 depositata lo scorso 28 luglio 2015.
In essa emerge chiaro come sia incombenza dell’interessato (proprietario) fornire prova dell’epoca di intervento edilizio o del manufatto, e non sull’amministrazione, la quale in presenza di una legittimazione ha il potere/dovere di sanzionarla col provvedimento di demolizione [1].
Inoltre pone a carico del proprietario, o avente titolo, l’onere della prova in quanto rientrante tra le sue circostanze di piena disponibilità del bene, come previsto dall’art. 63 comma 1 e dell’art. 64 comma 1 del c.p.a. [2].
La motivazione di tale onere è fondata sul fatto che solo l’interessato può produrre elementi probatori, quali documenti e atti in grado di dimostrare quanto richiesta nell’istanza, in grado quindi di radicarne la certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto o intervento [3].
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Note e Riferimenti:
[1] (Cons. St., sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 02 luglio 2010, n. 16569);
[2] (Consiglio di Stato sez. IV 10/01/2014 n. 46; Consiglio di Stato sez. III 13/09/2013 n. 4546);
[3] (Consiglio di Stato Sez. VI 20 dicembre 2013 n. 6159; Consiglio di Stato sez. V 20 agosto 2013 n. 4182; Consiglio di Stato sez. V 15 luglio 2013 n. 3834; Consiglio di Stato Sez. VI 01 febbraio 2013 n. 631).
