Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Il costo della restituzione all’Agenzia delle Entrate, tra scadenze, sanzioni e interessi diventa rilevante.
Condivido volentieri questo articolo scritto dalla Commercialista Dott. Fabiana Nesi
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Ormai ci siamo: la stagione delle comunicazioni per l’opzione della cessione del credito d’imposta, prevista dall’art. 121 L. 77/2020, ha già fatto il suo rodaggio nel 2020, specialmente per i recuperi fiscali “ordinari” e si sta consolidando nel 2021 insieme a quelli dei Super Bonus 110%; si stanno altresì predisponendo, proprio in questo periodo, i documenti da consegnare al Commercialista per la compilazione della Dichiarazione dei Redditi per l’anno 2020.
Un po’ perché si stanno continuando le opere, un po’ perché si mettono via i fascicoli, è adesso che è possibile accorgersi se si è commesso un errore in fase di inserimento dei dati o nel considerare la tipologia di bonus spettante.
ARTICOLI SU SUPERBONUS 110: INDICE COMPLETO
Cosa fare in casi di errato inserimento nelle Asseverazioni del Superbonus?
Innanzitutto occorre tener presente che nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo l’Agenzia delle Entrate procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, entro gli ordinari termini di decadenza (art. 121, comma 4, D.L. n. 34/2020), vale a dire:
– 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione in cui si è fruito della detrazione (art. 43, D.P.R. n. 600/1973);
– 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo, nell’ipotesi di atto di recupero emesso in presenza di crediti inesistenti utilizzati in compensazione (art. 27, commi da 16 a 20, D.L. n. 185/2008).
I termini per le verifiche perciò NON sono, come alcuni possono supporre, 5 anni o 8 anni, bensì 5 anni dall’ anno successivo all’ultima dichiarazione all’interno della quale la detrazione complessiva originaria è stata detratta in quota e per quanto riguarda la trasformazione in credito d’imposta: 8 anni dall’anno successivo all’ultimo utilizzo in compensazione.
Facciamo l’ipotesi classica di un bonus ristrutturazioni al 50% pagato nel 2020 e ordinariamente detraibile in 10 rate annuali:
l’azione accertatrice si protrae fino al 2036 (2021+10+5) se sarà portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, mentre si allungherà al 2039 (2021+10+8) se si opterà per la trasformazione in credito d’imposta cedibile a terzi.
Per un intervento Superbonus 110 (ecobonus o sismabonus) compiuto nel 2020, l’azione di accertamento si può protrarre fino al 2031 (2021+5+5), mentre si allungherà al 2036 (2021+5+8) se si opterà per la trasformazione in credito d’imposta cedibile a terzi.
È corretto precisare che questo impianto normativo non è affatto una novità derivante dal D.L. 34/2020, ma è la norma generale ad esso preesistente.
Fin qui tutto doverosamente premesso, entriamo nel merito di quello che è il profilo sanzionatorio.
Gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati esaminati sia dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 sia nella risposta all’interrogazione n. 5-04585 presentata alla Camera dei Deputati.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa (art. 121, comma 5 L. 77/2020), maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento.
Nel caso di concorso nella violazione (art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 472/1997) il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione): della sanzione (ai sensi del citato art. 9, comma 1) nonché della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (art. 121, comma 6, del D.L. n. 34/2020).
Come ha precisato la risposta all’interrogazione, “i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione”.
Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.
Per la configurabilità del concorso di persone, valgono i criteri generali in materia sanzionatoria, per cui è richiesto l’accertamento del “contributo” di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, cioè la concreta capacità di favorire la violazione stessa (C.M. n. 180/E del 10 luglio 1998).
MA LE SANZIONI A QUANTO AMMONTANO?
Per poter rispondere compiutamente occorre in primis qualificare la tipologia di violazione:
- Errore rilevabile dall’Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o controllo formale (art 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/73)
- Presentazione di dichiarazione infedele ovvero contenente errori non riscontrabili dai controlli automatizzati degli uffici.
Nel primo caso la sanzione ordinaria è pari al 30% delle somme non versate o versate in maniera inferiore, nel secondo caso invece il D. Lgs. 471/1997 prevede una sanzione che va dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato. La sanzione è aumentata della metà in presenza di condotte fraudolente del contribuente ed è invece ridotta di 1/3 (dal 60% al 120%) se la maggiore imposta o il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a E. 30.000,00.
Nel caso in cui dalla dichiarazione infedele non scaturisca alcun danno erariale, la sanzione è pari al E. 250,00.
Vista l’entità delle somme richieste che ovviamente si aggiunge alla restituzione dell’indebito non versato e/o trattenuto comprensivo degli interessi di legge, ogni qualvolta si ravvisi di aver commesso un errore nella qualificazione e/o quantificazione del credito d’imposta IRPEF è opportuno conoscere le possibilità concesse dalle leggi fiscali utili a sanare la propria posizione.
A tal riguardo due sono senz’altro gli strumenti cardine da poter attivare: La Dichiarazione Integrativa e il Ravvedimento Operoso.
- L’istituto della dichiarazione integrativa previsto all’art 2 comma 8 del DPR 322/1998 prevede che la rettifica pro fisco possa essere operata, entro il termine per l’accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
- Il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 c. 1 lett. a-bis), b, b-bis), b-ter) e b-quater) D. Lgs. 472/1997 favorisce la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente ogni qualvolta il medesimo ravvisi di aver compiuto delle irregolarità concedendo, in caso di errori, omissioni e versamenti carenti molteplici riduzioni di sanzioni in base al ritardo con cui la correzione viene operativamente sanata. Il ravvedimento è inibito dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Con l’insieme dei due disposti normativi il legislatore premia e promuove in maniera incisiva il comportamento cooperativo del cittadino che provvede a sanare la sua posizione irregolare versando volontariamente quanto originariamente dovuto o quanto indebitamente trattenuto e lo fa riducendo in maniera drastica le sanzioni modulandole non solo per gravità ma altresì in base al tempo con cui sono versate.
Concludendo, considerati gli anni in cui sono spalmati i benefici fiscali legati a tutti i Bonus Fiscali relativi al comparto edilizia, considerate le sanzioni ordinarie e valutati gli strumenti forniti per le regolarizzazioni, si ritiene quantomeno consigliabile procedere ad una attenta quantificazione dell’onere derivante dall’errore ogni qualvolta si ravvisi di averne commesso uno ed a valutare con serietà le possibilità concesse.
Dott. Fabiana Nesi – https://www.studionesi.it
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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