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  • Carlo Pagliai
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edificio residenziale prospetto

La mancata presentazione CILAS non configura errore formale secondo Corte Tributaria

Con l’interessante sentenza n. 1982/2025 del 23 aprile 2025, la Corte di Giustizia Tributaria (primo grado) di Caserta ha confermato quanto già anticipato anni fa, cioè dall’esordio della “CILA superbonus” con D.L. 77/2021: la CILAS è un adempimento formale obbligatorio e configura condizione essenziale per accedere ai benefici fiscali del superbonus, compresi sconto in fattura e cessione del credito. Chiaramente quanto sopra vale ormai per le pratiche e cantieri avviati, e sicuramente conclusi, considerato che il filone del superbonus è veramente agli sgoccioli soltanto per chi si era attivato a suo tempo.

Detto ciò, facciamo un rapido riassunto riportando l’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. 34/2020, come modificato dal predetto D.L. 77/2021:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Demolizione e ricostruzione esclusa dalla CILAS Superbonus

La regola generale stabilisce che per gli interventi superbonus, con o senza cessione del credito o sconto in fattura. Tuttavia, come anticipato anche in diversi video YouTube, non tutti gli interventi Superbonus rientrano in CILAS, rimanendo soggetti al regime ordinario del DPR 380/01 (e norme regionali). Cio è espressamente indicato nel comma 13-ter art. 119 DL 34/2020 di cui riporto il primo periodo:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Il legislatore ha ritenuto opportuno escludere le versioni “pesanti” degli interventi Superbonus dalla agevolazione. Ritengo che ciò sia stato fatto per lasciare intatti i poteri decisionali e valutativi alla Pubblica Amministrazione in materia di governo del territorio. Ergo, l’obbligo di CILAS resta tassativo in tutti i fronti: solo e soltanto nei casi di demolizione e ricostruzione di edificio occorre ottenere il relativo titolo abilitativo (SCIA o Permesso di Costruire) al posto della CILAS. Quando invece la demolizione e ricostruzione risulta parziale, si rinvia ad apposito approfondimento sul blog.

L’anzidetta sentenza di Corte di Giustizia Tributaria di Caserta n. 1982/2025 invece ha confermato che costituisce grave errore utilizzare un titolo abilitativo edilizio di livello superiore e al posto della CILAS, per opere diverse dal demolizione e ricostruzione dell’edificio. La mancata presentazione della CILAS Superbonus, per opere in data successiva all’1 giugno 2021, non può essere considerata una mera irregolarità formale e comporta la decadenza dai benefici fiscali, anche se il titolo edilizio è più elevato e con maggiore responsabilità.

La specifica questione attiene alla mancata presentazione da parte del contribuente della “CILA Superbonus”, ossia del titolo abilitativo previsto dall’articolo 119, comma 13-ter D.L.n. 34/2020.
Sul punto il ricorrente sostiene che detta omissione al più potrebbe essere considerata un vizio di natura meramente formale, avendo egli presentato al Comune di Aversa (CE) in data 13 giugno 2022, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 380/2001, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), titolo abilitativo più completo della CILA, la cui introduzione, peraltro, rispondendo a finalità di semplificazione, non poteva precludere la validità di altri titoli equipollenti.
L’assunto ha indubbiamente una sua forza suggestiva ma non può essere condiviso. Ad avviso di questa Corte, la Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate, fa definitiva chiarezza sul punto, correttamente evidenziando che la presentazione della CILA Superbonus prevista dall’articolo 119, comma 13-ter D.L. n. 34/2020, effettuata mediante l’utilizzo dello specifico modello adottato con l’Accordo Stato, Regioni, Enti locali del 4 agosto 2021, costituisce una delle condizioni tassative previste dalla complessa normativa che regola la materia, fatti salvi solo i titoli abilitativi presentati prima dell’1 giugno 2021, data di entrata in vigore del predetto comma 13-ter, ritenendosi evidentemente irragionevole una sua applicazione retroattiva.
In proposito è anche opportuno evidenziare che nel suddetto modello CILA Superbonus 110 è previsto che siano indicati una serie di specifici elementi, la cui precisa schematizzazione realizza lo scopo di semplificazione perseguito dal legislatore.
Ad avviso di questa Corte, pertanto, la mancata presentazione della prevista CILA Superbonus in data successiva all’1 giugno 2021 non può essere considerata una mera irregolarità formale e legittima il provvedimento di annullamento della comunicazione di opzione per lo sconto in fattura ex art. 121, comma 1, lettera a) del D.L. n. 34/2020 oggetto della controversia.

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Carlo Pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE

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