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Per quasi un anno dal DL 69/2024 era incerta la modalità di presentazione SCIA e Permessi in sanatoria senza modulistica aggiornata

Interessante presa di posizione del TAR Milano n. 1501/2025 riguardante anche la possibilità di presentare le nuove istanze di accertamento di conformità e SCIA in sanatoria ai sensi dell’articolo 36-bis DPR 380/01, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del DL 69/2024 e l’emanazione della modulistica unificata aggiornata dalla Conferenza Unificata, contenente i seguenti termini di recepimento:

  • 9 maggio 2025, dalle Regioni (alcune regioni hanno rispettato i termini, vedi Toscana);
  • 23 maggio 2025, dai Comuni, anche in assenza di recepimento regionale;

Anche in più occasioni ho ritenuto preferibile attendere la modulistica unificata specifica per le nuove modalità di sanatoria edilizia, piuttosto che riutilizzare con adattamenti quella previgente in ciascun territorio regionale; tuttavia, il principio per cui la norma debba essare applicabile dal cittadino, e la prevalenza della sostanza sulla forma, hanno indotto molti professionisti a presentare le nuove sanatorie riadattando la modulistica a loro disposizione.

D’altronde molti cittadini non avevano possibilità di attendere (un anno!!) l’arrivo della modulistica aggiornata, vuoi per compravendite immobiliari o per regolarizzare immobili. Che poi, intendiamoci, il vero problema temporale non è stato la modulistica aggiornata, ma le rispettive versioni digitalizzate dei portali telematici imposti dai vari enti pubblici: significa che non è detto che dal 23 maggio 2025 un Comune abbia già reso operativi gli aggiornamenti nel portale di caricamento pratiche edilizie o sportello unico edilizia, quindi attendiamoci ulteriori possibili differimenti.

Tornando alla predetta sentenza TAR Milano, merita attenzione perchè nell’esprimersi sul silenzio serbato da parte della PA verso una istanza di permesso di costruire in sanatoria (articolo 36-bis DPR 380/01) a ottobre 2024, utilizzando la modulistica ordinaria prevista per il deposito telematico al SUAP in assenza di modulistica ad hoc correlata al DL 69/2024 “Salva Casa” (L. 105/2024). L’oggetto di accertamento di conformità aveva per oggetto opere realizzate in parziale difformità e per la demolizione di opere realizzate in assenza di autorizzazione – queste ultime rimosse – nella forma semplificata per gli abusi edilizi corrispondenti a parziali difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA che, per ottenere la regolarizzazione, debbano essere conformi ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda. Nel deposito della domanda è stata asseverata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di sanatoria, ma non è stato adottato alcun provvedimento neanche dopo la PEC del 14/12/2024 con cui si è segnalato il decorso dei termini del procedimento: di qui il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il TAR Milano, nell’accogliere il ricorso del cittadino avverso il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di permesso in sanatoria ex articolo 36-bis TUE, contiene due passaggi importanti:

«4. Chiarito in questi termini come sul piano sostanziale il giudizio sul “silenzio” si colleghi al dovere delle Amministrazioni pubbliche, preposte alla cura dell’interesse pubblico, di concludere il procedimento “mediante l’adozione di un provvedimento espresso”, con riguardo alla fattispecie in esame questo Organo giudicante ritiene di dover censurare l’inerzia serbata dal Comune intimato a seguito dell’istanza proposta dai ricorrenti per permesso di costruire in sanatoria a seguito del “Decreto Salva Casa”. Peraltro l’ultimo capoverso del comma 6 dell’art.36-bis del DPR n.380/2001 prevede l’esperimento dell’azione prevista dall’art.31 c.p.a. in caso di inerzia dell’Amministrazione, ragion per cui la mancanza di determinazioni istruttorie da parte del Comune in asserita assenza di qualsiasi vincolo astrattamente ostativo al perfezionarsi del titolo abilitativo risulta contrario al dovere delle Amministrazioni pubbliche di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso “nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio”, in corrispondenza ad una situazione soggettiva protetta e qualificata come tale dall’ordinamento».

«l’obbligo giuridico di provvedere è rinvenibile anche al di là di una espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento, ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’amministrazione, cosicché non assume nemmeno più valenza giustificativa dell’inerzia serbata dalla PA il fatto che l’istanza non soddisfi i requisiti minimi di contenuto e di forma un tempo necessari per poterla ritenere ricevibile ed ammissibile e, pertanto, per far scattare l’obbligo di pronuncia nel merito da parte della PA».

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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