Occorre dimostrare l'effettivo accertamento svolto dal Comune sui titoli pregressi per beneficiare dell'ultima pratica sanante

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Anche la Toscana ha recepito nella propria disciplina sul governo del territorio L.R. n. 65/2014 le modifiche apportate al testo unico edilizia DPR 380/01 dal decreto-legge n. 69/2024 Salva Casa (convertito in legge n. 105/2024), mediante approvazione del Consiglio regionale avvenuta il 30 luglio 2025. Ora non resta che attendere la pubblicazione sul BURT e la sua piena efficacia.
Intanto la norma è consultabile direttamente qui: https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/COCCOINA/documenti/Aula/Aula/PDL0316.pdf
TESTO ESTRATTO DAL PROGETTO DI LEGGE 316/2025 APPROVATO:
Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 – Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 65/2014
Art. 2 – Distribuzione e localizzazione delle funzioni. Modifiche all’articolo 98 della l.r. 65/2014
Art. 3 – Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d’uso. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 65/2014
Art. 4 – Tipologia degli atti. Modifiche all’articolo 133 della l.r. 65/2014
Art. 5 – Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all’articolo 134 della l.r. 65/2014
Art. 6 – Opere e interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 65/2014 Art. 7 – Attività edilizia libera. Modifiche all’articolo 136 della l.r. 65/2014
Art. 8 – Varianti in corso d’opera. Modifiche all’articolo 143 della l.r. 65/2014 Art. 9 – Disciplina della SCIA. Modifiche all’articolo 145 della l.r. 65/2014
Art. 10 – Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell’inizio lavori nella SCIA e nella CILA. Modifiche all’articolo 147 della l.r. 65/2014
Art. 11 – Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità. Modifiche all’articolo 149 della l.r. 65/2014
Art. 12 – Commissione per il paesaggio. Modifiche all’articolo 153 della l.r. 65/2014
Art. 13 – Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti. Modifiche all’articolo 167 della l.r. 65/2014
Art. 14 – Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza. Modifiche all’articolo 169 della l.r. 65/2014
Art. 15 – Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito. Modifiche all’articolo 170 della l.r. 65/2014
Art. 16 – Interventi privi di rilevanza. Modifiche all’articolo 170 bis della l.r. 65/2014
Art. 17 – Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti. Modifiche all’articolo 171 della l.r. 65/2014
Art. 18 – Accertamento di conformità in sanatoria per altri interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità. Inserimento dell’articolo 182 bis nella l.r. 65/2014
Art. 19 – Adempimenti in materia sismica per le tolleranze di costruzione. Inserimento dell’articolo 182 ter nella l.r. 65/2014
Art. 20 – Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d’uso. Modifiche all’articolo 183 della l.r. 65/2014
Art. 21 – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all’articolo 196 della l.r. 65/2014
Art. 22 – Determinazione delle variazioni essenziali. Modifiche all’articolo 197 della l.r. 65/2014 Art. 23 – Tolleranze di costruzione. Modifiche all’articolo 198 della l.r. 65/2014
Art. 24 – Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all’articolo 199 della l.r. 65/2014
Art. 25 – Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all’articolo 200 della l.r. 65/2014
Art. 26 – Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni. Modifiche all’articolo 201 della l.r. 65/2014
Art. 27 – Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali. Disciplina delle sanzioni. Modifiche all’articolo 203 della l.r. 65/2014
Art. 28 – Annullamento del permesso di costruire. Modifiche all’articolo 204 della l.r. 65/2014
Art. 29 – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Modifiche all’articolo 206 della l.r. 65/2014
Art. 30 – Regolarizzazione di interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi anteriori al 30 gennaio 1977. Sostituzione dell’articolo 206 bis della l.r. 65/2014
Art. 31 – Accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire. Sostituzione dell’articolo 209 della l.r. 65/2014
Art. 32 – Accertamento di conformità per altri interventi abusivi. Inserimento dell’articolo 209 bis nella l.r. 65/2014
Art. 33 – Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. Modifiche Sostituzione dell’articolo 210 della l.r. 65/2014
Art. 34 – Disposizioni per le varianti in corso d’opera. Modifiche all’articolo 211 della l.r. 65/2014 Art. 35 – Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024. Modifiche all’articolo 252 sexies della l.r. 65/2014
Art. 36 – Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso dalla l.r. . Inserimento dell’articolo 252 septies nella l.r. 65/2014
Art. 37 – Deroga alle restrizioni edilizie per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all’articolo 135 bis, comma 3 della l.r. 65/2014
Art. 38 – Durata dell’incarico di garante regionale per l’informazione e la partecipazione
Art. 39 – Clausola di neutralità finanziaria Art. 40 – Entrata in vigore
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l’articolo 69 dello Statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209);
Visto il decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105;
Viste le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa)”, pubblicate sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da ora in poi indicate nel presente Preambolo come “Linee di indirizzo ministeriali”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19);
Vista la legge regionale 18 marzo 2024, n. 10 (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014);
Visto il regolamento 5 luglio 2017, n. 32/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).
Visto il regolamento 3 marzo 2025, n. 14/R (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione. Adeguamento alle disposizioni della l.r.10/2024. Modifiche al regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 9 luglio 2025;
Considerato quanto segue:
- il d.l. 69/2024, convertito, con modificazioni, dalla l. 105/2024, ha introdotto importanti modifiche alla normativa statale in materia di edilizia;
- è necessario, conseguentemente, adeguare alle disposizioni di principio statali introdotte la normativa regionale di cui alla l.r. 65/2014 in materia edilizia;
- in particolare, è necessario:
- adeguare a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento la disciplina del mutamento della destinazione d’uso delle singole unità immobiliari ed il relativo regime amministrativo, con particolare riguardo anche alle condizioni e limitazioni ai mutamenti che gli strumenti urbanistici comunali possono fissare nel rispetto della disciplina nazionale;
- aggiornare l’elenco degli interventi realizzabili in regime di attività edilizia libera;
- recepire la nuova disciplina dello stato legittimo degli immobili e dell’agibilità degli stessi;
- recepire la nuova disciplina dell’accertamento di conformità in sanatoria precisando i necessari adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità, preservando altresì la possibilità alternativa di attestare ulteriori e più elevati livelli di sicurezza dell’immobile con la dimostrazione della conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione dell’istanza;adeguare la disciplina regionale delle tolleranze di costruzione, anche per l’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche, precisando i necessari adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità;adeguare la disciplina regionale sanzionatoria pecuniaria per gli interventi abusivi, al fine di garantire, anche in recepimento della nuova disciplina statale, la coerenza interna all’ordinamento regionale;
- recepire nell’ordinamento regionale le nuove disposizioni in materia di regolarizzazione degli interventi edilizi anteriori al 30 gennaio 1977 eseguiti in parziale difformità dal titolo;
- è necessario modificare i criteri di costituzione e composizione della commissione per il paesaggio, al fine di prolungare la durata in carica dei suoi membri e di individuare ulteriori figure professionali in grado di svolgere le funzioni di membri delle commissioni;
- a tutela della sostenibilità e della compatibilità delle trasformazioni in rapporto alle specificità territoriali locali, è necessario prevedere un regime transitorio entro il quale i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistica alla nuova disciplina in materia di mutamento delle destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti;
- è necessario, per i soli interventi derivanti da demolizione e aventi l’obiettivo di accrescere le condizioni di sicurezza e diminuire i fattori di rischio territoriali, integrare le fattispecie che non sono soggette alla Conferenza di copianificazione;
- è necessario precisare le disposizioni transitorie della l.r. 65/2014, relative all’entrata in vigore delle semplificazioni introdotte dalla l.r. 10/2024 in materia di conferenza di copianificazione in ragione del fatto che è stato emanato il regolamento 14/R/2025 che ne consente la piena efficacia;
- è opportuno agevolare i Comuni nella realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all’articolo 135 bis della l.r. 65/2014, prevedendo una deroga per dodici mesi alle restrizioni edilizie;
- in coerenza con la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e per garantire continuità nell’attività di partecipazione inerente agli atti di governo del territorio, è necessario prevedere che il garante regionale dell’informazione e della partecipazione avente durata corrispondente alla legislatura regionale scada il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;
- è necessario prevedere che l’entrata in vigore della presente legge sia fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT), posto che tale legge adegua l’ordinamento regionale alla normativa statale già in vigore;
Approva la presente legge
Art. 1 Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione.
Modifiche all’articolo 25 della l.r. 65/2014
- Dopo la lettera e ter) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è aggiunta la seguente:
“e quater) interventi di nuova edificazione di volumetrie derivanti da demolizione, senza cambio di destinazione d’uso, di edifici ubicati in tutto o in parte all’interno di fasce di rispetto determinanti vincoli di inedificabilità assoluta o in aree ad elevata pericolosità idraulica o geomorfologica.”.
Art. 2 Distribuzione e localizzazione delle funzioni. Modifiche all’articolo 98 della l.r. 65/2014
- Il comma 1 dell’articolo 98 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“1. I comuni possono dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure specifico piano di settore ad esso correlato. Tale disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 99, tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per le diverse unità territoriali omogenee elementari (UTOE).”.
Art. 3 Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d’uso. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 65/2014
- Il comma 2 dell’articolo 99 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 252 septies e dal comma 2 ter del presente articolo:
- il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle normative di settore;
- il mutamento delle destinazioni d’uso da una all’altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso;
- il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), della singola unità immobiliare ubicata in immobili ricadenti nelle zone omogenee “A”, “B” e “C” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica è sempre consentito, nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 bis e dalle normative di settore, a condizione che l’unità immobiliare non sia posta al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra.”.
- Dopo il comma 2 dell’articolo 99 della l.r. 65/2014, sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 2, lettera c), non è soggetto all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal d.m. 1444/1968 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica). Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge.
2 ter. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina di cui all’articolo 98, a tutela della sostenibilità e della compatibilità dei mutamenti della destinazione d’uso rispetto alle specificità territoriali locali, possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d’uso della singola unità immobiliare nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), atte a garantire la coerenza con la disciplina per la qualità degli insediamenti di cui all’articolo 62.”.
- Il comma 3 dell’articolo 99 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“3. Il mutamento della destinazione d’uso di un intero immobile, ancorché costituito da una singola unità immobiliare, all’interno della stessa categoria funzionale o tra le categorie funzionali di cui al comma 1, nonché il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso di una singola unità immobiliare nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, lettera c), è consentito ove espressamente previsto e disciplinato dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o dalla disciplina di cui all’articolo 98. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina di cui all’articolo 98 possono:
- individuare specifiche porzioni del territorio urbanizzato nelle quali le disposizioni di cui al comma 2, lettera c) e comma 2 bis si applicano anche alle unità immobiliari poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, a condizione che il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso non sia in contrasto con la disciplina per la qualità degli insediamenti di cui all’articolo 62;
- individuare aree, diverse dalle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili:
- residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;
- industriale e artigianale e commerciale, all’ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.”.
- individuare aree, diverse dalle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili:
- Dopo il comma 3 dell’articolo 99 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“3 bis. Il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie oppure se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 136, comma 1.”.
Art. 4 Tipologia degli atti. Modifiche all’articolo 133 della l.r. 65/2014
- Al comma 1 dell’articolo 133 della l.r. 65/2014, le parole “, 2 bis” sono soppresse.
- Al comma 7 dell’articolo 133 della l.r. 65/2014, le parole “, 2 bis” sono soppresse.
- Il comma 7 bis dell’articolo 133 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“7 bis. La verifica della legittimità dello stato di fatto dell’unità immobiliare o dell’immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata sulla base della documentazione di cui all’articolo 9 bis, comma 1 bis del d.p.r. 380/2001 e secondo quanto disposto dall’articolo 9 bis, comma 1 ter del decreto medesimo. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorché in assenza della comunicazione eventualmente prescritta dalle norme all’epoca vigenti. Alla determinazione dello stato legittimo dell’unità immobiliare o dell’immobile concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessione in pristino previste dal titolo VII, capo II, e la dichiarazione di cui all’articolo 198, comma 4.”.
Art. 5 Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all’articolo 134 della l.r. 65/2014
- La lettera e bis) del comma 1 dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 è abrogata.
- Il comma 2 bis dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 è abrogato.
- Al comma 2 quater dell’articolo 134 della l.r. 65/2014, le parole “, 2 bis” sono soppresse.
Art. 6 Opere e interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 65/2014
- Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 135 della l.r. 65/2014, dopo le parole “parti anche strutturali degli edifici,” sono inserite le seguenti: “compresa l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici,” e le parole: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis),” sono soppresse.
- Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 135 della l.r. 65/2014, le parole: “dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), e comma 2 bis e” sono soppresse.
- Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 135 della l.r. 65/2014, le parole: “ fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis) e comma 2 bis),” sono soppresse.
- La lettera e bis) del comma 2 dell’articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall’esecuzione di opere edilizie;”.
- Il comma 3 dell’articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 143, sono altresì realizzabili mediante SCIA, previa sospensione dei lavori, le varianti in corso d’opera ai permessi di costruire aventi ad oggetto modifiche progettuali assimilabili alle opere ed interventi di cui al comma 2, che non siano in contrasto con le prescrizioni contenute nel permesso di costruire.”.
Art. 7 Attività edilizia libera. Modifiche all’articolo 136 della l.r. 65/2014
- La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è abrogata.
- Alla lettera b ter) del comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014, dopo le parole “come definite” sono inserite le seguenti: “e disciplinate”.
- Dopo la lettera b ter) del comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:
“b quater) nei casi in cui non rientrino nell’articolo 137, le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici come definite e disciplinate all’articolo 6, comma 1, lettera b-ter) del d.p.r. 380/2001, a condizione che non determinino la creazione di spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici come definiti dal regolamento di cui all’articolo 216;”.
- La lettera a) del comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, comma 2, lettera b) che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino modifiche ai prospetti né mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso;”.
- Alla lettera a quater) del comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole “, nei casi individuati dalla disciplina di cui all’articolo 98” sono soppresse.
- Il comma 7 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“7. Alle modifiche progettuali eseguite in corso d’opera in variante ai permessi di costruire o alle SCIA, ancorché assimilabili agli interventi di cui al comma 2, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 143 e all’articolo 211.”
Art. 8 Varianti in corso d’opera. Modifiche all’articolo 143 della l.r. 65/2014
- I commi 1 e 2 dell’articolo 143 della l.r. 65/2014 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera, le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA alternativa al permesso di costruire nelle ipotesi di cui all’articolo 134, commi 2 e 2 ter, che non configurano una variazione essenziale come definita dall’articolo 197, non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- dette varianti siano conformi agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio e, comunque, non siano in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
- nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore;
- nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice.
- Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera, le varianti in corso d’opera alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano, oltre alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tutte le seguenti condizioni:
- non comportino modifiche della sagoma degli edifici vincolati ai sensi del Codice oppure ricadenti in zona omogenea “A” di cui al d.m. 1444/1968 o in altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica;
- non introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, non comportino incrementi di volumetria e non incidano sulle dotazioni di standard.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 143 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle varianti in corso d’opera alle SCIA laddove dette varianti necessitino di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134.”.
Art. 9 Disciplina della SCIA. Modifiche all’articolo 145 della l.r. 65/2014
1. Ai commi 5 e 6 dell’articolo 145 della l.r. 65/2014, le parole: “, 2 bis” sono soppresse.
Art. 10 Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell’inizio lavori nella SCIA e nella CILA. Modifiche all’articolo 147 della l.r. 65/2014
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 147 della l.r. 65/2014, le parole: “, 2 bis” sono soppresse.
Art. 11 Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità.
Attestazione asseverata di agibilità. Modifiche all’articolo 149 della l.r. 65/2014
- Dopo il comma 3 ter dell’articolo 149 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“3 quater. Nelle more della definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici di cui all’articolo 20, comma 1 bis del d.p.r. 380/2001, ai fini della agibilità degli edifici, nelle ipotesi di cui all’articolo 24, commi 5 bis e 5 ter del d.p.r. 380/2001, si applica la disciplina ivi prevista, ferme restando le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.”.
Art. 12 Commissione per il paesaggio. Modifiche all’articolo 153 della l.r. 65/2014
- Al comma 5 dell’articolo 153 della l.r. 65/2014, le parole “una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “non più di due volte”.
- La lettera c) del comma 6 dell’articolo 153 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili di una struttura organizzativa con competenze su temi attinenti al paesaggio o responsabili dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica.”.
Art. 13 Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti. Modifiche all’articolo 167 della l.r. 65/2014
- Dopo il comma 5 dell’articolo 167 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“5 bis. Qualora l’autorizzazione sia necessaria per la realizzazione di interventi soggetti alla disciplina del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), essa è rilasciata nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 42 del citato decreto.”.
Art. 14 Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza.
Modifiche all’articolo 169 della l.r. 65/2014
- Dopo il comma 5 dell’articolo 169 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“5 bis. Per gli interventi soggetti alla disciplina del d.lgs. 36/2023, il deposito del progetto è effettuato nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 42 del citato decreto.”.
Art. 15 Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito. Modifiche all’articolo 170 della l.r. 65/2014
- Al comma 3 dell’articolo 170 della l.r. 65/2014, dopo le parole “dei progetti” sono inserite le seguenti: “secondo quanto disposto dall’articolo 168, comma 2”.
Art. 16 Interventi privi di rilevanza. Modifiche all’articolo 170 bis della l.r.
65/2014
- Dopo il comma 4 dell’articolo 170 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“4 bis. Quando siano previsti interventi privi di rilevanza, unitamente ad altri interventi strutturali di più rilevante entità, il progetto relativo alle strutture è presentato in forma unitaria presso la struttura regionale competente.”.
Art. 17 Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti.
Modifiche all’articolo 171 della l.r. 65/2014
- Al comma 3 dell’articolo 171 della l.r. 65/2014 le parole “all’articolo 182” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 182 e 182 bis, nonché per l’istruttoria delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 182 ter”.
- Il comma 5 dell’articolo 171 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“5. I contributi per le spese di istruttoria non sono corrisposti nel caso di progetti riferiti a:
- interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi;
- interventi di miglioramento o adeguamento sismico preventivo finanziato nell’ambito della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico).”.
Art. 18 Accertamento di conformità in sanatoria per altri interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità. Inserimento dell’articolo 182 bis nella l.r. 65/2014
- Dopo l’articolo 182 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“Art. 182 bis Accertamento di conformità in sanatoria per altri interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità
- Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209 bis, per le opere realizzate o in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito oppure in difformità da essi, e che risultano conformi alla normativa tecnica ai sensi del comma 2, l’interessato trasmette alla struttura regionale, tramite lo sportello unico:
- la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria e la documentazione tecnica relativa alle opere da sanare;
- la certificazione di rispondenza delle opere alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione o, in alternativa, a quella vigente al momento di presentazione dell’istanza unitamente al certificato di collaudo, laddove richiesto dalla normativa medesima.
- Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia, previo accertamento della conformità alle norme tecniche vigenti o al momento della realizzazione delle opere o al momento della presentazione dell’istanza, l’autorizzazione in sanatoria oppure l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria.
- Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209 bis, per le opere realizzate o in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito e che, a seguito del procedimento di cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi né alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere né a quella vigente al momento di presentazione dell’istanza, il comune respinge l’istanza, oppure, ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all’interessato l’adeguamento delle opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine congruo per l’esecuzione dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune respinge l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria.
- Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera alla normativa tecnica, l’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il comune rilascia il permesso di costruire in sanatoria. Nel caso di presentazione di SCIA in sanatoria, essa è inefficace fino al momento della trasmissione al comune e alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico, della certificazione di rispondenza o del certificato di collaudo.
- Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209 bis, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati.”.
Art. 19 Adempimenti in materia sismica per le tolleranze di costruzione.
Inserimento dell’articolo 182 ter nella l.r. 65/2014
- Dopo l’articolo 182 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“Art. 182 ter Adempimenti in materia sismica per le tolleranze di costruzione
- Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83 del d.p.r. 380/2001, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, il tecnico abilitato attesta che gli interventi di cui all’articolo 198 rispettano le prescrizioni di cui al capo V del titolo VI della presente legge.
- L’attestazione di cui al comma 1, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento oppure a quelle vigenti al momento di presentazione dell’istanza, corredata dalla documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 167, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 167, oppure ai fini del deposito del progetto ai sensi dell’articolo 169.
- Nel caso in cui gli interventi non risultino conformi né alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere né a quella vigente al momento di presentazione dell’istanza, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182 bis, commi 3 e 4, previa presentazione al comune della relativa istanza di accertamento di conformità. La struttura regionale competente informa il comune per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza, ivi compresa l’eventuale dichiarazione di inagibilità.
- Per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi e per i comuni ubicati in zone a bassa sismicità, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica rilasciato dal professionista abilitato.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui sia stata presentata la relazione di ultimazione dei lavori con riferimento agli aspetti strutturali, oppure, qualora previsto dalla normativa, sia stato rilasciato il certificato di collaudo statico.”.
Art. 20 Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d’uso. Modifiche all’articolo 183 della l.r. 65/2014
- Il comma 1 bis dell’articolo 183 della l.r. 65/2014 è abrogato.
Art. 21 Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all’articolo 196 della l.r. 65/2014
- Il comma 2 bis dell’articolo 196 della l.r. 65/2014 è abrogato.
- Dopo il comma 3 dell’articolo 196 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“3 bis. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell’ingiunzione o di gravi situazioni di disagio socio-economico, oppure per comprovate difficoltà tecnico-esecutive, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.”.
- Al comma 4 dell’articolo 196 della l.r. 65/2014, dopo le parole “al comma 3” sono inserite le seguenti: “o al comma 3 bis”.
- Al comma 4 bis dell’articolo 196 della l.r. 65/2014, le parole: “o alla cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile” sono soppresse.
- Il comma 5 dell’articolo 196 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che il comune non dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici. In tale ipotesi sono comunque acquisiti pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni competenti, ai sensi dell’articolo 17-bis della l. 241/1990, allo scopo di accertare che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.”.
- Dopo il comma 5 dell’articolo 196 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“5 bis. Nei casi in cui l’opera non contrasti con gli interessi di cui al comma 5 il comune, previa acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della l. 241/1990, può altresì provvedere all’alienazione del bene e dell’area determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell’acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è determinato dal comune, che si avvale, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali, tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.”.
- La lettera b bis) del comma 8 dell’articolo 196 della l.r. 65/2014 è abrogata.
- Al comma 9 bis dell’articolo 196 della l.r. 65/2014 le parole: “, 2 bis” sono soppresse.
Art. 22 Determinazione delle variazioni essenziali. Modifiche all’articolo 197 della l.r. 65/2014
- Al comma 1 dell’articolo 197 della l.r. 65/2014, le parole “dall’articolo 198” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 196, comma 1, 198 e 206”.
- Alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 197 della l.r. 65/2014, le parole “superficie calpestabile” sono sostituite dalle seguenti: “superficie utile”.
Art. 23 Tolleranze di costruzione. Modifiche all’articolo 198 della l.r. 65/2014
- Dopo il comma 1 dell’articolo 198 della l.r. 65/2014, sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Per gli interventi realizzati entro la data del 24 maggio 2024, non costituiscono violazione edilizia le variazioni di altezza, di distacchi, di volumetria complessiva, di superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari eseguite in corso d’opera che non eccedano:
- il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 metri quadrati;
- il 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore o uguale a 300 metri quadrati e inferiore o uguale a 500 metri quadrati;
- il 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore o uguale a 100 metri quadrati e inferiore a 300 metri quadrati;
- il 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore o uguale a 60 metri quadrati e inferiore a 100 metri quadrati;
- il 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore a 60 metri quadrati.
1 ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1 bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.
1 quater. Alle tolleranze di costruzione di cui al comma 1 bis si applica quanto disposto dall’articolo 3, comma 1 del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia ed urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.”.
- Al comma 2 dell’articolo 198 della l.r. 65/2014, le parole “quanto disposto al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “quanto disposto ai commi 1 e 1 bis”.
- Al comma 3 dell’articolo 198 della l.r. 65/2014, le parole “Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “Fuori dai casi di cui ai commi 1, 1 bis e 2”.
- Dopo il comma 3 dell’articolo 198 della l.r. 65/2014, sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel rispetto delle condizioni ivi previste, per gli interventi realizzati entro la data del 24 maggio 2024, non sono da considerarsi violazioni edilizie rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
3 ter. Sono soggette alla disciplina delle tolleranze di costruzione di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 206, le parziali difformità realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’articolo 21-nonies della l. 241/1990.”.
- Dopo il comma 4 dell’articolo 198 della l.r. 65/2014, sono inseriti i seguenti:
“4 bis. Per gli interventi nelle zone sismiche di cui all’articolo 83 del d.p.r. 380/2001, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, si applica quanto disposto dall’articolo 182 ter.
4 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 3 bis e 4 bis si applicano, in quanto compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 del d.l. 69/2024, convertito, con modificazioni, dalla l. 105/2024.”.
Art. 24 Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all’articolo 199 della l.r. 65/2014
- Al comma 2 dell’articolo 199 della l.r. 65/2014, le parole “al doppio” sono sostituite dalle seguenti: “al triplo” e le parole “in ogni caso in misura non inferiore a euro 1.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “in ogni caso irrogata in misura non inferiore a euro 1.032,00”.
- Al comma 3 dell’articolo 199 della l.r. 65/2014, le parole “euro 1.033,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.032,00”.
Art. 25 Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all’articolo 200 della l.r. 65/2014
- Al comma 1 dell’articolo 200 della l.r. 65/2014, le parole “al doppio” sono sostituite dalle seguenti: “al triplo” e le parole “a euro 1.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “a euro 1.032,00”.
- Al comma 5 dell’articolo 200 della l.r. 65/2014, le parole “l’autorità competente alla tutela del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00” sono sostituite dalle seguenti: “l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.032,00 a euro 20.658,00”.
- Al comma 6 dell’articolo 200 della l.r. 65/2014, le parole “al doppio” sono sostituite dalle seguenti: “al triplo” e le parole “a euro 1.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “a euro 1.032,00”.
- All’inizio del comma 6 ter dell’articolo 200 della l.r. 65/2014, prima delle parole “Se il responsabile” sono inserite le seguenti: “Nei casi di cui al comma 6 bis,” e le parole “tra 1.000,00 euro e 5.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “tra 1.032,00 euro e 5.164,00 euro”.
- Dopo il comma 7 dell’articolo 200 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“7 bis. Resta comunque ferma, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento in concreto realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 196, 199, 206 e 210.”.
Modifiche all’articolo 201 della l.r. 65/2014
Art. 26 Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni.
- Al comma 2 dell’articolo 201 della l.r. 65/2014, le parole “al doppio” sono sostituite dalle seguenti: “al triplo” e le parole “a euro 1.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “a euro 1.032,00”.
- Al comma 2 ter dell’articolo 201 della l.r. 65/2014, prima delle parole “Se il responsabile” sono inserite le seguenti: “ Nei casi di cui al comma 2 bis,”.
Art. 27 Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali. Disciplina delle sanzioni. Modifiche all’articolo 203 della l.r. 65/2014
- Al comma 1 dell’articolo 203 della l.r. 65/2014, le parole: “, 2 bis” sono soppresse e le parole “euro 1.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.032,00”.
Art. 28 Annullamento del permesso di costruire. Modifiche all’articolo 204 della l.r. 65/2014
- Al comma 3 dell’articolo 204 della l.r. 65/2014, le parole “a euro 1.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “a euro 1.032,00”.
- Al comma 4 bis dell’articolo 204 della l.r. 65/2014, le parole: “, 2 bis” sono soppresse.
Art. 29 Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
Modifiche all’articolo 206 della l.r. 65/2014
- Al comma 2 dell’articolo 206 della l.r. 65/2014, le parole “al doppio” sono sostituite dalle seguenti: “al triplo” e le parole “ad euro 1.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “ad euro 1.032,00”.
Art. 30 Regolarizzazione di interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi anteriori al 30 gennaio 1977. Sostituzione dell’articolo 206 bis della l.r. 65/2014
- L’articolo 206 bis della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“Art. 206 bis Regolarizzazione di interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi anteriori al 30 gennaio 1977
- Gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli), e che non sono riconducibili ai casi di cui all’articolo 198 possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 acquisiti i pareri, nulla osta o assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni competenti in base alle normative di settore.
- Gli interventi di cui al comma 1 possono essere stati realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della l. 10/1977, purché entro il termine di validità temporale del titolo. L’epoca di realizzazione delle varianti in corso d’opera è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo del d.p.r. 380/2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante la predetta documentazione, il tecnico incaricato la attesta con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 445/2000.
- Il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono regolarizzare l’intervento mediante presentazione di una SCIA e il pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.238,00 euro e non superiore a 10.328,00 euro. Per la determinazione del valore venale dell’immobile il comune può avvalersi, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali.
- Nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 209 bis, commi 7, 8 e 13. Per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall’articolo 209 bis, comma 11.
- L’amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della l. 241/1990, anche nel caso in cui accerti l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere.”.
Art. 31 Accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire. Sostituzione dell’articolo 209 della l.r. 65/2014
- L’articolo 209 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“Art. 209 Accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire
- Fermo restando quanto previsto all’articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in totale difformità da esso, l’avente titolo può ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria quando l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. L’istanza di sanatoria non può essere presentata ove sia intervenuta l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e dell’area ad esso correlata, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 196.
- Alle istanze di sanatoria si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. Le istanze di sanatoria sono corredate di tutta la documentazione di cui all’articolo 142, necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune.
- Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni giorni successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo detta domanda si intende respinta.
- Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I e comunque in misura non inferiore ad euro 1.032,00.
- Per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo per i quali si applicano le disposizioni di cui al capo III della l.r. 64/2009, l’importo dell’oblazione di cui al comma 4 è pari ad una somma non superiore ad euro 1.032,00.
- La sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.
- L’avente titolo può ottenere la sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi realizzati in totale difformità dalla SCIA alternativa al permesso di costruire nelle ipotesi di cui all’articolo 134, commi 2 e 2 ter.”.
Art. 32 Accertamento di conformità per altri interventi abusivi. Inserimento dell’articolo 209 bis nella l.r. 65/2014
- Dopo l’articolo 209 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“Art. 209 bis Accertamento di conformità per altri interventi abusivi
- In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all’articolo 206, oppure in caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA nelle ipotesi di cui all’articolo 200, l’avente titolo può ottenere il permesso di costruire in sanatoria o presentare la SCIA in sanatoria quando l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 197, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Per tale tipologia di abuso l’istanza di sanatoria non può essere presentata ove sia intervenuta l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e dell’area ad esso correlata, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 196.
- A seguito dell’istanza presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato dal comune, tramite lo sportello unico, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato con propria ordinanza, degli interventi di cui al comma 4. Per le SCIA in sanatoria presentate ai sensi del comma 1, il comune individua, tra gli interventi di cui al comma 4, le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della l. 241/1990, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
- In sede di esame delle richieste di permesso di costruire in sanatoria o delle SCIA in sanatoria il comune, tramite lo sportello unico, può condizionare il rilascio del provvedimento o la formazione del titolo alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo.
- La richiesta del permesso di costruire in sanatoria o la SCIA in sanatoria, complete della documentazione necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune, sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, del d.p.r. 380/2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la predetta documentazione, il tecnico incaricato la attesta con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 445/2000.
- Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182 bis.
- Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il comune richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi oppure l’aumento di quelli legittimamente realizzati. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il comune provvede autonomamente sull’istanza di sanatoria edilizia.
- Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino eseguiti su immobili o aree con vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione e presentino profili di incompatibilità con le previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale.
- Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato:
- al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I, incrementata del 20 per cento, in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all’articolo 206, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 197. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme. L’importo dell’oblazione non può comunque essere inferiore a euro 1.238,00. Non si applica l’incremento del 20 per cento nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda; in tali casi l’importo dell’oblazione non può comunque essere inferiore a euro 1.032,00;
- al pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti, maggiorati del 20 per cento. Non si applica l’incremento del 20 per cento nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
- La SCIA in sanatoria è subordinata:
- al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.238,00 euro e non superiore a 10.328,00 euro ove l’intervento sia eseguito in assenza della SCIA o in difformità da essa, nei casi di cui all’articolo 135, e in misura non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 5.164,00 euro ove l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della SCIA in sanatoria. Per la determinazione del valore venale dell’immobile il comune può avvalersi, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali;
- al pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.
- Nelle ipotesi di cui al comma 7, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1, del Codice.
- Alle istanze di permesso di costruire in sanatoria e alle SCIA in sanatoria di cui al presente articolo si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente.
- Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle SCIA in sanatoria presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all’articolo 19, comma 6-bis, della l. 241/1990. Nelle ipotesi di cui ai commi 7 e 8, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’istante può esercitare l’azione prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo). In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il comune applica le sanzioni previste dalla presente legge.
- Le disposizioni dei commi 7, 9, 11 e 13 si applicano anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. Tale disposizione non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.
- Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 9, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del d.lgs. 165/2001, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.”.
Art. 33 Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
Sostituzione dell’articolo 210 della l.r. 65/2014
- L’articolo 210 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“Art. 210 Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
- Agli interventi abusivi realizzati su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 35 del d.p.r. 380/2001.”
Art. 34 Disposizioni per le varianti in corso d’opera. Modifiche all’articolo 211 della l.r. 65/2014
- Il comma 2 dell’articolo 211 della l.r. 65/2014 è abrogato.
Art. 35 Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024. Modifiche all’articolo 252 sexies della l.r. 65/2014
- Al comma 1 dell’articolo 252 sexies della l.r. 65/2014, le parole “dopo l’entrata in vigore di tale legge” sono sostituite dalle seguenti “dopo la data dell’11 marzo 2025, data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2025, n. 14/R (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione. Adeguamento alle disposizioni della l.r.10/2024. Modifiche al regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017)”.
- Il comma 2 dell’articolo 252 sexies della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“2. I procedimenti di cui al comma 1 già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento 14/R/2025 si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.”.
Art. 36 Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso dalla l.r. .
Inserimento dell’articolo 252 septies nella l.r. 65/2014
- Dopo l’articolo 252 sexies della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“Art. 252 septies
Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso dalla l.r.
- Al fine di garantire la sostenibilità dei mutamenti di destinazione d’uso delle unità immobiliari in rapporto alle specificità territoriali locali, la disciplina di cui all’articolo 99, comma 2, lettera c) e comma 2 bis trova applicazione solo a seguito della approvazione da parte del comune di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o della disciplina di cui all’articolo 98, che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d’uso di cui all’articolo 99, comma 2 ter.
- La variante di adeguamento di cui al comma 1 è approvata entro due anni dalla data di entrata in vigore della l.r._….. decorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, trova diretta applicazione la disciplina di cui all’articolo 99, comma 2, lettera c) e comma 2 bis.
- L’adeguamento degli strumenti di cui al comma 1 può avvenire anche mediante il procedimento di cui all’articolo 32.”.
Art. 37 Deroga alle restrizioni edilizie per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all’articolo 135 bis, comma 3 della l.r. 65/2014
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all’articolo 135 bis, comma 3 della l.r. 65/2014 sono consentiti, per dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore delle presente legge, in deroga alle restrizioni edilizie previste dagli articoli 93 comma 2, 94 comma 2 ter e 96 comma 2 della medesima legge regionale.
Art. 38 Durata dell’incarico di garante regionale per l’informazione e la partecipazione
- L’incarico di garante regionale dell’informazione e della partecipazione per il quale, ai sensi dell’articolo 39, comma 1 della legge regionale 65/2014, è prevista una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scade il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
Art. 39 Clausola di neutralità finanziaria
- Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 40 Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Proposta di legge n. 316
Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r.65/2014
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, ha apportato modifiche significative al d.p.r. 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia.
La presente proposta di legge ha la finalità di adeguare la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ai principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico, come innovate dal d.l. 69/2024. Nella proposta di adeguamento si è tenuto conto del documento denominato “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa)”, pubblicato in data 30 gennaio 2025, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni operative e chiarimenti interpretativi.
Si coglie inoltre l’occasione per introdurre alcune precisazioni e correttivi, la cui necessità si è resa evidente nella applicazione della legge stessa, meglio illustrati nel seguito.
In particolare:
Articolo 1
Con l’art. 1 si integrano le attuali disposizioni del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 65/2014 che disciplinano i casi di esclusione dalla Conferenza di copianificazione. Anche al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, mettere in sicurezza gli edifici esposti a fattori di rischio territoriali e semplificarne in relativi iter procedimentali, viene introdotta un’ulteriore esclusione, rispetto ai casi attualmente vigenti, riferita agli interventi di nuova edificazione derivanti da demolizione di edifici ubicati in tutto o in parte all’interno di fasce di rispetto determinanti vincoli di inedificabilità assoluta o in aree ad elevata pericolosità idraulica o geomorfologica. Tale esclusione è ammessa a condizione che non vi sia cambio di destinazione d’uso.
Articolo 2
L’art. 2 della proposta di legge prevede l’eliminazione di parte del primo comma dell’articolo 98 della legge regionale 65/2014, dovuta alla modifica del regime amministrativo dei mutamenti di destinazione d’uso eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 136.
Articolo 3
L’art. 3 della proposta di legge prevede la modifica dell’articolo 99 della l.r. 65/2014, finalizzata a recepire nell’ordinamento regionale le innovazioni apportate dal d.l. 69/2024 all’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001 in tema di mutamenti della destinazione d’uso.
La modifica ai commi 2 e 3 e l’introduzione dei nuovi commi 2 bis, 2 ter e 3 bis recepiscono le disposizioni contenute nei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001 che sanciscono il principio della “indifferenza funzionale” sia tra destinazioni d’uso omogenee (appartenenti alla stessa categoria funzionale) di singole unità immobiliari, sia tra destinazioni d’uso non omogenee (appartenenti a diverse categorie funzionali) di singole unità immobiliari.
In particolare il comma 2, lettera c), disciplina il mutamento della destinazione d’uso di una singola unità immobiliare tra le diverse categorie funzionali elencate al comma 1, esclusa quella agricola, affermando che esso è sempre ammesso nelle zone omogenee “A”, “B”, “C” ed equipollenti (con esclusione delle unità immobiliari poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra) a condizione che siano rispettate
le normative di settore. Si stabilisce inoltre, al comma 2 bis, che il mutamento d’uso di una singola unità immobiliare tra differenti categorie funzionali possa avvenire anche in deroga all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal DM 1444/1968 e all’obbligo di realizzare la dotazione minima di parcheggi e posti auto di cui alla L. 1150/1942 come disposto dal comma 1-quater dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001 con norma di principio. Non viene modificata la disciplina degli oneri di urbanizzazione disciplinati dal titolo VII, capo I della l.r. 65/2014.
Nel comma 2 ter della proposta di legge è riconosciuta la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare, qualora se ne ravvisi la necessità, non solo specifiche “condizioni” per i mutamenti della destinazione d’uso della singola unità immobiliare nei casi sopra illustrati, come previsto espressamente dal comma 1-quater dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001, ma anche “limitazioni”, a tutela della sostenibilità dei mutamenti della destinazione d’uso tra le diverse categorie funzionali rispetto alle specificità territoriali locali e nel rispetto della disciplina per la qualità degli insediamenti di cui all’articolo 62 della legge; ciò in ragione di quanto chiarito nelle Linee di indirizzo ministeriali, dove si legge che le specifiche condizioni individuate dai competenti enti territoriali: “possono limitare, in relazione a specifiche e motivate esigenze, l’operatività della legge statale…”.
In considerazione del rilevante e, potenzialmente, deleterio impatto che la liberalizzazione dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di singole unità immobiliari operata dalla legge statale può avere sulla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni dettata dagli strumenti urbanistici comunali e sulla qualità degli insediamenti, si ritiene opportuno proporre l’introduzione di una norma transitoria, l’articolo 252 septies della proposta di legge, che, a tutela della sostenibilità e della compatibilità delle trasformazioni in rapporto alle specificità territoriali locali, sospenda l’efficacia di tale liberalizzazione fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali da attuarsi entro due anni.
Il comma 3 dell’articolo 99, come modificato dalla proposta di legge, contiene la disciplina per i mutamenti di destinazione d’uso che non sono stati oggetto della liberalizzazione statale, ovvero quelli relativi ad interi immobili e quelli residuali che interessano singole unità immobiliari. In tali casi i mutamenti di destinazione d’uso sono consentiti solo ove – anche ab origine – espressamente previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali o dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni. In attuazione della attribuzione legislativa alle regioni presente nell’ultimo periodo del comma 1-quater dell’art. 23-ter del d.p.r. 380/2001 (“Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate”), nella proposta di legge si attribuisce al comune la possibilità di individuare specifiche porzioni del territorio urbanizzato nelle quali la liberalizzazione dei cambi di destinazione d’uso tra diverse categorie funzionali si applica anche alle unità immobiliari poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, compatibilmente con la disciplina per la qualità degli insediamenti di cui all’articolo 62.
Il nuovo comma 3 bis recepisce la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 23-ter del
d.p.r. 380/2001 come innovato dal d.l. 69/2024, in base alla quale il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare accompagnato dall’esecuzione di interventi edilizi riconducibili alla attività edilizia libera non soggetta ad alcuna comunicazione (CIL o CILA) si considera avvenuto senza opere.
Articolo 4
L’art. 4 della proposta di legge modifica l’articolo 133 della l.r. 65/2014.
Le modifiche ai commi 1 e 7 rappresentano un mero raccordo normativo interno, dovute all’abrogazione del comma 2 bis dell’articolo 134.
La modifica al comma 7 bis intende recepire quanto disposto dal nuovo comma 1-ter dell’articolo 9-bis del
d.p.r. 380/2001 come innovato dal d.l 69/2024 in tema di stato legittimo delle singole unità immobiliari e degli immobili, secondo cui ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari, non rilevano le difformità presenti nelle parti comuni dell’edificio (come individuate dall’art. 1117 del C.C.) e ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio, non rilevano le difformità presenti nelle singole unità immobiliari. Coerentemente con la scelta già fatta nel vigente comma 7 bis che, in tema di verifica della legittimità dello stato di fatto dell’unità immobiliare o dell’immobile, rinvia alla documentazione di cui
all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.p.r. 380/2001, anche in questo caso si ritiene preferibile operare un rinvio dinamico alla normativa statale che rappresenta norma di principio. La PdL, nel recepire l’impianto della riforma, introduce una norma di chiusura ai sensi della quale concorrono alla determinazione dello stato legittimo le sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessione in pristino previste dalla l.r. 65/2014 al titolo VII, capo II e la dichiarazione di cui all’articolo 198, comma 4. Tale integrazione, al fine di garantire la coerenza sistematica dell’ordinamento regionale, si rende necessaria in considerazione della non perfetta corrispondenza della disciplina sanzionatoria regionale rispetto a quella statale.
Articoli 5, 6 e 7
Negli articoli 5, 6 e 7 sono contenute le modifiche agli articoli 134, 135 e 136 della l.r. 65/2014 finalizzate a recepire la nuova disciplina dei titoli edilizi necessari per i mutamenti di destinazione d’uso introdotta dal
d.l. 69/2024 rinvenibile nell’articolo 23-ter, comma 1-quinquies del d.p.r. 380/2001. La novella statale assoggetta a SCIA tutti i mutamenti di destinazione d’uso della singola unità immobiliare eseguiti senza opere, con opere riconducibili all’attività edilizia libera o con opere soggette a SCIA, nei casi oggetto della predetta liberalizzazione (ovverosia, i mutamenti della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale e tra diverse categorie funzionali, esclusa quella agricola, nelle zone omogenee “A”, “B”, “C” ed equipollenti con esclusione delle unità immobiliari poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra), specificando che “Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione” (art. 23 ter, comma 3, d.p.r. 380/2001). Le Linee di indirizzo ministeriali chiariscono che la possibilità per le regioni di prevedere livelli ulteriori di semplificazione è fatta salva “anche in relazione ai titoli richiesti per il mutamento di destinazione d’uso”. Per i motivi esposti la proposta di legge in commento modifica solo in parte il regime amministrativo già previsto dalla legge regionale per i mutamenti di destinazione d’uso eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie o con opere minori: in tali casi (in luogo del regime di SCIA previsto dal d.l. 69/2024) si propone infatti di mantenere in attività edilizia libera tali mutamenti di destinazione d’uso, salvo individuare il regime CILA come obbligatorio, diversamente da quanto previsto dalla vigente disciplina che rimette al comune la scelta se assoggettare l’intervento a CILA o ad attività completamente libera. Si è ritenuto, per tali tipi di interventi, di generalizzare il regime CILA con l’intento di mantenere una maggiore tracciabilità delle trasformazioni edilizie nel corso del tempo al fine di agevolare la ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile.
Per quanto riguarda invece i mutamenti della destinazione d’uso tra diverse categorie funzionali, al fine di recepire quanto disposto dalla novella statale e al contempo semplificare i regimi amministrativi previsti dalla legge regionale agevolandone l’individuazione da parte dei comuni, si propone di assoggettare a SCIA tali mutamenti di destinazione d’uso, sia di singole unità immobiliari ovunque ubicate che di interi immobili, in luogo del vigente regime che li assoggetta a permesso di costruire laddove ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica.
La modifica che si propone all’articolo 135, comma 2, lettera b) è volta, con una mera riscrittura non innovativa, a meglio coordinare la disposizione con l’articolo 136, comma 2, lett. a) in tema di manutenzione straordinaria: in sostanza si riporta tutta la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria all’interno dell’articolo 135 (interventi soggetti a SCIA), lasciando nell’articolo 136 solo l’individuazione dei casi in cui tale categoria di intervento è eseguibile tramite CILA. Si precisa, in particolare, che gli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti in regime di attività libera, previa comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), non possono comportare il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso: come si evince infatti dalla lettura dell’articolo 135, comma 2, lett. e bis) in caso di mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso l’intervento è subordinato a SCIA. La nuova formulazione proposta realizza quindi un miglior coordinamento tra le disposizioni citate ed introduce maggiore chiarezza, con lo scopo di evitare errori nell’applicazione della norma.
Preso atto delle difficoltà interpretative manifestate dagli operatori del settore, le modifiche proposte agli articoli 135, comma 3 e 136, comma 7, intendono chiarire, con una mera riscrittura non innovativa, che le varianti in corso d’opera ad un titolo edilizio sono mere ‘difformità’ rispetto a tale titolo e che non devono invece essere ricondotte a categorie di intervento edilizio.
In merito alle ulteriori modifiche presenti nell’articolo 136 si evidenzia quanto segue. Il d.l. 69/2024 ha ampliato l’elenco degli interventi in regime di edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001 con l’introduzione delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, comprese le tende a pergola con telo retrattile impermeabile o con elementi di protezione solare mobili o regolabili, anche se sorrette da strutture fisse. La novella specifica che tali opere non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici. Nell’articolo 136, comma 1, della l.r. 65/2014 si propone pertanto l’inserimento della lettera b quater) per includere tra gli interventi eseguibili senza titolo abilitativo anche le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici definite e disciplinate dall’articolo 6, comma 1, lettera b-ter) del d.p.r. 380/2001. Resta fermo, come chiarito nella norma di recepimento, che le installazioni con funzioni solo ombreggianti riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 137 della l.r. 65/2014 (quali pergolati, gazebo da giardino e tende da sole retrattili o scorrevoli) continuano ad essere considerate opere prive di rilevanza urbanistico-edilizia ai sensi della normativa regionale.
Articolo 8
Si ritiene opportuno riformulare l’articolo 143 della l.r. 65/2014 in quanto, a causa della stratificazione normativa succedutasi nel corso del tempo, risulta oggi di difficile lettura nella parte in cui pone come alternative tra loro le condizioni e i presupposti di cui ai vigenti commi 1 e 2 al fine dell’esclusione dell’obbligatorietà della sospensione dei lavori in caso di variante in corso d’opera. Nel contempo la riformulazione proposta risulta più aderente al dettato dell’articolo 22, comma 2 bis del d.p.r. 380/2001.
Si ritiene altresì opportuno inserire il nuovo comma 3 bis al fine di chiarire che qualora il titolo originario che ha autorizzato l’intervento sia una SCIA e la variante in corso d’opera sia riconducibile ad interventi soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134, non è possibile procedere al deposito dello stato finale dell’opera senza sospensione dei lavori anche se tutte le condizioni imposte dal comma 2 sono rispettate.
Articoli 9 e 10
Gli articoli 9 e 10 propongono modifiche agli articoli 145 e 147 della l.r. 65/2014 rispettivamente. Le modifiche in commento rappresentano un mero raccordo normativo interno, dovute all’abrogazione del comma 2 bis dell’articolo 134.
Articolo 11
Con l’articolo 11 della pdl è introdotto nell’articolo 149 della l.r. 65/2014 il nuovo comma 3 quater che ai fini della asseverazione di agibilità recepisce, con un rinvio dinamico, la nuova disciplina introdotta dal d.l. 69/2024 nell’articolo 24, comma 5-bis, del d.p.r. 380/2001 inerente al regime transitorio di deroga di alcuni requisiti dimensionali igienico-sanitari per interventi sul patrimonio edilizio esistente, nelle more della definizione dei nuovi requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici prevista dall’articolo 20, comma 1-bis, dello stesso d.p.r. 380/2001. Sono fatte salve le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste dalla legislazione vigente.
Articolo 12
La modifica che si propone all’articolo 153 della legge regionale trova fondamento nelle difficoltà riscontrate dai comuni nella costituzione della Commissione per il paesaggio; la modifica proposta, nell’intento di agevolare la costituzione dell’organo, consente di nominarne i membri due volte (e non più soltanto una) e amplia il novero degli idonei alla carica.
Articoli 13 e 14
La modifica che si propone agli articoli 167 e 169 della l.r. 65/2014 con gli articoli 12 e 13 della pdl, in relazione al procedimento di autorizzazione regionale per gli interventi rilevanti in materia sismica, è volta ad inserire un raccordo normativo con l’articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) al fine di chiarire la procedura applicabile.
Articolo 15
La modifica dell’articolo 170 della l.r. 65/2014, in relazione alla disciplina dell’attività di vigilanza regionale in materia sismica relativamente ai progetti soggetti a deposito di cui all’articolo 170, risponde all’esigenza di precisare i criteri delle verifiche ivi previste rinviando al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica di cui all’articolo 168.
Articolo 16
Con l’articolo 16 della pdl si propone l’introduzione di un nuovo comma 4-bis nell’articolo 170 bis della l.r. 65/2014, in relazione alla disciplina degli interventi privi di rilevanza in materia sismica, al fine di integrare la disciplina stessa qualora gli interventi siano realizzati unitariamente ad altre tipologie di interventi. La disposizione, già presente al comma 6 dell’art. 12 del regolamento regionale 1/R/2022, mette maggiormente in luce la casistica, molto ricorrente in ambito edilizio (specialmente quello relativo agli interventi di ristrutturazione), che prevede opere strutturali sia importanti che di modesta importanza nell’ambito del medesimo intervento edilizio. In questi casi, al fine di evitare che si seguano due procedimenti distinti (per ogni categoria di intervento, uno presso gli uffici regionali e uno presso il comune), si dispone che il procedimento sia unificato e in capo agli uffici tecnici regionali.
Articolo 17
Preso atto degli adempimenti istruttori di cui ai nuovi articoli 182 bis e 182 ter a carico degli uffici regionali competenti, nel comma 3 dell’articolo 171 della l.r. 65/2014 è introdotta la previsione della copertura dei relativi costi.
Nel comma 5 è inoltre aggiornato il riferimento normativo alla l.r. 58/2009 che ha sostituito la previgente l.r. 56/1997.
Articolo 18
L’articolo 18 della proposta di legge introduce nella legge regionale 65/2014 il nuovo articolo 182 bis. Tale introduzione si rende necessaria, in adeguamento a quanto disposto dall’articolo 36-bis, comma 3-bis del d.p.r. 380/2001 come innovato dal d.l. 69/2024, per dettare la disciplina dell’accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità nei casi di cui al nuovo articolo 209 bis della proposta di legge, quindi per interventi eseguiti in parziale difformità dal PdC o dalla SCIA alternativa al PdC, per interventi eseguiti con variazioni essenziali rispetto al PdC o alla SCIA alternativa al PdC e infine per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA ordinaria. Il procedimento delineato dal nuovo articolo 182 bis si discosta parzialmente da quello delineato dalla normativa statale (articolo 36-bis, comma 3-bis, che rimanda alle disposizioni di cui all’articolo 34-bis, comma 3-bis del d.p.r. 380/2001), riproponendo la disciplina già in vigore per gli accertamenti di conformità in sanatoria nei casi di cui all’articolo 209 della l.r. 65/2014.
Per l’accertamento di conformità in sanatoria relativo a queste fattispecie di abusi la normativa statale non richiede la “doppia conformità” delle opere alla normativa tecnica, ma la sola conformità alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere. Si ritiene tuttavia corretto prevedere anche la possibilità alternativa di dimostrare la conformità delle opere alle norme tecniche vigenti al momento della presentazione dell’istanza che, dal punto di vista tecnico, garantisce una maggiore sicurezza dell’immobile.
Si evidenzia che, rispetto alla normativa statale, la disciplina dell’accertamento di conformità in sanatoria delineata dal nuovo articolo 182 bis della proposta di legge è applicabile anche per gli interventi eseguiti nelle zone a bassa sismicità che non sono menzionate dal d.l. 69/2024.
Articolo 19
L’articolo 18 della proposta di legge introduce nella legge regionale 65/2014 il nuovo articolo 182 ter che recepisce quanto disposto dall’articolo 34-bis, comma 3-bis del d.p.r. 380/2001 come innovato dal d.l. 69/2024, in relazione agli adempimenti in materia sismica in caso di tolleranze di costruzione per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità. Il d.l. 69/2024 ha infatti introdotto la previsione di un’attestazione del tecnico circa il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni. Ogni qualvolta nell’ambito di un procedimento edilizio il tecnico asseveratore evidenzia la sussistenza di difformità riconducibili alle normali tolleranze in materia edilizia, è fatto obbligo al medesimo di attestare che tali difformità, ancorché qualificabili come tolleranze, rispettano le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento (oppure, in alternativa, quelle vigenti al momento di presentazione dell’istanza nella proposta di recepimento regionale), trasmettendo tale attestazione alla struttura regionale competente per l’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione e controllo. Laddove la difformità, pur contenuta nei limiti di tolleranza edilizia, sia in contrasto con la normativa tecnica trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 182 bis in materia di opere di adeguamento.
Nell’ottica della semplificazione procedimentale introdotta dal d.l. 69/2024 si è ritenuto:
- al comma 4 di estendere ai comuni ubicati in zone a bassa sismicità, i medesimi adempimenti previsti per gli interventi realizzati prima della classificazione sismica (ovvero la semplice trasmissione al comune del certificato di idoneità statica)
- al comma 5 di prevedere esplicitamente il caso in cui le difformità rilevate (rientranti nei limiti previsti dalle tolleranze costruttive) siano già state oggetto di valutazione o da parte del direttore dei lavori nella relazione di ultimazione dei lavori (prevista dall’art. 65 del d.p.r. 380/01 o analoghe norme precedenti) oppure dal collaudatore nel certificato di collaudo statico (previsto dall’art. 67 del citato d.p.r.). In questi casi, infatti, si ritiene che la relazione di ultimazione dei lavori o il collaudo statico abbiano la stessa valenza della certificazione prevista dal comma 3-bis dell’art. 34-bis del d.p.r. 380/2001.
Articolo 20
L’abrogazione del comma 1 bis dell’articolo 183 proposta con l’articolo 19 della pdl si rende necessaria in conseguenza della modifica della disciplina del regime amministrativo dei cambi di destinazione d’uso di cui all’articolo 134.
Articolo 21
L’articolo 21 della proposta di legge introduce modifiche all’articolo 196 della l.r. 65/2014.
In particolare, l’abrogazione del comma 2 bis e le modifiche al comma 4 bis, comma 8 lettera b bis) e comma 9 bis dell’articolo 196 si rendono necessarie in conseguenza della modifica della disciplina del regime amministrativo dei cambi di destinazione d’uso di cui all’articolo 134.
Il nuovo comma 3 bis dell’articolo 196 recepisce, con integrazioni, la novella introdotta dal d.l. 69/2024 al terzo comma dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001 inerente alla possibilità di prorogare fino ad un massimo di 240 giorni il termine di 90 giorni assegnato per la demolizione di opere abusive eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo oppure con variazioni essenziali. Le integrazioni alla novella statale sono finalizzate a chiarire che la possibilità di proroga sussiste non solo in relazione a “serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell’ordinanza” oppure a “gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine” come indicato dal terzo comma dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001, ma anche per comprovate difficoltà di natura tecnico-esecutiva. Viene conseguentemente adeguato il richiamo contenuto nel successivo comma 4.
La modifica al comma 5 e l’introduzione del nuovo comma 5 bis rappresentano il recepimento del novellato comma 5 dell’articolo 31 del d.p.r. 380/2001. In particolare, nel caso in cui il responsabile degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine assegnato e l’opera sia acquisita gratuitamente al patrimonio del comune, con riferimento alla delibera del Consiglio comunale che deroga al generale obbligo di demolizione in presenza di rilevanti interessi pubblici, nel comma 5 è aggiunto l’obbligo di verificare che l’opera abusiva non contrasti con rilevanti interessi culturali, paesaggistici o di rispetto dell’assetto idrogeologico, oltre che con i già previsti interessi urbanistici o ambientali; il Comune valuta l’assenza degli interessi pubblici settoriali che si oppongono al mantenimento dell’edificio abusivo previa acquisizione “dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della l. 241/1990”. Nel comma 5 bis si introduce la possibilità per il Comune, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di disporre la alienazione del bene nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 12, comma 2 della L. 127/1997 (che consente di procedere alle alienazioni del patrimonio immobiliare secondo un regime semplificato), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell’acquirente; rimane preclusa la partecipazione alla procedura di alienazione del responsabile dell’abuso. Si evidenzia che, in coerenza con analoghe scelte già fatte nella legge regionale, in luogo della determinazione da parte della Agenzia delle Entrate come previsto dal d.l. 69/2024, la proposta di legge attribuisce al comune la competenza alla determinazione del valore venale dell’immobile, salvo ricorso al competente ufficio statale, ove necessario.
Articolo 22
Con l’articolo 22 della pdl si introducono modifiche all’articolo 197 della l.r. 65/2014 che definisce le variazioni essenziali. Si ritiene opportuno introdurre al comma 1 un richiamo espresso agli articoli 196, comma 1, 198 e 206 che contengono, rispettivamente, la definizione degli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, delle tolleranze di costruzione e degli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, al fine di rimarcare la distinzione tra interventi eseguiti con variazioni essenziali e le altre difformità sopra richiamate, trattandosi di fattispecie che accedono a diverse procedure di sanatoria o di regolarizzazione.
Si è ritenuto altresì necessario modificare le lettere b) e c) del medesimo comma 1 per necessità di coordinamento interno della norma che, al comma 3, esclude la variazione essenziale laddove incida sulle superfici dei vani accessori (come disposto dall’art. 32, comma 2 del d.p.r. 380/2001), mentre nelle citate lettere b) e c) assume come parametro di riferimento per la variazione percentuale la superficie calpestabile che comprende anche le superfici accessorie, con ciò ponendo un’incoerenza con il predetto comma 3.
Articolo 23
Con le modifiche proposte dall’articolo 23 della pdl all’articolo 198 della l.r. 65/2014 è recepita la nuova disciplina delle tolleranze di costruzione delineata dall’articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001 come modificato dal d.l. 69/2024.
I commi 1 bis e 1 ter riproducono i contenuti dei corrispondenti commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001 che ampliano la casistica delle cosiddette “tolleranze costruttive” introducendo una disciplina di particolare favore valevole solo per gli interventi realizzati entro la data del 24 maggio 2024. Per tali interventi sono fissati dei limiti percentuali di tolleranza superiori a quella ordinaria del 2%, che variano in modo inversamente proporzionale alla superficie utile dell’unità immobiliare interessata dall’intervento: in particolare, le variazioni di altezza, di distacchi, di volumetria complessiva, di superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari rispetto alle misure previste dal titolo abilitativo eseguite in corso d’opera non costituiscono violazione edilizia purché non eccedano una percentuale che varia dal 2% al 6% in funzione della superficie utile dell’unità stessa. Ai fini del computo della superficie utile si deve tenere conto “della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo”, al fine di evitare possibili condotte di frazionamento meramente strumentali volte ad ottenere l’applicazione di un regime più favorevole.
Nel nuovo comma 1 quater si ritiene utile richiamare l’attenzione su quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 del d.l. 69/2024 che ha introdotto una disciplina di particolare favore per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui al comma 1 bis stabilendo che, ai fini della regolarizzazione di dette difformità, non occorre alcun accertamento di compatibilità paesaggistica.
Il nuovo comma 3 bis, che recepisce il nuovo comma 2-bis dell’articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001, introduce ulteriori fattispecie di tolleranze esecutive, anch’esse circoscritte agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Tali tolleranze sono limitate agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sono considerate tali a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. Esse sono: il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni, la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria. Si osserva che gli ultimi due punti presenti nella elencazione statale e non recepiti nel comma 3 bis (errori progettuali corretti in cantiere ed errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere) riproducono le tolleranze già previste nel comma 2 dell’art. 198 della L.R. n. 65/2014, che tuttavia non contempla alcun limite temporale né l’esclusione degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice e che pertanto si è ritenuto di mantenere, considerato che la natura di tali difformità rimane tale a prescindere dall’epoca in cui è stata realizzata l’opera.
Il nuovo comma 3 ter recepisce il quarto comma dell’art. 34-ter del d.p.r. 380/2001 che introduce nell’ordinamento una ulteriore ipotesi di tolleranza costruttiva, del tutto innovativa rispetto a quelle preesistenti, consistente nelle parziali difformità realizzate durante l’esecuzione di lavori oggetto di un titolo abilitativo, che siano state accertate mediante sopralluogo da parte dei funzionari incaricati di effettuare le dovute verifiche di conformità edilizia a seguito del quale sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, consolidata giuridicamnete cioè non annullabile ai sensi della disciplina dell’annullamento d’ufficio recata dall’art. 21-nonies della L. 241/1990. Tale ipotesi di tolleranza, nelle intenzioni del legislatore statale, salvaguarda il legittimo affidamento ingenerato dalla circostanza che dette difformità non sono state contestate in sede di sopralluogo per cui si può presumere che fossero state tollerate dall’amministrazione comunale all’epoca del rilascio dell’agibilità.
Il nuovo comma 4 bis opera un raccordo con le disposizioni di cui all’articolo 182 ter nel caso di tolleranze costruttive che interessano unità immobliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità.
Nel nuovo comma 4 ter viene riportata una disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 3 del d.l. 69/2024 che stabilisce l’applicabilità della disciplina in materia di tolleranze costruttive anche per regolarizzare l’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.
Articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30
Con gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della pdl si modificano rispettivamente gli articoli 199, 200, 201, 203, 204, 206 e 206 bis al fine di riallineare la disciplina sanzionatoria pecuniaria prevista dalla l.r. 65/2014 in caso di interventi abusivi a quanto stabilito dal d.p.r. 380/2001 come novellato dal d.l. 69/2024; come conseguenza di questo riallineamento si procede altresì ad una revisione complessiva ed organica della disciplina sanzionatoria pecuniaria della l.r. 65/2014. Inoltre, nel dettaglio, si specifica quanto segue.
Per quanto riguarda la modifica all’articolo 199, va evidenziato che sebbene il corrispondente art. 33 del d.p.r. 380/2001 non sia stato modificato e l’importo della sanzione rimanga stabilito in misura doppia rispetto all’aumento del valore venale dell’immobile, si ritiene opportuno, nella legge regionale, aumentare dal doppio al triplo l’importo della sanzione calcolata sulla base dell’aumento del valore venale dell’immobile, per garantire la coerenza del quadro sanzionatorio: altrimenti si avrebbe una sanzione pari al triplo dell’aumento del valore venale per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e pari al doppio per gli interventi più gravi, eseguiti in assenza del pdc, in totale difformità o in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire. Si osserva inoltre che appare logico e razionale fissare in modo uniforme l’importo pari al triplo del valore venale di tutte le sanzioni “legittimanti” come quella di cui all’art. 199, ovverosia, di quelle sanzioni che concorrono a formare lo stato legittimo ai sensi del nuovo art. 9-bis del d.p.r. 380/2001.
Come conseguenza della riparametrazione delle oblazioni dovute per gli accertamenti di conformità (si veda in proposito il nuovo articolo 209 bis), nell’articolo 200 viene modificato il quantum della sanzione dovuta per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA (conformemente alla analoga previsione di cui al novellato articolo 37, comma 1 del d.p.r. 380/2001), prevedendo la sanzione pecuniaria pari al triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro. Il nuovo comma 7 bis dell’articolo 200 richiama quanto disposto dall’art. 37, comma 6, secondo periodo del d.p.r. 380/2001 recante il principio di applicazione della sanzione corrispondente alla sostanza dell’abuso commesso, a prescindere dal regime amministrativo di realizzazione delle opere.
Per coerenza con il nuovo quadro sanzionatorio della l.r. 65/2014, anche nell’articolo 201 l’importo della sanzione per gli interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni, nei casi in cui la demolizione o rimozione non sia possibile, è portato dal doppio al triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, con un minimo di 1.032 euro.
Anche nell’articolo 206, in adeguamento al novellato art. 34, comma 2 del d.p.r. 380/2001, lo stesso aggravamento del quantum della sanzione alternativa alla demolizione riguarda tutti gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire che sono colpiti da ordinanza di demolizione ma che non possono essere demoliti senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
Infine, si propone la riscrittura integrale dell’articolo 206 bis per un duplice ordine di motivi. In primo luogo si osserva che l’articolo 206 bis vigente, inserito con l.r. 43/2016, reca una particolare disciplina per il calcolo delle sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriormente al 17 marzo 1985, con l’intento di rendere meno gravose tali sanzioni in ragione della risalenza nel tempo delle difformità; nell’intento del legislatore, quindi, gli importi calcolati sulla base dei criteri indicati dall’articolo 206 bis avrebbero dovuto essere inferiori a quelli calcolati in base all’articolo 206 che detta in via generale la disciplina delle sanzioni per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Tuttavia è ormai acclarato che le modalità di calcolo delle sanzioni pecuniarie delineate dall’articolo 206 bis, basate sull’applicazione della legge 392/1978, non conseguono i risultati auspicati, essendo necessario procedere alla attualizzazione degli importi delle sanzioni calcolate con la suddetta legge, come sancito dalla più recente giurisprudenza (sentenza Cons. Stato Adunanza Plenaria n. 3/2024). In secondo luogo va tenuto conto del fatto che il d.l. 69/2024 ha previsto nuove modalità di regolarizzazione degli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo per gli immobili datati, introducendo una diversa scansione temporale (titoli edilizi anteriori al 30 gennaio 1977) e non facendo distinzioni tra immobili con diversa destinazione d’uso (mentre l’art. 206 bis limita la propria operatività ai soli immobili residenziali).
Si ritiene pertanto opportuno, per ragioni di coordinamento con le innovazioni apportate dal d.l. 69/2024 al d.p.r. 380/2001, riscrivere la disposizione contenuta nell’articolo 206 bis, riaccorpando tutta la disciplina ordinaria delle sanzioni per interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo nell’articolo 206, così da uniformare i criteri di calcolo della sanzione per questa fattispecie di abuso, e recependo le nuove modalità di regolarizzazione introdotte dal d.l. 69/2024 per interventi risalenti nel tempo.
In particolare, il nuovo articolo 206 bis recepisce le nuove disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 34-ter del d.p.r. 380/2001 che introduce una nuova ipotesi di sanatoria, consentendo di regolarizzare gli interventi edilizi realizzati come varianti in corso d’opera costituenti parziale difformità dal titolo rilasciato in data antecedente al 30 gennaio 1977, data di entrata in vigore della legge 10/1977. Come chiarito anche nelle Linee di indirizzo ministeriali, si precisa che gli interventi possono essere stati realizzati anche in data successiva al 30 gennaio 1977, purché entro il termine di validità del titolo che permettono di caratterizzare gli interventi stessi come varianti in corso d’opera. Per la regolarizzazione è prevista la presentazione di una SCIA e il pagamento di una somma a titolo di oblazione. La regolamentazione di tale ipotesi di sanatoria risponde all’esigenza di salvaguardare l’affidamento maturato dai privati alla conservazione e alla libera circolazione di edifici realizzati con parziali difformità rispetto al titolo abilitativo edilizio rilasciato in epoca antecedente dell’entrata in vigore della legge n. 10/1977, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera e della circostanza che solo detta legge ha introdotto la possibilità di regolarizzare le varianti in corso d’opera prima della fine dei lavori.
Articolo 31
Con l’articolo 31 della pdl si propone una nuova stesura dell’articolo 209 della l.r. 65/2014 necessaria per il riallineamento alla corrispondente disposizione statale, l’articolo 36 del d.p.r. 380/2001, che è stato innovato dal d.l. 69/2024. La novella statale restringe il campo di applicazione della disciplina della cosiddetta “doppia conformità” in sanatoria, che continua a trovare applicazione limitatamente ai casi di assenza o totale difformità dal PdC (fattispecie di cui all’art. 196, comma 1 e art. 199 comma 1 della L.R. n. 65/2014) o di totale difformità dalla SCIA alternativa al permesso di costruire, prevista dall’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter della l.r. 65/2014.
Con questo più limitato campo di applicazione, resta confermata la previgente disciplina che richiede per la sanatoria l’accertamento della c.d. “doppia conformità” urbanistico-edilizia dell’intervento, ovvero la sua conformità alla disciplina urbanistica e a quella edilizia, vigenti sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Viene altresì confermata la previgente disciplina sanzionatoria e procedurale.
Si è ritenuto altresì di modificare la disciplina dei termini per la presentazione dell’istanza di sanatoria, consentendola sino a quando non si verifichi l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo, al fine di scongiurare ipotesi di difformità meramente formali non sanabili per decorso del termine, pur rimanendo l’immobile nella disponibilità dell’avente titolo, che andrebbero a detrimento della commerciabilità e trasformabilità del bene in contrasto con lo spirito della riforma.
Articolo 32
L’articolo 32 della pdl inserisce nella l.r. 65/2014 il nuovo articolo 209 bis che recepisce, in relazione alla disciplina dell’accertamento di conformità, quanto disposto dal nuovo articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001, introdotto dal d.l. 69/2024, volto al superamento dell’istituto della “doppia conformità” per le fattispecie di abusi meno gravi. Il nuovo articolo delinea per l’accertamento di conformità un procedimento semplificato che ammette la sanabilità anche delle opere che erano in contrasto con la disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Si tratta quindi di una sorta di doppia conformità semplificata o “asimmetrica”. Il campo di applicazione di questa sanatoria è limitato alle seguenti fattispecie di abusi: interventi eseguiti in parziale difformità dal PdC o dalla SCIA alternativa al PdC, interventi eseguiti con variazioni essenziali rispetto al PdC o alla SCIA alternativa al PdC ed interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA ordinaria.
Una innovazione particolarmente rilevante attiene all’introduzione della possibilità di conformare le opere abusive, attraverso la realizzazione di lavori che rendano ammissibile la sanatoria o che adeguino le opere abusive alla normativa in materia di sicurezza (“sanatoria condizionata”). Nel nuovo comma 4 si prevede infatti che il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, in sede di esame delle richieste, possa condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, di interventi edilizi anche strutturali necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza (si prescrive l’adeguamento dell’immobile alla normativa tecnica vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria, quindi in pratica si richiede la doppia conformità strutturale dell’immobile) e per la rimozione delle opere che non possono essere sanate (in pratica si prescrive la rimozione parziale dell’abuso per ottenere la conformità alla normativa urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda o alla normativa edilizia vigente al momento dell’abuso). In tal caso il titolo sarà rilasciato subordinatamente all’attuazione, entro il termine assegnato, di tali interventi. Nelle ipotesi di SCIA a sanatoria, analoghe prescrizioni conformative possono essere stabilite entro il termine di cui all’art. 19, comma 3, L. n. 241/1990, cioè entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA.
Numerose sono anche le innovazioni procedurali. Ai fini del rilascio del PdC in sanatoria o del controllo delle SCIA in sanatoria, il comma 13 dell’articolo 209 bis, conformemente al comma 6 del nuovo articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001, non prevede il rinvio alle ordinarie procedure previste per detti titoli edilizi, ma stabilisce un procedimento speciale di sanatoria, unitamente al nuovo procedimento di compatibilità paesaggistica per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico. Tra le maggiori novità il fatto che il nuovo procedimento consente di verificare ex post la compatibilità paesaggistica delle opere abusive per le quali viene richiesta la sanatoria “anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati” e l’introduzione dell’istituto del silenzio-assenso.
Per le motivazioni di cui al punto precedente (art. 209), si è ritenuto altresì di modificare la disciplina dei termini per la presentazione dell’istanza di sanatoria in caso di variazioni essenziali, consentendola sino a quando non si verifichi l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo.
La pdl ha ritenuto altresì di adeguare gli importi oblatori previsti dal nuovo articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001 riparametrandoli ai minimi edittali previsti dall’ordinamento toscano, ovverosia 1.032,00 euro in luogo del minimo statale pari a 516,00 euro. Sono state quindi conseguentemente riparametrate le progressioni sanzionatorie, anche al fine di garantire la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’abuso commesso.
I commi 14 e 15 riproducono le disposizioni contenute nell’articolo 3 del d.l. 69/2024, rispettivamente commi 4 bis e 2, e non riportate nel d.p.r. 380/2001, che si ritiene opportuno ed utile inserire nell’articolo 209 bis per facilitare la conoscenza della intera disciplina relativa a questa nuova ipotesi di sanatoria. In particolare, l’articolo 3, comma 4-bis del D.L. 69/2024 sancisce che “Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell’articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito”. Esso recepisce per la prima volta nell’ordinamento statale il principio secondo cui per le opere realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico entro l’11 maggio 2006 (quindi prima dell’entrata in vigore del divieto di sanatoria paesaggistica introdotto dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione al paesaggio”) sulla base di un titolo rilasciato dall’ente locale interessato senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica, è ammessa la possibilità di procedere alla regolarizzazione attraverso una verifica della compatibilità paesaggistica delle opere realizzate. Sono comunque esclusi gli interventi che hanno conseguito un titolo abilitativo in sanatoria. Trattasi di un’ipotesi innovativa per la nostra regione. Il secondo comma dell’art. 3 del
D.L. n. 69/2024 stabilisce l’applicabilità della disciplina dell’accertamento di conformità di cui al nuovo articolo anche per regolarizzare l’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni. La disposizione specifica che non trovano applicazione i commi relativi alla quantificazione della oblazione e della sanzione paesaggistica dovuta: quindi la sanatoria avviene senza pagamento di sanzioni pecuniarie edilizie e paesaggistiche.
Articolo 33
Con l’articolo 33 della pdl l’articolo 210 della l.r. 65/2014 viene riformulato mediante rinvio dinamico al TUE.
Articolo 34
L’art. 34 della pdl abroga il comma 2 dell’articolo 211 che impedisce le varianti in corso d’opera senza interruzione dei lavori, con deposito dello stato finale, per gli immobili per i quali gli strumenti urbanistici comunali non consentono interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo.
Articolo 35
La modifica all’articolo 252 sexies è finalizzata ad un riallineamento a quanto disposto all’art. 30 della l.r 10/2024 “Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al DPR 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014”, laddove si specifica che le modifiche agli articoli 17, 23, 25, 34 e 238 della l.r. 65/2014 si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017. Poiché le suddette modifiche al regolamento sono entrate in vigore in data 11 marzo 2025, a seguito della emanazione del d.p.g.r 14/R/2025, si procede ad una modifica dell’articolo in oggetto, inserendo espressamente tali riferimenti.
Articolo 36
L’art. 36 della pdl introduce una disposizione transitoria, articolo 252 septies, già illustrata in relazione alla modifica dell’articolo 99 della l.r. 65/2014.
Articolo 37
L’art. 37 introduce una deroga per dodici mesi alle restrizioni edilizie previste dagli articoli 93 comma 2, 94 comma 2 ter e 96 comma 2 della l.r.65/2014 per agevolare i Comuni nella realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 135 bis della l.r. 65/2014.
Articolo 38
L’articolo 38 prevede che il garante regionale dell’informazione e della partecipazione, la cui nomina è esclusa dall’ambito di applicazione della legge regionale sulle nomine (la l.r. 5/2008) e il cui incarico ha durata pari a quella della legislatura, scada il centocinquantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale (una previsione che riprende, alla lettera, la formulazione dell’articolo 18 della l.r. 5/2008), per garantire continuità nell’attività di partecipazione inerente agli atti di governo del territorio fino alla nomina del garante da parte della nuova legislatura.
Articolo 39
L’articolo 37 della pdl contiene la clausola di neutralità finanziaria.
Articolo 40
L’articolo 38 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURT.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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