Dalla Sardegna alla Toscana, le ultime sentenze della Corte Costituzionale mostrano un trend chiaro: i confini della legislazione regionale si restringono, mentre cresce l’esigenza di una disciplina nazionale moderna e coordinata.

Alle regioni è stata consentita la possibilità di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente con incentivi volumetrici
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il criterio di premialità volumetrica non possa essere esteso ai nuovi interventi edilizi.
Con sentenza n. 3805 del 5 settembre 2016 il Consiglio di Stato ribadisce il concetto fondamentale che il regime di premialità volumetrica sia circoscritta al requisito della preesistenza volumetrica.
Il riferimento va al comma 9 art. 5 del D.L. 70/2011 che consentiva alle Regioni entro sessanta giorni dalla conversione del decreto (divenuto poi L. 106/2011) di emanare leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, per riqualificare le aree urbane degradate e situazioni urbanistiche degradate, facendo leva sul riconoscimento di volumetrie aggiuntive a quelle preesistenti come misura premiale e incentivante.
Decorso tale termine l’art. 14 dello stesso decreto prevedeva che decorsi 120 giorni le disposizioni fossero applicabili nelle regioni a statuto ordinario che non avessero emanato tali provvedimento (fatto salvo quanto prescritto dal c. 10 e comma 11 del detto decreto), riconoscendo una volumetria premiale aggiuntiva in misura non superiore:
- al 20 per cento del volume edilizio se ad uso residenziale;
- al 10 per cento della superficie coperta per edifici ad uso non residenziale;
Queste due ipotesi premiali sono da conteggiarsi «sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti» previa asseverazione di tecnico abilitato.
Anche dalla semplice lettura della norma si evince che tale premialità planivolumetrica non potesse riguardare nuovi interventi, ma fosse circoscritta agli immobili esistenti (e aggiungo: legittimati).
Si sottolinea che il comma 10 del detto decreto dispone ciò:
«Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria».
Per gli edifici legittimati con titolo edilizio in sanatoria è possibile farlo, in quanto questo comma li esclude dall’ipotesi di esclusione. Si, una doppia negazione, quindi diventano ammessi al criterio di premialità; il Legislatore ha fatto bene a evidenziare questo aspetto.
Il Consiglio di Stato, dal canto suo, ha ribadito che con la suddetta sentenza che non può essere applicata tout court ai nuovi interventi edilizi.
Il Piano Casa invece merita una trattazione a parte, e non va confuso con questa norma.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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