Il Comune deve emanare provvedimento per dichiarare persa l'efficacia del titolo abilitativo con l'articolo 15 DPR 380/01.

In sede di rilascio del titolo edilizio un Comune verifica gli aspetti privatistici limitatamente ai dati forniti dal richiedente

Carlo Pagliai
Autore
Il prevalente orientamento del Consiglio di Stato ritiene che il rilascio del PdC debba avvenire sulla base di conoscibilità emersa dall’istruttoria e dati pervenuti dalla richiesta
In tutte le pratiche edilizie risulta praticamente sempre riportata una specifica clausola che il rilascio di esse non incide o limita i diritti di soggetti terzi. O più segnatamente, al richiedente il titolo edilizio viene chiesto di sottoscrivere la clausola del “fatto salvo diritti di terzi“, come condizione di garanzia per l’ente preposto al rilascio del permesso.
Nel caso dei permessi di costruire ciò è espressamente riportato nell’art. 11 del Testo Unico dell’Edilizia:
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. è irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
La giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato ha assunto un prevalente orientamento statuendo che, in sede di rilascio del permesso di costruire sussiste l’obbligo per il Comune di verificare il rispetto dei limiti civilistici/privatistici da parte del richiedente , ma soltanto alla condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili o non contestati.
Il controllo da parte dell’ente locale si traduce in una semplice presa d’atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un’accurata e ulteriore approfondita disanima dei rapporti civilistici (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4861/2016, n. 5128/2012; n. 6731/2011, n. 2546/2010).
In sede d’esame dell’istanza per il rilascio d’un titolo edilizio, il Comune non ha l’obbligo di verificare l’esistenza di pattuizioni limitative della proprietà che il richiedente o il suo dante causa abbiano concluso con terzi. (Cons. Stato IV n. 2116/2016, sez IV n. 1206/2007, Cass. Civ. II n. 21947/2013).
In fase di istruttoria la PA competente al rilascio disamina aspetti privatistici sulle informazione indicate dal richiedente
Altra condizione necessaria, ovviamente riguarda l’effettiva disponibilità giuridica del bene oggetto dell’intervento edificatorio, la cui legittimazione attiva all’ottenimento della concessione edilizia spetta a chi sia munito di titolo giuridico qualificato e sostanziale per richiederlo.
Tuttavia essa non può superare i limiti della propria legittimazione invadendo la sfera dei diritti di terzi, come ad esempio confinanti, comproprietari o condomini non coinvolti nella richiesta.
In sostanza gli ambiti civilistici e privatistici non possono essere derogati e limitati dal rilascio di un titolo edilizio (approfondimento).
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
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