Non ha senso stimare il valore dell'immobile senza accertare lo Stato Legittimo, l'abusività pregiudica la garanzia ipotecaria

Il provvedimento deve individuare specificatamente gli immobili e tipologie di difformità oggetto di sanzionamento
La sanzione amministrativa demolitoria è carente se presenta caratteri di indeterminatezza e genericità relativi agli immobili destinatari di essa
Il Consiglio di Stato sez. VI con sentenza n. 02963/2016 del 04/07/2016 ha annullato un’ordinanza di demolizione notificata nel 2011 ad un’azienda agricola del Lazio, in particolare essa contestava al punto b:
«manufatti sui terreni in assenza di titoli edilizi. Constatato che detti lavori vengono eseguiti in assenza di autorizzazione edilizia, su aree assoggettate a vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004, DM 25/01/2010, ovvero in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici …” si ordina la demolizione delle opere abusive in corso di esecuzione in via della Falcognana n. 30».
Oggetto di contestazione e accoglimento al CdS sono:
- indeterminatezza della specificazione degli immobili oggetto di ordinanza;
- indeterminatezza delle specifiche tipologie di abuso edilizio dei suddetti immobili:
L’indeterminatezza e genericità dell’oggetto di ordinanza ha comportato l’annullamento in sede di CdS in quanto manifesta carenze istruttorie.
Una migliore individuazione immobiliare avrebbe dovuto essere effettuata indicando i riferimenti catastali degli immobili edificati, mentre una migliore specificazione delle tipologie di abuso.
Il CdS nel sentenziare l’annullamento dell’ordinanza ha confermato il potere dell’amministrazione di riadottarlo fornendo tutte le precisazioni indicate e richieste con il motivo esaminato, quindi non decade la potestà del Comune in materia di vigilanza e ripristino dello stato dei luoghi.
Nella stessa sentenza il CdS sottolinea che:
l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con interessi privati coinvolti e sacrificati né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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