Rinviato in autunno il debutto della nuova APE, come deciso ieri dalla Conferenza Unificata delle Regioni e Autonomie Locali in merito alle nuove Linee guida nazionali per l’Attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Altro rinvio per l’introduzione delle seguenti novità in materia di Certificazione energetica degli edifici:
sanzioni: il decreto conferma quanto statuito espressamente dall’articolo 15 del Dlgs 192/2005, ovvero l’irrogazione di sanzione da 700 a 4.200 euro per un APE non corretta a carico del Certificatore, sanzione da 1.000 a 6.000 a carico del Direttore dei Lavori in caso di mancata presentazione dell’APE al Comune, da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto a carico del costruttore o del proprietari;
unificazionemetodo di calcolo su tutto il territorio nazionale;
l’Indice di prestazione energetica globale, calcolato in funzione dell’energia primaria (non rinnovabile) e rinnovabile, determinerà la nuova classificazione energetica che passa da sette a dieci classi, passando dalla nuova migliore A4 alla peggiore G.
confermata validità 10 anni dell’APE;
obbligo di individuare gli interventi migliorativi energetici e i relativi costi, distinguendo le ristrutturazioni sostanziali dagli interventi di riqualificazione energetica;
il decreto imporrà l’obbligo di svolgimento di almeno un sopralluogo presso gli immobili oggetto di certificazione;
istituzione del sistema informativo nazionale SIAPE per la raccolta dati relativi alle APE;
approvazione schema tipo per annunci commerciali di immobili, uniformando e selezionando i dati energetici da inserire negli annunci;
il software semplificato Docet sarà aggiornato entro il 1° ottobre 2015 dall’Enea;
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
DISCLAIMER. Il presente contenuto ha esclusiva finalità informativa e divulgativa. Non costituisce e non può costituire consulenza tecnica, legale o professionale, né può essere utilizzato come parere in alcuna sede. Ogni immobile e ogni intervento richiedono valutazioni specifiche caso per caso, pertanto resta tutto riservato su inquadramento, fattibilità e soluzioni applicabili.
La conformità catastale è condizione per validità del trasferimento immobiliare, ma non ogni difformità impedisce la compravendita: la Cassazione n. 18649/2026 conferma la natura della nullità formale e distingue le irregolarità rilevanti dalle difformità lievi che non richiedono aggiornamento della planimetria.
Difficile dimostrare la esistenza di un illecito edilizio di ogni tipo, soprattutto quando il Comune contesta quelle discordanze in epoca molto risalente, magari anteriore al 1° settembre 1967.
Le planimetrie allegate al condono non sanano automaticamente tutte le difformità rappresentate, la mancata verifica può lasciare irregolarità e produrre uno Stato Legittimo parziale.