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Cassazione: la sicurezza statica è materia di competenza esclusiva dello Stato e non può essere derogata dalla disciplina edilizia regionale

Quanto alle violazioni alla disciplina antisismica, le norme regionali (nella specie L.R. Sicilia n. 04/2003) si applicano limitatamente alla materia dell’urbanistica e non possono estendersi alla diversa disciplina edilizia antisismica

Di conseguenza le norme sulle costruzioni in conglomerato cementizio armato, attenendo alla sfera della sicurezza statica degli edifici, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo della Costituzione, sicché tali opere continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dalla legislazione nazionale.

Sul rapporto bidirezionale tra Urbanistica e Antisismica è (purtroppo) in atto un regime incrociato e indefinito, come anche sulla doppia conformità edilizia.

La sentenza di Cassazione Penale sez. III n. 55296 del 30 dicembre 2016 ribadisce, in forma ancora più incisiva, l’importante principio che la disciplina normativa antisismica sia materia esclusiva dello Stato italiano, e non può rientrare nel regime di legislazione concorrente regionale.

Questo principio viene ribadito sempre più spesso dai diversi ambiti giurisprudenziali penali, amministrativi e costituzionali, non ultima ad esempio è la sentenza della Consulta n. 272 del 16 dicembre 2016, con cui ha riaffermato che le normative regionali non possono derogare o escludere le opere edilizie minori dall’ambito applicativo antisismico.

La predetta sentenza di Cassazione Penale riguardava l’applicabilità dell’art. 20 comma 1, della legge della Regione Sicilia n. 4 del 16 aprile 2003 n. 4, secondo cui «In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l’acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo», con la conseguente insussistenza degli obblighi di comunicazione al Genio Civile e senza la necessità di permesso di costruire, è infondato.

La Cassazione ha argomentato che in materia di violazioni alle disposizioni antisismiche, le norme regionali si applicano limitatamente alla materia dell’urbanistica.

La legislazione urbanistica regionale non può estendersi alla disciplina edilizia antisismica, compreso opere in cemento armato, attenendo tali materie alla sicurezza strutturale degli edifici e alla pubblica incolumità/protezione civile delle persone.

E come tale, rientra nella competenza esclusiva dello Stato in base al vigente Titolo V, cosicché continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dalla legislazione nazionale (Cass. Pen. III 55296/2016, n. 16182/2013, n. 37375/2013, n. 38405/2008).

La specifica fattispecie riguardava la precarietà della struttura realizzata in assenza del permesso di costruire, ovvero la chiusura di una porzione di terrazzo con un manufatto costituente volume, realizzato in muratura ed alluminio e copertura in struttura lignea, della superficie di circa 30 mq.

Trattandosi di un’opera con caratteristiche costruttive legate in modo duraturo all’edificio cui accede, e destinata ad un uso tendenzialmente stabile, non precario né temporaneo, elemento che tra l’altro consente di escludere la precarietà dell’opera, in quanto per poter essere qualificata precaria occorre che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione (Cass. Pen. III n. 36107 del 30/06/2016, n. 966 del 26/11/2014, n. 37572 del 14/05/2013, n. 22054 del 25/02/2009).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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