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LEGGE 19 novembre 1968, n. 1187
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(pubblicato nella (GU n.304 del 30-11-1968 ) Testo in vigore dal: 1-12-1968 – testo originario


 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
L’articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e’ sostituito dal seguente:
“Il piano regolatore generale deve considerare la totalita’ del territorio comunale.
Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitu’;
4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonche’ ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6) le norme per l’attuazione del piano”.

Art. 2.
Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino l’inedificabilita’, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L’efficacia dei vincoli predetti non puo’ essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione. Per i piani regolatori generali approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni di cui al precedente comma decorre dalla predetta data.
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327)

Art. 3.
L’applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati e’, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.

Art. 4.
Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell’articolo 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517, ai piani particolareggiati adottati dopo l’entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all’articolo 2.

Art. 5.
Il primo comma dell’articolo 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e’ sostituito dal seguente:
“Nessun indennizzo e’ dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonche’ per le limitazioni e per gli oneri relativi all’allineamento edilizio delle nuove costruzioni”.

Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 19 novembre 1968

SARAGAT

LEONE – NATALI – RESTIVO – GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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