Sui cambi d'uso speciali "Salva Casa" si paga soltanto gli oneri di urbanizzazione secondaria, qualora previsto dalla normativa regionale

L’efficacia dell’ordine di demolizione resta sospesa all’indomani della presentazione della domanda di sanatoria, e riacquista effetto col diniego.
La proposizione dell’istanza di sanatoria ordinaria non comporta la radicale e definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione.
Il deposito della domanda di sanatoria sospende l’efficacia dell’ordine di demolizione facendolo entrare in uno stato di temporanea quiescenza, e ciò fino alla definizione del procedimento di sanatoria; l’evidente scopo è di evitare la demolizione di un’opera che può ottenere l’accoglimento dell’istanza di sanatoria rispettosa del requisito di conformità (doppia alla strumentazione e regolamentazione urbanistica, ancorché realizzata in assenza o difformità dal titolo edilizio. (Cons. Stato . VI n. 3407 del 28/7/2016)
In caso di diniego dell’istanza di sanatoria, il provvedimento di demolizione riacquista la sua piena efficacia (Cons. di Stato, n. 1546/2014 e n. 4818/2013).
Per la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 31 marzo 2010, n. 1875; Sez. II, 12 maggio 2004, n. 1056) infatti, la richiesta di permesso in sanatoria di un’opera edilizia non inficia la legittimità dell’ordine di demolizione emesso in precedenza.
L’ordine di demolizione risulta illegittimo soltanto se viene adottato all’indomani della domanda di sanatoria, ciò perchè l’istanza di sanatoria impedisce che l’amministrazione competente prima del suo esame si attivi (demolizione esecutiva) per eliminare l’abuso che potrebbe essere sanato.
L’ordine di demolizione è infatti, un atto vincolato che poggia sull’atto presupposto che accerta la presenza di un abuso edilizio; di conseguenza l’efficacia dell’ordine di demolizione entra in fase di sospensione con la domanda di sanatoria, ma al momento in cui la stessa venga respinta, l’ordine di demolizione torna a spiegare i suoi effetti.
Non è neppure necessario che l’amministrazione adotti un ulteriore ordine di demolizione, poiché la domanda di sanatoria non pregiudica o azzera il precedente ordine di demolizione, ma ne sospende solo gli effetti, che ricominciano a decorrere a far data dall’adozione del diniego di sanatoria (cfr. Cons. di Stato, V n. 1546/2014).
Sulla prescrizione relativa all’ordine demolizione rimando a questo precedente articolo scritto tempo fa.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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