Modifiche a modulistica Salva Casa hanno inserito attestazione tolleranze in CILA

Molti insistono ad evitare la comunicazione di ultimazione opere per CILA, ma occorre farla per diversi motivi
“Il mio lavoro qui è finito“, frase conclusiva detta spesso al termine di una puntata di noto cartone animato giapponese: con essa il personaggio, un mago maschile, intendeva conclamare l’avvenuta conclusione della vicenda grazie al suo apporto. La stessa frase preannunciava la fine dell’episodio perchè la soluzione attesa aveva avuto efficacia.
Allo stesso modo si dovrebbe ragionare così quando si è sostanzialmente concluso l’intervento edilizio con la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 6-bis DPR 380/01; eppure anche su questo post pioveranno commenti in senso contrario, sostenendo che non sussista alcun obbligo di comunicare niente a nessuno, o perchè si è presentata la CILA senza necessità del Direttore Lavori.
Partiamo dicendo che il DPR 380/01 non stabilisce espressamente per la CILA gli stessi obblighi previsti nelle pratiche di SCIA e Permesso di Costruire, quali ad esempio:
- Ultimazione lavori o Fine Lavori;
- Durata massima di tre anni;
- presenza Direttore Lavori, prevista anche ai fini sanzionatori e repressivi.
Ma allora, è obbligatorio dichiarare la fine dei lavori nella CILA?
La risposta è rintracciabile nel comma 3 dell’articolo 6-bis del D.P.R. 380/01, il quale afferma che «qualora la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla documentazione richiesta per le variazioni catastali, il Comune provvederà a trasmettere tale documentazione al Catasto».
Tale previsione normativa riguarda il caso specifico in cui la comunicazione di fine lavori sia corredata anche dalla documentazione per la variazione catastale (DOCFA), prevedendo un ulteriore obbligo, in capo al Comune, di trasmissione differita al Catasto.
Tuttavia, questa disposizione non deve essere intesa, in nessun modo, nel senso che l’obbligo di presentare la comunicazione fine lavori per la CILA sorga solo in presenza della pratica catastale allegata. Al contrario, si tratta di una specificazione relativa alla particolare ipotesi di fine lavori con allegata variazione catastale, e pertanto presuppone implicitamente l’obbligo generale di comunicare la fine dei lavori anche nel caso della CILA. Inoltre, la dichiarazione di ultimazione delle opere / fine lavori è fondamentale anche per attestare la conclusione degli interventi che beneficiano di agevolazioni fiscali.

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Va poi ricordato che la CILA compartecipa alla definizione dello “Stato legittimo” dell’immobile, motivo per cui è necessario cristallizzarne e delimitarne gli effetti giuridici, specialmente in relazione a eventuali illeciti edilizi futuri. A tal proposito, si rammenta che l’aggiornamento della modulistica edilizia unificata nazionale col Salva Casa ha provveduto a inserire l’obbligo di attestare il rispetto delle tolleranze nella CILA: ciò conferma l’obbligo previsto a livello normativo stabilito dal comma 3, articolo 34-bis, del testo unico edilizia.
Esiste, infine, un modulo unificato nazionale per la comunicazione di fine lavori, introdotto con l’Accordo Stato-Regioni del 4 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 luglio 2017, che, in un’apposita sezione, richiede di indicare il riferimento della pratica edilizia, chiedendo di indicare tra il titolo abilitativo o la comunicazione che ha legittimato l’intervento. In tale contesto, è pacifico considerare la CILA come una “comunicazione” legittimante l’intervento edilizio.

Alcune considerazioni utili per la Comunicazione di fine lavori da inviare per qualsiasi pratica edilizia, cioè CILA, SCIA e Permesso di Costruire:
- si invia sotto forma di attestazione autocertificata è soggetta a varie responsabilità, e in caso di falsa attestazione o non veritieria, è assoggettata a sanzioni penali e decadenza dei benefici ricevuti.
- deve essere compilata e sottoscritta dal titolare della pratica edilizia, e controfirmata dalle imprese e lavoratori autonomi che hanno partecipato all’intervento;
- non deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori, ma costui ha obbligo di attestare l’avvenuta conclusione dell’opera in conformità al progetto e a quanto indicato nel titolo abilitativo, nelle varianti e verso la disciplina urbanistico-edilizia;
E poi, usiamo il buon senso logico:
se la CILA è essa stessa una Comunicazione Inizio Lavori asseverata, e se tutto ciò che ha un inizio deve avere una fine, perchè omettere la Comunicazionee di Fine lavori?
Ancora non sei convinto dell’obbligo di fine lavori? Leggi qui, sopratutto se sei Direttore Lavori.
Il ruolo del direttore dei lavori in un cantiere è visto come un direttore di orchestra, un fact-totum oppure un parafulmine: in tutti i casi, clienti e imprese esecutrici fanno affidamento a lui, nel bene ma sopratutto nel male. Però facciamo due scenari riferiti al solo intervento realizzato con CILA depositata in Comune, e relativa comunicazione di fine lavori, quando il Direttore del Lavori:
- è stato incaricato, a maggior ragione conviene sopratutto a lui conclamare la data di ultimazione lavori, da cui far decorrerere anche la prescrizione per le sue responsabilità professionali;
- non è stato previsto, cosa ammessa dalla norma e dal modulo unificato CILA, ma è deontologicamente necessario che il Tecnico progettista asseverante la CILA abbia edotto correttamente il committente sull’obbligo di comunicare la fine lavori al Comune.
Infine, di nuovo, sarebbe opportuno fare la fine lavori per evitare possibili contestazioni fiscali e determinare formalmente la data di conclusione opere supportate da agevolazioni fiscali di vario tipo.
Tra l’altro, tornando sulle pratiche edilizie in generale, è opportuno rammentare che qualsiasi comunicazione di lavori deve essere effettuata quando è avvenuta la conclusione di tutte le opere, e pertanto verso le norme di settore:
- urbanistico edilizia “pura”, cioè quelle inerenti la fine lavori per opere compiute da permessi di costruire, SCIA, Scia alternativa, e CILA (non prevista in tutti i casi ma caldamente consigliato come detto in altri post), da depositare presso gli sportelli edilizi comunali;
- strutturali e antisismici, cioè previste al termine della conclusione delle opere strutturali (da depositarsi presso gli uffici tecnici regionali ex Genio Civile);
- risparmio energetico e impiantistico, cioè quelli conseguenti alla fine dei lavori progettati ex L. 10/1991;
- catastali: in ogni pratica di aggiornamento Docfa è obbligatorio indicare l’effettiva data di ultimazione opere;
Per chi insiste a non volerla comunicare, buona fortuna.
Art. 6-bis DPR 380/01 (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata).
1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
(omissis per brevità).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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