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Presentare l’istanza non significa bloccare all’infinito le azioni avviate dalla P.A. verso i responsabili dell’abuso.

Partiamo da un presupposto: la mancata presentazione della richiesta di accertamento di conformità, diretta ad ottenere il Permesso di Costruire in sanatoria, comporta l’impossibilità di regolarizzare gli illeciti.

Gli illeciti e abusi edilizi possono avere due tipi di posizione nei confronti della Pubblica Amministrazione:

  • accertati: individuati dagli enti preposti;
  • “dormienti”: presenti e non ancora accertati;

Facendo riferimento soltanto a quelli accertati dalla P.A., occorre precisare in che termini e tempistiche sia possibile sospendere gli effetti sanzionatori e repressivi avviato di conseguenza all’accertamento.

Ci sono due distinti profili in ambito sanzionatori in ambito edilizio:

  • penale, previsto dall’art. 44 del D.P.R. 380/01;
  • amministrativo, previsto dall’art. 31 del D.P.R. 380/01;

Detto questo, occorre capire in quale rapporto stiano i due regimi sanzionatori, in particolare quale sia il meccanismo che possa sospendere i termini. Cercherò di comprimere al meglio la questione.

Distinzione tra profili penali e amministrativi…

L’art. 45 comma 1 del D.P.R. 380/01 impone la sospensione dell’azione penale «finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36».

Infatti, la presentazione dell’istanza di Accertamento di conformità ex art. 36 del T.U.E. prevede un termine entro il quale la P.A. deve esprimersi. Quest’ultima disposizione, al terzo comma, sancisce che «sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata».

Se facciamo attenzione, tutto gira attorno alla (ipotetica) durata temporale per ottenere il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria: sessanta giorno. Penso che tale termine, ideale già ai tempi della sua istituzione (l’abrogato art. 13 L. 47/85), sia oggi più che mai difficilmente raggiungibile.

Pensiamo ad esempio alla presenza di vincoli di vario tipo, che costringe ad ottenere i vari nulla osta, autorizzazioni o pareri comunque denominati.

La decorrenza dei sessanta giorni porta a formare il silenzio-rifiuto all’istanza stessa; se da una parte tale decorso legittima il richiedente a impugnare in sede giurisdizionale amministrativa tale silenzio-rifiuto, dall’altro l’impugnazione non porta a fermare il procedimento penale.

La giurisprudenza penale ha già ribadito un principio circa la sospensione del procedimento penale in questo ambito, che si riprende dalla sentenza di Cassazione Penale n. 10083/2020).

Con essa è ribadito il principio secondo cui la sospensione dell’azione penale relativa alle contravvenzioni urbanistiche non può superare comunque i sessanta giorni previsti dal combinato disposto degli articoli 36 e 45 del D.P.R. 380/01, anche se l’iter amministrativo sia di fatto proseguito anche oltre i sessanta giorni.

Il motivo di questo orientamento si basa sul concetto che «il termine (dei sessanta giorni, ndr) assolve ad una duplice funzione: da un lato, conferisce certezza all’aspettativa del privato consentendogli le opportune iniziative di tutela e, dall’altro, evita la sospensione del processo sine die» (Cassazione Penale n. 10083/2020, n. 10205/2006)

Quindi, è stato privilegiato la visione più restrittiva che porta (o dovrebbe portare) a velocizzare il rilascio della sanatoria edilizia.

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Il mancato preavviso del diniego sanatoria può incidere sulla sospensione del procedimento penale?

E’ irrilevante il mancato preavviso di diniego per sospendere l’azione penale avviata: infatti l’art. 10-bis della L. 241/1990 impone, prima dell’adozione di un provvedimento negativo, al responsabile del procedimento di comunicare all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Ma ciò non trova applicazione in tema di sanatoria edilizia, sicché il procedimento penale sospeso prosegue automaticamente in esito alla formazione del silenzio-rifiuto dopo l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla richiesta (Cass. Pen. n. 10083/2020, n. 6670/2011).

In ambito penale non rileva neppure la formale comunicazione che preannuncia il rilascio del permesso di costruire in sanatoria condizionato ad alcune semplici formalità rituali. Pertanto non possiede effetto estintivo, visto che l’art. 45, comma 3, T.U.E., esige il rilascio del permesso in sanatoria.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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