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Interpello AdE conferma decadenza Superbonus per mancata attestazione sulla legittimazione edificio

Come comportarsi in caso di avvenuta presentazione di CILAS (ovvero la CILA speciale prevista per interventi superbonus ex articolo 119 c.13-ter D.L. 34/2020), nel caso in cui fosse incompleta per mancata compilazione del riquadro “F” rubricato «attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile»? La risposta n. 122/2025 emessa dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta di interpello è stata chiara: anche le informazioni contenute nel riquadro F sullo “Stato legittimo semplificato” devono essere obbligatoriamente compilate, pena decadenza della detrazione fiscale superbonus. Scarica interpello.

Da qui traspare un altro principio già preannunciato sul blog: la dimenticanza di compilazione o l’incompletezza della CILAS, espone a rischio di decadenza l’intervento Superbonus. Eppure si erano già affrontati casi di “incidenti” di presentazione al Comune delle varie pratiche edilizie non è possibile effettuare una sorta di retrodatazione integrativa del deposito, in questo senso si è espresso il T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 69/2024 per invio di CILAS verso una PEC comunale sbagliata.

Lo stesso interpello ammette la possibilità teorica di regolarizzare tale violazione, in quanto fa salva la possibilità che ne sussistano i requisiti normativamente previsti. In quella fattispecie è stata ammessa in denegata ipotesi la possibilità di fruire delle detrazioni ordinarie previste in quanto era stata presentata anche la ordinaria CILA, oltre alla CILAS specificatamente prevista per il Superbonus.

Il punto però è: come “regolarizzare” retroattivamente una CILAS (in sanatoria o tardiva?) per incompletezza di informazioni al suo interno? L’unica possibilità potrebbe essere l’integrazione spontanea al Comune, ma in questo modo non si andrebbe ad ammettere l’inefficacia della CILAS fino a quel momento, e insinuare l’ipotesi che gli interventi superbonus compiuti risultino effettuati in assenza di CILAS, nonché le relative ipotesi di falsa attestazione?

Eh, ma allora se si cristallizzasse la falsa attestazione, scatterebbe (di nuovo) un’altra condizione sufficiente per la decadenza dei benefici fiscali, espressamente prevista dall’articolo 119 DL 34/2020. Insomma, un bel serpente che si morde la coda, per il quale si ripropone un rapido ripasso e i rischi già sollevati in passato sulle carenze e incompletezze della CILAS. Per quanto riguarda l‘integrazione “retroattiva” per recuperare la posizione della CILAS, si rinvia a precedente articolo sul blog.

Si torna alla stessa indicazione prudenziale diffusa in passato sulla CILAS: sicuri di fare una CILAS senza Stato Legittimo?

Ruolo e requisiti di presentazione CILAS

L’articolo 119, comma 13­-ter, del decreto-legge n. 34/2020, stabilisce che gli interventi di cui al medesimo articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante apposita comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS). Focus: interventi superbonus soggetti a CILAS.

In luogo dell’attestazione di tolleranze edilizie (articolo 34-bis TUE) e di Stato Legittimo (articolo 9-bis TUE), la CILAS gode di un regime semplificato con cui attestare solamente:

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento;
  • o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione;
  • ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Per gli interventi Superbonus di cui al predetto comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Al riguardo, con seduta del 4 agosto 2021, la Conferenza unificata ha sancito un accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, Repertorio n. 88/CU, per l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA­ Superbonus), ai sensi del citato articolo 119, comma 13­-ter.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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