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Ha natura privata per comunicare l’intervento al Comune, ma non prevede stessi controlli sistematici per SCIA e Permesso

Nella versione vigente del Testo Unico Edilizia DPR 380/01, aggiornato alle modifiche della L. 34/2022, l’articolo 6-bis prevede la procedura di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), se così possiamo definirla.
Se guardiamo bene, la CILA non contempla un procedimento amministrativo autonomo al pari di SCIA e Permesso, piuttosto somiglia molto alle procedure di cui all’Articolo 26 e 48 della L. 47/85 abrogate poi col TUE, cioè delle semplici comunicazioni da parte del cittadino.

Cerchiamo di capire meglio i suoi limiti applicativi e in quale perimetro di controlli può ricadere da parte della Pubblica Amministrazione, facendo riferimento alla predetta norma e anche alla giurisprudenza.

In materia urbanistica, la CILA (art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001) costituisce un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e assume carattere di residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati.
In altre parole si deve usare la CILA qualora l’intervento non rientri nel Permesso di Costruire, in SCIA o edilizia libera; e questo chiaramente vale soltanto nell’ambito “puramente” edilizio del TUE, perchè si devono anche rispettare le norme di settore e speciali con relative procedure.

La CILA è senza dubbio un atto predisposto dal privato, ed è privo di natura provvedimentale, anche tacita, ben diverso da quello della SCIA che viene disciplinato sia dal TUE che dall’articolo 19 L. 241/90.

Infatti per la CILA non è prevista una fase di controllo sistematico successivo alla presentazione che, in caso di esito negativo, si chiuda con un provvedimento di carattere inibitorio (come per la SCIA) con cui l’Amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (T.A.R. Napoli n. 2899/2021, TAR Catania n. 1530/2020).

TUTTI I POST SULLA CILA

La CILA deve essere “soltanto” conosciuta dall’Amministrazione affinché essa possa verificare la correttezza.

La CILA deve essere “soltanto” conosciuta dall’Amministrazione affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, con la conseguenza che gli interventi che rientrano nella sfera di “libertà” definita dalle disposizioni indicate non sono soggetti ad alcun titolo edilizio tacito o espresso: in relazione agli stessi, pertanto, l’Amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio (in caso di comunicazione mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità, ma pur sempre eseguibili con semplice comunicazione). (TAR Catania n. 1530/2020).

Se invece la CILA comunicazione viene utilizzata al di fuori dei casi e condizioni per cui è prevista, l’Amministrazione (Comune) resta titolare degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, cioè quando le opere da eseguire:

  • rientrano nella SCIA o Permesso;
  • costituiscono violazione alla normativa in materia edilizia o in contrasto ad essa.

In merito a quest’ultimo punto, è necessario sottolineare che ciò è implicitamente previsto dalla stessa disposizione art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001, che fa “salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”.

Da conseguenza, anche di fronte a un ordine di demolizione consolidato, la semplice Comunicazione di inizio dei lavori asseverata :

  • non impone all’Amministrazione di pronunciarsi al riguardo e di esercitare i poteri di cui all’art. 19 c.3 L. 241/1990, in quanto l’ordine di demolizione presuppone già la valutazione che l’opera non possa essere realizzata con CILA e che pertanto vada demolita essendo sprovvista di titolo edilizio “superiore”;
  • non scalfisce l’efficacia dell’ingiunzione a demolire in quanto la CILA costituisce semplice atto del privato, e non procura alcuna sospensione temporanea degli effetti della demolizione che sia stata disposta (e che sia rimasta incontestata).

Questi aspetti e limiti valgono in buona parte anche per la CILAS

Il discorso riguarda anche la CILA Superbonus, istituita col DL 77/2021 appositamente per certe opere agevolabili col Superbonus (art. 119 c.13-ter DL 34/2020).

Infatti la CILAS o CILA-S non è altro che una procedura CILA espressamente estesa e riservata a determinate opere Superbonus 110, escludendo quelle di demolizione e ricostruzione edifici.

Ne abbiamo parlato molto in questo corso online su Realexpert Academy, e posso soltanto aggiungere che l’efficacia della CILAS segue dei requisiti ben precisi e vincolanti; e anche la natura della CILA(S) non prevede una fase sistematica e vincolata per richiedere eventuali integrazioni, o emettere provvedimenti inibitori/sospensivi dell’attività edilizia comunicata.

Questo è il vero punto vulnerabile di ogni CILA e CILAS: non essendo adeguatamente normato il comportamento e la tempistica che deve rispettare il Comune per i controlli, è possibile che esso possa tornarvi sopra anche a distanza di tempo. Non è previsto per esempio il termine dei primi trenta giorni, e neppure i famosi dodici mesi (una volta diciotto) entro i quali la PA può attivare determinati poteri inibitori e amministrativi.

Conclusioni e consigli

Prima di depositare una CILA vorrei consigliare di verificare attentamente il requisito principale di essa, cioè se rispetta comunque la normativa e disciplina edilizia (tutta), e se la categoria di intervento non rientri invece in SCIA o Permesso.

O magari non rientri perfino in edilizia libera, arrivando a presentare quella che si chiama CILA “Inutile”, cioè presentata senza che l’opera comunicata richieda tale presentazione.

Infatti ogni comune può attivare la dichiarazione di inefficacia della CILA e CILAS, anche a distanza di tempo, ne abbiamo parlato molto in altro specifico corso online.

Per cui non si deve sottovalutare neppure il perimetro di questo strumento.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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