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Gli immobili e interventi realizzati prima del 31 ottobre 1942 in tutto il territorio comunale sono da considerarsi legittimi, a prescindere da previgenti regolamenti edilizi?

Avvertenza:
trattasi di riflessione commentata in materia di normativa urbanistica, pertanto non deve essere intesa come trattazione giurisprudenziale avente valore verso o presso terzi.

Alcune grandi città esistenti prima del 1942 e del 1967 si erano dotate di Piani regolatori e regolamenti edilizi, e può capitare che sia richiesta la verifica di legittimazione fino alla loro epoca di adozione.

Proprio così.
Ricevo spesso richieste di consulenza tecnica proprio su questo argomento, e mi chiedono se debbano effettuare ricerche anche oltre il 1942 perchè all’Ufficio tecnico comunale gli dicono che il loro Comune è un Regolamento edilizio o PRG prima del 1942.

E’ assai noto che l’Italia adotta per la prima volta una legge quadro urbanistica ovvero la n. 1150/42, pubblicata sull’allora Gazzetta Ufficiale del Regno e dell’Impero n. 244 il giorno 16 ottobre 1942 e con entrata in vigore al 31 ottobre 1942.

Da allora in base al suo articolo 31 [1] la norma imponeva uniformemente a livello nazionale l’obbligo di licenza edilizia preventiva per chi intendesse eseguire nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche di strutture o dell’aspetto

  1. nei centri abitati: in tutti i comuni d’Italia sprovvisti di strumenti urbanistici;
  2. dentro le zone di espansione, ove esistesse il piano regolatore comunale;

Motivo per cui si arriva a porsi l’interrogativo:

Esisteva l’obbligo di licenza edilizia anche nei comuni dotati di strumenti e regolamenti edilizi preesistenti alla Legge Fondamentale del 1942 e posteriori ad essa ?

Entriamo nel dettaglio.

In passato c’è stata una singolare pronuncia del Consiglio di Stato (CdS sez. V, 21/10/1998 n. 1514), e dello stesso tenore si è espresso anche il TAR Toscana III, 29/01/2009 n. 52, id. 4/02/2011 n. 197. Tali pronunce hanno ritenuto che l’entrata in vigore della Costituzione avesse avuto alcuni effetti, tra cui quello di “azzerare” implicitamente la materia urbanistico edilizia previgente alla L. 1150/42. [2] In realtà col tempo la giurisprudenza ha sterzato e si è consolidata su altri principi diversi.
Pure la Corte Costituzionale è entrata in merito sulla questione della valenza dei regolamenti con l’articolata sentenza n. 303/2003.

Prendiamo in esame un caso riguardante Firenze, che aveva un Regolamento Edilizio del 1931, e citiamo ad esempio la sentenza del Tar Toscana n. 899/2014: in essa si legge che ad un cittadino è stata notificata l’ingiunzione comunale a demolire alcuni manufatti, consistenti in due vani in muratura, due tettoie ed un ripostiglio realizzati nel 1966 dalla sua dante causa come accessori alla utilizzazione agricola del fondo adiacente.

Resta sottinteso che al momento della loro realizzazione si trovassero fuori dalla perimetrazione del centro abitato, pur essendo normato che ogni Piano Regolatore ricomprendesse l’intero territorio comunale fin dal 1942.

Ai fini dell’accertamento della regolarità edilizia dei volumi realizzati al di fuori dei centri abitati in epoca anteriore alla entrata in vigore della Legge “Ponte” n. 765 del 1967, assume esclusiva rilevanza la norma primaria sopravvenuta di cui all’art. 31 della L. 1150 del 1942.

La Legge Fondamentale dell”urbanistica ha infatti disciplinato la materia con valore cogente su tutto il territorio nazionale introducendo l’obbligo di preventivo titolo abilitativo limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati e nelle zone di espansione previste nei soli PRG [3], normando per la prima volta istituzione e applicazione del principio della Legittimazione urbanistica nazionale.

La Legge Fondamentale n. 1150/42 non deve essere considerata prevalente o con effetto di annullare l’efficacia di preesistenti discipline regolamentari (comunali e provinciali).

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Tale legge 1150/42 ha avuto lo scopo di garantire un uniforme trattamento del diritto di proprietà in rapporto alla pianificazione urbanistica su tutto il territorio nazionale.

Resta il nodo: le previsioni dei regolamenti comunali preesistenti alla L. 1150 del 1942, che subordinavano la realizzazione di opere edilizie al previo ottenimento di una licenza/nulla osta ancorché previgenti, oggi hanno ancora valore prescrittivo? La risposta è affermativa.

Ad esempio, l’art. 111 del r.d. 297 del 1911 disciplinava il contenuto che avrebbero potuto assumere i regolamenti edilizi comunali, senza entrare in merito alla possibilità di assoggettare il diritto edificatorio al permesso preventivo, licenza o autorizzazione dirsi voglia.

Nel caso di Firenze all’anno 1931 non era quindi consentito ai comuni la possibilità di introdurre limitazioni in materia giuridiche alla proprietà proprietà privata, diritto la cui inviolabilità era sancita dall’art. 29 dello Statuto Albertino e valevole solo per esproprio di pubblica utilità.

Tra il 1931 e l’approvazione della L. 1150/42 fu promulgato a livello nazionale il R.D.L. 640/1935 (obbligo di autorizzazione nei centri abitati) modificato dal R.D.L. 2105 del 1937 (obbligo ribadito senza differenziare bene gli ambiti geografici) e poi superato dalla legge urbanistica del 1942, ovvero la normativa di riferimento per tutta la nazione italiana.

Occorre precisare che nel 1985 fu promulgata la prima legge sul condono edilizio straordinario, la famigerata L. 47/85, e l’art. 31 comma 5 entrava in merito alla sanabilità degli interventi ante 1967 la cui abilitazione era richiesta da regolamenti edilizi:

Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell’art. 31, primo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell’articolo 34 della presente legge.

In questa formulazione il Legislatore fa riferimento al periodo compreso tra 1942 e 1967, e palesa l’evidente facoltà di stabilire l’obbligo di licenza edilizia qualora fosse richiesta dalla disciplina regolamentare comunale.

Il regolamento edilizio in quel periodo poteva estendere l’obbligo di licenza edilizia anche fuori dai centri abitati.

Alla luce di quanto esposto finora si espone sinteticamente la legittimazione urbanistica in base ai REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI e le relative facoltà di obbligo di licenza edilizia, valevoli anche in tutto il territorio comunale:

  • Regolamenti edilizi ante 31 ottobre 1942 con o senza apposito regime autorizzatorio non previsto dalla previgenti norme:
    sono da considerare validi (Cons. di Stato n. 1996/2017);
  • Regolamenti edilizi adottati tra il 31 ottobre 1942 e il 01 settembre 1967 e contenenti con apposito regime autorizzatorio non previsto dalla legge statale:
    sono validi;
  • Regolamenti edilizi adottati tra il 31 ottobre 1942 e il 01 settembre 1967 e non dotati di regime autorizzatorio:
    sono validi;

In estrema sintesi durante il periodo compreso tra il 31 ottobre 1942 e 01 settembre 1967, nei Comuni sprovvisti o meno di PRG (o di Programmi di Fabbricazione)  può esservi la concreta possibilità che un decaduto Regolamento edilizio avesse esteso l’obbligo di licenza edilizia ex art. 31 L. 1150/42 a gran parte o perfino a tutto il territorio comunale.

E in presenza di Regolamenti edilizi anteriori alla L. 1150/42, si devono analizzare con attenzione se essi contenessero obbligo di licenza, autorizzazioni o nulla osta comunque denominati ai fini edilizi, in quanto tali previsioni erano efficaci e non sono mai stati azzerati da provvedimenti normativi.

La caccia al tesoro prosegue!                                                     di Carlo Pagliai            

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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Note e Riferimenti:

[1] Art. 31. Licenza di costruzione – Responsabilità comune del committente e dell’assuntore dei lavori.

Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l’aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell’art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del Comune. Le determinazioni del podestà sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all’interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse.
Il committente titolare della licenza e l’assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

[2] TAR Toscana III, 29/01/2009 n. 52, id. 4/02/2011 n. 197.

[3] Cons. Stato, V, 21/10/1998 n. 1514; TAR Toscana, III, 29/01/2009 n. 52, id. 4/02/2011 n. 197.

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