Istanze di condono edilizio non definite sono suscettibili di nuovi vincoli sopravvenuti

La fascia di 150 metri è imposta come vincolo paesaggistico orizzontale e pertanto prescinde dall’elevazione di argini e sponde
Pochi mesi fa la valutazione interpretativa della ricomprensione in vincolo paesaggistico ex lege delle fasce di 150 metri dipartenti dai piedi degli argini e dalle sponde lungo i corsi d’acqua, in particolare per quelle aree elevate rispetto ad esso, è stata rimessa all’Adunanza plenaria con ordinanza n. 2766/2025 del Consiglio di Stato. Si trata del vincolo di fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde e argini adiacenti ai fiumi, torrenti e corsi d’acqua, previsto dalla lettera c), comma 1 dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004.
Ad esempio, pensiamo a quei corsi idrici situati all’interno di veri canaloni o burroni profondi 200 metri, e di quelle aree adiacenti: il conteggio della fascia di 150 metri per vincolo paesaggistico deve tenere conto di queste porzioni elevate o si deve computare soltanto in senso “orizzontale”, cioè planimetrico, tramite determinazione sulla cartografia?
La risposta è arrivata con la sentenza n. 8 del 10 luglio 2025 emessa in Adunanza plenaria dal Consiglio di Stato, affermando che «La lettera c) del comma 1 dell’art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sottopone a vincolo paesaggistico le aree ricomprese nelle fasce ricomprese nei 150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d’acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate».

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La problematica sui territori contermini ai corsi d’acqua e fiumi “profondi”
L’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 (rubricato «Aree tutelate per legge»), nella parte di interesse, stabilisce che:
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
Nelle prime due ipotesi dei territorio costieri marini e lacustri si prevede espressamente l’assoggettamento al vincolo “anche per i terreni elevati sul mare” o “ territori elevati sui laghi “, mentre il vincolo sui corsi idrici (art. 142, lettera c), D.Lgs. 42/04) non sottopone a vincolo qualsiasi terreno o area frontistante il corso d’acqua, ma unicamente quei terreni e quelle aree che possano essere qualificati come “sponde o piedi degli argini”, e per una fascia di 150 metri ciascuna.
Tale definizione in origine fu stabilita dall’art. 82 c. 2 della L. 616/1977, come modificato dall’art.1 del D.L. 312/1985, convertito con L. 431/1985, per essere poi trasfusa nel D.Lgs. 490/1999 ed infine riprodotta dal D.Lgs. n. 42/2004, che all’art. 134 (“Beni paesaggistici”) include, al comma 1 lett. b), le aree di cui all’articolo 142, ove è riportata la già richiamata previsione riferita ai corsi d’acqua e relative fasce di rispetto.
Le motivazioni dell’Adunanza plenaria sulla tesi restrittiva e orizzontale del vincolo paesaggistico idraulico
L’Adunanza Plenaria ha ritenuto che la risposta alla questione interpretativa debba essere seguita in sede di applicazione della corrispondente lettera c) del comma 1 dell’art. 142 del Codice dei beni culturali e paesaggio D.Lgs. n. 42/2004, privilegiando il diverso dato testuale della lettera c), rispetto a quelli delle lettere a) e b) del medesimo comma 1.
Da una parte, le lettere a) e b) tutelano i territori costieri e contermini per una fascia di 300 metri, avendo come punto di partenza la ‘linea di battigia’, la quale non può che essere a livello del mare o a livello del lago: data questa circostanza di fatto, il legislatore ha precisato che la tutela si estende ai «terreni elevati sul mare» ed ai «territori elevati sui laghi».
Dall’altra parte, la lettera c), invece, tutela «i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna».
In quest’ultima ipotesi, il punto iniziale della ‘fascia’ sottoposta a tutela coincide con le ‘sponde’, che possono a seconda dello stato dei luoghi essere anche notevolmente sopraelevate. Tale eventualità può non esservi per l’argine, che a differenza della sponda è una struttura artificiale, che può avere una altezza variabile, a seconda del relativo progetto. Pertanto, mentre per gli argini – che hanno un’altezza funzionale ad evitare principalmente lo straripamento dei fiumi e dei corsi d’acqua – i terreni sopra elevati sono posti ad un’altezza limitata, e comunque, ricadono nella fascia di tutela, per le ‘sponde’ è la stessa naturale configurazione dei luoghi a poter presentare situazioni estremamente diversificate.
Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo alla differenza tra ‘sponda esterna’ e ‘sponda interna’; del resto sarebbe irragionevole una lettura che diversifichi il valore paesaggistico del territorio prossimo alle acque a seconda che si tratti di un mare, di un lago oppure di un fiume. In definitiva, il dato testuale e l’interpretazione logica della disposizione in esame portano a concludere che la fascia di vincolo deve essere computata dal margine superiore della sponda, indipendentemente dalla sua altezza.
Pertanto, deve darsi risposta al quesito posto dalla Sezione nel senso che «la lettera c) del comma 1 dell’art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sottopone a vincolo paesaggistico le aree ricomprese nelle fasce ricomprese nei 150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d’acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate».
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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